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Codice Civile
Codice Penale

Poteri degli amministratori, natura contrattuale

La fonte dei poteri degli amministratori ha natura contrattuale, non potendosi ipotizzare che dalla sua nomina possano discendere doveri per un terzo.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA n. 2025/2020 pubblicata il 05/03/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al N. /2017 R.G. promossa da:

XXX (C.F.), rappresentato e difeso dall’avv. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. in, giusta procura a margine dell’atto di citazione.

ATTORE CONTRO

YYY S.R.L. (C.F.)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per XXX

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di imprese B, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:

Nel merito

In via principale

Dichiarare nulle e/o inesistenti e/o invalide e comunque inefficaci le delibere dell’Assemblea dei soci de YYY s.r.l., cod. fisc./p.i. del 28 luglio 2014, o quantomeno la delibera di nomina del Signor XXX quale consigliere e presidente del consiglio di amministrazione de YYY s.r.l.;

Ordinare la registrazione dell’emananda sentenza nel Registro delle Imprese di Milano o comunque in quello competente territorialmente.

Dichiarare nulle e/o inesistenti e/o invalide e comunque inefficaci tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione de YYY s.r.l., cod. fisc./p.i. dell’01 agosto 2014;

Ordinare la registrazione dell’emananda sentenza nel Registro delle Imprese di Milano o in quello competente territorialmente.

In subordine

Annullare le delibere dell’Assemblea dei soci de YYY s.r.l., cod. fisc./p.i. del 28 luglio 2014, o quantomeno la delibera di nomina del Signor XXX quale consigliere e presidente del consiglio di amministrazione de YYY s.r.l.;

Ordinare la registrazione dell’emananda sentenza nel Registro delle Imprese di Milano o comunque in quello competente territorialmente.

Annullare le delibere del Consiglio di Amministrazione de YYY s.r.l., cod. fisc./p.i. dell’01 agosto 2014;

Ordinare la registrazione dell’emananda sentenza nel Registro delle Imprese di Milano o in quello competente territorialmente.

In ogni caso

Adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni in conseguenza delle decisioni assunte.

Con vittoria di spese e compensi di lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ricostruzione fattuale e svolgimento del processo.

Con atto di citazione depositato in data 29.03.2017, XXX (di seguito “XXX”) agiva in giudizio contro YYY s.r.l. (di seguito “YYY” o la “Società”) chiedendo, in via principale, che venissero dichiarate nulle e/o inesistenti e/o invalide e/o comunque inefficaci la delibera dell’assemblea dei soci di YYY del 28 luglio 2014, con la quale egli era stato nominato consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della Società, e la delibera del consiglio di amministrazione della stessa dell’1 agosto 2014, con la quale egli era stato nominato amministratore delegato.

In subordine, l’attore chiedeva che le predette delibere venissero annullate.

In particolare, il XXX, a sostegno delle proprie domande, deduceva e allegava quanto segue:

– il XXX lavorava come dipendente presso *** s.p.a. (di seguito “***”) (doc. 9 e 10 att.), società di intermediazione finanziaria di cui il sig. *** (di seguito “***”) era socio, amministratore unico e presidente del consiglio di amministrazione (doc. 8 att.);

– il *** era altresì amministratore unico di YYY – società avente ad oggetto attività di intermediazione nei finanziamenti concernenti compravendite immobiliari – e titolare del 100% delle quote della stessa (doc. 1 att.) e aveva proposto all’attore di svolgervi attività di intermediazione immobiliare;

– il 25 agosto 2014, alle ore 15.55, parte attrice riceveva dalla Studio *** una e-mail del seguente tenore: “Buongiorno, invio in allegato copia del verbale di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della società YYY s.r.l.” (doc. 4 att.);

– il verbale allegato alla suddetta e-mail era quello dell’assemblea della Società tenutasi in data 28 luglio 2014, il quale dava anzitutto atto del fatto che, in tale data, l’assemblea della Società si era riunita in forma totalitaria per discutere e deliberare dell’ordine del giorno, vertente su “1) Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2) Nomina del nuovo organo amministrativo; 3) Varie ed eventuali”; il verbale attestava inoltre la presenza del ***, in qualità di presidente dell’assemblea, e della sig.ra *** (di seguito “***”), in qualità di segretario dell’assemblea; infine, nel verbale veniva riportato, quanto al punto 2) del sopra indicato ordine del giorno, che l’assemblea, dopo breve discussione e voto palese, deliberava “di nominare – fino a revoca – un consiglio di amministrazione composto dai seguenti membri: XXX […] in qualità di CONSIGLIERE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, il quale, intervenuto nel frattempo nella riunione, accetta; *** […] in qualità di CONSIGLIERE, che accetta; *** […] in qualità di CONSIGLIERE, che accetta […]” (doc. 5 att.);

– l’attore, sempre il 25 agosto 2014, alle ore 16.57, riceveva una seconda e-mail dallo Studio ***, in cui si leggeva: “Vi giro la bozza del successivo verbale della riunione del consiglio di amministrazione, nell’ambito del quale verranno ripartite le deleghe operative ai consiglieri […]” (doc. 6 att.);

– il verbale allegato a questa seconda e-mail era quello della riunione del consiglio di amministrazione di YYY, tenutosi in data 1 agosto 2014, il quale dava anzitutto atto del fatto che, in tale data, il consiglio di amministrazione della Società si era riunito, in forma totalitaria, per discutere del seguente ordine del giorno “1) Assegnazione delle deleghe ai consiglieri della società”; in secondo luogo, nel verbale era riportato che alla riunione erano presenti il XXX, il *** – il quale svolgeva anche la funzione di segretario – e la ***; infine, nel verbale veniva indicato che, dopo che il XXX aveva proposto l’attribuzione ai consiglieri di alcune deleghe, allo scopo di snellire e agevolare la gestione societaria, il consiglio, con voto unanime e palese, deliberava “di nominare Amministratore Delegato il sig. XXX, cui vengono attribuiti tutti i poteri relativi all’esercizio e allo svolgimento dell’attività di mediazione immobiliare; di nominare Amministratore Delegato il sig. ***, cui vengono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l’eccezione del potere relativo allo svolgimento dell’attività di mediazione immobiliare […]” (doc. 7 att.);

– il XXX, dopo aver preso visione di queste e-mail, pur essendosi persuaso del fatto che le stesse fossero semplici bozze preparatorie di assemblee non ancora tenutesi – non avendo mai, come da lui stesso riferito, partecipato alle suindicate riunioni – e che tali documenti sarebbero stati poi oggetto di integrazione e modificazione, informava comunque il *** della sua indisponibilità a ricoprire cariche societarie in YYY;

– il XXX, nel corso del 2015, a seguito di un accesso al proprio cassetto fiscale, scopriva però che, nonostante il rifiuto da lui espresso in tal senso, egli risultava titolare delle cariche societarie di cui si è detto nei suindicati verbali, e, dopo aver informato di ciò il ***, riceveva da lui rassicurazioni circa la risoluzione, da parte sua, di queste problematiche;

– nonostante ciò, il XXX riceveva successivamente due missive, indirizzate a YYY, provenienti dal Comune di *** e, dopo averle consegnate al ***, lo sollecitava affinché si attivasse per correggere le risultanze societarie, ricevendo nuove rassicurazioni in tal senso;

– dato che la situazione rimaneva invariata, l’attore, con lettera raccomandata del 20 settembre 2016, indirizzata alla Società, al *** e alla ***, eccepiva l’illegittimità delle delibere oggetto di discussione e chiedeva la copia cartacea dei verbali ricevuti come allegato alle mail di cui si è detto sopra (doc. 11, 11 bis, 11, ter e 11 quater att.);

– in data 9 ottobre 2016, il *** inviava una e-mail all’attore con cui lo informava del fatto che era stato verificato dal commercialista che la pratica era incagliata in camera di commercio e che la stessa era stata sbloccata con conseguente sanatoria della posizione del XXX stesso a partire dal settembre 2014, impegnandosi altresì a mandargli, non appena la pratica fosse stata evasa, documentazione a riguardo (doc. 12 att.);

– il 14 novembre 2016 il XXX, non avendo ricevuto alcuna documentazione, informava il *** della sua intenzione di proporre un’azione giudiziaria a tutela dei propri diritti (doc. 13 e 13 bis att.);

– inoltre, in data 12 gennaio 2017, l’attore chiedeva al sig. *** (doc. 14 att.) – mittente delle due e-mail del 25 agosto 2014 -, di inviargli le copie dei verbali cartacei delle sopra indicate assemblee, ma anche tale richiesta rimaneva inevasa;

– il 7 febbraio 2017 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso depositato dal XXX in data 23 gennaio 2017 volto a risolvere il conflitto di interesse tra lui e la Società (doc. 15 att.), della quale risultava ancora legale rappresentante, nominava un curatore speciale di YYY (doc. 16 att.);

– nel corso del mese di marzo 2017 l’attore, avendo preso visione della più recente visura storica della Società, constatava però che, in data 24 gennaio 2017, era stata pubblicata presso il Registro delle Imprese una delibera di YYY datata 2 agosto 2014, nella quale si dava atto che il XXX aveva rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche societarie assunte e che, a seguito di ciò, il *** era stato nominato amministratore unico della Società (doc. 17 att.).

Nel corso della prima udienza, svoltasi in data 31 ottobre 2017, nessuno compariva per YYY e il Giudice, preso atto che non era ancora integro il termine a difesa della convenuta, autorizzava l’attore, su richiesta dello stesso, alla rinnovazione dell’atto di citazione e disponeva il rinvio dell’udienza.

Anche alla successiva udienza del 10 aprile 2018 nessuno compariva per la Società e il Giudice, dopo aver controllato la regolarità delle notificazioni e l’integrità dei termini a difesa, ne dichiarava la contumacia e, all’esito dell’udienza, assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Nessuna delle parti depositava le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il Giudice, all’udienza del 6 novembre 2018, in accoglimento dell’istanza di parte attrice, rinviava il processo per precisazione delle conclusioni.

Infine, in data 19 marzo 2019 si teneva l’udienza di precisazione delle conclusioni, all’esito della quale il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Il Tribunale ritiene che le domande di parte attrice siano fondate per i motivi di seguito esposti.

2. Le domande di parte attrice.

Il XXX, come sopra affermato, chiede che sia dichiarata la nullità e/o l’invalidità o comunque l’inefficacia della delibera assembleare di YYY del 28 luglio 2014 e di quella del consiglio di amministrazione della stessa dell’1 agosto 2014.

In particolare, a sostegno dell’invalidità o inefficacia delle predette delibere, parte attrice ha dedotto e allegato di non aver mai partecipato alle assemblee a seguito delle quali le stesse sono state emesse e di non aver mai accettato l’assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione né di quella di amministratore delegato.

Con riferimento alla mancata partecipazione alle assemblee di cui si discute, il Tribunale osserva anzitutto che tale circostanza risulta documentalmente provata.

Invero, risulta agli atti del presente giudizio, e in particolare dal cedolino paga del mese di luglio 2014, che il XXX, nel mese di luglio 2014, non ha fatto alcun giorno o ora di assenza dal lavoro presso *** (doc. 9 att.); allo stesso modo, dal cedolino del mese di agosto 2014 risulta che il XXX, nel corso di questo mese, era stato assente dal lavoro solo il 29 agosto 2014 (doc. 10 att.).

Orbene, essendo provato che sia il 28 luglio 2014, sia l’1 agosto 2014, parte attrice si trovava regolarmente presso il luogo di lavoro, si deve concludere che egli non poteva trovarsi contemporaneamente a partecipare alle suddette riunioni.

Quanto poi alla mancata accettazione delle cariche predette, tale circostanza oltre ad essere pacifica, risulta anch’essa documentalmente provata, in quanto, come emerge dalle mail di cui si è detto al capitolo 1 e a cui si rinvia, il XXX ha più volte informato il *** di non voler in nessun modo assumere cariche societarie all’interno di YYY.

* Ciò posto, il Tribunale, quanto alla delibera assembleare del 28 luglio 2014, osserva che la stessa non è invalida, bensì inefficace.

Invero, il codice civile, in tema di vizi delle delibere assembleari, prevede, ai sensi dell’art. 2479 ter, commi 1 e 3 c.c., due specie di invalidità: una prima riconducibile all’adozione della delibera in violazione della legge o dell’atto costitutivo, o assunta con la partecipazione determinante di soci che hanno un interesse in conflitto con la società, quando esse possano arrecare un danno alla stessa; una seconda specie concernente le delibere aventi oggetto illecito o impossibile o quelle adottate in assenza assoluta di informazione.

Orbene, nel caso in esame, non è stato dedotto né allegato alcun elemento tale da provare la sussistenza di uno dei suddetti profili di invalidità della delibera del 28 luglio 2014.

Come sopra rilevato, ciò che sembra difettare nella situazione oggetto del presente processo sono, secondo parte attrice, la mancata partecipazione del XXX all’assemblea e la mancata accettazione dello stesso della carica di amministratore.

Ciò posto, il Tribunale osserva che le circostanze sopra indicate non possono in nessun modo integrare ipotesi di vizi di invalidità della delibera assembleare.

Invero, la delibera di nomina dell’amministratore è un atto negoziale proprio dei soci, che presuppone l’insaturazione di un rapporto contrattuale con il futuro amministratore ([1]) e che ha come mero oggetto la sua nomina. La presenza dell’amministratore o la sua accettazione della nomina non sono quindi elementi necessari a integrare la validità di una delibera di questo tipo, in quanto tale atto si perfeziona semplicemente con il voto favorevole dei soci che superi il quorum previsto da legge o statuto. La delibera ha quindi – con riferimento al piano qui rilevante della instaurazione del rapporto di amministrazione con l’amministratore nominato – l’assetto di una proposta contrattuale, con la conseguenza che l’accettazione della nomina da parte dell’amministratore non è un requisito di validità della stessa, bensì un posterius, un elemento successivo che integra la fattispecie di nomina dell’amministratore e che, quando manca, non comporta l’invalidità della deliberazione di nomina, essendo essa già di per sé perfetta a seguito della sua adozione da parte dell’assemblea.

L’accettazione è quindi un atto negoziale distinto dalla nomina ma necessario per perfezionare l’efficacia della stessa. Come sopra accennato, il rapporto che si instaura tra amministratore e società è di natura contrattuale, talché è solo con la manifestazione dell’ accettazione che la volontà del soggetto nominato si incontra con la volontà manifestata dall’assemblea dei soci con l’atto di nomina dando luogo alla conclusione del contratto (cfr. art. 1326, comma 1, c.c.).

Sul punto, anche la Corte di cassazione ha affermato che “la fonte dei poteri degli amministratori ha natura contrattuale, non potendosi ipotizzare che dalla sua nomina possano discendere doveri per un terzo” ([2]).

Orbene, considerato che, come sopra rilevato, la mancata accettazione del XXX della nomina di amministratore è una circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, la delibera dell’assemblea dei soci di YYY del 28 luglio 2014, seppur valida, non ha mai prodotto alcun effetto.

Pertanto, sulla base di quanto sopra rilevato, deve essere dichiarata l’ inefficacia della delibera di nomina del XXX quale consigliere e presidente con consiglio di amministrazione assunta da YYY in data 28 luglio 2014.

* Quanto invece alla delibera del consiglio di amministrazione dell’1 agosto 2014, il Tribunale ritiene che la stessa deve essere dichiarata nulla.

Anzitutto è opportuno precisare in punto di diritto che la disciplina in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dettata per le s.p.a. dell’art. 2388 c.c., si applica in via analogica, per giurisprudenza costante di questo Tribunale ([3]), anche alle s.r.l., sia a fronte della lacuna della disciplina legale circa la complessiva regolamentazione dell’organo amministrativo delle s.r.l., sia in applicazione di un principio generale di sindacabilità della legittimità delle decisioni del consiglio di amministrazione di società di capitali, sia in virtù dell’estensione alle s.r.l. dell’applicazione dell’art. 2381 c.c. introdotta dall’art. 377, comma 5, c.c.i.

Inoltre, è opportuno ricordare che la suddetta norma non opera alcuna distinzione fra ipotesi di annullabilità o nullità delle delibere del consiglio di amministrazione ai fini della disciplina applicabile.

Ciò posto, l’art. 2388 comma 4 c.c. dispone che possono essere impugnate le deliberazioni che non sono state prese in conformità alla legge o allo statuto.

Invero, nel caso in esame, la delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 1 agosto 2014 ha ad oggetto, come già rilevato, la nomina del XXX come amministratore delegato della Società.

L’attore però, come sopra rilevato, non è mai divenuto nemmeno amministratore di YYY a causa della mancata accettazione della nomina a tale incarico e della conseguente mancata insorgenza del rapporto contrattuale tra lui e la Società.

Orbene, considerato che presupposto fondamentale per poter essere nominato amministratore delegato è quello di aver già assunto la qualifica di amministratore della società, nel caso in esame mancano del tutto le condizioni oggettive perché il XXX potesse essere nominato amministratore delegato di YYY.

Ciò posto, l’oggetto della delibera consiliare di cui si discute, cioè la nomina ad amministratore delegato di un soggetto che non ricopre già il ruolo di amministratore della stessa, risulta giuridicamente impossibile, talchè essa delibera risulta assunta in violazione dell’art. 1418 comma 2 c.c., fattispecie questa peraltro inclusa anche nelle previsioni degli artt. 2379, comma 1, e 2479 ter comma 3, c.c.

In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata la nullità della delibera assunta dal consiglio di amministrazione di YYY in data 1 agosto 2014.

Non può essere ordinata l’iscrizione del dispositivo della presente sentenza nel registro delle imprese, perché a ciò devono provvedere, dopo la sua pubblicazione, gli amministratori di YYY ai sensi dell’art. 2378, ult. comma, c.c.

3. Spese di lite.

Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché, stante l’accoglimento delle domande di parte attrice proposte nei confronti della Società, YYY deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano – considerata anche la non complessità del processo e il mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. – in € 5.700,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata di impresa B in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:

I) DICHIARA l’inefficacia della delibera assunta dall’assemblea dei soci di YYY S.R.L. in data 28 luglio 2014 recante la nomina di XXX quale consigliere e presidente con consiglio di amministrazione.

II) DICHIARA la nullità della delibera assunta dal consiglio di amministrazione di YYY S.R.L. in data 1 agosto 2014 recante la nomina di XXX quale amministratore delegato.

III) CONDANNA parte convenuta YYY S.R.L. al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice XXX, spese che si liquidano in € 5.700,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

Milano, 20 giugno 2019

Il Presidente estensore

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