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Prelievo di stabilità sui giochi leciti: appelli respinti

La Corte ha stabilito che il prelievo di stabilità del 2015 sui giochi leciti, pur essendo stato un intervento una tantum, non era retroattivo. Il criterio di riparto, stabilito dalla legge, non prevede la solidarietà passiva tra gestore ed esercente. Le domande degli attori, volte a contestare il prelievo, sono state ritenute infondate.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II
° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott. ssa NOME COGNOME all’esito della camera di consiglio del 31.7.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente

SENTENZA N._5610_2024_- N._R.G._00005769_2019 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024

Nel giudizio civile iscritto al n. 5769/19 tra:
APPELLANTI –

APPELLATI INCIDENTALI CONTRO (C.F. e P.IVA ) con sede in Roma, INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante p.t.
Dott. (C.F. ) rappresentate e difesa, giusta procura in atto separato alla presente memoria, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOMECF. (CF. (C.F. ) e (C.F. , tutti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, sito a Roma, INDIRIZZO

APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE (già , con sede in Roma, INDIRIZZO, C.F. e P. IVA , in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresen-tante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. (C.F. del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio legale, sito a Roma, INDIRIZZO giusta procura in atto separato alla comparsa di costituzione- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE con sede in (MI), RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO D4, (C.F , in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott. rappresentata e difesa -come da procura speciale rilasciata su foglio separato che verrà depositata con modalità telematiche unitamente alla comparsa di costituzione atto, così da essere considerata apposta in calce- dagli avvocati NOME COGNOMEC.F. ) ed NOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. APPELLANTE INCIDENTALE (C.F. , con sede in Milano INDIRIZZO Tocqueville INDIRIZZO, in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa -come da procura speciale rilasciata su foglio separato unitamente alla comparsa di costituzione, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. ) ed NOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO (tel. P_IVA. APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE C.F. e P.IVA con sede in Milano alla INDIRIZZO (già giusta variazione di denominazione intervenuta con atto del 14 marzo 2017, già C.F. e P.IVA e già C.F. e P.IVA , giusta fusione per incorporazione avvenuta con atto a rogito notaio Dott. del 18 ottobre 2016, rep. e già , in persona della sua procuratrice e legale rappresentante Avv. nata a Sorrento il 23 maggio 1972 (C.F. , domiciliata per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOMEC.F. e NOME COGNOMEC.F. (indirizzo di posta elettronica certificata:
– fax: P_IVA) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE ), C.F. e P.IVA , con sede in Roma, INDIRIZZO (anche subentrata a C.F. e P.IVA giusto atto di fusione per incorporazione del 08.06.2017, con efficacia dall’1 luglio 2017, a rogito notaio di Roma, rep. ), in persona della suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. (C.F. ), domiciliato per la carica presso la sede C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. e NOME COGNOME (C.F. ), (indirizzo di posta elettronica certificata:
– fax: P_IVA) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO giusta procura in calce al presente atto.
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE di seguito, solo, la ‘ con socio unico, società soggetta a direzione e coordinamento di con sede in Roma, INDIRIZZO iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero il n. codice fiscale, capitale sociale Euro 16.500.000,00 i.v. , in persona dell’Amministratore Unico e, come tale, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. – PEC: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, INDIRIZZO giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.

COGNOME (di seguito anche “ o la “ ”), con sede legale in 00154 – Roma, INDIRIZZO, C.F. e P.IVA , in persona dell’Avv. NOME COGNOME nella sua qualità di Procuratore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof.
NOME COGNOME (C.F. PEC NOME COGNOME (C.F. ;
PEC , entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale RAGIONE_SOCIALE, sito in 00187 – Roma, INDIRIZZO giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATA P.IVA , con sede a INDIRIZZO, in persona del legale rapp.te pro-tempore sig.ra C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. , in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013 e la cui copia informatica, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale, è stata trasmessa alla cancelleria civile mediante busta inviata in via telematica ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 13/02/2001 n. 123, dall’avv. NOME COGNOMEsi indica, ai sensi e per gli effetti della legge 80/05, il numero di fax NUMERO_TELEFONO e pec: ) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME a Roma in INDIRIZZO (P.IVA con sede in Milano, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante p.t. Dott. rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale AssociatoRAGIONE_SOCIALE sito in Roma, INDIRIZZO giusta delega posta in calce all’atto introduttivo del precedente grado di giudizio.

APPELLATA in persona del Direttore pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, C.F. , per il ricevimento degli atti FAX NUMERO_CARTANUMERO_TELEFONO96514000 e PEC (Posta Elettr. Certifi. ) presso i cui Uffici si domicilia ope legis in Roma alla INDIRIZZO in persona del l.r. p.t. RAGIONE_SOCIALE C.F. :

impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14303/2019.

Conclusioni:

come da conclusioni scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

Con atti di citazione ritualmente notificati, la e gli altri appellanti principali hanno impugnato la sentenza n. 14303/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande dagli stessi proposte nei confronti dei convenuti così definitivamente formulate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.:

“voglia il Tribunale, ove occorra previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità esposte in citazione, provvedere come segue:
1) dichiarare che gli attori non sono tenuti a versare ai Concessionari del gioco lecito e, per essi, all’ il “versamento aggiuntivo” previsto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190 del 2014, in quanto la correlata riduzione dei compensi spettanti alla filiera è in sé illecita ed incostituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.;
2) in via subordinata al punto 1), dichiarare che gli attori non sono tenuti a versare ai del gioco lecito e, per essi, all’ “versamento aggiuntivo” ex art. 1, comma 649, l. n. 190 del 2014 nella misura ex adverso pretesa, ma nella sola misura individuata dall’art. 1, comma 921, l.n. 208 del 2015, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione ai ricavi complessivi della filiera effettivamente misurati nell’anno 2015;
3) in via subordinata al punto 1), accertare l’obbligo dei concessionari di rinegoziare in buona fede i contratti in essere, e per l’effetto condannare i concessionari a svolgere le trattative senza imporre condizioni unilaterali e ad osservare il criterio individuato dall’art. 1, comma 921, l.n. 208 del 2015;
4) in via subordinata al punto 1), condannare, ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ., i concessionari al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), o della maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento di condanna richiesto al precedente punto 3);
) in ogni caso, accertare e dichiarare che, fino ad avvenuta rinegoziazione nei termini di legge, i Concessionari non hanno titolo a pretendere somme nei confronti dei Gestori a titolo di versamento aggiuntivo ex art. 1, comma 649, l. n. 190 del 2014”.

A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Sulla omessa pronuncia in ordine alla questione di incostituzionalità del comma 649 della L. Stabilità 2015 come interpretato dal comma 921 della L. Stabilità 2016.
Implicazione sul piano del giudizio costituzionale pendente.
B) Violazione e falsa applicazione del comma 649.
L. Stabilità 2015, come interpretato ad opera del comma 921 L. Stabilità 2016.
Insanabile contrasto tra parte motiva della sentenza e dispositivo.
C) Violazione o falsa applicazione del comma 649 L. Stabilità 2015.
Omessa pronuncia in ordine alla solidarietà passiva tra gestori ed esercenti.
D) Violazione o falsa applicazione del comma 649 L. Stabilità 2015 ad opera del comma 921 L. Stabilità 2016.
Omessa pronuncia in ordine al calcolo del c.d. “05” in sede di riparto del prelievo di stabilità.
E) Sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 921 della L. n. 208 del 2015 e dell’art. 1 comma649 l. n. 190 del 2014.

L’obbligo di rinegoziare in buona fede i contratti tra gestori e concessionari facendo applicazione del criterio proporzionale stabilito dall’art. 1, comma 921 della L. n. 208 del 2015.

Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e in riforma della sentenza n. 14403/2019 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 5 luglio 2019:
1) dichiarare che gli attori non sono tenuti a versare ai rispettivi concessionari del gioco lecito e, per essi, all’ il “versamento aggiuntivo” previsto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190 del 2014, in quanto la correlata riduzione dei compensi spettanti alla filiera è in sé illecita ed incostituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.; )
in via subordinata al punto 1), dichiarare che gli attori non sono tenuti a versare ai rispettivi concessionari del gioco lecito e, per essi, all’ il “versamento aggiuntivo” ex art. 1, comma 649, l.n. 190 del 2014 nella misura ex adverso pretesa, ma nella sola misura individuata dall’art. 1, comma 921, l. n. 208 del 2015, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione ai ricavi complessivi della filiera effettivamente misurati nell’anno 2015;
3) in via subordinata al punto 1), accertare l’obbligo dei concessionari di rinegoziare in buona fede i contratti in essere con i rispettivi gestori, e per l’effetto condannare i concessionari nei confronti dei rispettivi gestori a svolgere le trattative senza imporre condizioni unilaterali e ad osservare il criterio individuato dall’art. 1, comma 921, l. n. 208 del 2015;
4) in via subordinata al punto 1), condannare, ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ., i concessionari al pagamento in favore dei rispettivi gestori della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), o della maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento di condanna richiesto al precedente punto 3);
5) in ogni caso, accertare e dichiarare che, fino ad avvenuta rinegoziazione nei termini di legge, i concessionari non hanno titolo a pretendere somme nei confronti dei rispettivi gestori a titolo di versamento aggiuntivo ex art. 1, comma 649, l. n. 190 del 2014.
Con vittoria di spese (ivi comprese quelle forfettarie al 15%) e compensi”.

Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l’avverso gravame in quanto a loro dire infondato in fatto e diritto, hanno concluso per il suo rigetto, con vittoria delle competenze del grado.
ha anche proposto appello incidentale, reiterando la sollevata eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario ed ha così concluso:

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa e salvo replica, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione e in subordine la nullità dell’avversa citazione e/o inammissibilità delle domande ivi proposte, attesa l’assoluta genericità ed indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che la carenza di interesse ad agire.

Nel merito, previa rimessione alla Corte Costituzionale dell’ulteriore questione di costituzionalità di cui al § 5.4 presente memoria, rigettare le domande avversarie perché inammissibili infondate in fatto ed in diritto e non provate”.
Analogamente anche la ha proposto appello incidentale così concludendo:

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa e salvo replica, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione e in subordine la nullità dell’avversa citazione e/o inammissibilità delle domande ivi proposte, attesa l’assoluta genericità ed indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che la carenza di interesse ad agire.

Nel merito, previa rimessione alla Corte Costituzionale dell’ulteriore questione di costituzionalità di cui al § 5.4 della presente memoria, rigettare le domande avversarie perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”.
ha invece rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria stanza, eccezione e difesa reiette:
-in via preliminare in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo;
-sempre in via preliminare ed in accoglimento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per sopravvenuto interesse ad agire;
-sempre in via preliminare ed in accoglimento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, in relazione all’art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.;
– nel merito, rigettare le domande con l’appello proposto nei riguardi di perché totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate e, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., condannare le medesime attrici al risarcimento dei danni in favore della deducente per lite temeraria da liquidarsi d’ufficio, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

Anche la ha così concluso:
“voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria stanza, eccezione e difesa reiette:
-in via preliminare in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo;
-sempre in via preliminare ed in accoglimento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per sopravvenuto interesse ad agire;
-sempre in via preliminare ed in accoglimento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, in relazione all’art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.;
– nel merito, rigettare le domande con l’appello proposto nei riguardi di , perché totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate ed, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., condannare le medesime attrici al risarcimento dei danni in favore della deducente per lite temeraria da liquidarsi d’ufficio, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
” ha così concluso:
“voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:

IN VIA PRELIMINARE, – dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell’appello proposto dai Gestori e da per tutte le ragioni esposte con riguardo alla consapevolezza degli stessi di promuovere il presente giudizio in contrasto con il chiaro dettato dello ius superveniens, nonché con le recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata sulle medesime questioni, oltre che della giurisprudenza civile di merito, e dunque nella consapevolezza che l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di accoglimento; MERITO, – decidendo sull’impugnazione, rigettare l’appello ex adverso proposto, in quanto infondato per tutte le ragioni esposte;
IN INDIRIZZO, in riforma della sentenza di primo grado e decidendo sull’impugnazione, – dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità delle domande svolte dagli Attori e da per tutte le ragioni esposte con riguardo al difetto di giurisdizione, alla violazione del principio del ne bis in idem e, in ogni caso per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione passiva di e il difetto di legittimazione attiva dei Gestori non contrattualizzati dalla stessa, tra l’altro tenendo conto del fatto che, nel caso di specie, non si porrebbe neppure il problema della traslatio iudicii, essendo le questioni oggetto del presente giudizio già sottoposte al vaglio del Giudice Amministrativo ed essendo allo stato pendente il termine per l’eventuale impugnazione della sentenza del TAR Lazio n. 11545/2019 pronunciata sulle medesime questioni proposte dall’associazione e da alcuni gestori ad essa aderenti; – in ogni caso, dichiarare inammissibili/improcedibili, a fronte della precisazione delle conclusioni effettuata in primo grado dagli Appellanti fin dalle note a verbale del 09.05.2016, le doglianze e le pretese dagli stessi riformulate in questa sede con riguardo alle asserite condotte anticoncorrenziali e/o di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica nonché di abuso del diritto nonché le doglianze e le pretese avanzate in relazione alla violazione del dovere di buona fede nelle trattative, ritenendo assorbito e precluso su tali punti l’esame di ogni questione di merito. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e, sussistendone i presupposti di legge, con condanna degli Appellanti ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a corrispondere altresì a un importo pari al doppio delle suddette spese e competenze ovvero un diverso importo che codesta Ecc.ma Corte riterrà di liquidare in via equitativa”.
ha invece rassegnato le seguenti conclusioni:

“voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
VIA PRELIMINARE, – dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell’appello proposto dai Gestori e da per tutte le ragioni esposte con riguardo alla consapevolezza degli stessi di promuovere il presente giudizio in contrasto con il chiaro dettato dello ius superveniens, nonché con le recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata sulle medesime questioni, oltre che della giurisprudenza civile di merito, e dunque nella consapevolezza che l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di accoglimento; NEL MERITO, – decidendo sull’impugnazione, rigettare l’appello ex adverso proposto, in quanto infondato per tutte le ragioni esposte;
IN INDIRIZZO INCIDENTALE, in riforma della sentenza di primo grado e decidendo sull’impugnazione, – dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità delle domande svolte dagli Attori e da per tutte le ragioni esposte con riguardo al difetto di giurisdizione, alla violazione del principio del ne bis in idem e, in ogni caso per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ed il difetto di legittimazione attiva di e dei gestori non contrattualizzati da tra l’altro tenendo conto del fatto che, nel caso di specie, non si porrebbe neppure il problema della traslatio iudicii, essendo le questioni oggetto del presente giudizio già sottoposte al vaglio del Giudice Amministrativo ed essendo allo stato pendente il termine per l’eventuale impugnazione della sentenza del TAR Lazio n. 11545/2019 pronunciata sulle medesime questioni proposte dall’associazione e da alcuni gestori ad essa aderenti; – in ogni caso, dichiarare inammissibili/improcedibili, a fronte della precisazione delle conclusioni effettuata in primo grado dagli Appellanti fin dalle note a verbale del 09.05.2016, le doglianze e le pretese dagli stessi riformulate in questa sede con riguardo alle asserite condotte anticoncorrenziali e/o di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica nonché di abuso del diritto nonché le doglianze e le pretese avanzate in relazione alla violazione del dovere di buona fede nelle trattative, ritenendo assorbito e precluso su tali punti l’esame di ogni questione di merito. tutto con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e, sussistendone i presupposti di legge, con condanna degli Appellanti ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a corrispondere altresì a un importo pari al doppio delle suddette spese e competenze ovvero un diverso importo che codesta Ecc.ma Corte riterrà di liquidare in via equitativa con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
” ha concluso nei seguenti termini:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte d’Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in narrativa l’appello proposto con atto di citazione notificato alla ‘ n data 16 settembre 2019 per la riforma della sentenza n. 14303/2019, pubblicata in data 5 luglio 2019 dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto al n. 83027/2015 R.G., confermando la predetta statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna degli appellanti al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., che l’onorevole Corte di Appello Adita vorrà pronunciare e liquidare in via equitativa»”.
ha così concluso:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione:
– in via preliminare dichiarare l’appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 348bis c.p.c.; – nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, confermando, per l’effetto, l’impugnata sentenza del Tribunale di Roma n, 14403/2019, pubblicata in data 5 luglio 2019;
– in via subordinata e/o condizionata, nella denegata ipotesi in cui l’appello avversario dovesse ritenersi ammissibile e/o – anche solo parzialmente – fondato, in via incidentale riformare la sentenza nella parte in cui afferma la giurisdizione ordinaria per essere l’oggetto del presente giudizio devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
– in via subordinata e incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell’avverso appello e/o di suo accoglimento anche parziale, dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia vincolo di connessione rilevante ai fini dell’art. 103
c.p.c. tra le domande degli odierni appellanti singolarmente considerati e per l’effetto dichiarare inammissibili, per come formulate, le domande avverse;
– sempre in via subordinata e incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avverso appello, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle domande spiegate dagli odierni appellanti collettivamente (qualora ammissibili) e/o, comunque, da quei soggetti che tra gli appellanti stessi, singolarmente considerati, sono estranei alla e non hanno rapporti con quest’ultima.
Con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge”.
ha concluso nei seguenti termini:

“Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, reiectiis contrariis, in via preliminare di rito dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. in via preliminare di merito dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il difetto di legittimazione attiva degli attori nei confronti di nonché il difetto di legittimazione passiva di in via principale rigettare tutte le domande attoree perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
condannare, ex art. 96 c.p.c. le attrici al risarcimento di tutti i danni in favore della per lite temeraria da liquidarsi d’ufficio anche in via equitativa.
in via subordinata nell’ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree, limitare l’onere di proporzionalmente all’entità degli apparecchi “gestiti”, senza alcun di solidarietà con gli altri concessionari, facendo salva per tale ipotesi l’azione di regresso verso lo stato in ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa 4% ed iva 22% come per legge”.
ha così concluso:

“Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. rigettare le richieste formulate delle società appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate, e superate dalle disposizioni della Legge n. 208/2015, nonché dalle successive pronunce – intervenute sul punto – Giudice Costituzionale e di quello Amministrativo e per l’effetto confermare la decisione impugnata;
2. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., condannare le odierne attrici appellanti al risarcimento dei danni in favore dell’odierna convenuta appellata per lite temeraria da liquidarsi d’ufficio anche in via equitativa, in relazione al doppio grado di giudizio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare:
– il difetto di legittimazione in capo a – dichiarare inammissibili le nuove domande formulate dalle controparti nel precedente grado di giudizio e in questa sede riproposte.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. NOME COGNOME che si dichiara antistatario”.

Per la la Avvocatura ha a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte adito, contrariis reiectis, – in via principale, che l’ venga estromessa dal presente giudizio.
– in subordine, dichiarare inammissibili e comunque respingere tutti i motivi di ricorso avanzati dalla controparte.
– condannare la controparte a tutte le spese processuali dovute alla assoluta pretestuosità del ricorso avanzato.
– con vittoria di spese, competenze ed onorari.
i mezzi istruttori avanzati ex adverso.
Con riserva di meglio modificare e/o precisare le eccezioni ai sensi dell’art. 183 c.p.c., oltrechè di articolare nuovi e diversi mezzi di prova, anche in risposta a quelli articolati da controparte in corsi di giudizio, ai sensi dell’art. 184 c.p.c. Si fa sin d’ora istanza all’Ill.mo
Giudice adito di voler attivare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge, i poteri istruttori al medesimo conferiti dall’art. 281 ter c.p.c. Ulteriori salvezze illimitate”.

Con separato atto anche la ditta individuale ha impugnato la medesima sentenza per i medesimi motivi degli appellanti del procedimento principale concludendo nei medesimi termini.

Non si sono costituiti gli altri appellati.

Disposta la riunione dei procedimenti, alla udienza a trattazione scritta del 7.5.2024 la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti, come da Decreto Presidenziale.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle società appellate citate e non costituite ed in particolare della , della della della

Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dagli appellanti incidentali, essa va nuovamente respinta essendo pienamente condivisibile l’assunto del Giudice di prime cure e non essendo revocabile in dubbio che nella fattispecie in oggetto ciò che è controverso è un rapporto di natura privatistica contrattuale tra i concessionari e i gestori, seppur in ordine alla richiesta dei primi di ottenere dagli esercenti le apparecchiature per i giochi leciti il “versamento aggiuntivo” di cui all’art. 1 comma 649 della L. 190/2014.in virtù della quale, al fine della formazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale e di garantire un maggior introito pari ad € 500.000.000,00, era stata stabilita una pari riduzione su base annua e con decorrenza dall’anno 2015 delle risorse statali previste, a titolo di compensi dei concessionari e degli operatori della filiera. Venendo ai motivi di impugnazione degli appelli principali, con il primo di essi è stata censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione di incostituzionalità dell’art. 1 comma 649 della L. 190/2014, già poi fatta oggetto di una rivisitazione da parte dello stesso Legislatore con la successiva L. di Stabilità per l’anno 2016, essendo stati introdotti criteri di riparto più equilibrati del c.d. “onere di stabilità”, con una conseguente maggiore tutela dei gestori rispetto ai concessionari, pur senza che venisse eliminato dalla filiera il c.d. “prelievo forzato”. Con il che, evidentemente, essendo il predetto prelievo rimasto in vigore per l’anno 2015, il Giudice avrebbe dovuto comunque pronunciare sulla sollevata eccezione.

I profili di incostituzionalità richiamati dagli appellanti sono inerenti alla violazione degli artt. 3,23 e 53 Cost. In realtà, sulla questione si sono già pronunciati sia la Corte Costituzionale che il G.A. (Corte Cost. 13.6.2018 n. 125 e Tar Lazio – II sezione – sentenza n. 11545/2019).

Il Collegio ritiene di fare proprie le considerazioni del Tar nella parte in cui ha ricordato come il versamento dell’Onere di Stabilità – destinato dapprima a operare anche per gli anni successivi – è stato ridotto dal Legislatore unicamente all’anno 2015, trasformandosi da misura strutturale in un intervento una tantum posto a carico della filiera, con la conseguenza che “l’incidenza del versamento imposto non fosse ictu oculi violativa del principio di proporzionalità, vale a dire del “limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico”, fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 56 del 2015, nella quale è stato affrontato il tema del legittimo affidamento (…). Nella pronuncia citata la Corte costituzionale ha concluso nel senso dell’infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, affermando che “(…) il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova sì copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili.

Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento.

Per altro verso, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (…)” (Corte cost. n. 56 del 2015).

Nella stessa pronuncia la Corte costituzionale ha, inoltre, evidenziato che i rilievi sopra svolti valgono a maggior ragione “(…) per rapporti di concessione di servizio pubblico, come quelli investiti dalle norme censurate, nei quali, alle menzionate condizioni, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi.
”.

Ne consegue, come peraltro già affermato in modo condivisibile dal TAR Lazio, che “stante la limitazione dell’efficacia della misura proprio ed esclusivamente all’annualità 2015, deve, inoltre, aggiungersi che non può essere condivisa la tesi dei ricorrenti in ordine alla ritenuta natura retroattiva del prelievo, atteso che il versamento è dovuto per il 2015, mentre il riferimento al numero degli apparecchi ascrivibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014 serve unicamente a stabilire la modalità di riparto dell’onere tra coloro che sono chiamati a concorrervi”. Il tributo non può per di più qualificarsi come retroattivo, in quanto operante solo per l’anno in corso – 2015 – laddove il riferimento agli apparecchi riferibili ai singoli concessionari alla data del 2014 aveva come unico fine quello di rappresentare un mero parametro di riferimento per stabilire le modalità di riparto dell’onere.

Né tantomeno è condivisibile la tesi per cui l’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2015” – così come modificato dalla legge n. 208/2015 – sarebbe qualificabile quale legge-provvedimento, sicchè opererebbe il principio della retroattività.

La doglianza non è dunque meritevole di accoglimento.

Non miglior sorte merita il secondo motivo di gravame.

Gli appellanti si dolgono della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe affermato che “il prelievo opera in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera “a valle” dei soggetti concessionari alla distribuzione del compenso in base ai relativi accordi contrattuali quanto all’anno 2015” mentre poi avrebbe reputato la domanda di accertamento negativo dell’obbligo di versamento aggiuntivo “in contrasto con l’obbligazione, prevista dalla norma di interpretazione autentica (art.1 co. 921 della L. 208/2015), di versamento secondo il criterio (proporzionale) fissato direttamente dalla legge e non più delegato ad una rinegoziazione degli accordi contrattuali”. Sulla base di tale assunto, ne sarebbe dovuta derivare una pronuncia di accoglimento della domanda proposta dagli attori e non un suo inspiegabile rigetto La tesi non è condivisibile.

Il Primo Giudice ha ben evidenziato come il criterio di riparto fosse stato definitivamente stabilito dalla norma sopravvenuta di cui alla Legge di stabilità 2016.

In particolare, il co. 921 dell’art. 1 della LDS 2016 ha fornito una interpretazione autentica in ordine al criterio di riparto tra i concessionari e gli altri soggetti della filiera, ma non ha mutato il riparto.
previsto per i concessionari.

Si legge, infatti, alla lett. c) del co. 649:
“i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresi’ annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014”.

Dunque, anche all’esito della entrata in vigore della 2016 è rimasto fermo, ai fini del relativo riparto, il criterio patrimoniale così come era stato stabilito nel decreto attuativo di ADM del 15.1.2015.

Parte Ciò premesso, essendo giustamente la legge stessa a prevedere il criterio di riparto, la domanda proposta dagli attori era del tutto irrilevante, sicchè è stata giustamente respinta.

Con il terzo motivo gli appellanti censurano la decisione impugnata per avere, a loro dire, il Tribunale omesso di pronunciare in merito alla questione relativa alla solidarietà passiva del c.d. “prelievo di stabilità” tra gestore ed esercente.

In sostanza, dovrebbe essere il concessionario a dover intrattenere direttamente rapporti con gli esercenti.

Detta tesi è tuttavia immeritevole di accoglimento ove solo si consideri che la Legge di Stabilità 2015 non è più applicabile.

E’ infatti la legge (legge di Stabilità 2016) a stabilire che l’obbligazione di corresponsione del c.d. “versamento aggiuntivo” deve avvenire “secondo il criterio (proporzionale) fissato direttamente dalla legge e non più delegato ad una rinegoziazione degli accordi contrattuali”.

Questa è la condivisibile motivazione del Tribunale, per cui non è certamente ipotizzabile che i concessionari intrattengano rapporti con tutti gli esercenti, essendovi piuttosto uno stretto rapporto proprio tra questi ultimi ed i vari gestori.

Anche gli altri motivi residui non meritano accoglimento, attesa la infondatezza di quelli principali per le motivazioni sopra esposte ed operando il principio della definizione del giudizio secondo il principio della c.d. “ragione più liquida”..

Per tutte le suesposte ragioni gli appelli vanno dunque respinti.

Attesa la complessità delle questioni trattate, anche in ragione delle molteplici pronunce intervenute e della stessa evoluzione normativa, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio a cui consegue il rigetto anche delle domande di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti dagli appellanti, nonché su quelli incidentali condizionati avverso la sentenza n. 14303/19, così provvede:
dichiara la contumacia di in persona del l.r. p.t. , tutti gli appelli e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Dichiara assorbita ogni altra questione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti principali e di quelli incidentali (con eccezione di coloro che hanno proposto appello incidentale condizionato come da motivazione ed in epigrafe meglio indicati), dei presupposti richiesti dall’art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell’ulteriore C.U., se dovuto.

Così deciso alla camera di consiglio del 31.7.2024.
Il Presidente Dr.ssa NOME COGNOME Il Consigliere Relatore Dr.
NOME COGNOME

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