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Codice Civile
Codice Penale

Prescrizione assegno di mantenimento

Il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione (o di divorzio) si prescrive nel termine di cinque anni.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile Terza, in persona del giudice onorario dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 5311/2020 pubblicata il 19/03/2020

nella causa civile iscritta al numero /2016 del ruolo generale

TRA
XXX

elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’Avv. , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione.

– ATTORE –
E

YYY

elettivamente domiciliata, in, presso lo Studio dell’Avv. che la rappresentata e difende giusta procura a margine dell’atto di precetto.

– CONVENUTO – ESECUTATO OPPOSTO –

OGGETTO: opposizione all’esecuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.3.2015, YYY, proponeva opposizione avverso l’esecuzione n. /14 r.e., come nei suoi confronti intrapresa da XXX, con pignoramento presso terzi eseguito in data 2.7.2014 per ottenere l’assegnazione di complessivi € 11373,03, oltre interessi e spese successivi, a titolo di ratei insoluti dell’assegno per il mantenimento proprio e delle figlie, relativi ai mesi febbraio ed aprile 2014 e per il mancato versamento dell’aumento ISTAT dal 2003 al 2014, in forza della pronuncia di separazione del Tribunale di Roma omologata in data 26.1.2013.

Deduceva l’opponente a)- che il credito azionato era estinto per prescrizione quinquennale, come maturata successivamente all’avversa intimazione di pagamento ricevuta in data 9.4.2014;

b)- che comunque, tenuto debito conto dei pagamenti già eseguiti, le somme eventualmente dovute ammontavano al minor importo di € 2539,60 ;.

E concludeva pertanto chiedendo che, previa sospensione dell’esecuzione contestata, venisse dichiarata la nullità del pignoramento; con condanna della parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria e vittoria di spese.

Con memoria difensiva , la creditrice opposta assumeva che il credito azionato era stato calcolato per gli arretrati ISTAT dal 2009 al 2014 con indice di rivalutazione del 2003 (data della pronuncia di separazione del Tribunale di Roma omologata in data 26.1.2013.), sino alla data della notifica del precetto, deducendo quindi che l’indice di aggiornamento non si prescrive prescrivendosi la sola somma dovuta per quel periodo; riduceva la sua domanda per l’importo di € 8753,76 in quanto dopo la notifica del precetto i mesi non corrisposti venivano pagati; concludeva pertanto chiedendo la reiezione dell’avversa opposizione, con vittoria di spese.

Il creditore interveniva nella procedura per il pagamento dell’importo di € 1500,00 per le mensilità di giugno e luglio 2014;

il debitore si opponeva deducendo di aver provveduto al pagamento;

Con ordinanza in data 18/20.4.2011, il G.E., disponeva la sospensione dell’esecuzione contestata, PER LA SOMMA ECCEDENTE L’IMPORTO DI EURO 4039,00 di cui euro 2539,60 per aggiornamenti ISTAT e per l’importo di € 1500,00 quali rate di mantenimento non corrisposti, assegnava alle parti termine perentorio per introdurre il giudizio di merito.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la creditrice conveniva quindi in giudizio l’esecutato per ribadire le ragioni e le domande già formulate nella precedente fase cautelare.

Costituitasi in giudizio, l’esecutato opposto si riportava integralmente alle precedenti deduzioni e conclusioni. e altresì chiedendo lo svincolo delle somme pignorate.

Nel corso di causa veniva disposta la CTU.

All’udienza del 10.10.2019, avendo le parti precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione, concedendosi termini di legge per comparse conclusionali e repliche

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)- Il primo motivo di opposizione, con il quale l’opponente invoca la prescrizione quinquennale dei crediti azionati è fondato atteso che, per giurisprudenza consolidata, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione (o di divorzio), siccome avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, come tali assimilabili alla nozione di “pensione alimentare” si prescrive, non già, a norma dell’art. 2953 c.c., in dieci anni a decorrere da un unico termine rappresentato dal passaggio in giudicato della pronuncia della sentenza di separazione (o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) che lo sancisce o del successivo provvedimento che ne modifichi il contenuto, bensì a norma dell’art. 2948 n. 2 c.c., nel termine di cinque anni, come decorrente dalle singole scadenze dei ratei mensili, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento (così: Cass. Civ. n. 23462/09; n. 18097/05; n. 6975/05; 12333/98).

Con la conseguenza che i crediti in discussione, essendosi in concreto prescritti anche il diritto all’adeguamento, non essendo maturato, è prescritto.

Tanto premesso, dalla CTU del dott.ssa Marina Di Ciommo , elaborata sulla base dei predetti criteri, la base del calcolo è immune da errori concettuali e di calcolo, che si intende qui integralmente riportata, emerge che le somme dovute per aggiornamento ISTAT è pari all’importo di euro 1856,25.

2 ) che, per quanto attiene al pagamento per i ratei di dell’importo di € 1500,00 si deve osservare che in atti vi è la prova del pagamento del minor importo di euro 500,00;

ne discende che l’opposizione deve essere parzialmente accolta per l’importo di €2856,26 oltre spese di esecuzione;

La domanda di svincolo delle somme pignorate, come proposta dal convenuto, deve essere dichiarata inammissibile poiché la dichiarazione di estinzione ovvero di improcedibilità dell’esecuzione, con il relativo effetto liberatorio sui beni oggetto dell’esecuzione stessa, appartiene, a norma degli artt. 484 ss., 624 e 629 ss. c.p.c., alla esclusiva competenza funzionale del giudice dell’esecuzione.

Respinge inoltre la domanda del convenuto in merito alla restituzione della somma di €1182,75 atteso che non vi è prova che l’attore abbia incassato somme maggiori a quelle che aveva diritto ad agire esecutivamente come sopra accertato;

Vista la soccombenza reciproca compensa le spese del presente processo e pone a carico di entrambi la spese della CTU come da liquidazione in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

– accoglie parzialmente l’opposizione all’esecuzione,

– dichiara che l’ attrice XXX aveva diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell’opponente limitatamente all’ importo di € 2856,26 oltre spese di precetto e di esecuzione;

– dichiara inammissibile la domanda di svincolo delle somme pignorate, come proposta dall’opponente medesimo;

– Compensa le spese del presente giudizio

Così deciso, in Roma, il 19 marzo 2020.

Il Giudice

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