REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO di ROMA SEZIONE VIII
CIVILE– II
Collegio Composta dai magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA N._5500_2024_- N._R.G._00006409_2019 DEL_02_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024
nella causa civile iscritta al n° 6409/2019 RG vertente TRA (c.f.)
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZOINDIRIZZO nn. INDIRIZZO/INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOMEc.f. ) che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso depositato in primo grado.
APPELLANTE in persona del l.r.p.t.
(p.i.. elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso gli uffici del’Avvocatura,con l’Avv. D.M.NOME COGNOMEc.f. ) che lo rappresenta e difende, per procura generale alle liti APPELLATO in persona del l.r.p.t.
contumace.
APPELLATA in persona del l.r.p.t.
contumace.
APPELLATA C.F. C.F. C.F. in persona del l.r.p.t.
contumace.
APPELLATO
OGGETTO : Opposizione all’esecuzione mobiliare ed agli atti esecutivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello nei confronti dell’ , dell’ e del , avverso la sentenza n. 7956/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 11/04/2019 , che ha accolto parzialmente la sua opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, avverso l’atto di pignoramento presso terzi di RAGIONE_SOCIALE per l’importo complessivo di € 17.959,90, portato da 18 cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria,amministrativo-sanzionatoria e previdenziale, dichiarando non dovuto solo il credito indicato nell’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA ed ha rigettato tutte le restanti domande. In primo grado, dopo l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione limitatamente ad alcune cartelle, resa nella fase “cautelare”, l’appellante introduceva il giudizio di merito per contestare i titoli azionati relativi a materia extra-tributaria, non sospesi e cioè:
cinque cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA
NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e due avvisi di addebito n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, con motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 2°co cpc,e di opposizione all’esecuzione ex art 615 2° co cpc (segnatamente l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati e l’ illegittima applicazione di maggiorazioni per il ritardato pagamento e di interessi di mora);
si costituivano tardivamente nel grado , e la e nella contumacia di ,il Tribunale di Roma provvedeva come dianzi indicato.
Segnatamente il primo giudice riteneva inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi poiché tardivamente introdotti ,dopo mesi dalla notifica dell’atto di pignoramento e che l’eccezione di prescrizione di parte dei crediti azionati, per difetto di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione e di accertamento posti a base del pignoramento, non meritasse accoglimento, poichè Equitalia ,nel costituirsi in giudizio, aveva depositato prova documentale della corretta notifica delle 5 cartelle esattoriali azionate (in quattro casi intervenuta a mani di familiare convivente e in un caso ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per temporanea assenza del destinatario)e poiché l’ aveva prodotto prova della corretta notifica di uno degli avvisi di addebito (mediante consegna della relativa raccomandata al destinatario),trattandosi di documenti attestanti l’esistenza di idonei atti interruttivi del termine prescrizionale; -di converso accoglieva l’eccezione di prescrizione in relazione ai crediti indicati cartella n. NUMERO_CARTA difettando eguale prova della notifica di tale cartella (essendo stato documentato solo l’invio di una raccomandata ad un indirizzo in cui destinatario risultava “trasferito”);
– il Tribunale escludeva, inoltre, di dover esaminare l’eccezione di prescrizione maturata fra la data della violazione e la data di notifica delle cartelle, poiché ,attesa la corretta notifica delle medesime cartelle esattoriali,non essendo state tempestivamente opposte,non erano più proponibili contestazioni relative alla prescrizione del credito ivi indicato, e riteneva, comunque, non provata la decorrenza del termine quinquennale tra la data delle violazioni e quella di notifica delle cartelle e dell’avviso di addebito. Avverso tali statuizioni viene proposto appello in via principale dal ed in via incidentale dall’ lamenta in primis la “nullità” della sentenza gravata in quanto motivata in base a documenti tardivamente depositati, in violazione delle decadenze previste per le produzioni documentali nel rito ordinario.
La censura è fondata nei limiti di quanto di seguito considerato.
Dai verbali di causa del giudizio di primo grado risulta che nel corso della prima udienza, dichiarata la contumacia delle parti convenute ,il giudice fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni ;
sia Equitalia che si costituivano solo successivamente, producendo prova delle relate di notifica delle cartelle esattoriali ed avvisi di pagamento.
Tali produzioni sono, dunque, avvenute ,oltre il termine di decadenza per il deposito della prova documentale previsto nel rito ordinario,come disciplinato dalla L n.353/1990 e succ.
modifiche.
Infatti, qualora il giudice, a chiusura dell’udienza di trattazione ed in difetto di richieste istruttorie, rinvii ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, il medesimo non può più revocare l’ordinanza pronunciata, ammettendo le prove richieste solo in tale sede, essendo maturata la relativa preclusione istruttoria (sin da Cass. n. 14110 del 04/06/2013 , nonché Cass. n. 1036 del 17/01/2019) Ne consegue che non potendo tener conto dell’interruzione della prescrizione derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento,e non risultando prova di altri e diversi atti interruttivi, alla data di notifica dell’atto di pignoramento, incontroversamente intervenuta il 16.02.2016,tutti crediti indicati nelle citate cartelle ed avvisi ( cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA avvisi addebito NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA )antecedenti il 16.02.2011 devono ritenersi prescritti.
Non sono condivisibili le argomentazioni svolte dall’ secondo cui sarebbe applicabile alla fattispecie de qua il principio “di accertamento della verità materiale”, utilizzabile nel rito lavoristico, posto che lo stesso principio non vale nel rito ordinario ed atteso che il Tribunale , a prescindere dalla natura previdenziale dei crediti dell ha ritenuto di applicare al complessivo giudizio di opposizione il rito ordinario di cognizione.
Restano assorbite le ulteriori doglianze e, per completezza si evidenzia che non merita accoglimento la censura con cui l’appellante lamenta l’omessa considerazione da parte del giudice di primo grado della sentenza n. 20083/2019 del Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 13/07/2017, che ha dichiarato la giuridica inesistenza di tutti i provvedimenti sanzionatori sottesi all’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA tra cui risultano ricomprese anche le cartelle nn. NUMERO_CARTA NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, oggetto del presente giudizio, poiché non risulta fornita alcuna prova del dedotto passaggio in giudicato della citata sentenza. Infatti, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha anche l’onere di fornirne la prova, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp.
att. c.p.c. , anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui venga ammessa esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno.
(cfr. Cass.n. 36258 del 28/12/2023) Alla luce di quanto considerato e nei limiti delle conclusioni svolte e delle richieste formulate in sede di gravame, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda dell’appellante con cui chiede “di ridurre il pignoramento presso terzi n. NUMERO_CARTA, ancorchè impropriamente formulata, trattandosi di provvedimento spettante al GE, e va dichiarata l’insussistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente ai crediti indicati nelle cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, e n. NUMERO_CARTA; di converso ,per le medesime ragioni,va rigettato l’appello proposto in via incidentale da Le spese di lite, liquidate con applicazione dei tariffari medi, con esclusione per il grado di appello della fase istruttoria, in quanto non espletata, seguono la regola della soccombenza e vanno distratte ex art 93 cpc in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
La Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-in accoglimento,per quanto di ragione dell’appello proposto da nei confronti dell’ Roma, dell e del ed in parziale riforma della sentenza n. 7956/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 11/04/2019, accerta e dichiara l’ insussistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente crediti indicati nelle cartelle esattoriali nn.NUMERO_CARTA, e n. NUMERO_CARTA;
– rigetta l’appello proposto in via incidentale dall’ – condanna tutte le parti appellate in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante,da distrarsi ex art 93 cpc, liquidate,per il primo grado in € 355,50 per esborsi ed € 5.977,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario, e per il secondo grado in € 355,50 per esborsi ed € 3.966,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario.
Roma,27/07/2024 IL PRESIDENTE Dott. ssa NOME COGNOME IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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