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Codice Civile
Codice Penale

Prescrizione contributi e interruzione con domanda di rateazione

La sentenza affronta il tema della prescrizione dei contributi previdenziali, stabilendo che la domanda di rateazione del debito, pur non seguita da alcun pagamento, costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione. Viene inoltre confermata la validità della notifica a mezzo PEC all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, a meno che non sia stata comunicata la variazione.

n. 1097/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._195_2024_- N._R.G._00001097_2022 DEL_09_09_2024 PUBBLICATA_IL_06_09_2024

nella causa di lavoro iscritta al n. 1097/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME RESISTENTE

CONCLUSIONI

come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18/11/2022, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 283/2022 del 6/9/2022, notificatogli il 10/10/2022 dall’ , per il pagamento di € 116.667,32 per contributi soggettivi dal 2009 al 2019 e contributi integrativi dal 2005 al 2019 oltre le relative sanzioni, interessi e spese, ed eccepiva la prescrizione di durata quinquennale, anche per le sanzioni.

Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e integrato il contraddittorio, si costituiva l che eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, perché depositata in Cancelleria il 21/11/2022 e nel merito, negava comunque il decorso della prescrizione, tempestivamente interrotta.

Con successiva memoria l’opponente deduceva che il ricorso era stato depositato il 18/11/2022, il giorno prima della fine del termine per l’opposizione, che scadeva al 19/11/2022 sabato, con la sua conseguente proroga al lunedì seguente, 21 novembre;
contestava inoltre, l’idoneità degli atti prodotti dall a interrompere il termine di prescrizione.
C.F. All’udienza del 20/6/2024 sostituita ex art 127 ter cpc dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.

Dev’essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto depositato prima della scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, eseguita il 10/10/2022.

Dalla documentazione allegata alla memoria dell’opponente, risulta che la busta contenente il ricorso è stata consegnata nella casella di destinazione “tribunale.tel.giustiziacert.it”, il 18/11/2022 alle ore 9,37 che, secondo l’art 16 bis co 7 dl 179/2012 conv.
in l. 221/2012, costituisce la data di deposito dell’atto, avvenuto tempestivamente, in quanto il termine ex art 641 cpc scadeva l’indomani.

Per quanto concerne il merito, l ha precisato che, in base ai propri Regolamenti, la contribuzione soggettiva si prescrive con il decorso di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Invece, in base all’art. 19 l. 249/1991 la prescrizione della contribuzione integrativa decorre dalla data di trasmissione, da parte dell’obbligato, della comunicazione di cui all’articolo 17, cioè quella del volume di affari.

A tale proposito ha sottolineato che l’opponente aveva reso la dichiarazione del volume d’affari relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 solamente il 27/2/2020 e quella relativa all’anno 2010 solamente il 21/9/2012 (doc. 2).

Secondo la prescrizione sarebbe stata interrotta la prima volta con la raccomandata del 26/5/2010, relativa alla contribuzione integrativa anni 2005/2008 e sanzioni L’opponente ha contestato l’effettiva consegna della raccomandata, in quanto la cartolina A/R prodotta si riferiva a un protocollo n. 2010 0038633 del 26/5/2010 diverso da quello della raccomandata, il n. 1000 1464853 del 14/6/2010.

In mancanza di un collegamento univoco della cartolina A/R all’atto da notificare, deve escludersi la prova dell’effettivo recapito all’opponente della raccomandata del 26/5/2010.

Il secondo atto interruttivo è la domanda di rateazione, presentata dall’opponente il 21/6/2011 con protocollo in data 22/8/2011.

Il modulo inviato contiene la richiesta di rateazione di tutti i debiti contributivi e/o sanzioni.

E’ del tutto irrilevante che l’opponente, come dallo stesso contestato, alla data di presentazione di tale domanda non avesse mai ricevuto la richiesta di versamento dei contributi soggettivi, in quanto l’unica richiesta inviatagli in precedenza da riguardava la contribuzione integrativa di cui alla prima raccomandata, di peraltro, non vi è prova del recapito, come già detto.

Infatti, secondo la giurisprudenza, il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cc ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Cass. 18904/2007).

Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Con specifico riferimento all’istanza di rateazione del debito, la giurisprudenza ha pure affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, configura un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale (Cass. 10327/2017).

In applicazione di tale principio, Cass. 20260/2021 ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle istanze di rateizzazione del debito contributivo, anche se non seguite da alcun versamento.

Pertanto, avendo il ricorrente con la domanda del 21/6/2011, chiesto la rateazione di tutti i debiti contributivi e delle sanzioni, ha riconosciuto l’esistenza a tale data, dell’intero debito contributivo, a prescindere dal precedente invio di una formale richiesta di pagamento dell’ Il terzo atto è un avviso urgente prot. n. 2014/0035941 del 7/8/2014 che menziona una domanda di rateazione del 24 aprile precedente, non allegata.

Stante la genericità del contenuto dell’avviso e la mancata produzione della domanda di rateazione, l’atto non ha effetto interruttivo della prescrizione.

Il quarto atto è la pec prot. n. 2016/0032451 del 27/6/2016, relativa alla contribuzione integrativa anno 2011 per un importo complessivo (capitale e sanzioni) di € 2.607,47 inviata all’indirizzo pec Il ricorrente ha contestato l’utilizzo di tale indirizzo pec, quello istituzionale, perché non funzionante, ragion per cui dal 22/1/2016 l’aveva sostituito con quello , già noto comunicandolo immediatamente al proprio Ordine provinciale di appartenenza, a sua volta obbligato a comunicare le variazioni degli indirizzi di studio, e-mail e pec dei propri iscritti all’ “… entro il mese di luglio di ciascun anno”, ex art 17 co 8 l. 249/1991. Premesso che la pec è stata inviata all’opponente prima del luglio 2016, per cui l’ non avrebbe avuto la possibilità di conoscere il nuovo domicilio digitale di l’unica comunicazione al proprio ordine professionale del nuovo indirizzo pec, di cui l’opponente ha fornito prova, è l’invio il 19/4/2017 della propria scheda anagrafica, contenente il nuovo indirizzo pec (doc 9).

Non risulta però dimostrato che l’ordine provinciale abbia poi effettivamente provveduto a modificare anche l’indirizzo pec presente nei pubblici elenchi (INI-PEC ex art 6 bis D Lgs 82/2005 o ReGIndE) sostituendo quello istituzionale e non semplicemente, aggiungendo anche il secondo.

Non risulta significativa del malfunzionamento della pec istituzionale la comunicazione del Consiglio nazionale dell’ordine del 12/5/2017, per segnalare che delle ore 17,00 gli indirizzi di posta istituzionali sarebbero stati nuovamente funzionanti sui sistemi del nuovo gestore, da cui è logico ritenere definitivamente superato il precedente disservizio, legato al cambio del gestore della posta elettronica.

In mancanza della prova della sostituzione dell’indirizzo istituzionale con il nuovo o di un perdurante malfunzionamento del primo, con la conseguente impossibilità incolpevole di ricevere le pec che vi erano inviate (vd. art. 1335 cc), deve ritenersi che detto indirizzo sia rimasto inserito nei pubblici elenchi, sui quali i terzi possono fare legittimo affidamento, per cui l’invio di un atto a tale indirizzo deve ritenersi del tutto corretto, ai sensi dell’art 48 D Lgs 82/2005 cit.

Peraltro occorre osservare che ha prodotto copia del ReGeIndE di settembre 2023, con l’indirizzo pec dell’opponente, che è ancora solo quello istituzionale, per cui è logico ritenere che vi sia sempre rimasto, non avendo il ricorrente mai indicato di averlo ripristinato ed eventualmente, in quale data. Né tale conclusione pare smentita dall’invio da parte di altri soggetti istituzionali (Inps, Inail, DTL, . .
.) di pec al nuovo indirizzo del ricorrente, non risultando da quale pubblico elenco l’avessero tratto, ben potendo aver dato risposta a una precedente pec loro inviata dall’opponente dal nuovo indirizzo, o averla appresa direttamente da lui.

Quel che è certo è che comunque, neppure lo stesso ha saputo indicare in quale pubblico registro fosse inserito il suo nuovo indirizzo digitale né tantomeno, che fosse l’unico per lui.

Pertanto oltre alla pec prot. n. 2016/0032451 del 27/6/2016, deve ritenersi regolarmente pervenuta al ricorrente anche la successiva pec prot. n. 2017/0051455 del 6/9/2017, relativa alla contribuzione soggettiva non versata per gli anni 2006/2016 e alla contribuzione integrativa non versata per gli anni 2005/2016 con le relative sanzioni fisse.

Nonostante il decorso di oltre cinque anni dal precedente atto interruttivo, la domanda di rateazione presentata il 21/6/2011, risultava comunque non ancora prescritta alla data di consegna della prima pec, avvenuta il 27/6/2016, la contribuzione integrativa richiesta per l’anno 2011, con volume di affari necessariamente comunicato l’anno seguente, così come quella 2010, con volume di affari comunicato solo il 21/9/2012 (e pure quelle degli anni 2006/2009 di cui, all’epoca, non aveva ancora comunicato il volume di affari, avendolo poi fatto solamente il 27/2/2020). Al 6/9/2017, data di consegna della seconda pec, con cui era stata chiesta la contribuzione integrativa non versata per gli anni 2005/2016, il primo anno 2005, era il solo ormai prescritto.

Invece della contribuzione soggettiva non versata per gli anni 2006/2016, risultavano ormai prescritti gli anni 2006/2011.

Al 1/9/2022, data di consegna della successiva raccomandata dell’avv. COGNOME, espressamente qualificata come “interruttiva prescrizione” e di messa in mora, che conteneva l’indicazione della contribuzione dovuta, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (soggettiva per gli anni 2009/2019, integrativa per gli anni 2005/2019), non era decorso più di un quinquennio dalla seconda pec, quella del 6/9/2017.

In conclusione, al 10/10/2022, data di notifica del decreto ingiuntivo, risultava prescritta la contribuzione integrativa anno 2005 (€ 2.847,72) e la contribuzione soggettiva degli anni 2009/2011 (€ 17.984,43), per cui dall’importo oggetto di ingiunzione – € 116.667,32 – dev’essere detratta la somma complessiva della contribuzione prescritta, pari a € 20.832,15 per cui il decreto ingiuntivo dev’essere annullato, con la condanna dell’opponente al pagamento della differenza, di € 95.835,17 oltre interessi.

Considerato che la contribuzione non dovuta perché prescritta corrisponde a circa un quinto di quella richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, appare corretto compensare le spese di giudizio in ugual misura, il residuo, liquidato in dispositivo, segue la soccombenza dell’opponente.

PQM

1. in parziale accoglimento dell’opposizione, annulla il decreto ingiuntivo n. 283/2022 del 6/9/2022 e condanna al pagamento di € 95.835,17 oltre interessi legali;
2. compensa le spese di giudizio per un quinto e condanna al pagamento del residuo, che liquida in € 6.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.
Como, 6/9/2024 Il giudice (NOME COGNOME

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