Corte d’Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Reg. Gen. N.75/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a Corte di Appello di Ancona, Sezione RAGIONE_SOCIALE, composta dai seguenti magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente relatore Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere lla camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024 secondo le modalità previste dall’art.127 ter p.c. , lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._195_2024_- N._R.G._00000075_2023 DEL_07_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024
lla causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.03.2023, e vertente tra (appellante-opposto) contro ppellato-opponente), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°224/2022 emessa dal Tribunale Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 21.09.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 20.03.2023, l ha proposto appello avverso la sentenza indicata in igrafe, con la quale è stata accolta l’opposizione all’esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da in relazione all’atto di precetto notificatogli in data 02.03.2022 (per l’importo di 77.062,85), relativo (secondo quanto indicato nell’atto di precetto) al decreto ingiuntivo n.511 del.02.1989 emesso dal Pretore di Ancona in data 09.02.1989 per crediti contributivi derivanti da saldo nunce mensili DM10 relative al periodo dal mese di giugno 1990 al mese di luglio 1992. gore della legge n°335/95), senza tener conto dell’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo n.511 del.02.1989 (con conseguente applicabilità del termine decennale ex art.2953 c.c.) e di atti interruttivi lla prescrizione documentati dall’ .
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello, rigetto dell’opposizione proposta da con conseguente legittimità del precetto posto.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, sumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione llevata dall’opponente/appellata, eccezione che secondo l’appellante sarebbe infondata, in quanto il lativo termine (da ritenersi decennale) era invece stato interrotto con verbale di pignoramento mobiliare data 23.05.1989 e con atto di precetto notificato il 10.03.2008, oltre a rimanere interrotto dal 2002 al.02.2013 per l’intero corso della procedura di esecuzione immobiliare n.105/1999, in cui l’ era ualmente intervenutoNOME Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, la prescrizione è da ritenersi quinquennale.
E’ noto che, a norma dell’art.55 del D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall’art.41 30.04.69 n°153, “i contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di dieci anni l giorno in cu i singoli contributi dovevano essere versati”.
A tale disciplina si è poi sostituita quella di cui all’art.3 commi 9 L.08.08.1995 n°335, secondo cui “le ntribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono sere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di rtinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mpreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 arzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni iquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° nnaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi perstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale bligatoria”.
Prevede poi il comma 10 dell’art.3 L.08.08.1995 n°335 che i suddetti termini di escrizione “si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in gore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure terruttivi già compiuti alla data di entrata in vigore della legge (17.08.95 – v.art.17 L.08.08.1995 335), in ordine ai quali l’effetto interruttivo ha determinato la decorrenza di un nuovo termine di escrizione decennale (se l’atto interruttivo è anteriore al 17.08.95) ovvero quinquennale (se l’atto terruttivo è successivo al 17.08.95). Come detto, l’ ha dedotto la sussistenza di un atto interruttivo compiuto prima del 17.08.1995, stituito dal verbale di pignoramento immobiliare in data 23.05.1989, che fa espresso riferimento ad o di precetto notificato il 06.03.1989, il quale a sua volta menziona proprio il decreto ingiuntivo n.511 l 09.02.1989, su cui si fonda anche il precetto oggi opposto.
Ne segue che, ai sensi dell’art.3 comma 10 08.08.1995 n°335, la notifica di tale atto (anteriore al 17.08.1995) ha prodotto l’effetto di mantenere rmo il precedente regime di prescrizione decennale.
In quest’ordine di concetti, deve dunque ritenersi e dalla data del 23.05.1989 ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, a nulla evando la successiva entrata in vigore della legge n°335/95, posto che il termine di prescrizione inquennale ai sensi dei commi 9 e 10 della L 335/1995 non può trovare applicazione stante la ssistenza di un atto interruttivo anteriore al 17.08.1995.
Ciò premesso, rileva il Collegio che nel decennio successivo al 23.05.1989 non risultano ulteriori atti terruttivi, atteso che sia l’atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.105.1999 (datato.02.2002), sia l’atto di precetto notificato il 10.03.2008, sono intervenuti a distanza di molti anni, a escrizione decennale ormai maturata.
Sostiene l’ che vi sarebbero ulteriori atti interruttivi costituiti da atti di pignoramento dell’anno 93, ma di tali atti l’ non ha dato prova documentale, limitandosi a segnalare che la loro esistenza sarebbe evincibile per via indiretta dal tenore letterale di un ricorso ex art.617 secondo comma p.c. in data 09.11.2012 e dell’atto di precetto del 10.03.2008.
In assenza di una prova documentale retta di tali pignoramenti, agli stessi non può essere riconosciuta efficacia interruttiva della escrizione.
Né in atti si rinvengono ulteriori atti espressamente riferibili al decreto ingiuntivo n.511 del.02.1989 e che possano aver interrotto la prescrizione dei contributi ingiunti con tale atto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante il carattere dirimente delle argomentazioni sopra poste, l’appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l’art. 1 comma 17 della legge 2282012, che ha modificato l’art.13 del d.p.r.
n.1152002, ediante l’inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta
a Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando ll’appello proposto avverso la sentenza n°224/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di udice del lavoro, in data 21.09.2022, contrariis reiectis, così decide:
– rigetta l’appello;
– condanna l’ a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
– dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell’appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024.
IL PRESIDENTE est.
NOME COGNOMEAtto sottoscritto digitalmente)
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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