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Codice Civile
Codice Penale

Prescrizione contributiva e rateazione del debito

La sentenza chiarisce che la presentazione di un’istanza di rateazione del debito contributivo, pur interrompendo la prescrizione per tutte le cartelle incluse nel piano, non produce gli stessi effetti per i successivi versamenti rateali. Questi ultimi, infatti, avranno valore interruttivo solo per le cartelle a cui sono stati espressamente imputati dal contribuente.

Corte d’Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA Reg.
Gen.
N.70/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

a Corte di Appello di Ancona, Sezione RAGIONE_SOCIALE, composta dai seguenti magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente relatore Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere lla camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024 secondo le modalità previste dall’art.127 ter p.c.
, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._197_2024_- N._R.G._00000070_2023 DEL_07_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024

lla causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 16.03.2023, e vertente tra (appellante) contro la società e l (appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 176/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.11.2022.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16.03.2023, ha impugnato la ntenza indicata in epigrafe, con cui è stata parzialmente accolta l’opposizione proposta dalla società avverso l’Intimazione di Pagamento n°082 NUMERO_CARTA 50/000, notificata in ta 25.05.2022, e relativa, tra le altre, anche alle cartelle di pagamento n.082 2010 00159743 72/000 e 082 2010 00177280 32/000, portanti complessivamente un credito contributivo di €.24.270,28, di fondamento del gravame, ha censurato la sentenza impugnata lla parte in cui, diversamente da quanto statuito con riguardo alla cartella di pagamento n.082 2010 159743 72/000, ha accolto l’eccezione di prescrizione (pacificamente quinquennale ex art.3 comma 9 gge n°335/95) con riguardo ai crediti contributivi riferibili alla cartella di pagamento n.082 2010 177280 NUMERO_DOCUMENTO/000, senza tener conto che l’istanza di rateazione ed i relativi versamenti rateali erano eribili ad entrambe le suddette cartelle, con conseguente errore sul calcolo della durata della prescrizione per la cartella n.NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA. Ha quindi concluso come segue:

“A) Accertare e dichiarare che, l’appellante ha svolto tutte le attività l rispetto dei termini e che il credito posto in riscossione con la cartella n.08220100017728032000 era illegittimo e, dunque, non prescritto e per l’effetto B) Condannare la società persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Saludecio al pagamento alle somme intimate e portate dalla cartella esattoriale n. 08220100017728032000 di € 11.710,31 oltre interessi.
C) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

L’appellata società si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale chiesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto.
non si è costituito in giudizio.

1.- Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.434 p.c.
(come sostituito dall’art.54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L. 7 osto 2012 n.134, e successivamente dall’art.3, comma 31, del D.Lgs. 10.10.2022 n.149), atteso che atto di gravame contiene sufficiente indicazione del capo della decisione di primo grado che viene mpugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle olazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il requisito della ecificità dei motivi dell’appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non indibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni ll’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.

Per quanto sopra, deve nque ritenersi che l’atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le gioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del avame.
*** 2.- Nel merito, l’appello non è fondato.
con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del ondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il ntributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991 n.103, nvertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991 n.166, ed esclusa ogni aliquota di ntribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni
per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

In punto di fatto, va premesso che, non essendo stato proposto appello incidentale sul punto, deve enersi che sono ormai coperte da giudicato interno le statuizioni contenute nella sentenza impugnata condo le quali:
le cartelle di pagamento n.NUMERO_CARTA/000 e n.082 2010 00177280 32/000, indicate nell’intimazione opposta, sono state entrambe ritualmente notificate (cfr. anche doc. e non risultano opposte nel termine di giorni 40 posto dall’art.24 D.Lgs.46/1999, con conseguente loro definitività;

l’istanza di rateizzazione presentata dalla in data 26.07.2012 (cfr. provvedimento di accoglimento del 27.08.2012) ha natura di riconoscimento del debito ed ha efficacia interruttiva della prescrizione, al pari dei relativi versamenti rateali;
i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA non sono prescritti, dovendosi tenere conto degli atti interruttivi suddetti (istanza rateazione del 26.07.2012 e versamenti periodici, l’ultimo dei quali in data 08.05.2018).

Orbene, sostiene che gli atti interruttivi suddetti (istanza rateazione l 26.07.2012 e relativi versamenti periodici), hanno determinato l’interruzione del termine di escrizione (pacificamente quinquennale ex art.3 comma 9 legge n°335/95) anche con riguardo alla rtella di pagamento n.NUMERO_DOCUMENTO sulla base della considerazione che i versamenti fettuati dalla contribuente hanno efficacia interruttiva della prescrizione per tutte le cartelle ricomprese l piano di rateazione, con la conseguenza che “se è vero, come è vero, che la interruzione della escrizione, per effetto della istanza di rateazione, vale per la cartella n. NUMERO_CARTA ualmente deve valere anche per la seconda cartella n. NUMERO_CARTA”. La tesi non trova conforto nella documentazione prodotta dalla stessa , da cui emerge che:

il termine di prescrizione è stato interrotto dall’istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente in data 26.07.2012 (cfr.
doc.

n.4); circa l’efficacia interruttiva da riconnettersi a tale atto non possono qui sollevarsi dubbi, stante la formazione del giudicato interno sul punto;
non hanno invece valenza interruttiva della prescrizione i versamenti rateali che la contribuente ha effettuato sino all’08.05.2018, atteso che, come emerge per tabulas dalle attestazioni prodotte dalla stessa (aventi piena valenza confessoria), tutti i versamenti effettuati sono stati imputati alla sola cartella di pagamento n.NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA;
i successivi atti interruttivi documentati da (intimazione di pagamento n.NUMERO_CARTA000 e pignoramento presso terzi n.NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA sono stati notificati rispettivamente in data 06.02.2018 e 07.03.2018, quanto il termine di prescrizione quinquennale era ormai maturato;
nessun rilievo assume, con riguardo alle statuizioni da prendere in questa sede (la prescrizione è maturata nel periodo tra gli anni 2012 e 2018), la sospensione della decorrenza del termine prescrizionale prevista dalle leggi speciali emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria da pandemia Covid-INDIRIZZO, con sospensione dei termini per la riscossione per n.311 giorni, nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (che qui non rilevano).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va dunque respinto, con integrale conferma lla sentenza impugnata

Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell’appellante e si liquidano come da spositivo.

Si applica l’art. 1 comma 17 della legge 2282012, che ha modificato l’art.13 del d.p.r. n.1152002, ediante l’inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.

a Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis iectis, così decide:
– condanna l’appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
– nulla per le spese del grado nei confronti dell’ – dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell’appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024.
IL PRESIDENTE est.
NOME COGNOMEAtto sottoscritto digitalmente)

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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