REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME CONSIGLIERA dott. NOME COGNOME CONSIGLIERA RELATRICE in esito all’udienza del 19 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._57_2025_- N._R.G._00000164_2021 DEL_04_04_2025 PUBBLICATA_IL_04_04_2025
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 164 dell’anno 2021, proposta da:
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell’Avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura generale alle liti APPELLANTE contro , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti APPELLATO e contro con sede in Cagliari, in persone del legale rappresentante SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 maggio 2017, aveva convenuto in giudizio l’ e aveva proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA formato il 23 novembre 2013, attraverso il quale l’ gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 25.166,64 a titolo di contributi asseritamente dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo dal dicembre 2001 al marzo 2006, oltre compensi di riscossione e spese di notifica.
Il ricorrente aveva, in particolare, premesso che l’avviso di addebito trovava il suo fondamento nel verbale ispettivo notificatogli per compiuta giacenza il 18 giugno 2008, in virtù del quale era stato accertato a suo carico l’omesso versamento dei contributi indicati.
aveva, quindi, eccepito l’intervenuta prescrizione estintiva dell’indicato credito contributivo, osservando come la pretesa, relativa al periodo dicembre 2001 – marzo 2006, fosse stata avanzata dall’ attraverso il verbale ispettivo notificato il 18 giugno 2008 e successivamente attraverso l’avviso di addebito formato nel novembre 2013, cosicché alla data della notificazione dei predetti atti il termine quinquennale era interamente decorso o era perlomeno decorso il termine decennale in relazione ai contributi risalenti fino all’anno 2003. In ogni caso, aveva aggiunto l’opponente, lo stesso avviso di addebito era stato notificato dopo il decorso di cinque anni dalla notificazione del verbale ispettivo, ciò che rendeva evidente l’illegittimità dell’atto impugnato e la conseguente impugnabilità del medesimo nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, proponibile in ogni tempo sino alla conclusione della procedura esecutiva.
Ciò premesso, aveva concluso, domandando che fosse accertata l’intervenuta , pertanto, annullato, con conseguente sua assoluzione da ogni avversa pretesa.
*** si era costituito in giudizio e aveva resistito.
In via preliminare, aveva eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità delle eccezioni formali relative a vizi propri degli atti emanati dal concessionario proposte dall’opponente, le quali si sarebbero dovute proporre entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica dell’avviso di addebito.
In via altrettanto preliminare, l’ aveva eccepito l’inammissibilità per tardività anche dell’opposizione proposta in relazione ai vizi attinenti al merito della pretesa contributiva.
Infatti, aveva osservato l’ente opposto, l’avviso di addebito era stato regolarmente notificato e non era stato opposto entro il termine perentorio di quaranta giorni decorrente dalla notificazione, con la conseguenza che i crediti portati nell’avviso medesimo non potevano più essere contestati ed erano divenuti intangibili.
Dopo avere evidenziato come l’opponente non avesse contestato la sussistenza dei fatti costitutivi del credito contributivo, l’ aveva, quindi, concluso domandando che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo a tutte le contestazioni non inerenti al merito della pretesa, che fosse dichiarata l’inammissibilità dell’avversa opposizione e che, comunque, nel merito, l’avversa opposizione fosse rigettata.
*** non si era costituita in giudizio, malgrado la regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza.
*** Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 20 del 15 gennaio 2021, aveva accolto l’opposizione proposta e aveva annullato l’avviso di addebito opposto, dichiarando integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l’opponente ed ’opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, il primo giudice, dopo avere evidenziato come l’avviso di addebito opposto fosse stato notificato all’opponente nel dicembre 2013, aveva osservato come dalla mancata impugnazione del medesimo entro i termini di legge fosse derivata la irretrattabilità dei relativi crediti.
Dopo avere, quindi, anche alla stregua dell’indirizzo recepito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23397/2016, affermato la natura quinquennale del termine di prescrizione dei crediti contributivi divenuti definitivi in quanto portati in una cartella di pagamento non impugnata o non tempestivamente impugnata, aveva rilevato come nella fattispecie tra la notificazione del verbale ispettivo e il successivo atto interruttivo, costituito dalla notificazione dell’avviso di addebito, fosse trascorso un termine superiore al quinquennio, con conseguente insussistenza delle corrispondenti ragioni di credito dell’Istituto previdenziale, in quanto estinte per intervenuta prescrizione. *** Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l’ ha resistito.
malgrado la regolare notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza non si è costituita in giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’appellante:
“Voglia l’Ill.
ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 20/2021 del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro:
1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’ riguardo a tutte le contestazioni ) dichiarare l’inammissibilità dell’avversa opposizione;
3) nel merito, rigettare l’avversa opposizione;
4) Con vittoria di spese e competenze, per entrambi i gradi di giudizio.
” Nell’interesse di “Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l’impugnata sentenza e per l’effetto:
1) Rigettare l’appello proposto da 2) Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 20/2021 impugnata;
3) Condannare l’appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 co.
5 D.lgs. 46/1999.
Con un unico motivo di appello, l’ ha censurato la sentenza del Tribunale di Cagliari nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato l’insussistenza delle ragioni credito vantate dall’ medesimo siccome estinte per intervenuta prescrizione.
Infatti, ha osservato l’ente appellante, l’opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 16 dicembre 2013, era stata depositata tardivamente, ben oltre i quaranta giorni successivi, cosicché la pretesa contributiva sottesa all’avviso di addebito era divenuta intangibile e l’eventuale prescrizione del credito maturata prima della notificazione non avrebbe, pertanto, più potuto essere eccepita.
Il Tribunale, ha proseguito l’ , avrebbe, pertanto, dovuto accertare la tardività dell’opposizione e rigettare le domande proposte dall’opponente.
Dopo avere, quindi, richiamato espressamente tutte le argomentazioni, difese, domande e conclusioni già formulate nel primo grado di giudizio, l’ ha, quindi, concluso come sopra riportato.
’appello è manifestamente fondato.
È pacifico tra le parti (si veda l’espressa affermazione contenuta al riguardo nel penultimo capoverso del punto 1 della memoria difensiva depositata da in questa fase di appello), ed emerge, inoltre, dalla documentazione prodotta dall’ nel primo grado di giudizio (si vedano l’avviso di addebito e l’avviso di ricevimento della raccomandata n. NUMERO_DOCUMENTO tto stato all’attuale appellato) che l’avviso di addebito impugnato con il ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio fosse stato notificato a il 16 dicembre 2013. È altrettanto pacifico, ed emerge in ogni caso dagli atti del procedimento, che l’opposizione avverso il detto avviso di addebito fosse stata proposta da con ricorso depositato il 17 maggio 2017, oltre tre anni dopo l’indicata notificazione.
L’opposizione avverso l’avviso di addebito sopra indicato era stata, quindi, proposta ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999, termine che, secondo il consolidato e ormai risalente orientamento della Suprema Corte, è da ritenersi pacificamente perentorio in quanto “diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (così Cass. 4506/2007 e, in senso analogo, le successive, tutte conformi; si veda anche Cass. S.U. 23397/2016, nonché, più di recente, Cass. 11814/2020).
Nella fattispecie, quindi, nella quale si era, appunto, verificata un’omessa tempestiva impugnazione e nella quale attraverso l’impugnazione tardiva l’attuale appellato aveva inteso far valere una causa estintiva del credito già interamente perfezionatasi alla data della notificazione dell’avviso di addebito, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere precluso il riesame del merito della pretesa contributiva e preclusa, quindi, anche la valutazione dell’eccezione di prescrizione formulata dall’opponente, essendo rimasto ammissibile per quest’ultimo il solo strumento dell’opposizione all’esecuzione avverso gli eventi estinti e dell’avviso di addebito. *** In integrale riforma della sentenza di primo grado, l’opposizione proposta da avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA deve, dunque, essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione, per il presente grado, di quella istruttoria/di trattazione, svoltasi, invece, in primo grado anche in virtù dell’avvenuta trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività dell’avviso di addebito) nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il secondo grado, ai giudizi innanzi alla Corte D’Appello, devono essere poste a carico dell’appellato.
La Corte D’Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell’appello proposto dall’ e in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione proposta da avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA
condanna l’appellato al rimborso, in favore dell’ , delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in €. 5.391,00 e, per il secondo grado, in €. 3.966,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 4 aprile 2025.
L’estensore…………………………………… ………………….
Il Presidente dott. NOME COGNOME……………………… ………………
dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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