fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Prescrizione del credito e interruzione per riconoscimento debito

La sentenza conferma i principi giuridici relativi alla prescrizione del credito, all’interruzione della stessa per riconoscimento del debito e alla quantificazione del compenso professionale. Viene altresì ribadita l’inammissibilità in sede civile della contestazione di falsità di documenti, di competenza del giudice penale.

Pubblicato il 19 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:

dr.ssa NOME COGNOME Presidente Relatore dr.ssa NOME COGNOME Consigliere dr.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_SALERNO N._977_2024_- N._R.G._00000566_2022 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_08_11_2024

nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 566 del ruolo generale dell’anno 2022 T R A rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura allegata alla copia notificata del decreto ingiuntivo APPELLANTE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta mandato a margine del decreto avente ad

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di Salerno n. 3593/2021, pubblicata il 14/12/2021 (Opposizione a decreto ingiuntivo) sulle

CONCLUSIONI

rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del 23/05/2024 fissato ex art. 127 ter cpc SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5/12/2008 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1780/2008, emesso in favore dell’architetto dal Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Eboli in data 09/10/2008, al fine di sentir coì provvedere:

“a) dichiarare in via preliminare la prescrizione del diritto richiesto e fatto valere nel decreto ingiuntivo opposto e posto a fondamento del procedimento monitorio;

b) dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e revocarlo, in considerazione del fatto che nulla è dovuto a nessun titolo e per nessuna ragione;

c) dichiarare nullo ed inefficace l’impugnato decreto ingiuntivo, perché la domanda in esso contenuta è improponibile, improcedibile, e comunque oltre che infondata, anche, temeraria e per l’effetto, condannare l’incauto ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.

” Con il predetto decreto il Tribunale di Salerno aveva ingiunto a pagare in favore dell’architetto la somma di € 6.547,25 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo delle competenze maturate per prestazioni professionali rese in relazione alla progettazione e direzione dei lavori inerenti alla ricostruzione di un fabbricato ammesso al contributo di cui alla L. n. 219/1981.

A sostegno della proposta opposizione il , premesso di essere proprietario di un immobile sito nel comune di Valva, INDIRIZZO che era stato danneggiato dal.

In particolare, rappresentava che il suddetto termine era già ampiamente scaduto in quanto l’opposto arch. , in data 01/07/1992, unitamente al , aveva sottoscritto la dichiarazione di ultimazione dei lavori e già precedentemente, in data 18/02/1992, aveva depositato, presso il competente Consiglio dell’Ordine, la richiesta di liquidazione della parcella relativa alle attività per cui è causa.

Pertanto, a tale data tutte le attività erano state ultimate.

Nel merito, eccepiva che la pretesa era infondata e le somme non erano dovute nella misura richiesta giacché il finanziamento con i fondi della legge n. 219/1981 ammontava a £ 86.318.408 a fronte del quale l’architetto aveva già percepito £ 16.000,000, sicché la richiesta di ulteriori £ 13.000,000 era esorbitante;

eccepiva altresì che, comunque, la parcella calcolata era relativa anche ad attività non svolte o non concordate.

Si costituiva l’architetto che contestava l’eccezione di prescrizione all’uopo deducendo che, in base all’art. 2225 c.c., il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerare unico in relazione a tutta l’attività svolta e quindi il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico e non già dal compimento della singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione;

che, pertanto, nella specie non si era maturata alcuna prescrizione poiché la procedura amministrativa non era ancora definita e pendeva dinanzi alla competente Commissione comunale;

che, inoltre, dopo la consegna, avvenuta in data 01/08/2005, di tutti gli elaborati e le certificazioni occorrenti per il consuntivo finale, al fine di ottenere la liquidazione del contributo, l’opposto con racc/ta del 18/08/07 aveva avanzato la richiesta di pagamento delle dovute differenze;

che l’ultimazione dei lavori su cui parte opponente basava la sua eccezione era una mera certificazione che i soli lavori edili, e quindi non anche le altre attività tecniche e ’obbligazione;

che quanto alle spettanze maturate, era stato lo stesso riconoscere, in data 03/03/04, il mancato saldo delle competenze dovute e a rilasciare impegnativa di pagamento;

che, infine, in merito alla contestazione della quantificazione delle spettanze professionali, il aveva rideterminato il contributo in favore del a fronte di una spesa complessiva di £ 118.524.524 e non di £ 86.318.408, con accollo spese da parte dell’opponente di £ 17.814.116.

Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell’opposizione, con consequenziale conferma del monitorio e condanna della controparte alle spese di giudizio.

Acquisita d’ufficio, presso il Comune di Valva, la documentazione relativa alla pratica ex lege 219/1981 relativa alla ricostruzione del fabbricato del , il Got disponeva poi una CTU per accertare l’attività svolta dall’arch. e calcolare il compenso ancora dovuto.

All’esito, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Con Sentenza n. 3593/2021, pubblicata il 14/12/2021, il Got accoglieva parzialmente le ragioni dell’opposizione e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condannava al pagamento della somma di € 2.900,00 oltre iva e cassa;

in considerazione della reciproca soccombenza, compensava integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo quelle di CTU in capo ad entrambe nella misura della metà;

disponeva altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Salerno affinché verificasse la configurabilità di eventuali illeciti penali, avendo il ctu accertato che l’Ordine degli Architetti aveva escluso di aver provveduto alla convalida della parcella posta a base del decreto ingiuntivo ed essendo stato il certificato di collaudo atto di appello notificato il 13/06/2022 ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma integrale e, per l’effetto, sentir così provvedere: “In via preliminare :

in accoglimento delle doglianze e del motivo di appello dichiarare prescritta la pretesa creditoria;

sempre in via preliminare, in accoglimento del motivo di appello, dichiarare nulla la pretesa creditoria perché basata su atti falsi, non veritieri, non utilizzabili e comunque non producibili alla P.A. Nel merito:

In accoglimento dei motivi di appello, riformare l’impugnata sentenza resa dal Tribunale di Salerno numero 3593/2021 e, per l’effetto, annullarla con ogni conseguenza di legge.

Annullare, in ogni caso, l’impugnata sentenza.

” Si è costituito l’arch. , il quale ha resistito ai motivi di impugnazione concludendo per il rigetto dell’appello e conseguente conferma della sentenza n. 3593/2021, con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Con ordinanza del 06/06/2024, sulle note depositate dalle parti nel termine del 23/05/2024 fissato ai sensi dell’art. 127 ter cpc, la Corte ha riservato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata il Got, rilevato che il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta sicché il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale;

rilevato altresì che nella specie vi era stato il riconoscimento del debito da parte opponente in accolto il secondo, attinente al merito, rideterminando, sulla base della CTU, la somma dovuta all’arch. nel minor importo di € 2.900,00, oltre iva e cassa.

2. Con un unico motivo di appello il ha impugnato la sentenza per “carenza di motivazione, contraddittorietà, violazione di legge, travisamento dei fatti, omissione assoluta di motivazione circa un punto fondamentale della decisione in relazione al rigetto delle richieste di parte opponente e mancata sospensione del giudizio per falsità e nullità degli atti posti a fondamento della pretesa creditoria”.

L’appellante fa, in particolare, rilevare che il Got si è limitato a mere enunciazioni di principio che, pur valide in astratto, non si attagliano al caso di specie e, comunque, non ha motivato in ordine alle ragioni ed ai presupposti per il rigetto di richieste ed eccezioni degli opponenti, né ha preso atto della falsità del documento contabile posto a fondamento della richiesta, come accertato dal CTU.

Evidenzia a tal fine che, quanto alla eccezione di prescrizione, parte opposta non aveva dato prova dell’avvenuta interruzione del relativo termine, e, quanto agli atti posti a fondamento della richiesta creditoria, fa rilevare che la parcella era, quanto meno a tenore della consulenza tecnica, da ritenersi falsa sotto il duplice profilo della forma e del contenuto, perché mai vidimata dal Consiglio dell’ordine.

A parere dell’appellante, il documento non solo non avrebbe potuto assurgere a prova di attività svolte e costituire atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma avrebbe dovuto condurre alla ‘interruzione’ del giudizio con trasmissione degli atti alla Procura.

Evidenzia, sotto tale profilo, che risultano difformi anche le note allegate nel fascicolo di parte ed in particolare che sono discordi le date relative alla ultimazione dei lavori, alla riconferma dell’incarico, al collaudo, e quant’altro portato in consulenza.

Essendo ‘atti nulli o attività nulle o poste in frode alla legge’, dovevano essere considerati nulli anche gli atti successivi, quali il.

L’appello, che qui si è cercato di sintetizzare giacché, per come articolato, rasenta la inammissibilità rispetto alle rigorose previsioni dell’art. 342 cpc, va rigettato.

4. Ritiene la Corte che, nonostante la sua estrema sinteticità, la sentenza impugnata sia sufficientemente motivata sia in ordine alla eccezione preliminare di prescrizione che sul merito della pretesa, che avevano costituito le contestazioni oggetto di opposizione.

4.1. L’eccezione di prescrizione è stata infatti disattesa dal Got sul rilievo che il relativo termine decorresse dal 2005, epoca dell’espletamento dell’incarico, e non dalla singola prestazione, e che il ne avesse interrotto il decorso con il riconoscimento del debito in data 03/03/2004.

A fronte di siffatta motivazione, l’appellante, senza articolare alcuna contestazione delle ragioni espresse dal Giudice, si è limitato a dedurre che l’arch. non avesse dato prova dell’interruzione e che il Got avesse deciso sulla base di mere enunciazioni di principio.

La doglianza è evidentemente generica, e pertanto inammissibile, non avendo l’appellante indicato le circostanze di fatto o di diritto da cui derivava la violazione di legge da parte del primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione.

4.2. La contestazione di merito, che fa leva sulla falsità della parcelle, del certificato di collaudo e in generale di tutte le non meglio specificate ‘attività tecniche del direttore dei lavori’, che avrebbe dovuto indurre il primo Giudice ad ‘interrompere’ il processo e trasmettere gli atti alla Procura, al di là della confusione che la connota è comunque infondata e va rigettata.

Ed infatti, il Got, sul presupposto che non vi fosse alcuna contestazione in ordine al conferimento dell’incarico all’arch. ed al suo successivo espletamento, ha utilizzato, ai fini della quantificazione del compenso al professionista, le risultanze relativa alla pratica ex L. n. 219/1981, ha calcolato il residuo dovuto al professionista in € 2.900,00 tenendo conto di quanto già da lui percepito in precedenza.

Ai fini del calcolo, il consulente non ha utilizzato la parcella dell’architetto – che peraltro costituiva titolo idoneo a fondare la pretesa soltanto limitatamente all’ottenimento del provvedimento monitorio –, sicché alcun rilievo assumeva, in sede di piena cognizione, la sua eventuale falsità.

Analogamente, alcun rilievo assumeva l’eventuale falsità del certificato di collaudo giacché il calcolo delle competenze è stato effettuato dal CTU sulla base della contabilità ufficiale dei lavori.

4.3. Ritiene infine la Corte che correttamente il Got ha proceduto alla disamina del merito della controversia, giacché la falsità di alcuni documenti costituiva una mera ipotesi che, non essendo stata proposta querela di falso civile, avrebbe dovuto essere verificata in sede penale e che al momento non giustificava la sospensione del processo civile, giacché la norma dell’art. 295 cpc, che la prevede, presuppone la contestuale pendenza di altro processo avente carattere di pregiudizialità.

5. La sentenza impugnata va pertanto confermata.

6. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con atto di citazione notificato il 13/06/2022 da nei confronti dell’arch. avverso la sentenza del Got del )

CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore dell’arch. , a titolo di compenso, in € 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all’avv. NOME COGNOME che dichiara di averne fatto anticipo.

La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Salerno il 17 ottobre 2024.

IL PRESIDENTE est. dr.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati