REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Dispositivo di sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. nel proc.n. / 2018
rg , sul ricorso depositato il 06/07/2018 proposto da XXX ( rappresentata e difesa da avv. nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ( rappresentata e difesa da avv.) e nei confronti di ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. – S.C.C.I. S.p.a.. ( difeso da avv.)
dato atto che in data odierna è stata tenuta l’udienza cd. “cartolare” secondo le modalità visto l’art 6, co.1, lett. a), del d.l. n. 44/2021 che ha prorogato l’applicazione delle disposizioni dell’art. 221 cit. e dell’art. 23 cit. fino al 31 luglio 2021 ;
previste dal Decreto legge n.34 del 2020 convertito , con modificazioni, dalla legge n.77 del 2020; visto in particolare l’art. 221 D.L. cit. come convertito con modificazioni;
viste le successive proroghe di cui al d.l 125/20 e le modifiche dell’art 23 d.l. 137 del 2020 conv. con mod. dalla legge n. 176 del 2020 ;
che la trattazione scritta della causa è stata comunicata alle parti già costituite; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , cosi definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all’ estratto di ruolo impugnato.
Condanna le parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e SCCI spa,i n solido, al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 900,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti , il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza , per quanto di competenza , in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti.”
Reggio di Calabria 10.6.2021
Il Giudice
Sentenza n. 1256/2021 pubblicata il 10/06/2021
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con l’odierno ricorso parte ricorrente deduceva di agire avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. e del carico contributivo previdenziale portato dalla sottesa cartella di pagamento (CARTELLA DI PAGAMENTO N. (RUOLO N. /2010), Euro 1.113,78, presuntivamente notificata il 23.03.2011, relativa a Somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S, Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contr. I.V.S., anno 2010, ente creditore INPS sede di Reggio Calabria), per la quale viene espressamente delimitata la richiesta giudiziale.
L’INPS come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda .
L’A.D.E.R. -Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e precisava tra l’altro che che l’art. 4 del Decreto Legge 32 ottobre 2018 n.119, convertito con Legge n. 136/18, dispone: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.
L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.”
– che detta cartella n rientra nella previsione normativa avanti citata
– che l’annullamento del debito fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e concludeva per la cessata materia del contendere
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato Interesse ad agire
L’interesse ad agire sussisteva per l’accertamento della prescrizione,
Sul punto pur dandosi atto che di recente è stata emessa una serie di pronunce da parte della Corte di Cassazione che escluderebbero l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc sulla base di assenza di minaccia di atti esecutivi o comunque sussistendo buoni motivi per ritenere che l’Ente proceda allo sgravio ( in tale senso vedasi Cass –sesta sez sentt. Numeri N. 5443/19, 5444/19; 5445/ 19 , 6166/19 e 6723/19, 6887/19) tuttavia si tratta di un orientamento ancora non consolidato nel tempo e peraltro di segno contrario alle pronunce di Cass sez VI n. 10809 /17 e n. 29174/17 che invece avevano confermato l’interesse meritevole ad un accertamento della prescrizione in sede di contestazione all’estratto di ruolo.
Più di recente nella sentenza di CASS sez lav. 29294 /19 dopo essere stato ripercorso lo stratificarsi di arresti giurisprudenziali sulla questione di ammissibilità della contestazione in giudizio dell’estratto di ruolo per far valere la prescrizione formatasi dopo la notifica della cartella ( o dell’avviso di addebito ), ha concluso che la contestazione da parte dell’Inps costituiva la condizione di interesse ad agire ( analogamente per l’ammissibilità dell’azione a far valere la prescrizione in via di azione Cass civ. sez VI ord 3990/20).
Ciò posto pertanto allo stato anche in ragione proprio del fatto che in questa sede da parte dell’ente impositore – a prescindere se l’azione sia stata preceduta o meno dalla richiesta di sgravio – è mancata ogni attività di sgravio in sede di autotutela ( circostanza che appare richiamata dalla Suprema Corte come escludente l’interesse ad agire ) , appare più corretto ritenere sussistere l’interesse ad agire per l’accertamento sulla obbligazione contributiva.
ANNULLAMENTO
l’Ader fa presente che la cartella rientra nel novero dei debiti cancellati Tuttavia la prescrizione è forma estintiva prima maturata e va valutata .
PRESCRIZIONE
La prescrizione è questione preliminare e assorbente , maturata prima come forma di estinzione della obbligazione rispetto allo stralcio
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall’’articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall’art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L’INPS non produce prova di atti interruttivi .
Per il resto ADER produce solo la CPI del 2017 e comunque , la ove pure fosse stata notificata la cartella nel 2011 , sono decorsi i cinque anni. La pretesa contributiva è dunque prescritta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza finale a carico di entrambi i resistenti sia dunque dell’ADER ( avendo il precedente agente della riscossione responsabilità nella maturata prescrizione )sia comunque a carico dell’Inps ( ente creditore ) che è il titolare del credito e dunque con potere dispositivo su di esso verso la parte ricorrente sicchè risponde in giudizio ed è legittimato passivo sul merito( per la legittimazione passiva sul merito anche di recente Cass 24371/19) e nella regolazione delle spese di lite quantomeno per il principio di causalità («l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi»; conf., tra le tante: Cass., Sez. 3, 7 agosto 2001 n. 10911; Sez. 3, 15 ottobre 2004 n. 20335; Sez. 2, 26 gennaio 2006 n. 1513; Sez. 3, 27 novembre 2006 n. 25141; Sez. 2, 8 giugno 2007n. 13430; Sez. 3, 15 luglio 2008 n. 19456; Sez. 3, 30 marzo 2010 n. 7625; Sez. 6-L, 30 marzo 2011 n. 7307 e da ultimo in tema Cass civ .3438 del 2016 , e proprio in tema di giudizio sulla contribuzione Cass Civile Ord. Sez. 6 Num. 11773 Anno 2020; si comunichi.
Reggio di Calabria 10.6.2021
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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