REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA N._5511_2024_- N._R.G._00000621_2018 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 621/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’ anno 2018 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell’ udienza del 25/1/2024
TRA
NOME COGNOME CF CODICE_FISCALE, NOME COGNOME CF CODICE_FISCALE, residenti entrambe in Venissieux (Francia), INDIRIZZO Novy Jicin n. INDIRIZZO, rappresentate e difese per il presente giudizio dagli Avvocati NOME COGNOME CF. CODICE_FISCALE H CODICE_FISCALE I, e NOME COGNOME CF CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso e nello studio dei ridetti professionisti, giusta C.F. C.F. C.F. al decreto ingiuntivo n. 1533/13, emesso dal Tribunale di Frosinone su ricorso rubricato al n. RG 4020/2013 ( per comunicazioni via fax NUMERO_TELEFONO, pec EMAIL – EMAIL) – appellanti- nata a Veroli il 23 novembre 1946 ed ivi residente in INDIRIZZO INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), nonché NOME COGNOME nato ad , INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), seppe COGNOME, nato ad , INDIRIZZO (C.F.:
) e COGNOME ne , nato , INDIRIZZO (C.F.: ), quali aventi causa dell’Avv. NOME COGNOME (deceduto in ), rappresentati e difesi, in forza di procura allegata al presente atto, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Frosinone (C.F.:; P.I.: 02 P_IVA) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO, Fax: NUMERO_TELEFONO, Pec:
vvma rcoEMAIL, ove potranno essere inoltrate le comunicazioni ed eseguite le notificazioni -appellati-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Frosione n. C.F. C.F. :
come da note telematiche depositate per l’ udienza del 25/1/2024 ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 808 del 2017 emessa dal Tribunale Civile di Frosinone, depositata in data 16.06.2017 e non notificata, il Tribunale di Frosinone pronunciando nella causa civile n. 63/14, così provvedeva:
– revoca il decreto ingiuntivo n. 1533/13;
– condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME igi tte, in sol ido tr a l oro, al pa gam ento in favore dell’avv. NOME COGNOME a titolo di corrispettivo, per gli affari stragiudiziali per cui è causa, della somma di euro 14.624,00 oltre iva e cpa come per legge e con gli interessi legali dal 16.6.2012 … al saldo”.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto rituale gravame NOME e NOME e NOME chiedendo :
“Piaccia alla Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata sentenza n. 808/17 pubblicata il 16.6.2017 e non notificata, emessa dal Tribunale di Frosinone, confermare la revoca del decreto ingiuntivo 1533/13 RG 4020/13 del Tribunale di Frosinone, dichiarare pienamente accolta l’opposizione avverso lo stesso decreto, promossa dalle sig.re NOME e NOME COGNOME presso il Tribunale di Frosinone, RG 63/14, conclusasi con la sentenza suddetta, -in ragione delle fondate eccezioni preliminari di nullità del decreto ingiuntivo sopra indicato, espresse nel motivo I a) e b) in narrativa al presente atto di appello; -nella declarata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari circa la nullità di questo decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione ex art 2956 cc dei compensi per le opere prestate oltre al rimborso delle spese correlative richieste, per le vertenze (1) successione risalente al 20.7.99;
(2) successione risalente all’11.6.2001;
(3) successione risalente al 17.9.2009, procedendo, quanto alla qualificazione/ quantificazione degli incarichi professionali all’applicazione dei criteri di cui alla CTU di primo grado.
Conseguentemente condannare l’avv. NOME COGNOME alla restituzione dell’importo percepito, oltre che degli interessi legali applicati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre accessori di legge.
Si è costituito l’appellato chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’appello e comunque il rigetto nel merito.
Interrotto il processo per morte dell’appellato e riassunto nei confronti degli eredi, i quali si costituivano aderendo alle difese del dante causa, precisate le conclusioni mediante richiamo delle parti ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c. L’appello si fonda sui seguenti
MOTIVI :
1) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO de quo, per essere stato notificato in violazione delle fonti normative che regolano la materia, appunto, della “notifica all’estero di atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile”, di cui alle Convenzioni dell’Aja del 1954 e 1965, del Regolamento Ce n. 1393 del 13.11.2017, del Decreto Legislativo n. 71 del 3.2.2011, oltre che delle convenzioni bilaterali, ove applicabili….. il compromettendo irrimediabilmente la domanda ed il provvedimento opposto in primo grado… il Tribunale, in modo del tutto superficiale ed approssimativo … ha risolto sostenendo come “ogni questione di eventuale nullità del decreto ingiuntivo sarebbe pertanto superata dalla presente sentenza che deve comunque decidere sulla domanda di pagamento avanzata dal creditore”…ciò non è condivisibile proprio ed anche in ragione di quanto sostenuto nel punto che precede, ovverosia giacché devono intendersi suscettibili di sanatoria solo le imperfezioni dell’atto sanzionate con la nullità, non anche i vizi in presenza dei quali la legge processuale commina le diverse sanzioni della inammissibilità o della improcedibilità – qui anche l’irricevibilità dello stesso – trattandosi oltre che di una questione attinente la difesa, dell’esigenza di garantire il momento conoscitivo e perfezionativo di un atto a “contraddittorio differito ed eventuale”, dove il vaglio del giudice non era necessariamente previsto, laddove il decreto non fosse stato debitamente opposto, com’è stato… 2) Erronea interpretazione ed applicazione della disciplina della prescrizione del credito professionale:
la pretesa creditoria avversaria … si basava sul convincimento che il professionista potesse pretendere dalle ex clienti compensi – asseritamente – non percepiti, per l’attività espletata per conto delle stesse quale unicum…in verità, l’attività prestata dall’attore sostanziale… si è espletata attraverso una serie di mandati professionali, tutti distinti e definiti, tra l’altro, attraverso atti pubblici..
l’unica missiva ad effetto interruttivo della prescrizione datata per dimostrare l’effetto interruttivo della prescrizione presuntiva triennale…
Quanto poi alla prescrizione presuntiva, l’art 2956 cc prevedente l’inversione dell’onere probatorio merito alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento in caso di contestazione e diniego …nel fraintendimento dei fatti emersi nella vicenda processuale oppositiva, il giudice primae curae non ha considerato come… le odierne appellanti abbiano confermato di aver completamente onorato ai pagamenti dei singoli mandati, man mano che provvedevano al conferimento dell’incarico all’avvocato… facendo con ciò spirare i termini prescrizionali presuntivi professionali dei tre anni, decidendo poi, solo in seguito alla sopravvenuta estinzione del proprio credito, di richiedere nuovamente importi già percepiti…la parte opponente, oggi appellante, nel proprio atto introduttivo, solo in via del tutto subordinata ha richiesto il riconoscimento dell’indebito oggettivo di quanto richiesto (la seconda volta) in INDIRIZZO, per avere le parti opponenti ampiamente soddisfatto il credito richiesto dall’attore sostanziale al momento dei vari conferimenti incarico e comunque entro la fase conclusiva dell’attività per la quale aveva ricevuto mandato. …l’obiettivo delle opponenti è stato palesemente quello di accertare quale somma potesse ritenersi congrua così da agire anche in separato giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente versato al professionista, non avendo mai queste stesse contestato o negato l’avvenuto pagamento.
L’ appello oltre che inammissibile ex art. 342 c.p.c. è infondato nel merito.
eccezioni di merito riguardanti l’asserita eccessività della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall’ avv. COGNOME e riproposta dal medesimo nel giudizio di opposizione.
In ogni caso i dedotti vizi del decreto ( mancata indicazione del termine perentorio richiesto per proporre opposizione di giorni cinquanta dalla ricezione essendo l’ intimato residente all’ estero e notifica dello stesso in violazione della normativa che regola la notifica degli atti indirizzati a soggetti residenti all’ estero ) non sono stati esaminati dal Tribunale in quanto sanati dalla tempestiva notificazione dell’ atto di citazione in opposizione con evidente raggiungimento dello scopo dell’ atto asseritamente viziato ai sensi di quanto disposto dall’ art. 156 c.p.c. .
Infondata è altresì l’ eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..
che per ragioni ordine logico si esamina con precedenza alla censura di cui al secondo motivo.
Secondo l’ insegnamento pacifico della Suprema Corte (Cass. civ. n. 30058/2017) la eccezione di prescrizione presuntiva e di prescrizione estintiva attengono ad entità diverse in quanto a differenza della seconda la prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. non si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione.
Nella fattispecie parte opponente dopo aver sollevato le eccezioni di cui si è fatto cenno, ha eccepito la estinzione del diritto di credito in forza della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e in via subordinata, contestato la quantificazione dei compensi ritenendoli eccessivi.
Sulla base della inequivocabile volontà espressa dall’ opponente il Tribunale ha giustamente ritenuto sulla base delle evidenze documentali e dei principi richiamati in motivazione sui limiti di applicazione dell’ istituto che l’ eccezione sollevata sulla eccessiva quantificazione dei compensi, implicando ammissione implicita del mancato pagamento delle somme richieste e quindi della mancata parziale estinzione del complessivo credito, fosse incompatibile con le contestazioni della stessa parte debitrice in ordine alla quantificazione dei compensi richiesti dal professionista. Ed invero si legge nell’ atto di opposizione che le opponenti avevano già ampiamente soddisfatto le richieste economiche all’ epoca della conclusione dei singoli mandati e che le ulteriori pretese azionate erano eccessive rispetto al valore delle pratiche e all’ attività realmente espletata.
Le contestazioni suddette la cui interpretazione in relazione alla ravvisabilità o meno della ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell’articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, secondo l’ orientamento termine previsto dal legislatore in quanto laddove le debitrici affermano di aver provveduto tempestivamente al pagamento delle minori somme ritenute congrue alle medesime attività espletate dal professionista, implicitamente riconoscono la mancata estinzione del debito in contestazione. Corretta ed aderente all’ orientamento della Suprema Corte di seguito riportato deve ritenersi il rigetto della eccezione:
“ L’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta:
tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell’eccezione – non solo quando il debitore contesti l'”an” della pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti.
(Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019 e 17591/2023).
Alla luce di tali considerazioni devono ritenersi assorbite le deduzioni relative alla erronea applicazione delle norme riguardanti la prescrizione del credito azionato dal professionista per l’ attività espletata (considerata come unicum ovverossia in adempimento dell’ unico incarico conferito invece che frazionata in relazione alle attività rese in attuazione dei distinti mandati ) che presuppongono l’operatività dell’ istituto della prescrizione presuntiva.
Il rigetto dell’ appello comporta la condanna dell’ appellante a rifondere alla parte appellate unitariamente considerate le spese di lite del presente grado che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva in temporis per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di riferimento complessità media, con espunzione dei compensi previsti per la fase trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d’Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull’ appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confr nti di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME quali aventi ca usa di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 808/2017 emessa dal Tribunale di Frosinone il 16/06/2017 nella causa n. rg.
63/2014, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede :
-rigetta l’ appello ;
-condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME in solido tra loro a rifondere ad ina COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, n. q. di eredi di NOME COGNOME le spese di lite del presente grado che liquida in favore delle parti appellate unitariamente considerate in euro 3.045,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che le appellanti sono tenute in solido al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13,comma 1, quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’ 11/07/2024.
La Consigliera estensore Dott.ssa NOME COGNOME La Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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