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Codice Civile
Codice Penale

Prestanome, amministratore di una società

L’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli, anche se questi sia mero prestanome.

Pubblicato il 14 September 2020 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA n. 949/2020 pubblicata il 10/09/2020

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2019 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Ricorrente opponente contro

ISPETTORATO DEL LAVORO DI *** (C.F.), con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Convenuta opposta

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione

Causa trattenuta a sentenza all’udienza del 10 settembre 2020 fissata per la precisazione delle conclusioni con contestuale discussione orale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso:

parte opponente come nel ricorso introduttivo parte opposta come da comparsa di costituzione atti da intendersi quivi riprodotti e trasfusi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 2.7.2019 XXX ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n./CONT/19 emessa il 22.5.2019 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ***, con la quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma complessiva di € 1.114.361,00.

La sanzione amministrativa de quo veniva erogata in luce di plurime violazioni, compiutamente indicate nell’ordinanza opposta, riguardanti la posizione dei lavoratori occupati dalla Cooperativa Sociale *** nel periodo 21.3.2016/31.12.2016, arco temporale in cui XXX risulta aver rivestito la carica di amministratore unico (carica rivestita sino al 10 luglio 2017).

Parte opponente, quale unico motivo di opposizione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in capo alla medesima, posto che ella era rimasta estranea “sostanziale” alle vicende della cooperativa sociale, dal momento che ogni potere decisionale e gestorio fosse da ricondursi ad altro soggetto, sig. ***, e come la circostanza fosse già nota agli Ispettori verbalizzanti.

L’opposta Amministrazione, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione, affermando la correttezza degli accertamenti eseguiti e sottolineando come l’ingerenza del *** nella gestione della cooperativa non escludesse la responsabilità della odierna opponente. Con provvedimento del 23.12.2019, veniva sospesa l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata udienza per la discussione.

Quale unico motivo di opposizione, l’opponente, come si è detto, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, allegando di essere rimasta estranea alla gestione della cooperativa.

Per quanto riferito anche dall’amministrazione opposta, appare come *** sia stato effettivamente uno dei gestori della cooperativa tanto da essere ritenuto responsabile delle medesime violazioni contestate all’amministratrice sig.ra XXX (pag. 3 comparsa di costituzione ITL e pag. 33 Rapporto ex art. 17 L. 689/81). La circostanza, come correttamente evidenziato dall’opposta, non esclude però la responsabilità in capo all’opponente. La medesima, come detto, sostiene di non avere concorso nella commissione degli illeciti essendo rimasta estranea alla gestione della società.

A tale proposito, si osserva che, nell’ipotesi di concorso dell’amministratore di diritto nel reato commesso dall’amministratore di fatto, è stato stabilito il principio (applicabile anche alla presente fattispecie, data la natura del concorso nell’illecito amministrativo) per cui “L’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino” (Cass. Pen., sez. III, 6.4.2006, n. 22919).

Ancorchè la qualifica di amministratore formale non comporti un automatico giudizio di colpevolezza per violazioni compiute da altri, è comunque pacifico che, a fronte di una investitura formale, sono ricollegabili oneri, obblighi ed attività di gestione che gravavo sull’amministratore. L’accettazione della carica di amministratore da parte di XXX comporta necessariamente l’obbligo, in capo alla medesima, di vigilare sul soggetto che di fatto ha gestito la cooperativa. Nella specie, la ricorrente si è limitata ad allegare, da un lato, di essere rimasta totalmente estranea all’amministrazione ed a qualsiasi atto di gestione della società affermando di non aver sottoscritto documenti e/o atti e/o contratti e disconoscendo “ogni sottoscrizione che la controparte vorrà far risalire alla stessa ricorrente”.

Orbene, quanto alla rilevata estraneità dall’amministrazione della società, si tratta di allegazione estremamente generica, non dandosi conto delle attività svolte dalla ricorrente in luogo di quelle relative alla carica ricoperta (la prova orale richiesta e non ammessa era sul punto del tutto generica e decontestualizzata), mentre il disconoscimento della sottoscrizione è pure del tutto astracto e generico da non potersi certo configurare quale disconoscimento ex art. 214 cpc., (evidenziando come, per costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve però essere chiara e in equivoca, ovvero specifica e determinata – pertanto, non può configurare un disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., la contestazione, rivolta in modo generico ad una pluralità di atti – Cass. 11911/03).

Le allegazioni di cui al ricorso introduttivo non si ritengono dunque idonee a consentire ad escludere la responsabilità dell’amministratore, avendo questi il dovere di vigilare, controllare e monitorare l’andamento della cooperativa sia sotto il profilo gestionale che di corretta gestione sociale.

L’opposizione va pertanto rigettata.

Nonostante la soccombenza di parte opponente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXX, ogni contraria istanza disattesa e rigettata: respinge l’opposizione proposta da XXX avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2019/CONT/ emessa il 22.5.2019 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di *** ; revoca la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Modena il 10 settembre 2020

Il Giudice Onorario dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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