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Codice Civile
Codice Penale

Prestito tra coniugi e onere della prova

La sentenza ribadisce l’importanza dell’onere della prova nelle controversie di diritto civile, in particolare nei casi di prestito tra coniugi. Il giudice ha ritenuto provata la sussistenza di un prestito in base ai messaggi WhatsApp e ha rigettato l’opposizione, condannando alla restituzione della somma.

Pubblicato il 21 October 2024 in Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima

Civile ❖➢ in persona del giudice, dott. NOME COGNOME all’udienza del 2 ottobre 2024, all’esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._15165_2024_- N._R.G._00002727_2024 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2727 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2024 vertente T R A elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione OPPONENTE elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difense in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

DELLE PARTI:

Per l’opponente:

“… revocato il medesimo decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e carenza dei presupposti di emissione e di prova del credito, voglia nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Sig.ra per le causali indicate nel decreto ingiuntivo impugnato.

In subordine e con riserva di impugnazione, respinta ogni richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, quindi da corrispondere dal predetto opponente all’opposta.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 55/14, oltre spese generali 15%, Iva e C.p.a.

come per legge”.

Per l’opposta:

“… rigettare l’opposizione proposta dal sig. confermando il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso e concedendo ad esso la provvisoria esecutorietà, visto la certezza del credito e la circostanza della prova scritta di esso, e condannando l’opponente ex art 96 cpc.

Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16430/2023, emesso da questo Tribunale in data 31 ottobre 2023 su istanza della moglie con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €20.000,00#, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione di un prestito;

che a sostegno dell’opposizione l’attore ha dedotto che:

a) la pretesa creditoria era infondata giacché la somma di €20.000,00, versatagli dalla moglie con tre bonifici, non era stata erogata a titolo di mutuo, cioè in forza di un titolo comportante un obbligo restitutorio, ma costituiva un semplice contributo della coniuge al soddisfacimento dei bisogni familiari;

b) non poteva condurre a diversa soluzione il fatto che i bonifici fossero stati eseguiti con la causale “prestito infruttifero”, trattandosi di dicitura unilateralmente apposta dalla senza il consenso dell’accipiens;

c) la destinazione dei predetti versamenti al soddisfacimento di interessi familiari rendeva gli stessi irripetibili ex art. 2034 c.c., trattandosi di conferimenti di denaro compiuti in esecuzione di doveri morali e sociali;

che costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’opposizione avversaria deducendone l’infondatezza sotto tutti i profili;

considerato che, come si evince chiaramente dai messaggi Whatsapp scambiati tra le parti in causa tra febbraio e marzo 2023 (v. doc. 1 fascicolo opposta), la somma di €20.000,00 per cui è controversia è stata erogata a titolo di mutuo;

che, invero, nei predetti messaggi riconosce che quei denari gli sono stati dati in prestito e ne assicura la restituzione, a dimostrazione della piena consapevolezza del suo obbligo di rimborso (“me li hai voluti prestare te”;

“Comunque ti restituirò tutto”);

che, sebbene l’opponente abbia disconosciuto i messaggi Whatsapp prodotti dalla controparte, questi appaiono genuini e coerenti con gli altri elementi istruttori, e possono quindi essere utilizzati ai fini della decisione in quanto:

(i) l’affermazione attorea secondo la quale tali messaggi non proverrebbero dall’opponente si pone in contrasto con quanto ulteriormente dedotto dallo stesso (i messaggi sarebbero stati redatti senza la volontà di assumere alcun impegno, addirittura a titolo goliardico) e appare ad ogni modo poco verosimile, anche alla luce della sua genericità;

(ii) il pur asserendo che i messaggi de quibus sarebbero privi “di conseguenzialità con tutti i messaggi scambiati tra le parti”, non produce alcun messaggio idoneo a dimostrare tale assenza di conseguenzialità;

(iii) l’unico messaggio Whatsapp depositato dal (v. doc. “B” allegato alla seconda memoria integrativa e art. 171-ter c.p.c.) conferma, piuttosto che smentire, la ricostruzione dell’opposta, trattandosi di un messaggio con cui la presumibilmente dopo diverse richieste dal marito, assicura a costui che gli avrebbe fatto un bonifico per la somma di cui aveva bisogno (“Dimmi quanti soldi servono x farti stare sereno”);

(iv) il messaggio prodotto dall’opponente è del 25 luglio 2022 ed è quindi coerente, sotto il profilo temporale, con le date dei tre bonifici di causa, che infatti si collocano tra il 31 luglio e il 14 settembre 2022;

(v) le stesse causali del bonifico, benché di provenienza unilaterale, non sono mai indiziario che avvalora la tesi del mutuo (v. Cass. 21.2.2019, n. 5141, secondo cui, in caso di disconoscimento di un “sms”, il giudice, anche d’ufficio, può accertarne la genuinità e la rispondenza all’originale attraverso qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni);

che, sebbene non sia chiaro se le parti abbiano sin dall’origine stabilito un termine per la restituzione del prestito, il messaggio di dell’8 febbraio 2023 nel quale costui, su domanda della moglie, dichiara di voler procedere al rimborso “dopo le feste” fa ragionevolmente supporre che le parti si siano accordate affinché il prestito fosse rimborsato dopo le festività più vicine al mese di febbraio, cioè le festività della Pasqua 2023;

che le considerazioni sopra svolte escludono che la somma di €20.000,00 costituisse un contributo della al soddisfacimento dei bisogni familiari (sul punto non può peraltro mancarsi di rilevare che il pur avendo affermato di aver impiegato quei denari per sostenere spese nell’interesse della famiglia, non ha poi fornito alcuna prova del sostenimento di siffatti esborsi);

che, in definitiva, essendo provata (e comunque non contestata) l’erogazione della somma di €20.000,00 in favore del ed essendo stato accertato che l’erogazione sia avvenuta a titolo di prestito, l’opponente è tenuto a restituire quanto ricevuto;

ritenuto pertanto che l’opposizione debba essere rigettata;

che, ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato esecutivo;

che debba poi respingersi la domanda diretta alla condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. giacché di tali danni – a prescindere da ogni altra considerazione sulla sussistenza degli altri presupposti legali della responsabilità aggravata – non vi è prova di sorta;

e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la.

Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 16430/2023, così provvede:

1. – rigetta l’opposizione;

2. – dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

3. – condanna al pagamento, in favore della di delle spese del giudizio che liquida in complessivi €3.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 2 ottobre 2024 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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