fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Principio del cd. minimo retributivo, cooperative

Il principio del cd. minimo retributivo imponibile è applicabile anche alle società cooperative i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati.

Pubblicato il 17 July 2019 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
La Corte d’Appello di Perugia
– Sezione Lavoro –

composta dai magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 133/2019 pubblicata il 15/07/2019

nella causa civile di appello iscritta al n. dell’anno 2017 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass., promossa da

Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall’avv. ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale, in

– appellante –

contro

XXX

appellata, contumace –

OGGETTO: appello avverso sentenza n. /17 del Tribunale di Perugia Causa decisa all’udienza collegiale del 12 giugno 2019

CONCLUSIONI
come nei rispettivi atti di parte

Motivi della decisione

La controversia venne promossa dalla cooperativa XXX avverso avviso di addebito (€ 35.930,81) fattogli notificare da INPS per contributi ed accessori. I contributi vennero calcolati da INPS sulla retribuzione dovuta ai sensi del CCNL applicabile, mentre l’opponente sostenne di aver corrisposto ai soci lavoratori, in ragione di una grave situazione di crisi aziendale, trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti dal CCNL e di aver versato i contributi previdenziali in relazione alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

All’esito del giudizio di primo grado l’adito Tribunale di Terni accolse l’opposizione, avendo ritenuto dimostrato, e legittimo, che le retribuzioni dei soci lavoratori fossero state ridotte rispetto ai minimi del CCNL e che la contribuzione fosse stata rapportata alla retribuzione in concreto erogata e non a quella, superiore, prevista dal CCNL.

Avverso tale decisione ha interposto appello INPS, deducendo da un lato che nella fattispecie non sarebbero rinvenibili le condizioni che avrebbero potuto, astrattamente, legittimare un’eventuale riduzione retributiva rispetto ai minimi contrattuali e dall’altro che, in ogni caso, l’imponibile contributivo sarebbe costituito da quei minimi, a prescindere dalla retribuzione in concreto erogata.

La cooperativa appellata è rimasta contumace.

Com’è noto, l’art. 6 della legge n. 142/01 attribuisce alle società cooperative di lavoro la possibilità, tramite norma regolamentare, di attribuire all’assemblea la facoltà di deliberare, in caso di crisi aziendale, una temporanea riduzione dei trattamenti retributivi dei soci, anche al di sotto dei minimi salariali previsti dal CCNL.

Secondo quanto sostenuto in primo grado dalla cooperativa XXX, sarebbe proprio questa la situazione verificatasi nel caso di specie; INPS ha dal canto suo contestato, e contesta anche in questa sede, che ricorressero nella fattispecie le condizioni di fatto legittimanti l’applicabilità della disposizione. L’Istituto previdenziale ritiene inoltre che, per effetto di quanto dispongono gli artt. 1 della legge n. 389/89, 2 della legge 549/95 e 3 del D. Lgs. n. 423/01, la base di calcolo della contribuzione sarebbe comunque la retribuzione astrattamente dovuta in base al CCNL di categoria.

Il Tribunale di Terni ha invece ritenuto, in sostanza, che i contributi andassero calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate, così come era avvenuto in concreto, ed ha quindi accolto l’opposizione.

Così riassunte le questioni controverse, si reputa di esaminare il – dirimente – tema dell’imponibile contributivo in caso di riduzione della retribuzione ex art. 6 della legge n. 142/01. Fra le norme richiamate da INPS a sostegno del proprio assunto rilevano l’art. 1, 1° comma, del D.L. n. 338/89 (legge n. 389/89), secondo il quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

nonché il D. Lgs. n. 423/01, recante disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, il cui art. 3, 4° comma, recita così:

A decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del citato decreto – legge n. 338 del 1989.

In definitiva, anche per i soci lavoratori dipendenti di cooperative di lavoro l’imponibile contributivo non può essere, in generale, inferiore alla retribuzione minima prevista dal CCNL di settore. Come già ricordato, tuttavia, per il caso di crisi aziendale l’art. 6 della legge n. 142/01 consente alla cooperativa di corrispondere ai soci una retribuzione inferiore ai minimi del CCNL. Occorre dunque verificare se, in tal caso, l’imponibile previdenziale sia comunque rappresentato dai minimi del CCNL (ex artt. 1 D.L. n. 338/89 e 3 D. Lgs. n. 423/01) ovvero se esso si identifichi con la minore retribuzione effettivamente (e legittimamente ex art. 6 legge n. 142/01) corrisposta. Sul punto va richiamato l’insegnamento di Cass. n. 15172/19), secondo cui:

17. Questa Corte ha … affermato che il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla I. n. 389/89) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale (Cass. 02/09/2016, n. 17531).

18. La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, ben potendo l’obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.

19. Anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in I. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati.

20. La delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle «leggi, regolamenti, contratti collettivi» che a mente dell’art. 1 del d.l. n. 338 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l’art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi.

21. Discende del resto dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall’ indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali forme di apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull’ integrale tutela della sua posizione previdenziale.

22. La soluzione è inoltre coerente con la delega conferita al Governo con l’art. 4, c. 3 della I. n. 142 del 2001, che, pur nella consapevolezza delle peculiarità del sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità, ha dettato l’inequivocabile criterio direttivo dell’equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.

Questa Corte condivide pienamente tale insegnamento, dovendosi perciò affermare che la riduzione (ex art. 6 della legge n. 142/01) del trattamento economico, riconosciuto ai soci lavoratori dipendenti di cooperativa, non estende i suoi effetti in ambito previdenziale, sicché la base di calcolo della contribuzione (c.d. imponibile previdenziale) non è costituita in tal caso dalla retribuzione erogata in concreto, ma da quella virtuale calcolata ai sensi degli artt. 1 D.L. n. 338/89 e 3 D. Lgs. n. 423/01.

Di conseguenza, l’opposizione proposta dalla cooperativa XXX avverso l’avviso d’addebito n. era infondata e, in riforma dell’impugnata sentenza, tale va dichiarata.

Considerato che è recentissimo il ricordato, decisivo, insegnamento di Cass. n. 15172/19, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P. Q. M.

LA CORTE D’APPELLO
In accoglimento dell’appello, ed in riforma della sentenza impugnata, respinge l’opposizione proposta da XXX avverso avviso di addebito n. ; compensa fra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Perugia, il 12 giugno 2019

Il Presidente

Il Consigliere est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati