REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva n. 785/2021 pubblicata il 01/12/2021
nella causa iscritta al n. 1185 del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2016;
TRA
XXX, YYY,
nella qualità di eredi di ***, rappresentate e difese;
ATTORE
E
ZZZ in persona del Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore
CONVENUTO
NONCHE’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI KKK,
SSS SPA
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da verbale del 12.07.2021;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato *** ha premesso in fatto: che è coniuge della defunta sig.ra *** e come tale sua erede, che la “*** veniva sottoposta ad interventi chirurgici presso l’Ospedale *** reparto chirurgia. La stessa il giorno 10.12.2014, subiva intervento chirurgico di miectomia al cuore. In seguito i medici riferivano di aver dovuto sostituire la valvola mitralica. 3. Il giorno stesso, alle ore 15.30 circa, veniva portata in terapia intensiva (U.T.I.C.) dove seguivano le terapie del caso. 4. Dopo l’intervento cardochirurgico e reintervento per emorragia con forte sanguinamento (circa1.300 litri di sangue), quindi la notte stessa veniva riportata in sala operatoria per il sanguinamento, che si appurava essere causato da due punti di sutura interni non perfettamente chiusi. Oltre a questa gravità ed irresponsabilità, si sottolineano riguardo il pericolo conosciuto di trombosi venosa profonda e microembolia polmonare, in una paziente sottoposta a impianto di protesi valvolare meccanica, non sia stata mai instaurata alcuna misura di prevenzione di tale rischio. I profili di colpa delle condotte dei sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra *** e la loro rilevanza causale rispetto al decesso della stessa: E’ fatto certo che nella sig.ra ***, fin dal 10/12/2014, era in essere la coagulopatia da consumo, che non è stata misconosciuta poiché venivano somministrati fibrinogeno ed antitrombina terza e veniva segnalata la presenza di piastrinopenia”.
***, ha quindi, dedotto: che sussisterebbero profili di colpa “ delle condotte dei sanitari che hanno avuto in cura la *** e la loro rilevanza causale rispetto al decesso della stessa”, in punto di: a) “mancato approfondimento delle cause reali della coagulopatia (che poi hanno determinato la morte), con persistenza della piastrinopenia, non riconducibile, per quanto spiegato trattazione che segue, agli effetti esclusivi della circolazione extracorporea”; b) “ somministrazione inspiegabile di protamina il 11/12/2014”; c) “infusione prevalente e ripetuta di emazie concentrate piuttosto che di sangue intero e plasma fresco (le predette emazie hanno favorito il processo trombogenetico); d) “mancata applicazione di qualsivoglia misura preventiva (anche meccanica) della trombosi venosa profonda, in una paziente, quale la sig.ra ***, ad alto rischio, ancora maggiore dopo l’impianto di protesi valvolare meccanica”; d) “assenza del benchè minimo tentativo diagnostico, all’evidenza dei primi segni ematologici, della coagulopatia da consumo da trombosi venosa profonda”; e) “ assenza del benchè minimo tentativo, all’evidenza dei segni conclamati di microembolia polmonare diffusa, delle verifiche strumentali e di laboratorio atte a svelare la microembolia polmonare diffusa e la trombosi venosa profonda. I segni conclamati di microembolia polmonare diffusa, infatti, sono ben descritti il 12/12/2014 e vengono interpretati e trattati come reazione trasfusionale, con somministrazione di farmaci idonei al mantenimento dei parametri vitali e con l’ossigenazione forzata: trattasi di misure inefficaci a bloccare l’evoluzione della microembolia polmonare diffusa e della trombosi venosa profonda. Ben si spiega il costituirsi della tromboembolia polmonare massiva, inevitabile conseguenza di tale atteggiamento non scusabile degli anestesisti poiché gravemente imprudente, negligente ed imperito”; f) “grave imprudenza, negligenza ed imperizia dei cardiochirurghi, per la mancanza dello scrupoloso controllo dell’emostasi prima di procedere alla chiusura del torace nel corso del primo intervento chirurgico del 10/12/2014. Scrupoloso controllo dell’emostasi che avrebbe subito evidenziato il difetto della sutura dell’aorta, la cui apertura era necessaria per eseguire la miectomia”; che sussisterebbero profili di colpa delle condotte dei sanitari che hanno avuto in cura la *** ed in particolare degli anestesisti i quali avrebbero trascurato “ la verifica della causa della coagulopatia da consumo senza applicare alcuna misura, anche non farmacologica, di prevenzione della trombosi venosa profonda e non hanno effettuato alcun approfondimento strumentale ed ematologico (per la diagnosi di trombosi venosa profonda e conseguente microembolia polmonare) anche di fronte al quadro clinico manifesto di microembolia polmonare del 12/12/2014”, che sussisterebbero anche profili di colpa da parte dei cardiochirurghi “che hanno omesso uno scrupoloso controllo dell’emostasi prima di procedere alla chiusura del torace nel corso del primo intervento chirurgico. Lo scrupoloso controllo dell’emostasi che avrebbe subito evidenziato il difetto della sutura dell’aorta la cui apertura era necessaria per eseguire la miectomia. Tale difetto ha causato l’emorragia con anemia acuta, risolta chirurgicamente, la quale ha attirato per tutto il periodo di degenza l’attenzione degli anestesisti, che imprudentemente hanno somministrato un anticoagulante (protamina del 11/12/2014) ed emazie concentrate piuttosto che sangue intero e plasma fresco”.*** ha, quindi, chiesto:
“accertare e dichiarare la responsabilità dell’Ospedale Clinicizzato ZZZ per tutti i danni, patrimoniali, e non patrimoniali, patiti dalle odierne parti attrici, così come indicati nella premessa del presente atto e per l’effetto condannare la medesima al risarcimento in favore dell’odierno attore dei danni patrimoniale e non patrimoniali ex artt. 2043 e 2059 che si quantificano in complessivi € 4.000.000,00 o nella maggior o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Condannare l’Ospedale Clinicizzato ZZZ al pagamento in favore dell’Avvocato *** delle spese, diritti ed onorari, oltre oneri di legge in quanto se ne dichiara anticipatario e distrattario. Inoltre chiede ammettersi CTU per la determinazione e quantificazione dei danni tutti subiti”; in sede di memorie ai sensi dell’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. *** ha così concluso: “accertare e dichiarare la responsabilità in solido e/o disgiunta dell’Azienda Sanitaria Locale ZZZ; l’Università degli studi KKK; Assicurazioni SSS S.p.A., per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall’odierno attore, così come indicato nella presente memoria di precisazione delle conclusioni e, per l’effetto, – condannare i medesimi soggetti al risarcimento in favore dell’odierno attore dei danni patrimoniali e non patrimoniali a titolo contrattuale ed extracontrattuale, che si quantificano in complessivi € 4.000.000,00 più precisamente € 509.000,00 per danno patrimoniale; € 1.500.000,00 per danno biologico iure hereditatis; € 459.663,00 per danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto;
€ 1.500.000,00 per l’ulteriore danno non patrimoniale. Diversamente nella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Condannare in solido e/o in proprio”.
2.- In luogo dell’ Ospedale Clinicizzato ***, si è costituita la ZZZ la quale ha eccepito, in via preliminare: 1) “l’estraneità dei convenuti ai fatti contestati”: “le prestazioni addotte a sostegno della domanda giudiziale sono riconducibili alle attività espletate presso l’Unità Operativa di Clinica Cardiochirurgica del Policlinico di Chieti, affidata alla direzione e gestione dell’Università degli Studi “KKK” di come da convenzione allegata alla delibera del Direttore Generale della ASL datata 21.01.2008 ed inclusa nell’All. A) della convenzione, che era stata preceduta da quella del 02.06.1997”; ha, quindi, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell’Università degli Studi “KKK” di ” ; nel merito ha dedotto: 2) esattezza delle prestazioni rese ed insussistenza del nesso di causalità: in sede penale il procedimento relativo sarebbe stato definito con richiesta di archiviazione da parte del P.M. a seguito di consulenza disposta dall’organo requirente; 3) carenza della colpa grave ex art. 2236 c.c.; 4) quantum debeatur.
Ha spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe.
3.- Si è costituita in giudizio la terza chiamata Università degli Studi “KKK” di, la quale ha, primariamente, chiesto autorizzarsi la chiamata del proprio responsabile civile, SSS Spa; ha poi dedotto: 1) difetto di legittimazione passiva dell’ateneo; 2) infondatezza della domanda in punto di an debeatur.
Ha spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe
4.- Si è costituita la terza chiamata SSS Spa, la quale ha dedotto: 1) il difetto di legittimazione passiva della propria assicurata Università degli Studi “KKK” di;
2) inoperatività della polizza atteso che la “copertura non è estesa all’attività medico-assistenziale compiuta dai clinici universitari presso le strutture sanitarie regionali”; 3) la correttezza delle prestazioni rese dai sanitari ed insussistenza del nesso di causalità; 4) inesistenza dei danni lamentati.
Ha spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe.
5.- All’udienza del 20.02.2019, il difensore di parte attrice ha dichiarato il decesso di ***;
il giudice ha dichiarato l’interruzione del processo.
Con atto depositato in data 06.05.2019 gli eredi di ***, tali XXX e YYY hanno riassunto il processo.
6.- All’ udienza del 06.11.2019, fissata per la prosecuzione del giudizio, sono comparsi i difensori delle parti già costituite ad eccezione dell’Avv.; le SSS Ass.ni Spa hanno sollevato eccezione di natura processuale, rilevando come non sia stata eseguita correttamente da parte dell’attore in riassunzione, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti dell’Università KKK (propria garantita) essendo stata, viceversa, eseguita nei confronti dell’ Ospedale Clinicizzato SS ZZZ in persona del Direttore in carica p.t.” presso l’avv. che non sarebbe il difensore dell’ Ospedale Clinicizzato SS ZZZ.
Ne conseguirebbe, in tesi, che nei confronti della Università degli Studi G. KKK il giudizio si sarebbe estinto e tale effetto travolgerebbe anche la posizione processuale della sua assicurazione SSS Spa, chiamata in causa dall’Università, perché la domanda di garanzia non potrebbe più essere delibata.
6.1.- Inoltre, tutte le parti processuali tranne quella attrice hanno chiesto la rinnovazione della CTU atteso che la stessa doveva assumere le forme del collegio peritale conformemente alle previsioni di all’art 15 legge n. 24 del 2017 (Gelli-Bianco); nel caso di specie, l’incarico è stato conferito ad un solo professionista – medico legale- nella persona del dott. Ildo Poliboro.
7.- Instauratosi il contradditorio, rimesse le questioni sopra indicate in sede decisoria del giudizio, precisate le conclusioni, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
8.- Ritiene il giudicante che le questioni sopra indicate (cfr. esclusivamente sulla legittimità della riassunzione della causa e della rinnovazione della CTU) debbano essere scrutinate e risolte con l’emissione di una sentenza non definitiva nei termini che seguono.
9.- L’eccezione di estinzione del processo relativa alla erronea riassunzione dello stesso da parte delle odierne attrici, sollevata dalla SSS Ass.ni è infondata.
Dal coacervo in atti, emerge come l’atto riassunzione sia stato ritualmente notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4602 del 07/05/1999) presso il procuratore della parte già costituita, Università KKK, avv., talché il contradditorio risulta pienamente integrato e non sono stati conculcati diritti difensivi, tanto che il predetto difensore è comparso all’udienza del 26.04.2021; la circostanza che sulla relata sia stato erroneamente indicato “l’Ospedale Clinicizzato SS ZZZ”, in luogo di “Università degli Studi G. KKK”, costituisce, evidentemente, mero errore materiale dell’attore in riassunzione, del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’atto di riassunzione stesso.
10.- Deve, invece, essere accolta la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale in atti atteso che la stessa doveva assumere le forme del collegio peritale conformemente alle previsioni di all’art 15 legge n. 24 del 2017 (Gelli-Bianco); nel caso di specie, l’incarico è stato, viceversa, conferito ad un solo professionista – medico legale- nella persona del dott. ***.
10.1.- In particolare, è necessario, nel caso di specie, esaminare tale profilo con riferimento alla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, pubblicata nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 e vigente dal 01 aprile 2017, antecedentemente all’ordinanza del 29.11.2017 di ammissione della CTU, con nomina del dott. Ildo Polidoro.
Detta legge, infatti, contiene nuove disposizioni in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di responsabilità professionale medica.
Com’è noto, quanto al rilievo dello ius superveniens nei processi in corso, il principio della irretroattività della legge, contenuto nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; la legge nuova è, invece, applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr., sul punto, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 3.7.13, n. 16620; Cass. civ., Sez. Lav., 28.9.02, n. 14073; Cass. civ., Sez. Lav., 3.3.00, n. 2433).
In particolare, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III., 15.2.11, n. 3688).
10. 2.- Dai soprarichiamati principi di diritto si desume all’evidenza che il processo civile – in assenza di norme che diversamente dispongano – è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del “tempus regit actum”, in forza del quale lo “ius superveniens” trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati. Infatti, posto che il “rito” è da intendersi come l’“insieme” delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, la applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell’“insieme”, invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è applicazione.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che le sole norme sostanziali “non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr, in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019); viceversa, proprio in un caso simile a quello che ci occupa la Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia ha chiarito che, “nei casi di cui al comma 1, (ndr art. 15) l’incarico è conferito al collegio” (con ciò stabilendo l’obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare” (in motivazione, Cass. civ., sez. III, 12/05/2021, n. 12593).
10.3. Di conseguenza, le disposizioni contemplate nell’art. 15 della L. 24/2017 sono applicabili all’odierno processo, in quanto l’ammissione della CTU, con nomina del dott. ***, è avvenuto in epoca successiva (ordinanza del 29.11.2017) rispetto alla data di entrata in vigore della cennata disposizione (1.4.17); peraltro, il quesito è stato formulato all’udienza del 24.01.2018.
Ne consegue che, previa rimessione della causa sul ruolo, deve essere la rinnovata la CTU conformemente al dettato di cui all’art. 15 . 24/2017, con rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
11.- In conclusione, deve essere emessa sentenza non definitiva volta ad accertare e dichiarare la legittimità dell’atto di riassunzione del presente giudizio depositato da XXX e YYY in data 06.05.2019, nei confronti della Università degli Studi KKK, unitamente alla necessità di rinnovazione della CTU medico-legale redatta dal dott., provvedendo come da allegata ordinanza per il prosieguo della causa.
12.- Spese di lite alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al R.G. n. 1185/16, così decide:
– accerta e dichiara la legittimità dell’atto di riassunzione del presente giudizio depositato da Vocino XXX e YYY in data 06.05.2019, nei confronti della Università degli Studi KKK;
– dispone la rinnovazione della CTU medico legale redatta dal dott.***;
– previa rimessione della causa in istruttoria, provvede come da allegata ordinanza per il prosieguo della causa;
– spese di lite alla sentenza definitiva;
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 30.11.2021
Il Giudice
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