REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa , quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1772/2021 pubblicata il 10/06/2021
nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2018 R.G., promossa
da
XXX
rappresentata e difesa dall’avv.to ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura a margine dell’atto di citazione;
ATTRICE Contro
YYY, ZZZ, KKK, LLL, PPP, JJJ
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10 giugno 2021 e relative note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione XXX ha esposto di aver esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sui terreni siti in ***, meglio indicati in atto di citazione. Esposto quanto sopra, parte attrice ha chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e ne è stata dichiarata la contumacia.
In corso di causa sono stati escussi alcuni testimoni e il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Va premesso in generale che l’usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l’uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell’effettivo proprietario della stessa. Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l’usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall’ animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall’art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell’usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib. Firenze, 22.4.1998).
E’ inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all’art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell’ipotesi di usucapione, comporta l’inversione dell’onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l’intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l’usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell’esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell’intervento di un terzo o di un evento naturale. Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l’espressa disposizione dell’art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull’argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all’acquisto del possesso; a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l’usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell’usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c’è la buona fede) nell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L’inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell’ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell’usucapione, applicare le regole dell’accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l’art. 1146 c.c..
Passando al caso di specie, va evidenziato che XXX ha provato di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto sul bene per cui è causa da oltre venti anni.
Tutti i testimoni escussi, infatti, hanno confermato il possesso del terreno, in modo pacifico, pubblico e non interrotto, per un periodo superiore al ventennio.
La domanda è dunque accolta.
In ragione della condotta collaborativa dimostrata dai convenuti, con l’omessa costituzione in udienza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. /2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara che XXX è proprietaria per intervenuta usucapione di un terreno di are 02.01, identificato in Catasto Terreni del Comune di al fg. p.lla; un fabbricato identificato in Catasto Fabbricati del Comune di al fg. p.lla sub 1, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 5 vani; un fabbricato identificato in Catasto Fabbricati del Comune di al fg. p.lla sub 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 11 mq.;
2. Ordina la trascrizione della presente sentenza e le consequenziali annotazioni al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 10/06/2021
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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