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Procacciatore d’affari, obbligo di iscrizione nell’albo

Anche il procacciatore d’affari è assoggettato all’obbligo di iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione.

Pubblicato il 03 April 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2706/2021 pubblicata il 30/03/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. ed elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

ATTORE

contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.  e dell’avv. () VIA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

La parte opponente ha concluso come segue:

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano disattesa ogni contraria domanda, istanza, riconvenzione ed eccezione:

IN VIA PRELIMINARE: ex art. 649 C.p.c. SOSPENDERE il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5244/2018, R.G. n. 2302/2018, emesso in data 15 febbraio 2018 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Nicotra, per i motivi citati nella presente opposizione nonché nell’istanza di sospensione sub paragrafo V dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l’infondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla parte opposta e, per l’effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. /2018, R.G. n. 2302/2018, emesso in data 15 febbraio 2018 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa; In via principale: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto preliminare del 20 luglio 2017 nonché del successivo accordo transattivo stipulato tra le parti XXX e YYY, per i motivi riportati nella presente opposizione; conseguentemente, accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia credito in favore del Sig. YYY, a qualsiasi titolo; In via subordinata: ACCERTARE E DICHIARARE l’annullabilità/invalidità/inefficacia del contratto preliminare del 20 luglio 2017 nonché del successivo accordo transattivo stipulato fra le parti XXX e YYY, per i motivi riportati nella presente opposizione; conseguentemente, accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia credito in favore del Sig. YYY, a qualsiasi titolo; Qualora il Giudicante non dovesse ritenere soddisfacente la perizia prodotta in atti da parte opponente, disporre c.t.u. tecnica volta ad accertare l’autenticità, la provenienza ed il valore dell’opera de qua, nonché la suscettibilità della stessa a circolare nel mercato delle belle arti, con riferimento al rispetto della normativa in vigore in tema di beni culturali; Ordinare l’esibizione ex art. 210 C.p.c. al Ministero dei Beni Culturali italiano di eventuale documentazione afferente il dipinto de quo, in particolare di denunce di trasferimento ex art. 59 e ss. D. Lgs. 42/2004 riguardanti il dipinto; Rigettare tutte le istanze istruttorie di parte opposta per i motivi riportati in atti (v. paragrafo 2 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 C.p.c. di parte opponente).IN OGNI CASO: condannare la parte opposta, ai sensi dell’art. 96 C.p.c., al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell’azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia.

L’opposto ha concluso come segue:

NEL MERITO: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, riectis contrariis, respingere l’opposizione proposta da XXX e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Col favore delle spese oltre al rimborso forfettario 15%. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. XXX al pagamento della somma di euro 600.000,00 oltre agli interessi legali dal 20.07.2017 al saldo effettivo o della diversa somma che risulterà dovuta, col favore delle spese. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova:

a) Vero è che il sig. YYY dalla primavera-estate del 2016 ha frequentato con una certa assiduità la signora ***; b) Vero è che il sig. YYY ha conosciuto solo nell’aprile del 2017 l’avv. *** e nell’occasione presso il suo studio quest’ultimo lo ha informato di aver avuto incarico di vendere un dipinto del *** e gli ha chiesto se conoscesse persone interessate all’acquisto; c) Vero è che il sig. YYY a sua volta ebbe a parlarne con la sig.ra ***, che gli riferì di conoscere una persona probabilmente interessata all’acquisto, tal prof. ***; d) Vero è che entrambi, il YYY e la ***, si sono recati per ben due volte allo studio dell’avv. *** per parlarne e ritirare la documentazione relativa all’opera; nell’occasione l’avv. *** si è impegnato a riconoscere al YYY, in caso di interessamento con esito favorevole, una percentuale sui propri utili; e) Vero è che successivamente ed a sua volta il prof. *** interpellato dalla *** ebbe a riferirle che il prof. XXX, suo amico, sarebbe potuto essere interessato all’acquisto;f) Vero è che a fine aprile inizi maggio del 2017 la signora *** ha incontrato da sola per la prima volta il prof. XXX presso lo studio di quest’ultimo in Milano alla Via, successivamente per due volte con il sig. YYY per proporgli l’acquisto del quadro attribuito al ***; le successive trattative sono state curate esclusivamente dall’avv. ***, quale procuratore del proprietario dell’opera, sig. ***;g) Vero è che con scrittura del 15.07.2017 il sig. YYY si è impegnato a riconoscere alla signora *** il 50% di quanto avrebbe ricavato dall’operazione; h) Vero è che con scrittura del 17.07.2017 l’avv. *** si è impegnato a riconoscere al sig. YYY il 50% di quanto avrebbe ricavato dall’operazione;i) Vero è che il prof. XXX all’atto della stipula e sottoscrizione dell’accordo transattivo del 16.10.2017 (all.n.3 comparsa di costituzione e risposta) ha imposto che il sig. YYY rinunziasse a qualsiasi pretesa relativa a precedenti intese contrattuali, specificatamente a quelle intervenute con l’avv. *** e con la sig.ra ***, assumendosi l’intero onere nei loro confronti.Si indicano come testi: *** –.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano, su ricorso del signor YYY ha emesso il 6.3.2018  decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5244/2018 – r.g.n. 2302/2018 – nei confronti del prof.  XXX per il pagamento della somma di euro 600.000,00, oltre interessi e spese giudiziali, a titolo di compenso per la mediazione operata dal ricorrente per la compravendita di un dipinto “ canestro di frutta sopra una sedia “ attributo al pittore ***.

Ha proposto opposizione il signor XXX chiedendo, in via preliminare, sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, dichiararsi l’infondatezza della pretesa creditoria e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, in principalità, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto preliminare del 20.7.2017 e del successivo accordo transattivo stipulato tra le parti, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi l’annullabilità/invalidità/inefficacia del contratto preliminare del 20.7.2017 e del successivo accordo transattivo, in ogni caso, condannarsi la parte opposta al risarcimento dei danni a norma dell’art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese processuali.

L’opposto si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, respingersi l’istanza di sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, confermarsi il decreto con vittoria di spese del giudizio.

Il Giudice ha sospeso la provvisoria del decreto ingiuntivo ed ha respinto tutte le richieste istruttorie. All’ esito dell’udienza del 3.2.2021, che si è svolta mediante trattazione scritta,  ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L’opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 5244/2018 reso dal Tribunale di Milano il 6.3.2018 va revocato per le ragioni di seguito esposte.

Il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto attiene al pagamento della somma di euro 600.000, pretesa dal  signor YYY per la mediazione operata nella compravendita di un’opera d’arte costituita da un dipinto attribuito al pittore *** dal titolo “ canestro di frutta sopra sedia “ , oggetto del contratto preliminare concluso in data 20.7.2017 tra l’opponente prof. XXX e ***, rappresentato dal procuratore avv. *** ( cfr ricorso per decreto ingiuntivo laddove il ricorrente/opposto assume di avere svolto un ruolo di “ intermediario per la compravendita di un dipinto “ e che l’opponente con la scrittura transattiva del 16.10.2017 avrebbe riconosciuto all’opposto “ .. il ruolo di mediatore .. “ ).

Più precisamente l’opponente con la stipulazione del contratto preliminare di acquisto del quadro del 20.7.2017 si era impegnato a corrispondere all’opposto “ in qualità di intermediario “ la somma 600.000. Successivamente,  con la scrittura  transattiva del 16.10.2017, stipulata tra ***, promissario venditore, XXX, promissario acquirente, e YYY, le  parti,  sulla premessa dell’avvenuta sottoscrizione in data 20.7.2017 di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il quadro di *** di cui si è detto sopra, contratto nel quale era previsto il pagamento in favore di YYY della somma complessiva di euro 600.000 a titolo di compenso quale intermediario,   ed  “ essendo sorta contestazione in merito ai tempi ed alle modalità del compenso riconosciuto all’intermediario “ , hanno definito in via transattiva “ ogni rapporto tra loro in essere , al fine di evitare l’insorgere di una controversia giudiziale e quindi l’alea e le maggiori spese che questa comporterebbe “( cfr art. 3 del contratto ) con l’assunzione da parte del prof. XXX dell’impegno a corrispondere al signor YYY la somma di euro 250.000 “ a titolo di compenso quale intermediario della vendita “  alle condizioni e con le modalità previste ai punti a) e b ) dell’art. 5 della scrittura transattiva e con la previsione che “ Resta inteso che il mancato pagamento comporterà la risoluzione del presente accordo transattivo  con conseguente decadenza del termine concesso al sig. XXX ed autorizzerà YYY ad azionare giudizialmente il proprio credito per l’intero importo  di euro 600.000 di cui al contratto originario ..” ( art. 7 della transazione ).

Dunque, avendo l’opponente omesso di corrispondere la somma concordata, l’accordo transattivo si è risolto per inadempimento e, trattandosi di transazione non novativa del rapporto originario, come dimostrato dall’art. 7 dell’accordo,   il credito dell’opposto non trova fondamento nell’accordo transattivo,   bensì  nell’impegno dell’opponente di  corrispondere al YYY  la provvigione  di euro 600.000,  assunto con la stipulazione del contratto preliminare  del 20.7.2017.

Il compenso non è dovuto per mancata iscrizione del convenuto nel registro dei mediatori, con conseguente nullità del contratto del contratto preliminare di vendita del 20.7.2017 e dell’accordo transattivo del   16.10.2017 nella parte in cui prevedono il compenso in favore dell’opposto.

La legge n.39/1989 dispone all’art. 2    l’obbligo di iscrizione al registro dei mediatori ( ora, a seguito dell’abrogazione del ruolo dei mediatori, al registro della Camera di Commercio,  ai sensi dell’art. 73 del  D.L. n.59/2010 ) per coloro che esercitano in modo non occasionale e quindi professionale l’ attività di mediazione.

L’opposto non è iscritto al registro dei mediatori. Tale circostanza è stata confermata  con la memoria ex art. 183 n.3, laddove il procuratore della parte ha espressamente riconosciuto la mancata iscrizione di YYY nel registro dei mediatore scrivendo quanto segue:  “… Se avesse avuto un seguito, è solo allora che il Sig. YYY avrebbe valutato la necessità di iscriversi alla Camera di Commercio, assumendo la qualifica di mediatore professionale “ ( cfr p. 5 memoria ).

L’opposto ha contestato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione con riferimento all’attività prestata in favore dell’opponente per trattarsi di mediazione atipica,  figura assimilabile al procacciatore di affari, assumendo di avere trattato l’acquisto del quadro con il venditore,  tramite il suo procuratore avv. ***, su mandato del prof. XXX, interessato all’acquisto dell’opera.

La contestazione è infondata alla luce della pronuncia delle  Sezione Unite della Suprema Corte che con sentenza  n. 19161/2017  hanno chiarito che  “Anche il procacciatore d’affari è assoggettato all’obbligo di iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/10, all’obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l’ipotesi in cui l’attività sia svolta in modo occasionale e l’affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende” precisando che  : “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell’ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, che, per l’appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell’affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni – e segnatamente beni mobili – l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l’esercizio di questa attività è richiesta l’iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L. n. 39 del 1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito dell’abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione”.

Dunque risulta assolutamente irrilevante, ai fini della sussistenza dell’obbligo di iscrizione, che si sia trattato di mediazione unilaterale.

L’attività di mediazione svolta dall’opposto non aveva  carattere occasionale, così da escludere l’obbligo di iscrizione al relativo albo, come dimostrato dalla documentazione versata in atti.

Ci si riferisce in particolare alla corrispondenza intercorsa tra YYY e XXX: cfr sub. doc. 2 opponente , mail inviata dal signor YYY al prof. XXX in data 9 agosto 2017, ore 23:50, “Preg. mo Prof. XXX, sarei onorato e nel contempo gratificato, collaborare nel mio piccolo con Lei! (Ho autori importanti da sottoporre alla Sua attenzione che l’avv non è a conoscenza, così come lo stesso contatto del ***). Inoltre se Lei mi desse un’opportunità (anche disponibilità), potrei gestire al meglio l’operazione *** con il proprietario (…)”; sub. doc. 35  corrispondenza tra YYY e XXX in data 9 dicembre 2017,: “Prof.XXX buon pomeriggio, I dipinti ci sono, ma i tempi che Lei mi detta sono molto corti. Tenga conto che oggi è sabato e per domani non ce la faccio a soddisfare la Sua richiesta! Sono in attesa anch’io di un elenco più completo. Mi dispiace. Intanto Lei potrebbe avere un ***? Ho richiesta da un professionista privato per essere acquistato”; nella successiva mail delle ore 21:46 dello stesso giorno  il signor YYY così scriveva nuovamente: “Prof.XXX l’A.W. (n.d.r. ***) Se riesce ad averlo Potremmo subito collocarlo! I dipinti sono sicuramente più di tre per adesso. Se riesco sarò più preciso domani. Grazie e buona serata”.

La circostanza  che anche l’opponente  avesse sollecitato il YYY a procurargli   la vendita/acquisto  di opere d’arte importanti, dimostrando così di essere persona che operava in tale mercato,  costituisce un’ulteriore dimostrazione del fatto che il YYY non fosse affatto un mediatore occasionale nel mercato delle opere d’arte ma un professionista di esperienza che svolgeva abitualmente tale attività, tanto da trattare la vendita di opere di maestri importanti quali ***, ***  o ***. ( cfr mail inviata da  XXX a YYY  in data  28.9.2017 “la invito intanto a predisporre …… fare quattro Liste pf dei dipinti (ulteriori) disponibili (sempre con l’ipotesi della esclusiva procura per il sottoscritto, di norma!); indicando  le metodologie per la vendita dei quadri “Si tratta di far anticipare al Proprietario se vi sono le condizioni il 50 per cento del valore non periziale ma di mercato, con l’intesa che alla vendita definitiva a terzi l’extra price oltre il livello concordato viene diviso 50 e 50 tra Banca (o simile) e Proprietario (iniziale e consenziente) Ed anche a parte dei dipinti che non si vendono ma vanno a rendimento, sempre che abbiano a posto tutto, pur senza assicurazione (a cui pensa la banca), ma dispongano o si procurino il cd. “Certificato di libera circolazione anche fuori”, che si può richiedere per l’Italia al Ministero ed ottenerlo in circa due mesi. Una volta fatta la richiesta di tale Doc. basta tale richiesta documentata per iniziare le procedure per l’attivazione dei rendimenti, fermo restando che ovvio al termine del periodo dei rendimenti, il o i dipinti (che non deve stare in cav.,) torna/tornano pienamente disponibile al proprietario (che non perde mai la proprietà”; ed ancora precisando :  “Ed una terza lista (finale) Lista dei dipinti molto piccoli o che avessero problemi o non a posto e in quanto con alcuni ”dubbi”, possano essere sottoposti solo a Clienti interessati alla opportunità al volo e simili (Ovvio sono clienti a cui non si presentano dipinti delle altre due liste. Spero con queste tre Liste di averle evidenziato con trasparenza e generosità ulteriore le potenziali opportunità su cui (dopo approfondimenti e non solo!) potrà dar sfogo alle sue competenze, al suo impegno ed alla sua operosità che potranno essere preziose se usate in armonia (fermo restando che appunto io abbia in generale la procura e spesso anche la esclusività per ovvi motivi, ma tenendo bene presente il Suo ruolo di volta in volta. ”(all. 10).

Dunque, non essendo l’opposto, che operava quale mediatore professionale nel mercato delle opere d’arte, iscritto all’albo professionale, non ha diritto al pagamento della provvigione, come disposto dall’art. 6 della L. 39 del 1989,  che subordina il diritto alla provvigione all’iscrizione al ruolo dei mediatori. La Corte di Cassazione  ha escluso che il mediatore che abbia svolto  l’attività senza iscrizione all’albo possa esperire l’azione di arricchimento senza causa ex  art. 2041 c.c.,  affermando il seguente principio di diritto: “Il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che, ai sensi della L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6, non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l’azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l’art. 8 della stessa legge – secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite – comporta l’esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l’attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto”. (Cass. 2 aprile 2002, n. 4635). La stessa decisione (vedi motivazione ) ha ritenuto che, essendo il soggetto obbligato alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto, risulta esclusa ogni obbligazione di pagamento nei suoi confronti, anche se solo naturale (art. 2034 c.c.). “ ( cfr Cass. 10205/2011 del 10.5.2011 ).

L’art. 8 della Legge 39/1989 che al commma 1°  irroga una sanzione amministrativa da 7.500,00 a 15.000,00 a chiunque eserciti l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo, obbligando il trasgressore alla restituzione delle provvigioni percepite e prevedendo al comma 2  una specifica fattispecie di reato (  “a coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se via stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale nonché l’art. 2231 del codice civile”. )

In sostanza il legislatore ha predisposto una regolamentazione rigorosa per l’attività di mediazione allo scopo di tutelare l’interesse pubblicistico a che gli incarichi professionali connotati da rilevanti valori patrimoniali siano svolti da soggetti muniti di competenza specifica, a garanzia delle correttezza dei traffici. Quanto sopra basta a respingere la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto ed a giustificarne la revoca in ragione della nullità della clausola contrattuale che prevede il pagamento del compenso.

Quanto all’ulteriore profilo di nullità del contratto preliminare e dell’accordo transattivo eccepiti dall’opponente e segnatamente a quello previsto dall’art. 164 del d.lgs 42/2004 per violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 61 e 64 dello stesso decreto e della conseguente asserita  insussistenza del diritto del mediatore alla provvigione, a norma dell’art. 1757 comma 1° c.p.c. – per essere la  cessione del quadro subordinato all’esercizio del diritto di prelazione dello Stato – e del terzo comma della stessa norma – per essere il mediatore a conoscenza della causa di invalidità del contratto, si osserva quanto segue.

E’ infondata la domanda di nullità del contratto e dell’accordo transattivo con riferimento alla sanzione di nullità prevista dall’art. 164 cit, per violazione della disciplina delle alienazioni prevista dagli art. 59 ( Ai sensi dell’art. 59 D. Lgs. 42/2004: “gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero” e ancora “la denuncia è effettuata entro trenta giorni dall’alienante (…) in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione”.), art. 60,   che  prevede il c.d. acquisto in via di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali (  “il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o agli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso (…) al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” ) , art 61 del d.lgs cit., che disciplina l’esercizio della prelazione e prevede al 4° comma che “  In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa “  e art.  art. 64 del d.lgs cit statuisce  che “ Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi” per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo il quadro attribuito a *** oggetto del contratto di compravendita intermediato dall’opposto non risulta dichiarato bene di interesse culturale, a norma dell’art. 13 del d.lgs cit.,  e  tanto  meno risulta avviata la procedura prevista dall’art. 12 dello stesso decreto di verifica dell’interesse culturale del bene. Di conseguenza non risultano applicabili le disposizioni sui vincoli in materia di alienazione di beni di interesse culturale richiamate dall’opponente.

Inoltre , anche nel caso in cui si fosse trattato di bene dichiarato di interesse culturale, la nullità sancita dall’art. 164 cit è una nullità relativa, in quanto unico soggetto legittimato a farla valere è il Ministero competente, con conseguente difetto di legittimazione da parte dell’opposto;  inoltre tale sanzione non investe i contratti preliminari che  riguardino la compravendita di beni culturali   ( cfr Cass. n. 30984 del 27.11.2019  “La nullità ex art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell’autorizzazione di cui all’art. 56 del medesimo d.lgs., è relativa – unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione – e non concerne i contratti preliminari che riguardino la compravendita tali beni, per la cui stipulazione non è prevista alcuna sanzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto nullo, per contrarietà a norme imperative, un contratto preliminare di compravendita di bene sottoposto a vincolo storico ed architettonico in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, evidenziando, altresì, come la procedura di vincolo del complesso era stata avviata solo nel corso del giudizio di secondo grado e non sussisteva al momento della sottoscrizione dei preliminari).”

Per le ragioni esposte è infondata la domanda di nullità/annullamento dei contratti a norma dell’art. 164 d.lgs 42/2004.

Concludendo,  risultando nulla la pattuizione del compenso in ragione della mancata iscrizione del mediatore nell’apposito registro, deve  dichiararsi la nullità del contratto preliminare del 20-7-2017 e della transazione del 16.10.2017, nella parte in cui prevedono  il compenso di euro 600.000 in favore del mediatore YYY,  con  conseguente accoglimento dell’opposizione e revoca del  decreto ingiuntivo n./2018 – r.g.n. /2018 – emesso il 15.2.2018 ed assorbimento delle ulteriori domande.

Ricorrono i presupposti per la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni da lite temeraria, a norma dell’art. 96 c.p.c., avendo quest’ultimo agito in giudizio con condotta connotata da colpa grave, avendo ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dell’importo di euro 600.000  per compensi per l’intermediazione svolta nella vendita di un quadro attribuito al maestro ***, non essendo iscritto al registro dei mediatori. A ciò si aggiunge la dubbia  autenticità del dipinto  e della sua provenienza –  il quadro è stato sequestrato nell’ambito del procedimento penale n. /2018 r.g.n.r. pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano  e   non risulta di proprietà del promissario venditore  – che tale si qualificava sia nel contratto preliminare che nella scrittura transattiva – come emerge dalla scrittura del 19.12.2015 ( cfr  doc. 31 opponente ) –  il prezzo di acquisto molto basso  ( euro 3.000.000 ) rispetto ai valori di mercato del  quadro  ( cfr perizia *** prodotta sub. doc. 7 opponente che stima il valore del quadro in un prezzo compreso tra il 20 ed i 30 milioni di dollari ) e  la previsione di una compenso per la mediazione  molto alto in rapporto al prezzo di vendita del bene ( euro 600.000 in favore di ciascuno degli intermediari YYY e *** ). Il danno viene determinato in via equitativa, avuto riguardo al valore della causa, nella somma di euro 3.000.

In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vengono  poste a carico dell’opposto nella misura liquidata in dispositivo a norma del d.m. 55/2014.

 P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:

respinta ogni altra domanda ed eccezione, dichiara la nullità del contratto preliminare del 20-7-2017 e della transazione del 16.10.2017 nella parte in cui prevedono il compenso in favore del sig. YYY e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo

n. – r.g.n. /2018 – emesso il 6.3.2018;

letto l’art. 96 c.p.c. condanna l’opposto a pagare all’opponente a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 3.000,00;   condanna l’opposto a rifondere all’opponente le spese del giudizio, che liquida in euro 27.804,00,  oltre al rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.

Milano, 30 marzo 2021

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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