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Procacciatore d’affari, prescrizione e onere della prova

La sentenza conferma il principio secondo cui il diritto alla provvigione del procacciatore d’affari è soggetto a prescrizione quinquennale. Inoltre, l’attività di mediazione, se svolta in modo professionale e continuativo, richiede l’iscrizione al ruolo, pena l’insussistenza del diritto alla provvigione.

Pubblicato il 02 December 2024 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Corte D’Appello di Genova Terza

Sezione Civile La Corte d’Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:

Dott. NOME COGNOMEPresidente Dott. NOME COGNOMEConsigliere Dott. NOME COGNOMEConsigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1362_2024_- N._R.G._00000530_2023 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024

Nella causa iscritta al n. 530/2023 R.G. promossa da:

, elettivamente domiciliato in Albenga, INDIRIZZO presso e nello studio legale dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;

APPELLANTE CONTRO (P.IVA: , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Savona, INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME in forza di procura in atti;

APPELLATA PER LA RIFORMA della sentenza n. 950/2022, pronunciata dal Tribunale di Savona, in data 15/11/2022

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per l’appellante:

“PRELIMINARMENTE.

Sulla proposta impugnazione:

dichiarare l’appello ammissibile e procedibile poiché contiene i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., risulta procedibile ed è munito di ragionevole probabilità di essere accolto;

In via istruttoria: ammettere la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio;

autorizzare, per tutte le ragioni argomentate nel presente atto di appello dallo scrivente difensore, la produzione delle trascrizioni del processo penale tenutosi presso il Tribunale di Savona e rubricato al n. 210/2019 R.G. Trib. piuttosto che, se C.F. P., disporre l’acquisizione d’ufficio dei sopraindicati documenti;

NEL MERITO:

in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il proposto appello e per gli effetti confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, respingendo altresì l’opposizione proposta;

in subordine, nell’ ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società al pagamento della somma di € 52.500,00, o della somma meglio vista e ritenuta, in favore dell’odierno opposto, per tutto quanto sopra esposto ed argomentato;

IN OGNI CASO:

liquidare in favore di parte appellante sia le spese del primo grado di giudizio sia le spese dell’instaurando secondo grado, oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge e rimborso forfetario del 15 % sui compensi del difensore”.

Per l’appellata:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e previe le opportune declaratorie del caso, In via preliminare di rito:

dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di acquisizione delle nuove prove per violazione dell’art. 345 c.p.c. ed, in ogni caso, in ragione dell’irrilevanza ai fini della decisione del presente gravame;

In via preliminare di merito: rigettare l’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.;

Nel merito in via principale:

dichiarare il gravame del Sig. inammissibile, ex art. 342 cpc, e comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e diritto anche ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, come da parametri professionali ex D.M. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso in data 3/11/2020, chiedeva al Tribunale di Savona pronunciare decreto ingiuntivo per l’importo di € 52.500,00 contro (nel prosieguo, per brevità, , assumendo:

di avere maturato verso la stessa il diritto alla corresponsione di provvigioni in ragione dell’espletata attività di procacciamento di affari, fondata sul contratto stipulato in data 08/04/2014;

che dal tenore letterale dell’accordo tra le parti, il si impegnava a “reperire clientela interessata all’acquisto di beni e servizi” mentre la società proponente, in cambio di tale attività, si vincolava a “versare al procacciatore un compenso pari al 5% del valore delle vendite andate a buon fine”.

che in esecuzione di tale contratto, il metteva in contatto il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALENOME COGNOME – con , il quale cercava un’impresa alla quale affidare la ristrutturazione di un immobile in Ceriale, da cui scaturiva la sottoscrizione, da che le parti, peraltro, invece di sottoscrivere un contratto di appalto, stipulavano, in data 27/07/2015, un negozio di “do ut facias”, con il quale riceveva in permuta, per i lavori di risanamento-ristrutturazione, due unità immobiliari nella palazzina oggetto di cantiere; che NOME COGNOME legale rappresentante della riconosceva al compenso per l’attività svolta nel minor importo di € 25.000,00 forfettari (oltre IVA) in violazione a quanto pattuito, di cui versava un acconto di € 1.500,00 a fine 2015 ed un secondo acconto di € 1.000,00 ad aprile 2017, senza provvedere al saldo;

che, inoltre, grazie al proprio operato, la si aggiudicava un ulteriore appalto, relativo alla ristrutturazione e trasformazione dello stabile “ex RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE” di Alassio in nuovo stabile denominato “INDIRIZZO”, per un importo pari ad oltre € 486.000,00;

che nonostante le rassicurazioni circa il pagamento del compenso, riconosciuto in totali € 30.000,00 netti, nulla veniva corrisposto nonostante sollecito.

2.

Con decreto n. 882/2020 del 4/11/2020, il Tribunale di Savona, ingiungeva a pagamento della somma di € 52.500,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura.

3. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, la proponeva, in data 14/01/2020, opposizione al decreto convenendo per sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, assumendo, nel merito, di non aver mai stipulato con il alcun contratto di “procacciamento di affari”, contestando la genuinità e la autenticità dei documenti prodotti dall’ingiungente che disconosceva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c.;

che il era privo dei titoli abilitativi per esercitare l’attività di mediatore immobiliare;

che i contratti erano stati conclusi in virtù della mediazione dell’agenzia immobiliare RAGIONE_SOCIALE di Alassio.

Eccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il ricorso monitorio, ai sensi dell’art. 2950 c.c., essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 5 c.c., in assenza di alcun atto di messa in mora da parte del Riva avente efficacia interruttiva.

4. Con comparsa di costituzione datata 24/03/2021, si costituiva per contestare integralmente le pretese dell’esponente, deducendo che:

agiva quale procacciatore di affari e non come agente e/o mediatore immobiliare, a nulla rilevando l’eccezione di prescrizione avanzata;

il contratto di procacciamento di affari fra la ed il risultava pienamente valido;

con riferimento al cantiere di Ceriale, aveva messo in contatto il aveva gestito l’operazione ed era stato anche presente nello studio del Notaio analoga attività di procacciamento di affari aveva poi portato all’aggiudicazione del contratto di appalto dell’RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO di Alassio in favore di Tutto ciò premesso, chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e il rigetto dell’opposizione.

5.

Non concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto in ragione della inutilizzabilità dei documenti prodotti a sostegno del ricorso monitorio del stante il disconoscimento da parte della società opponente e dell’eccezione di prescrizione, ammessa la prova testimoniale come da ordinanza del 24/03/2022, il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 950/2022, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il alla refusione delle spese di lite in favore di sulla base dei seguenti motivi: non aveva proposto, a fronte del disconoscimento effettuato da sensi dell’art. 214 c.p.c., istanza di verificazione per cui i documenti prodotti non potevano essere usati per la decisione;

nessuno dei testimoni escussi aveva riferito dell’esistenza di un accordo verbale tra la ed il da ciò conseguendone l’infondatezza della pretesa avanzata da quest’ultimo;

sotto il profilo della prescrizione del diritto alla provvigione nell’ipotesi pur ove fosse stato concluso il contratto di procacciamento d’affari il dies a quo sarebbe decorso necessariamente dalla data di compimento dell’attività da parte del procacciatore;

in merito al cantiere di Ceriale era, in ogni caso, decorso il termine prescrizionale quinquennale, previsto ex art. 2948, comma 1, n. 5 c.c., atteso che la asserita messa in relazione tra l’*** ed il sarebbe risalita al 2014 (o, al più tardi, al 27/07/2015, data in cui è stato stipulato il rogito presso il Notaio mentre il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03/11/2020, non sussistendo atti interruttivi intermedi, risultando prodotto un sollecito di pagamento, privo di data e dunque irrilevante; nessuna prova era stata comunque fornita in punto utilità ed apporto causale della asserita attività del dal momento che dall’esame delle dichiarazioni dei testi escussi risultava che il non agiva in autonomia ma “gravitava” intorno all’agenzia immobiliare RAGIONE_SOCIALE di Alassio, effettivamente intervenuta in sede di trattative.

6.

Con atto di citazione in data 15/05/2023, proponeva appello avverso la sentenza con riferimento al punto n. 2 dei motivi della decisione, in particolare nella parte in cui veniva dichiarata la prescrizione della provvigione relativamente all’affare del cantiere di Ceriale e l’assenza del.1.

Con l’unico motivo di appello, sotto il primo profilo, l’appellante assumeva che, anche in assenza di un contratto scritto, era risultata la prova che aveva collaborato, a titolo di procacciatore d’affari, con la agevolando la conclusione delle due operazioni immobiliari relative ad un immobile in Ceriale e all’ex hotel INDIRIZZO in Alassio, entrambi conclusi dalla controparte, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali in primo grado (secondo il teste , il aveva partecipato alle trattative quale persona interessata alla conclusione dell’affare; secondo il teste giungeva nell’agenzia COGNOME anche grazie al secondo il teste COGNOME il svolgeva il ruolo di mediatore immobiliare;

secondo il teste presentava l’COGNOME e il , aggiungendo che la non aveva mai contestato il fatto che fosse stato il a presentare al il preventivo su carta intestata Sotto il secondo profilo, il deduceva di aver sporto, in data 15/02/2018, querela nei confronti dell’COGNOME, per insolvenza fraudolenta, atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

A riguardo, chiedeva, di essere autorizzato al deposito delle trascrizioni del procedimento penale n. 210/2019 R.G. del Tribunale di Savona, ovvero l’acquisizione d’ufficio dei relativi documenti assumendo altresì che il aveva reso deposizione contrastante alle dichiarazioni rese dall’COGNOME nel procedimento penale.

7. Con comparsa di costituzione e risposta del 22/09/2023, si costituiva un giudizio la società contestando le argomentazioni avversarie assumendo, in rito, l’inammissibilità – per tardività – della richiesta di integrazione delle produzioni del procedimento penale ex adverso citato, per violazione dell’art. 345 c.p.c. non avendo il neppure dedotto che si trattava di documenti formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, e comunque irrilevanti;

in via preliminare deduceva la inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.;

nel merito, l’infondatezza dell’appello sulla base delle deposizioni testimoniali e delle prove documentali da cui risultava che il operava quale mediatore immobiliare e collaboratore dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE di Alassio;

non era in possesso delle iscrizioni abilitative né per svolgere l’attività di mediatore né per quella di procacciatore di affare, da ciò conseguendone la mancata sussistenza del diritto alla provvigione e/o dei relativi compensi;

non aveva avuto alcun ruolo attivo in merito alla conclusione dei due contratti di appalto;

reiterava la dichiarazione di disconoscimento dei documenti già svolto in primo grado chiedendo di ordinare al ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., il deposito dei relativi documenti in originale e che venisse nominato un Consulente Tecnico D’Ufficio, al fine di accertare la falsità di tali prove, comparando i documenti nn. 1 e 9 con i rispettivi originali esibendi dal ed anche con la procura alle liti versata in atti.

Con ordinanza del 20/10/2023, il Consigliere Istruttore, ritenuto che non sussistessero i presupposti per formulare proposta conciliativa, fissava l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica ed all’esito all’udienza del 10/10/2024 rimetteva la causa al collegio per la decisione.

9. La Corte, preliminarmente, dichiara ammissibile l’appello e respinge l’eccezione della parte appellata sul punto.

A seguito della novella dell’art. 342 c.p.c. l’appellante deve indicare specificamente ed espressamente, in modo che il giudice possa averne immediata contezza sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede di eliminare, con il supporto di adeguata e pertinente critica, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità delle parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, supportando le proprie richieste con la chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel caso di specie, la Corte ritiene l’appello risponda ai requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata, atteso che in detto atto la parte ha indicato le statuizioni oggetto di impugnazione e, in particolare, le parti di motivazione della sentenza di primo grado e le argomentazioni del primo giudice non condivise, suggerendo al contempo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato e ribadendo le domande proposte in primo grado nei confronti della controparte.

10. Nel merito, si osserva che con l’unico motivo di appello sopra descritto, il ha censurato il punto n. 2 della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale di Savona ha escluso il diritto al compenso e dichiarato prescritto il credito del in relazione al cantiere di Ceriale ed ha escluso il diritto a compensi in relazione al cantiere di Alassio per mancanza di prova della conclusione del contratto di procacciamento d’affari, non contestata essendo l’inutilizzabilità dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione (documenti nn. 1, 7 e 9, prodotti in primo grado), in conseguenza dell’avvenuto disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c., da parte della dell’autenticità e della genuinità e della mancata istanza di verificazione da parte del 11. Appare opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, trattare disgiuntamente le due operazioni immobiliari in parola, ossia, da un lato, la ristrutturazione dell’immobile in Ceriale, dall’altro lato, la ristrutturazione e la trasformazione dello stabile “ex RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO” di Alassio in.

Con riferimento al cantiere di Ceriale, in relazione al quale veniva stipulato, da parte della e di in data 27/07/2015, un negozio di “do ut facias”, giova rilevare, innanzitutto, come manchi la prova che il abbia effettivamente facilitato la conclusione dell’affare de quo nella qualità di procacciatore d’affari.

Come emerge dalle deposizioni testimoniali prodotte in primo grado, risulta, infatti, evidente che il non agiva in piena autonomia ma collaborava, nelle vesti di mediatore immobiliare, con l’Agenzia RAGIONE_SOCIALE di Alassio -effettivamente intervenuta nelle trattative-, non svolgendo alcun ruolo attivo in merito alla conclusione del negozio de quo.

Il teste COGNOME, co- gestore dell’Agenzia Immobiliare COGNOME, rilevava che i contatti intercorsi per il cantiere di Ceriale venivano avviati grazie all’intervento dell’agente immobiliare e non del il teste negando recisamente ogni coinvolgimento diretto del escludeva che il gli avesse presentato NOME COGNOME asserendo che lo aveva conosciuto durante le operazioni di acquisizione del compendio immobiliare di Ceriale, segnalata dall’agente immobiliare ;

il teste riferiva che l’incontro tra *** e avvenne presso l’agenzia COGNOME alla sua presenza, alla presenza di uno dei due soci dell’agenzia e che il aveva partecipato alle trattative quale agente interessato alla conclusione dell’affare.

Pertanto le deposizioni semmai provano che il abbia agito semmai quale mediatore immobiliare, tale essendo il suo ruolo di collaborazione con la agenzia COGNOME, non risultando in alcun modo la sussistenza del diverso accordo dedotto dall’appellante.

12.1.

Fermo quanto sopra, inoltre, sempre in merito al cantiere di Ceriale, è, in ogni caso, decorso il termine prescrizionale quinquennale, previsto ex art. 2948, comma 1, n. 5 c.c., per il diritto alla provvigione del procacciatore (cfr. Cass. n. 4422/2009), atteso che la presunta messa in relazione tra l’*** ed il sarebbe risalita al 2014 -come dallo stesso affermato- (o, al più tardi, al 27/07/2015, data in cui è stato stipulato il rogito presso il Notaio mentre il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03/11/2020. A tal proposito, non sussistono, infatti, atti intermedi interruttivi della prescrizione, rinvenendosi un solo sollecito di pagamento, privo di data e dunque ininfluente a tali fini, non rilevando in tal senso la proposizione della querela da parte del dal momento che tale atto secondo l’insegnamento della corte di cassazione, non costituisce un effetto interruttivo della prescrizione in sede civile (Cass., n. 24764/2007, Cass., n. 6244/1980).

13.

In merito alla ristrutturazione e trasformazione dello stabile “ex RAGIONE_SOCIALE” di Alassio, si osserva che, come correttamente statuito dal Tribunale di Savona, nessuna prova veniva fornita evidenziava che, con riferimento al cantiere suindicato, il non partecipava alle trattative, condotte invece dall’Agenzia Immobiliare RAGIONE_SOCIALE;

il teste asseriva che lo stesso e NOME COGNOME collaboravano stabilmente da diversi anni e che il loro incontro professionale non era assolutamente avvenuto per intervento del Va infine vagliata la testimonianza della teste convivente del la quale ha riferito di circostanze contrastanti con tutti gli altri testi avendo ricondotto la conoscenza tra al 2019 o 2010 o 2011 presso un notaio (il notaio venne interessato molti anni dopo, nel 2015 e per aver riferito de relato circostanze a lei riferite dal 13.1 In relazione a tale operazione immobiliare, si rileva, inoltre, che il preventivo prodotto in giudizio (documento n. 8, denominato “preventivo descrittivo delle finiture”), non contenente alcuna sottoscrizione, non veniva accettato dalla committente, quindi l’affare non si concludeva (infatti, non vi è contratto sottoscritto dalle parti). Sul punto va infatti rilevato che come riferito dai testi l’appalto venne affidato a e non società che seppure facente capo a NOME COGNOME amministratore e detentore della maggioranza delle quote, era un soggetto giuridico differente.

14. Va in ogni caso rilevato che era altresì privo dei titoli abilitativi minimi per esercitare l’attività di procacciatore di affari e/o di mediatore immobiliare, non avendo lo stesso fornito le relative allegazioni.

Sul punto, giova osservare, inoltre, che, per giurisprudenza costante, accanto alla mediazione ordinaria, risulta configurabile altresì una mediazione negoziale cd. atipica, nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione.

L’esercizio di tale attività, tuttavia, se svolta in modo professionale e continuativo, resta comunque soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo, espressamente sancito ex art. 2 della l. n. 39/1989, da ciò conseguendone che, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione (Cass., Sez. Un., n. 19161/2017).

15.

Quanto, infine, alla richiesta, avanzata dal di integrazione delle produzioni del procedimento penale nanti il Tribunale di Savona -rubricato al n. 210/2019 R.G.- (in relazione al quale il asseriva, da un lato, che le dichiarazioni del teste apparivano confliggenti con quanto dichiarato da NOME COGNOME nel procedimento penale in esame e, dall’altro, che la querela -ivi presentata- era da qualificarsi alla stregua di atto interruttivo della prescrizione), se ne rileva l’inammissibilità, per violazione dell’art. 345 c.p.c., dal momento che l’appellate aveva il preciso successiva al giudizio di primo grado e che si tratta di atti che non sono nella sua disponibilità. La richiesta istruttoria risulta poi connotata da genericità, posto che il non specifica né a quali dichiarazioni dell’*** si riferisca (deducendo solo la sussistenza di “dichiarazioni confliggenti con la deposizione testimoniale del ) e, in ogni caso, tali documenti appaiono irrilevanti atteso che, come detto sopra, la proposizione di una querela, a differenza della costituzione di parte civile, non rappresenta un effetto interruttivo della prescrizione in sede civile (cfr. Cass., n. 4764/2007; Cass., n. 6244/1980) e, che la querela, essendo un atto pacificamente nella disponibilità della parte che la propone, doveva essere prodotta dal stesso. 16.

Quanto alla richiesta, avanzata da avente ad oggetto l’ordine di esibizione, ex artt. 210 e 212 c.p.c., dei docc. nn. 1 e 9 in originale e la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio – così da accertare la loro falsità –, si ritiene che non sussista un interesse concreto, in capo ad a domandare il deposito dei citati documenti, alla luce della già accertata inutilizzabilità degli stessi (in ragione della mancata proposizione dell’istanza di verificazione da parte del , circostanza, peraltro, non contestata in appello. L’appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.

17.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 52,000,01 a € 260.000,00 secondo i valori minimi, in ragione del valore della causa di appena superiore ai minimi della tabella e della non particolare complessità delle questioni trattate.

18.

Si dà atto – ai fini dell’art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell’art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) che l’appello è stato integralmente rigettato.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:

1) rigetta l’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 950/2022, del 15/11/2022 che conferma;

2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello in favore di , che liquida in € 7.160,00, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A e C.P.A.;

)

dà atto – ai fini dell’art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell’art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l’appello è stato integralmente rigettato.

Genova, 6 novembre 2024

Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

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