REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa, all’esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1589/2023 pubblicata il 11/10/2023
Nella controversia iscritta al n. 922 del R.G.L. dell’anno2023 introdotta da
XXX & C., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.
Opponente
CONTRO
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv
Resistente E
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar
(Avvocatura I.N.A.I.L.)
resistente
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 3.03.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 034 2021 00312931 82 000 in atti, notificata in data 23.01.2023 con la quale veniva intimato il pagamento delle somme dovute per premi INAIL relativi agli anni 2016-2017-20182019-2020-2021, per un importo complessivo di € 8.139,01.
L’opponente, deducendo che la società XXX S.A.S., di ***, non è mai stata operativa siccome costituita al solo fine di presentare una richiesta di finanziamento poi non andata a buon fine e dunque non ha mai provveduto ad effettuare alcuna assunzione, concludeva chiedendo l’insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti; con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l’INAIL contestando la fondatezza del ricorso atteso che la società XXX & C. (CF: ) risultava attiva e titolare della posizione assicurativa n. 22697987, inquadrata nella gestione Industria (e non in quella Artigianato) per la quale è prevista solo la polizza dipendenti con la voce di rischio 5123. Considerato, pertanto che nella denuncia di esercizio la società è stata comunicata la presenza n. 1 dipendente e che non è stata fornita prova della sua “inattività”, che del resto avrebbe dovuto essere comunicata all’INAIL nelle forme e nei termini dell’art. 12 TU 1124/1965, insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l’Agente della Riscossione il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere tutte le eccezioni e deduzioni sollevate da controparte di esclusiva competenza dell’Ente Impositore.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all’esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avuto riguardo all’oggetto del giudizio, occorre in via preliminare precisare in linea generale che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell’art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento; b) proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la decadenza dall’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 46 del 1999, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2°, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovverosia <nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto> per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso da proporre davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l’Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell’art. 24, comma 5°, del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso in opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall’art. 4, comma 2 ter, del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi nella specie Agenzia delle Entrate Riscossione) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all’opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che nel caso di esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
La conferma testuale dell’affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell’art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale <il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile>- sia in quella dell’art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale <alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall’art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie>. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall’art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l’opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Fatte queste premesse, occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente si duole esclusivamente della illegittimità della pretesa contributiva, con ciò configurando una opposizione al merito della pretesa contributiva nei confronti della quale è legittimato passivo l’Ente impositore INAIL, senza al contempo sollevare alcuna doglianza di tipo formale, qualificabile quale motivo di opposizione agli atti esecutivi, donde la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal concessionario della riscossione, estraneo ai motivi di opposizione siccome afferenti al merito della pretesa creditoria.
Invero, in ordine alla questione della legittimazione passiva, si osserva che, con particolare riguardo ai motivi dell’opposizione inerenti il merito della pretesa, (esistenza dei crediti contributivi in contestazione) alla luce del nuovo testo dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 (che prevedeva che il ricorso fosse notificato all’ente impositore ed al concessionario), come modificato dall’art. 4, comma 2 quater, del d.l. n. 209/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 265/2002, (che ha soppresso le parole “ed al concessionario”), l’atto di opposizione non deve essere notificato anche al concessionario della riscossione, che, pertanto, non riveste la qualità di litisconsorte necessario.
D’altra parte, anche con riferimento al testo originario della citata norma, secondo l’indirizzo espresso dalla Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale il concessionario – soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito – non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l’adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall’art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera “denuntiatio litis”, per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una “vocatio in jus”” (cfr. Cass. 9113/2007).
Passando all’esame dei motivi dell’opposizione, occorre distinguere – come già si è fatto nel considerare il profilo della legittimazione passiva – che parte ricorrente contesta soltanto il merito della pretesa di riscossione (motivo di opposizione rispetto al quale è legittimato passivo l’INAIL).
Preliminarmente, devono ritenersi tempestivi i motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa, da proporre, ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella atteso che dalla documentazione prodotta da AER si evince che la notifica della cartella di pagamento al ricorrente è avvenuta in data 23.01.2023 e, pertanto, il ricorso – depositato il 3.03.2023 – si rivela ammissibile siccome tempestivo.
Passando, dunque, ad esaminare il merito della pretesa contributiva, l’opposizione risulta infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni di cui alla presente motivazione.
La società ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti fondanti la richiesta di pagamento oggetto dell’odierna opposizione deducendo che la società XXX S.A.S., di ***, non avrebbe mai iniziato alcuna attività e dunque non avrebbe mai provveduto ad effettuare alcuna assunzione.
È stato documentalmente provato dal resistente INAIL che parte ricorrente risulta iscritta nella gestione Industria (e non in quella Artigianato) e che nella denuncia di esercizio è stata comunicata la presenza n. 1 dipendente; l’INAIL ha inoltre evidenziato che i premi assicurativi sono stati oggetto di autoliquidazione ai sensi dell’art. 28 del TU n. 1124/65 e che l’asserita inattività della società non è provata in questa sede né è stata mai comunicata all’INAIL nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 TU 1124/65.
Ciò posto, è opportuno premettere, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull’ente previdenziale, attore sostanziale, l’onere di provare (e, prima ancora, di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell’annullamento dell’iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, alla stregua delle quali grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e sulla controparte l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Al contempo, si richiama l’insegnamento della SC per cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l’onere della prova gravante a carico dell’Istituto previdenziale, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell’atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell’opposizione nell’ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cassaz. N. 27274/2018).
Ulteriormente, avuto riguardo all’oggetto di causa, si osserva che la costituzione del rapporto di previdenza sociale, che ha connotazioni pubblicistiche, è regolamentata dall’art 12 del dPR nr 1124/64 che, per quanto di interesse in questa sede, stabilisce quanto segue « I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all’Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l’assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all’Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione ….. I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l’ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.>>.
Per quanto concerne le modalità di attuazione del rapporto ed in particolare le forme di versamento dei premi e dei contributi da parte dei datori di lavoro, il successivo art 28, (nel testo sostituito dal D.M 13/12/1989, e modificato dal D.M. 23/20/1990, in base alla previsione del d.l. 9/10/1989 nr 338 convertito in legge 7/12/1989 nr 389, art 1 comma 11) prevede che « I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell’importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l’anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue: a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall’inizio dell’attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d’esercizio; b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, che si considerano come presunte. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l’istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo. Il datore di lavoro deve comunicare all’istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento relativo al periodo assicurativo precedente, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l’Istituto creda di disporre. La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l’anno e versata con le modalità e nei termini di cui all’art. 44. Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presume di erogare retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nell’anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata entro il 31 dicembre , salvo i controlli che Istituto assicuratore medesimo intende disporre. Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l’istituto assicuratore accerta che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l’istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un’ulteriore quota di premio o contributo. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l’istituto assicuratore può o procedere direttamente all’accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l’accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base …alle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell’istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso. » L’art. 44 contiene norme sulle tempistiche del pagamento del premio mentre l’art. 41 dispone che « Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione».
Nel caso di specie, l’INAIL ha provveduto – in assenza di dichiarazione della società delle retribuzioni – ad effettuare la c.d. autoliquidazione sulla base dei dati contenuti nella denuncia di attività del 26.4.2016 che, se pure non costituisce una manifestazione negoziale di volontà, integra pur sempre una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all’INAIL gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l’assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell’Istituto assicuratore, rende legittima l’imposizione contributiva ad essa rispondente. Siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell’asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell’azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ (Cass. nr. 1072/1987, 2360/1987; 4983/1990; 3058/1990, 10248/1995, 7905/1996, 12908/2002, 13099/2003, 5409/2006 e 26963/2013).
Nel caso di specie, a fronte della denuncia di inizio attività che determina l’insorgenza del rapporto assicurativo e sul quale si fonda il meccanismo di determinazione dell’obbligo contributivo sia sotto il profilo dell’an che del quantum, parte ricorrente si è limitata alla mera negazione dello svolgimento di attività e di assunzione di lavoratori dipendenti senza tuttavia offrirne prova al fine di superare la veridicità di quanto dalla stessa dichiarato nella denuncia in questione.
Per tali motivi deve, pertanto, concludersi per la fondatezza della pretesa creditoria dell’INAIL di cui alla cartella esattoriale oggetto di opposizione.
In base alle considerazioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’INAIL e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in complessivi euro 1.305,50 per ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Cosenza, 12.10.2023
Il Giudice
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