52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015
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