Lo spettro d’azione dell’amministratore giudiziario, comprensivo della custodia ma non circoscritto ad essa, lo legittima, se la misura colpisce le quote sociali, ad esercitare i diritti connessi, partecipando perciò alle assemblee ed esprimendo il voto in luogo dei soci e in logica conseguenza ad impugnare le delibere assembleari ai sensi dell’art. 2377 c. c. , e, peraltro, se la misura tende alla prosecuzione della gestione sociale per evitare la protrazione dei reati per loro tramite ovvero per mantenerli in vista della confisca, ad attivarsi, anche in sede giudiziaria, per garantire suddetta finalità, sostituendosi, in tutte le conseguenti necessarie iniziative, all’amministratore ordinario.
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