La riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente, cioè attraverso la specifica menzione della durata dell’inerzia, le norma applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. Di guisa che, da un lato, non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, di norma che prevede un termine diverso.
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