334, 343 e 371 c. p. c. , è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni. Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 26842 del 7 novembre 2008
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