In tema di convivenza more uxorio, il convivente che abbia sostenuto spese per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva dell’altro convivente può agire per ottenere la restituzione delle somme erogate. In assenza di un contratto di mutuo, trova applicazione l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Il divieto di nova in appello, ex art. 345 c.p.c., si applica anche alle mere contestazioni di fatto non sollevate in primo grado. La mancata indicazione della causale nei bonifici bancari non consente di imputare il pagamento ad un debito specifico, in presenza di altri rapporti debitori tra le parti (art. 1193 c.c.).
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