fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Principio jura novit curia

Jura novit curia, operatività, vanno esclusi i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo

Pubblicato il 06 November 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE II CIVILE

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1866/2019 pubblicata il 04/11/2019

Nella causa civile in I grado, iscritta al N° del Ruolo Generale dell’anno 2014, di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. /2014, trattenuta in decisione alla udienza del 26/04/2019, scaduti in data 15/07/2019 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., e promossa da:

XXX S.R.L. (P. IVA N.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. e con questa elettivamente domiciliati ad Ancona presso lo studio dell’avv. sito alla, giusta delega a margine dell’atto di citazione in opposizione depositato in data 22/12/2014;

-opponenti-

CONTRO
YYY LEASING S.P.A. (P. IVA n.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito a, giusta procura in calce al Decreto ingiuntivo n. /2014;

-opposta-

OGGETTO: “opposizione al Decreto Ingiuntivo n. /2014 emesso dal Tribunale di Ancona in data 13/10/2014: contratto di leasing”

CONCLUSIONI
Alla udienza del 26/04/2019 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con D.I. n. 2445/2014, emesso in data 13/10/2014, il Tribunale di Ancona, in accoglimento del ricorso monitorio presentato dalla YYY Leasing s.p.a., ingiungeva alla società XXX s.r.l. di consegnare immediatamente alla ricorrente i beni mobili oggetto dei contratti di leasing nn.; ingiungeva, altresì, alla società XXX s.r.l. (quale debitrice principale) e ai sig.ri *** e *** (quali garanti) il pagamento – entro 40 giorni dalla notifica– della somma complessiva di E. 32.259,14 (oltre ad interessi e spese) a titolo di canoni rimasti impagati dal dicembre del 2013 di cui E. 14.406,67 per il contratto n., E. 4.028,25 per il contratto n. ed E. 13.824,01 per il contratto n. (cfr. ricorso monitorio e documentazione prodotta in allegato).

In sintesi (e per quanto ivi di interesse) la società ricorrente deduceva:

– In data19.04.2007 la YYY LeasingS.p.A. aveva concluso con la società XXX S.r.l. il contratto n., avente ad oggetto il leasing di una turbina « » (cfr. contratto in atti);

– In data 19.12.2007 la YYY Leasing S.p.A. aveva concluso – sempre con la XXX S.r.l.- il contratto n., avente ad oggetto il leasing di un impianto elettrico (cfr. contratto in atti);

– In data 15.02.2008 la YYY Leasing S.p.A. aveva concluso con la XXX S.r.l. il contratto n., avente ad oggetto il leasing di un immobile situato nel Comune di (cfr. contratto in atti);

– Il Sig. *** e la Sig.ra *** prestavano idonee garanzie personali in favore della YYY Leasing S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla XXX S.r.l. (cfr. garanzie in atti);

– Avviati regolarmente i predetti rapporti negoziali, con la consegna dei beni e la sottoscrizione dei relativi verbali (pure in atti), l’utilizzatrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni mensili a decorrere dal mese di dicembre 2013 (circostanza mai contestata dagli opponenti);

– per l’effetto, la YYY Leasing S.p.A. si vedeva costretta a risolvere i contratti di leasing, mediante l’attivazione delle clausole risolutive espresse previste agli artt. 15 e 17 delle condizioni generali delle locazione finanziarie (cfr. lettera a/r in atti);

– La debitrice e i garanti venivano diffidati al rilascio dei beni ricevuti in leasing e al pagamento, in solido, dei canoni scaduti ed insoluti, maturati sino alla data della risoluzione dei rapporti negoziali;

– in assenza di riscontro, la concedente si vedeva costretta a ricorrere in sede monitoria (inoltre è pacifico che né la società utilizzatrice né i garanti hanno provveduto al pagamento dei canoni oggetto del D.I. né delle indennità successivamente maturate né al rilascio dei beni).

Il provvedimento monitorio veniva poi regolarmente notificato alla debitrice e ai garanti.

Con atto di citazione notificato alla YYY Leasing S.p.A. in data 12.12.2014, la XXX S.r.l., la Sig.ra *** e il Sig. ***, spiegavano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via preliminare, sospendere l’esecutività del Decreto Ingiuntivo n. /14 emesso dal Tribunale di Ancona, sussistendo gravi motivi in virtù di tutto quanto esposto in narrativa; -in via principale nel merito, accertare e dichiarare, in ragione degli elaborati peritali e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che YYY Leasing s.p.a. non è creditrice della somma di € 32.259,14 nei confronti della società XXX s.r.l. e dei fideiussori *** e *** e per l’effetto dichiarare nullo, e/o inefficace, e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. /14 emesso dal Tribunale di Ancona, in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto; -accertare e dichiarare che il tasso di interesse concordato in relazione ai contratti di locazione finanziaria n., n. del 11.13.2007 e n. del 15.2.2008 era usurario, con la conseguenza che tali contratti sono da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c. II comma e che devono pertanto essere rimborsati all’XXX s.r.l. tutti gli interessi versati, nella misura di € 39.461,13 e per l’effetto condannare la banca opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €39.461,13, ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, in favore della XXX s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dalla domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo; -accertare e dichiarare che, conseguentemente alla commissione del reato di usura da parte della banca opposta, sussiste il diritto della società XXX s.r.l. e dei suoi fideiussori, nelle persone dei sigg.ri *** e ***, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p. quantificato nella misura di € 50.000,00 ciascuno e, per l’effetto, condannare la banca opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p. subito dalla società XXX s.r.l. e dai suoi fideiussori *** e ***, quantificato in € 50.000,00 ciascuno, ovvero la somma diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT e interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo; -con vittoria di spese e compenso professionale di lite, ivi compreso il rimborso del costo della perizia di parte” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 22-24 dell’atto di citazione e mai modificate; infatti la difesa di parte opponente non ha depositato la memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 21/05/2015 si costituiva in giudizio la YYY Leasing s.p.a. la quale – previo rigetto della istanza avanzata ex art. 649 c.p.c. dalla difesa degli opponenti e previa richiesta della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. relativamente alla condanna di pagamento dei canoni- rassegnava nel merito le seguenti e testuali conclusioni: “rigettare le opposizioni avversarie e ogni domanda e/o eccezione con esse formulata, in quanto inammissibili, generiche ed infondate, e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; – in ogni caso e in subordine, condannare le opponenti al pagamento, in solido, della somma di € 32.259,14 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) e la sola XXX S.r.l. al rilascio dei beni mobili strumentali indebitamente trattenuti e riferiti ai contratti di locazione finanziaria n. e n., nonché rigettare tutte le domande e le eccezioni avversarie, in quanto inammissibili, generiche ed infondate” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa e non modificate; anche la difesa di parte opposta non ha provveduto al deposito della memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; in sede di comparsa conclusionale la difesa di parte opposta ha domandato la condanna degli opponenti ex art. 96 comma III c.p.c. “a fronte della palese genericità, defatigatorietà, dilatorietà e temerarietà della presente azione giudiziale”).

Alla prima udienza del 13/07/2015 veniva rigettata l’istanza avanzata ex art. 649 c.p.c. dalla difesa degli opponenti e quella avanzata ex art. 648 c.p.c. dalla difesa della opposta e contestualmente venivano assegnati, come richiesti, i termini di cui all’art. 183 comma VI c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al deposito delle sole memorie di cui all’art. 183 comma VI n. 2 e n. 3 c.p.c.). Con ordinanza emessa fuori udienza in data 11/11/2016 non veniva disposta la CTU richiesta dalla difesa degli opponenti sui quesiti formulati nella memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e quindi- in assenza di altre richieste istruttorie- fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni per il 21/12/2018 (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente con conseguente rigetto della istanza di ammissione della CTU reiterata dalla difesa degli opponenti in sede di comparsa conclusionale. Fin da ora si evidenzia che la difesa degli opponenti nel corso del giudizio non ha mai chiesto la revoca della citata ordinanza e in sede di precisazione delle conclusioni si è limitata a richiamare le conclusioni rassegnate in citazione senza insistere nella richiesta di CTU e senza chiedere la revoca della citata decisione).

A tale udienza i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano un rinvio di un paio di mesi per la pendenza di concrete trattative fra le parti per la definizione stragiudiziale della controversia (cfr. relativo verbale di udienza).

Alla successiva udienza dell’08/03/2019 nessuno compariva e pertanto la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. alla udienza del 26/04/2019.

A tale ultima udienza i procuratori delle parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo e pertanto venivano invitate a precisare le conclusioni.

Venivano, quindi, concessi i termini massimi di cui all’art. 190 c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

All’esito la causa veniva trattenuta in decisione.

Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato in relazione al “thema disputanum” e alle vicende processuali e passando, quindi, all’esame del merito della controversia questo Giudice ritiene che l’opposizione e tutte le domande anche riconvenzionali proposte dagli opponenti sono infondate e come tali vanno rigettate con conseguente integrale conferma del D.I. ivi opposto (a cui va – quindi. concessa la esecutorietà ex art. 653 c.p.c.).

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.

La difesa degli opponenti in citazione (e quindi nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum posto che la predetta ha omesso il deposito della memoria di cui al comma VI n. 1 dell’art. 183 c.p.c.) ha dedotto che tutti i contratti di leasing azionati prevedevano un tasso di interesse usurario e come tali dovevano essere considerati a titolo gratuito ex art. 1815 comma II c.c. con la conseguenza che la società di leasing non era creditrice della somma indicata nel decreto ingiuntivo che – pertanto- andava revocato e che la società di leasing doveva essere condannata a restituire alla società utilizzatrice tutti gli interessi versati nel corso dell’esecuzione dei tre contratti di leasing pari alla complessiva somma di E. 39.461,13.

Più in particolare in relazione alla determinazione e all’accertamento della natura usuraria degli interessi la difesa degli opponenti- sulla base della perizia di parte e del parere pro-veritate sui contratti di leasing n. e del 2007 (prodotti sub doc. n. 2 e 3) ha dedotto:

– in primis ed in via generale che tutte le voci dovevano essere considerate ai fini del Taeg ivi compresi tutti gli oneri e tutte le competenze addebitate dalla società concedente (mai specificate) e previa sommatoria delle varie voci ivi compresi gli interessi di mora;

– quanto al contratto di leasing n. : che il tasso contrattuale era stato pattuito al 5,77%; il tasso di mora al 9,33%; alla data della convenzione il tasso soglia era del 10,31% (la difesa degli opponenti non ha depositato i decreti ministeriali; con la memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. ha depositato il comunicato stampa su carata intestata della Banca d’Italia del 27/12/2017 e relativo al periodo 31 gennaio- 01 marzo 2008);

– dagli estratti peritali depositati (di natura preliminare e a cui sarebbero conseguiti elaborati più approfonditi, come specificato alla pag. 8 della citazione, ma invero mai depositati) risultava la natura usuraria anche degli interessi pattuiti nei contratti di leasing e del 2007;

– pertanto, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 185 c.p. e 2043 c.c., la società concedente doveva essere condannata a risarcire agli opponenti (ovvero sia alla società utilizzatrice che ai garanti) il danno derivato dal reato di usura e quantificato in E. 50.000,00 ciascuno.

Le suddette allegazioni sono generiche e comunque infondate.

Come è noto la parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l’altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.

Nè la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha eccepito la difesa di parte opposta, con la produzione del comunicato stampa del 27/12/2017 (cfr. sul punto da ultimo Cass. 2019 n. 2543 nella quale la S.C. ha ribadito che: “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali… rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)”. Tale principio di carattere generale è stato, peraltro, concretamente applicato ai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, da Cass. 26/06/2001, n. 8742 nonchè da Cass. 31/01/2002, n. 11706. In sostanza, per giurisprudenza costante, il principio jura novit curia va coordinato con l’art. 1 preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del “diritto”, non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicchè vanno esclusi dall’ambito d’operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni. Nè la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d’Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile”).

La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.

A tal riguardo si richiama espressamente il principio (costantemente affermato dalla S.C.) per cui la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso- come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001).

La Consulenza è stata chiesta dagli opponenti solo sulla base di violazioni dedotte genericamente senza offrire alcun elemento di prova (pertanto si conferma integralmente, come già sopra anticipato, l’ordinanza emessa in data 11/11/2016).

Infatti nel caso in esame la difesa di parte opponente (non solo ha omesso il deposito dei decreti ministeriali) ma – quanto ai contratti di leasing n. e del 2007- ha omesso di specificare la misura dei tassi applicati, la misura del cd. tasso soglia di riferimento (non vengono neppure depositati i relativi Decreti Ministeriali), i criteri utilizzati per determinare la eccepita natura usuraria degli interessi (né inoltre è stato mai allegato e dimostrato il pagamento degli interessi effettivamente versati a tale titolo in esecuzione dei citati contratti; cfr. assoluta irrilevanza – perché generici e neppure sottoscritti- degli estratti peritali e del relativo parere proveritate depositati sub doc. n. 3 ).

Gli opponenti – solamente in relazione al contratto di leasing n. del 15/02/2008 – ha effettuato le suddette specificazioni omettendo – però- il deposito dei decreti ministeriali (la perizia di parte depositata sub doc. n. 2 è riferita solamente al citato contratto).

Pertanto , anche rispetto a tale contratto, si conferma la decisione di non disporre la CTU richiesta. Pertanto tutte le eccezioni e tutte le domande di parte opponente vanno rigettate perché generiche e comunque non dimostrate Tuttavia ad abundantiam va rilevata anche la infondatezza delle tesi sostenute da parte opponente. Questo Giudice ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale di merito (ormai prevalente non avendo la Corte di legittimità nella sentenza n. 350/2013 ed in quelle successive e più recenti per nulla chiarito come dovrebbe svolgersi il relativo calcolo non affrontando espressamente la relativa questione) secondo cui gli interessi corrispettivi e interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell’usura ma vanno autonomamente considerati sia perchè trattasi di grandezze disomogenee – data la diversa funzione corrispettiva dei primi, risarcitoria ed eventuale dei secondi – sia perchè l’interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo, sia perchè – in definitiva – ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sè e per sè, ma l’effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente (cfr. fra le tante Tribunale di Ancona, ordinanza dell’08/08/2015; conformi: Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 18.4.2014; Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Sciacca 13.8.2014; Trib. Roma 16.9.2014; Trib. Udine, 26 settembre 2014; Trib. Taranto, 17 ottobre 2014; Trib. Napoli, 28 ottobre 2014, Trib. Treviso, 9 dicembre 2014; Trib. Bologna 17.02.2015; Trib. Padova 10.3.2015; Tribunale di Milano, sent. n. 11997/2015 del 27 ottobre 2015; Tribunale di Trento con sentenza del 18 febbraio 2016; Tribunale di Nola, con l’ordinanza del 23 marzo 2016; Trib. Roma, 11 maggio 2016 n. 9553/2016, Trib. Roma, 11 maggio 2016 n. 9554/2016 e Trib. Roma, 12 maggio 2016, n. 9611/2016; Trib. Catania Sez. IV, Sent., 07-02-2017, G.U. G. Marino).

Va parimenti rilevato (in continuità a quanto già ritenuto da questo Tribunale in precedenti specifici) come l’accertamento della natura usuraria del tasso di mora convenuto non determina la gratuità di tale negozio, colpendo la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. la sola clausola relativa agli interessi moratori; chiaro nel fare riferimento alla clausola e non al contratto – infatti – è il dato normativo, secondo cui – come si è visto – “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Il principio è stato recentemente espresso dalla Corte di Cassazione – in fattispecie analoga alla presente – nella pronuncia n. 21470 del 2017, dove è stato affermato: “può osservarsi in proposito che l’art. 1815 c.c. (…) preveda al secondo comma che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. In termini generali la clausola è un’unità precettiva dell’accordo contrattuale, unità che può articolarsi anche in più disposizioni distinte. Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un’unica clausola o dare vita a diverse clausole contrattuali (…) ciò che rileva infatti è che l’art. 1815 c.c. comma II nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto (…) la sanzione dell’art. 1815 comma II dunque non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano (…) d’altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall’inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari (…) nell’ipotesi in cui le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione: e se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza di interessi) che da quell’invalidità si origina”.

Dunque, in ipotesi, l’usurarietà della sola pattuizione relativa agli interessi di mora determinerebbe esclusivamente (e diversamente da quanto eccepito e richiesto dalla difesa di parte opponente) la nullità della clausola relativa a tale tipologia di interessi.

Per cui la prospettazione effettuata dalla difesa di parte opponente è errata e non va considerata con conseguente rigetto anche della domanda di ripetizione pure avanzata (né invero è chiaro il criterio posto dagli opponenti a fondamento della spiegata sommatoria posto che nulla viene specificatamente indicato in citazione né nella perizia allegata. In quest’ultima viene solamente espresso il principio applicabile secondo cui nell’accertamento del carattere usurario degli interessi si doveva tener conto di tutti i costi e di tutte le competenze addebitate e/o addebitabili e previa sommatoria di essi e degli interessi di mora; ma appunto non vengono specificate le relative voci. Per cui anche sotto tale aspetto la richiesta di CTU avanzata sul quesito n. 4 formulato nella memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. è inammissibile. Mentre è pacifico – perché non contestato- che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori pattuiti in tutti e tre i contratti ivi azionati di per sé considerati sono sotto soglia).

Inoltre la difesa di parte opponente non ha mai dedotto in citazione (non integrata -come si è già più volte sottolineato- dalla memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) la cd. usura soggettiva (a cui non viene fatto riferimento neppure nella perizia depositata sub doc. n. 2) ma ciò nonostante ha avanzato specifica richiesta di CTU (senza, fra l’altro- mai specificare a quale dei tre contratti si dovesse far riferimento; cfr. quesito formulato sub n. 5 della memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.).

Per tale ragione la CTU non è stata ammessa.

Posto che la difesa degli opponenti in sede di comparsa conclusionale insiste nella ammissione della CTU richiesta (senza effettuare nessuna distinzione in relazione ai singoli quesiti proposti) appare necessario – sul punto- rilevare che l’eccezione di usura soggettiva è tardiva e comunque generica e non dimostrata.

A tal riguardo la S.C. ha affermato che: “Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell’art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca”.

Si è in particolare affermato che la sudetta norma, così come modificata dalla L. n. 108 del 1996, prevede che si considerano “usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Perché risulti integrata la fattispecie penale sono perciò necessari – e vanno dimostrati da chi sostiene il carattere usurario degli interessi – entrambi i requisiti: la sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.

Il primo requisito presuppone uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti (cfr. Cass. n. 17882/11) tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale.

Il parametro di riferimento di detta misura è dato, in considerazione delle “concrete modalità del fatto”, dal “tasso medio praticato per operazioni similari”; vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario e creditizio per il tipo di operazione.

Pertanto, s’impone che questo valore medio risulti comunque superato e che il tasso pattuito, pur entro il limite del c.d. tasso soglia (cioè del tasso massimo consentito), determini, in relazione al contratto preso in considerazione, l’anzidetto squilibrio finanziario.

La condizione di difficoltà economica di colui che ha promesso gli interessi non si desume dall’esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, pur senza versare in stato di bisogno (quindi senza necessariamente trovarsi in crisi economica irreversibile), non sia tuttavia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente.

In sintesi, la situazione economica in cui si trova deve essere tale da comportare una notevole limitazione della sua libertà di scelta (cfr. già Cass. n. 19698/08, per una nozione non riduttiva dello “stato di bisogno” nel vigore del testo originario dell’art. 644 cod. pen.), tanto da indurlo ad accettare la sproporzione contrattuale nei termini su esposti.

È da escludere che, qualora il soggetto versi in condizioni di difficoltà economica, la sproporzione delle prestazioni debba ritenersi “in re ipsa”, non trovando tale assunto alcun riscontro nella previsione normativa in commento, essendosi al contrario affermato – e con riguardo al requisito dello stato di bisogno, il cui approfittamento, nel testo attuale della norma, configura un’aggravante – che lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (così da ultimo, Cass. pen. n. 12791 del 13 dicembre 2012; cfr. sempre in motivazione Cass. 2014 sopra citata).

Tali circostanze non sono mai state allegate dalla difesa degli opponenti né – comunque- vi è prova alcuna (cfr. sul punto assoluta genericità della CTU richiesta e per questo non ammessa, come già sopra precisato).

Di conseguenza vanno rigettate anche le domande risarcitorie avanzate (non senza comunque evidenziare l’assoluta genericità delle predette in assenza anche di specifica allegazione dei danni meramente quantificati in E. 50.000,00 ciascuno).

La difesa di parte opponente ha altresì chiesto di ammettere la CTU (vedasi quesiti nn. 2 e 3) volta ad accertare la indeterminatezza delle clausole relative agli interessi (sia corrispettivi che moratori) e del piano di ammortamento adottato cd. “alla francese” (la parte inoltre neppure ha specificato se la richiesta riguardava o meno tutti i contratti monitoriamente azionati).

Anche al riguardo va confermata la decisione di non disporre la CTU in quanto richiesta su questioni che non erano state oggetto di specifica deduzione in atto di citazione.

Infatti la difesa di parte opponente non ha mai eccepito la nullità ex art. 1346 c.c. delle relative clausole negoziali (mai neppure indicate), né ha mai eccepito la illegittima applicazione di interessi anatocistici (infatti non ha mai neppure indicato la somma asseritamente versata a tale titolo né ne ha richiesto la restituzione).

Solamente nella relazione depositata sub n. 2 (e quindi solo con riferimento al contratto n. del 15/02/2008) il consulente rilevava di aver provveduto al ricalcolo sostituendo il metodo a rate costanti con il metodo a capitale costante considerando tale valutazione opportuna anche per la valutazione dell’anatocosmo congenito all’utilizzo di un metodo che aumenta la onerosita del contratto per il cliente (e nei medesimi termini è stata riportata la considerazione del CTU dalla difesa di parte opponente alla pag. 3 dell’atto di citazione).

Di conseguenza – anche per tale aspetto- si rigetta la richiesta di ammissione della CTU reiterata dalla difesa degli opponenti in sede di comparsa conclusionale.

A quanto sopra si aggiunga, ad abundantiam e per mero dovere di completezza, che è noto, che in caso di inadempimento ai pagamenti rateali, è assolutamente legittimo il computo degli interessi di mora sull’intero importo (anche sulla quota interessi) delle rate impagate.

La delibera CICR 09.02.2000, emanata in attuazione dell’art. 120, comma 2, T.U. Bancario (Dlgs n. 385/93) proprio per superare le incertezze dovute all’esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie dell’anatocismo e dunque sull’ambito di applicazione dell’art. 1283 c.c., prevede: “art. 1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari, gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e criteri indicati negli articoli che seguono….art. 3 Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Si veda, in proposito anche la sentenza della Cassazione Civile, sezione prima, 22-05-2014, n. 11400, secondo cui: “Nel contesto normativo successivo all’entrata in vigore del T.U.B., la deroga al disposto dell’art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi. Ai sensi dell’art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento” (cfr. altresì precedenti specifici in materia di questo Tribunale).

Nel caso in esame appare doveroso anche precisare in relazione al criterio dedotto dalla difesa degli opponenti che l’applicazione degli interessi moratori sull’importo delle rate scadute, richiamata anche ai fini della usura (vedasi perizia sub doc. n. 2), non solo non è illegittima (in quanto conforme all’art. 3 della delibera CICR del 9.02.2000, come già sopra detto), ma nemmeno può influire (come parrebbe fare la difesa della Immobiliare) sulla determinazione del tasso effettivo, laddove anatocismo ed usura sono fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo, essendo sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione, non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.

Deve essere parimenti rigettata la richiesta di ammissione della CTU sul quesito n. 1 formulato sempre da parte opponente nella memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in quanto – anche in tal caso- relativa a questioni che non sono state sollevate nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum (ovvero nel caso di specie in atto di citazione).

Appare ovvio precisare che tutte le argomentazione contenute nella memoria di replica depositata dalla difesa degli opponenti (relative alla asserita presenza nei contratti in esame di swap e alla eccepita violazione del TUF ) sono tardive e come tali vanno dichiarate inammissibili (inoltre sono eccezioni del tutto generiche e priva di qualsivoglia riscontro).

Quindi ed in conclusione vanno rigettate l’opposizione e tutte le eccezioni e/o domande avanzate dalla difesa di parte opponente in quanto infondate (il rigetto nel merito delle predette domande ed eccezioni esime questo Giudice dal valutare la natura delle garanzie prestate dai sig.ri *** e ***, su cui largamente parte opposta si è soffermata).

Ne consegue l’integrale conferma del D.I. opposto a cui va concessa la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.

Infatti, all’esito del presente giudizio é risultata piena prova dell’esistenza, certezza e liquidità del credito azionato dalla società di leasing e del diritto di quest’ultima ad ottenere la restituzione dei beni avendo la difesa della società concedente fornito prova del titolo (i contratto di leasing di cui sopra e gli ulteriori documenti versati in atti nel procedimento monitorio ed ivi ri-depositati in allegato alla comparsa di costituzione) e dell’inadempimento alle obbligazioni assunte con il citato contratto di leasing da parte della società XXX s.r.l. (contratti risolte ex art. 1456 c.c. dalla società concedente con lettera A/r del 05/09/2014; circostanze dedotte e comprovate già in sede monitoria e mai contestate dalla difesa degli odierni opponenti).

Va infine disattesa la domanda avanzata dalla difesa di parte opposta ex art. 96 comma III c.p.c. in assenza di specifica allegazione e prova dei relativi presupposti.

Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in favore della opposta ex Dm 55/2014 (ed in via equitativa in assenza di nota spese) come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG /2014, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA
L’opposizione a D.I. n. /2014 e tutte le domande e/o eccezioni riconvenzionali proposte dagli opponenti siccome infondate, per le causali di cui in motivazione;

per l’effetto,

CONFERMA
integralmente il Decreto Ingiuntivo n. /2014, ivi opposto, al quale concede la definitiva esecutorietà;

RIGETTA

ogni altra domanda e/o eccezione;

CONDANNA
Gli opponenti – in solido fra loro- al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite che si liquidano -per le causali di cui in motivazione- in E. 13.430,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.

Ancona 04/11/2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati