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Codice Civile
Codice Penale

Produzione di documentazione comprovante versamenti contributivi

La sentenza conferma il principio secondo cui il giudice non può supplire alle carenze probatorie delle parti, neanche attraverso l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio. Le parti hanno l’onere di provare le proprie ragioni e non possono rimettere l’accertamento dei fatti al consulente. Nel caso di mancata produzione di documentazione essenziale, il giudice non può che rigettare la domanda.

Pubblicato il 14 July 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Corte d’Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN
MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Reg.
Gen. N.190/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

a Corte di Appello di Ancona, Sezione RAGIONE_SOCIALE, composta dai seguenti magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente relatore Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere lla camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024 secondo le modalità previste dall’art.127 ter p.c.
, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._194_2024_- N._R.G._00000190_2023 DEL_07_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024

alla causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 11.07.2023, e vertente tra (appellante—appellato incidentale) contro la società (appellata-appellante incidentale), avente ad oggetto:
appello avverso sentenza n°7/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data.01.2023.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

Con ricorso depositato in data 11.07.2023, l ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta l’opposizione presentata dalla società avverso l’avviso di addebito n.303 2021 00000947 73/000, notificato in data 16.10.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €.98.022,28 a titolo di contributi evidenziali dovuti dalla predetta società a seguito di tre distinti verbali di accertamento, con cui erano stati contestati:

a) la sussistenza di alcuni rapporti di lavoro
] l periodo 1.6.2016 / 26.9.2017 sulla base di un contratto di appalto ritenuto non genuino, con nseguente imputazione alla dei relativi rapporti di lavoro e richiesta di ntributi e somme aggiuntive (verbale in data 14.10.2019);
c) l’illecito utilizzo, per un totale di 2.425 ornate, di 15 lavoratori forniti dalla nel periodo 27.9.2017 / 31.1.2019 sulla se di un contratto di appalto ritenuto non genuino, con conseguente imputazione alla dei relativi rapporti di lavoro e richiesta di contributi e somme aggiuntive (verbale in ta 20.11.2019).

Più in dettaglio, la sentenza impugnata:
1) ha ritenuto fondata l’eccezione di cadenza ex art.25 D.Lgs.46/1999, affermando tuttavia che ciò non esimeva il giudice ll’accertamento della fondatezza nel merito della pretesa 2) ha ritenuto fondata nell’an la pretesa ntributiva sul presupposto che “tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, sia durante escussione testimoniale, sia nelle dichiarazioni raccolte nella fase ispettiva dai lavoratori interessati, pongono per una mancanza di autonomia in capo alla società appaltatrice che si limitava a fornire anodopera la quale veniva selezionata, organizzata, diretta e gestita unicamente dal titolare della ; 3) ha tuttavia ritenuto che fosse “privo di adeguata prova ammontare della somma richiesta nel verbale di accertamento e poi azionata con emissione di avviso addebito”, non avendo l’ provveduto alla detrazione delle somme versate a titolo di contributi lle società appaltatrici (in particolare, dalla ), con nseguente non correttezza dei calcoli effettuati dall’ cui non è stato possibile ovviare in corso di udizio a causa della condotta processuale dell’Ente, che non aveva prodotto nel termine concesso la cumentazione di cui era stata ordinata l’esibizione; 4) ha ritenuto non provata la sussistenza dei dedotti pporti di lavoro non regolarizzati.

A fondamento del gravame, l’ ha censurato la decisione impugnata, nella parte in cui, dopo aver enuto fondata nell’an la pretesa contributiva, non ha proceduto all’accertamento del quantum dovuto ediante ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto della circostanza che la cumentazione richiesta era stata prodotta in ritardo a causa di un ritardo nella trasmissione della stessa parte della competente sede di Roma.

Ha quindi concluso come segue:
“dichiarare la nullità lla statuizione di carenza di prova del quantum della pretesa contributiva relativa alla mministrazione illecita di manodopera, nonché della statuizione di illegittimità di tale pretesa, con ni conseguente statuizione in ordine alla prosecuzione della causa per la determinazione del quantum cui sopra.

In subordine, riformare la statuizione di carenza di prova del quantum della pretesa contributiva relativa alla somministrazione illecita di manodopera, nonché della statuizione di legittimità di tale pretesa, con ogni conseguente statuizione in ordine alla prosecuzione della causa per La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, tenuto conto della circostanza che l’ a) non ha contestato puntualmente la documentazione prodotta dalla società ricorrente; b) non ha offerto alcuna costruzione in merito alle somme ricevute a titolo di contributi dalle due società appaltatrici con riferimento ai periodi e alle posizioni lavorative coinvolte;
c) non ha tempestivamente e puntualmente temperato all’ordine giudiziale di esibizione.

Ha altresì proposto appello incidentale condizionato, nsurando la sentenza impugnata:
1) nella parte in cui ha ritenuto che la decadenza dell’iscrizione a olo ai sensi dell’art. 25 D.lgs.
n. 46/1999 non esimesse il giudice dall’accertamento della fondatezza l merito della pretesa 2) nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la certificazione del contratto di palto stipulato tra la e la in data.9.2017, con conseguente opponibilità all’ del contratto certificato per mancato esperimento del ntativo di conciliazione e del ricorso giudiziario e declaratoria di insussistenza del debito per contributi, nzioni e interessi per periodo dal 27.9.2017 al 31.1.2019;
3) per aver ritenuto assorbita l’eccezione di ancanza di prova delle giornate e delle ore di occupazione dei lavoratori utilizzati negli appalti, nonché i livelli di inquadramento ad essi attribuiti in sede ispettiva in relazione alle mansioni svolte.

Ha quindi ncluso come segue:
respingere l’appello dell’ perché infondato in fatto e in ritto, confermando l’impugnata sentenza, per le ragioni di cui al capo (I) dei motivi di diritto;
• salvo gravame:
per la denegata ipotesi di accoglimento dell’appello dell’ accoglimento dell’appello incidentale ovvero dell’eccezione riproposta, dichiarare comunque non dovute dalla all’ le somme pretese a titolo di contributi, sanzioni evasione, sanzioni morosità e interessi per il periodo dall’1.6.2016 al 31.1.2019 per le ragioni di cui al  (II) dei motivi di diritto;
• in via ulteriormente subordinata, salvo gravame:
per la denegata ipotesi accoglimento dell’appello dell’ in accoglimento dell’appello incidentale ovvero dell’eccezione proposta, dichiarare comunque non dovute dalla all’ le somme pretese a titolo di contributi, sanzioni evasione, sanzioni morosità e interessi per il periodo dal.9.2017 al 31.1.2019 per le ragioni di cui al capo (III) dei motivi di diritto;
ridurre inoltre alla misura giustizia il credito dell’ nei confronti della a titolo di contributi, sanzioni evasione, sanzioni morosità e interessi per il periodo dall’1.6.2016 al 26.9.2017 per le ragioni cui al capo (IV) dei motivi di diritto nei limiti di quanto allegato e in concreto provato dall’Istituto, sponendo, se del caso, consulenza tecnica ai fini della determinazione delle minori somme dovute dalla società per detti titoli;
• in via ancor più subordinata, salvo gravame:
per la denegata ipotesi di accoglimento dell’appello dell’ ridurre alla misura di giustizia il credito dell’ nei confronti ai fini della determinazione delle minori somme dovute dalla società per detti titoli;
• con mborso del contributo unificato e vittoria del compenso del grado, oltre rimborso spese forfettarie, IVA CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

L’appello principale non è fondato.

Va premesso che l’ non impugna i capi della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto fondata eccezione di decadenza ex art.25 D.Lgs.46/1999 e non provati i dedotti rapporti di lavoro in nero.

Sul punto si è dunque formato il giudicato interno.

Ciò posto, sostiene l’ che “avendo ritenuto la fondatezza della pretesa il Giudice di primo ado avrebbe invece dovuto disporre ctu in ordine al quantum (come peraltro richiesto dall’ lle conclusioni istruttorie della memoria di costituzione) oppure pronunciare sentenza generica sull’an n prosieguo della causa per la quantificazione del credito”.

Ciò in quanto “la documentazione chiesta all’ dal Tribunale è stata prodotta oltre il termine assegnato per difficoltà della competente de romana a individuarla e fornirla allo scrivente e comunque, essendo stata ritenuta essenziale dal ddetto Tribunale (perché altrimenti non l’avrebbe richiesta), ne doveva essere ammessa la produzione.
anza che qui si ribadisce ex art. 437 comma 2 C.P.C.”.

La tesi non ha fondamento, risultando per tabulas che nel corso del giudizio di primo grado il ibunale ha emesso ben due ordini di esibizione ex art.210 c.p.c. (cfr. verbale udienza 26.01.2022 ed dinanza in data 29.09.2022), fissando termine ultimo per la produzione alla data del 10.11.2022, rmine che tuttavia l’ non ha rispettato, avendo prodotto, in data 01.12.2022, un mero estratto gli archivi non corredato dalla documentazione comprovante i versamenti effettuati dalle cietà appaltatrici.

Tale carenza non appare suscettibile di essere superata attraverso l’ammissione di una consulenza cnica d’ufficio, atteso che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune di allegazione e di ova in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l’onere probatorio;
le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio gravante su di loro ex art.2697 c.c., rimettendo l’accertamento delle oprie ragioni all’attività del consulente d’ufficio;
pertanto, la CTU può essere disposta non per supplire e carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti non allegati provati, ma solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (cfr. per tutte, Cass. n. 693/2013 e, da ultimo, Cass. n. 24487/2019 e Cass. n. 19631/2020).

La consulenza tecnica d’ufficio, in termini, deve essere intesa come strumento ad adiuvandum del giudice, e non ad explorandum a, e che non vi abbia provveduto.

In un simile contesto, non ricorrono le ragioni per l’esercizio, da rte di questa Corte, del potere discrezionale di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

Né, tanto meno, tali carenze possono essere sanate attraverso i poteri officiosi ex artt.421 e 437 condo comma c.p.c., i quali, come è noto, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, nando le preclusioni e le decadenze in cui queste siano già incorse, le quali operano inderogabilmente danno delle parti onerate e sono rilevabili anche d’ufficio (Cass.Civ., sez. lav., 27 settembre 2003, 14404).

In altri termini, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa del giudice non può essere volta a perare gli effetti inerenti a supplire ad una carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda (Cass. v. sez. lav., 11 aprile 2017, n. 9296;
Cass.Civ., sez. lav., 11/03/2011, n.5878), per cui nella fattispecie esercizio dei poteri ex art.421 c.p.c. non è consentito.

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante il carattere dirimente delle argomentazioni sopra poste, l’appello principale dell’ deve essere respinto Il tenore della decisione sull’appello principale comporta, quale logico corollario, l’assorbimento dei e motivi dell’appello incidentale.

Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, n distrazione in favore dell’avvocato antistatario.

Si applica l’art. 1 comma 17 della legge 2282012, che ha modificato l’art.13 del d.p.r.
n.1152002, ediante l’inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa mpugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.

a Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando ll’appello proposto avverso la sentenza n°7/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di udice del lavoro, in data 12.01.2023, contrariis reiectis, così decide:
– rigetta l’appello principale;
– dichiara assorbito l’appello incidentale;
– condanna l’ a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi – dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell’appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024.
IL PRESIDENTE est.
NOME COGNOMEAtto sottoscritto digitalmente)

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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