Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania – Composizione Monocratica
Il Giudice, dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 722/2023 pubblicata il 01/09/2023
nella causa n. 1819/2007 avente ad oggetto “servitù” e vertente tra
XXX (C.F.), YYY (C.F.), ZZZ (C.F.) col ministero/assistenza dell’avv. attrici- e
KKK (C.F.), JJJ (C.F.)convenuti-
SSS,;
-convenuto, contumace-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX, YYY e ZZZ convenivano in giudizio ***, SSS, ***, KKK, JJJ esponendo di essere comproprietarie del fondo rustico sito in agro del Comune di Celle di Bulgheria (SA), individuato al foglio, partita 1869, particella 53, in virtù di due atti di donazione del 06.05.1952 () e del 11.04.1978 (); che le germane YYY e ZZZ sono comproprietarie di altro fondo rustico, finitimo all’appezzamento descritto, individuato al foglio 17, partita 1527, particella 526 ( atto di donazione per notaio del 11.04.1978); che tali fondi risultano interclusi; in particolare, tra i medesimi e la strada pubblica, insiste altro terreno, distinto in catasto con le particelle 50 e 51 di proprietà ***, SSS, ***, KKK, JJJ; che le attrici, e prima ancora i loro danti causa per accedere ai propri terreni si sono servite di un passaggio che attraversa le particelle 50 e 51 e porta alle particelle 53 e 526 di loro proprietà; che tutte tali particelle facevano parte di un unico fondo che aveva accesso alla via pubblica e che successivamente è stato diviso tra gli eredi; che di recente esse si sono viste negare il passaggio; che, essendo il fondo intercluso, ricorrono i requisiti per poter costituire una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c.
Chiedevano, pertanto, di dichiarare che il fondo di proprietà delle attrici distinto nel C.T. del Comune di Celle di Bulgheria al foglio 17, particelle 53 e 526 non ha uscita sulla via pubblica; dichiarare che le proprietarie-attrici non possono procurarsi tale accesso senza eccessivo dispendio o disagio; dichiarare che l’unico fondo su cui è possibile, nel rispetto della normativa vigente, è quello dei convenuti, distinto al foglio particelle 50 e 51; accertare il luogo meno gravoso per tale fondo ove collocare la servitù di passaggio e, per l’effetto, costituire a carico di tali predi una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi dominanti di proprietà delle attrici, dichiarare che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 1054 comma 2, c.c. non è dovuta alcuna indennità a favore dei proprietari dei fondi serventi; ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Salerno di trascrivere l’emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al difensore.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 20.03.2008 si costituivano in giudizio KKK e JJJ in proprio e quali procuratrici dei germani *** e *** eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva delle attrici, avendo alienato il fondo in questione; l’inammissibilità della domanda; nel merito, l’infondatezza della domanda in quanto l’originario unico proprietario *** per accedere ai propri terreni , partendo dalla via comunale Valle Puglia si serviva di un proprio tracciato da lui realizzato sulla particella 52, dalla quale poi si accedeva da un lato alle particelle 51 e 50 e dall’altro alla particella 53; l’insussistenza dell’interclusione.
Concludevano, quindi, per dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle attrici, dichiarare inammissibile l’avversa azione, in subordine, nel merito, rigettare l’avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradittorio, istruita la causa con l’espletamento di prova testimoniale e CTU, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il Giudice, all’udienza del 18.10.2022, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, entro i quali le parti depositavano le relative comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine al difetto di integrità del contraddittorio per nullità della notifica al convenuto SSS, eccepito dai convenuti con la comparsa conclusionale, si osserva che la questione è stata già affrontata dal Tribunale che, con provvedimento fuori udienza del 07.05.2008, depositato in cancelleria in data 08.05.2008, onerava parte attrice al “deposito di idonea documentazione, da cui risulti che il convenuto è effettivamente residente o domiciliato all’indirizzo indicato nella relata di notifica”, onere assolto dalla parte all’udienza del 13.02.2009, con il deposito dell’atto notificato, unitamente alla dichiarazione del consolato venezuelano di mancato ritiro dello stesso. Per tali ragioni, la notificazione è da intendersi perfezionata e SSS deve essere dichiarato contumace, attesa la mancata costituzione in giudizio.
Relativamente alla eccepita carenza di legittimazione attiva per aver parte attrice alienato il terreno per cui è causa ad un terzo, si rileva, che nonostante le attrici abbiano redatto una scrittura privata di vendita in data 18 maggio 2006, tuttavia, tale scrittura non è stata mai tradotta in atto pubblico. Inoltre, agli atti risultano depositate le note di trascrizione degli atti di donazione del 06.05.1952 e del 11.04.1978, oltre alle visure ipocatastali, che provano la titolarità dei beni in capo alle odierne attrici e, di conseguenza, la loro legittimazione ad agire.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta con le precisazioni di cui in seguito.
Al fine di inquadrare correttamente la vicenda occorre, in primo luogo, far riferimento alle norme del codice civile che disciplinano le servitù prediali, definite come il peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027 c.c.). I modi per costituire una servitù sono quelli indicati dall’art. 1031 c.c., il quale prevede che “le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente”. In relazione alle servitù coattive, particolare importanza assume la servitù di passaggio che si presenta rilevante in situazioni di fondo intercluso, circondato da fondi altrui e per questo privo di uscita sulla pubblica via. A questo proposito il legislatore prevede che il proprietario di un fondo abbia il diritto di ottenere la costituzione della servitù di passaggio, la quale “in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge” (1032 c.c.).
Così inquadrata la questione, è necessario verificare se, nel caso in questione, sussistono i presupposti richiesti dalla legge per procedere alla costituzione coattiva della servitù di passaggio. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte chiarito (cfr. Cass. sez. II ordinanza n. 20553 del 19.07.2021; Cass. n. 8105 del 1997; Cass. n. 10045 del 2008) che “il proprietario di un fondo intercluso e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, ove convenga in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando poi al giudice di merito di provvedere alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri fissati dall’art. 1051 c.c., comma 2”. La prova testimoniale espletata non è dirimente, in quanto i testimoni non sono stati in grado di descrivere con certezza i fondi in questione e le loro caratteristiche. Maggiori elementi probatori si ricavano, invece, dalle due consulenze tecniche espletate. Nella prima relazione a firma dell’Ing. *** a pag. 8 si legge: “la particella 53 e la particella 526 di proprietà attorea, facendo seguito ai sopralluoghi effettuati, allo stato attuale risultano intercluse. Infatti, rispetto alla strada comunale sono intercluse”. Tale stato di fatto viene confermato anche dal secondo tecnico nominato, Arch. ***. Pertanto, provata l’interclusione, è necessario individuare tra le varie soluzioni prospettate dai due periti quella più idonea a costituire la servitù nel rispetto del principio del “minimo mezzo”, nel senso che l’esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l’utilità e la comodità del fondo dominante e, dall’altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2008, n. 10045). Analizzando le alternative proposte dai due periti, lo scrivente ritiene di dover privilegiare la soluzione prospettata dal secondo consulente e, più precisamente, quella che ipotizza la costituzione della servitù di passaggio sulle particelle 50 e 51 di proprietà convenuta, utilizzando il tracciato individuato come tratto 1+tratto 2 dal precedente CTU Ing. ***; tale scelta appare meno onerosa rispetto alle altre soluzioni, sia in termini di opere da realizzare, sia perché comportante un minor aggravio per il fondo servente, in quanto esiste già un tratto di strada, utilizzato per loro stessa ammissione anche dai convenuti, che prolungato consentirebbe alle attrici di accedere ai propri fondi. Nella relazione dell’arch. *** così si legge: “Dato atto che i convenuti *** per accedere dalla strada pubblica ai loro fondi (particelle n. 50 e n. 51 del foglio 17) utilizzano il passaggio in questione, si ritiene naturale reinserire il solo tracciato (tratto 1 + tratto 2) facente parte dei due tracciati individuati e descritti dal precedente CTU nella bozza di perizia originaria sulle particelle 50 e 51. Si reinserisce il solo tracciato (tratto 1 + tratto 2) poiché si ritiene inutile ed improponibile il tracciato (tratto 1 + tratto 3) in quanto presupporrebbe la creazione di un nuovo accesso sul bene demaniale intubato in adiacenza di quello già esistente ed anche perché è di difficile ed oltremodo onerosa realizzazione dato il notevole salto di quota tra la particella n. 50 e la sottostante strada pubblica consistente in circa 3.50 m. Il reinserimento del percorso (tratto 1 + tratto 2), tracciato attraverso le particelle n. 50 e n. 51 del foglio 17 di proprietà della parte convenuta, nasce dalla semplice considerazione che il passaggio in questione, nonostante come premesso l’inesistenza di atti autorizzativi dell’intervento, è utilizzato dai convenuti *** per accedere ai loro fondi, consentendo in tal modo ad essi, che lo utilizzano quale esclusivo accesso, di evitare che i propri fondi fossero a loro volta interclusi ( pagg. 7-8 ). Tale opzione, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, non comporta la costituzione della servitù in questione su un bene demaniale, in quanto, come verificato dal consulente, il torrente è stato inglobato nella pubblica via, e tale strada è utilizzata dagli stessi convenuti per accedere al proprio fondo. (Per la costituzione di servitù coattiva di passaggio è necessario l’accertamento dell’inesistenza di impedimenti, limiti od ostacoli all’esercizio in concreto della servitù, e, nel caso in cui l’accesso alla via pubblica del fondo intercluso richieda, oltre al passaggio su un fondo vicino, l’attraversamento di un bene demaniale contiguo, occorre che il proprietario del fondo intercluso provi di avere ottenuto dalla pubblica amministrazione l’autorizzazione a tale attraversamento ovvero che l’uso del bene demaniale sia consentito a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo. Cass. civ. n. 10301/1999). Tra l’altro, le altre due soluzioni indicate appaiono di non facile esecuzione sia per le caratteristiche dei fondi sui quali dovrebbe costituirsi la servitù, posti ad una quota superiore rispetto a quello delle attrici, che per i vincoli ambientali ed idrogeologici interessanti la zona (pag. 9 perizia Arch. Santoro). Infatti, tra la particella 52 di proprietà di *** e le particelle 53 e 526 vi è “un salto di quota di mt 2,60”; mentre le particelle 706 -707 (proprietà ***) si trovano in quota inferiore rispetto alla sovrastante strada pubblica, tant’è che inizialmente l’accesso dalla strada pubblica alla particella n. 707 avviene per mezzo di una scala in calcestruzzo dalla quale, con un leggero e naturale declivio del terreno, si raggiungono le particelle n. 526 e n. 53 del foglio 17 di proprietà della parte attrice (pag. 9 relazione arch. ***).
A seguito della costituzione della servitù di passaggio, andrà riconosciuta ai convenuti un’indennità quantificata dal consulente in € 255,00 ( “Il calcolo dell’indennità eventualmente dovuta dagli attori, ai proprietari dei fondi serventi, è stato effettuato assegnando un valore di mercato per un terreno agricolo libero da servitù per la zona di riferimento pari a 5,00 €/mq, mentre un valore di mercato per un terreno gravato da servitù di passaggio pari a 3,00 €/mq, quest’ultimo parametrato, con buona approssimazione, al 60 % del valore di mercato di un terreno agricolo libero da servitù…. mq 88x € 3,00 mq= € 255,00). Peraltro, attesa la natura risarcitoria dell’indennità in questione, tale importo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal 28.10.2016 (data della stima effettuata dal CTU Arch. Santoro), fino alla data di oggi, cui si dovranno aggiungere gli interessi legali successivi. (l’indennità dovuta dal proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che ai fini della determinazione dell’indennità non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tenere conto di ogni ulteriore pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli. Cass. civ. n. 4999/1994). Ogni altra questione è assorbita.
Sulle spese
Le spese di lite sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, YYY, ZZZ, nei confronti di ***, SSS, ***, KKK, JJJ respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda e per l’effetto, accertata l’interclusione dei fondi di proprietà di parte attrice:
-costituisce ai sensi dell’art. 1051 c.c. una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile a favore delle particelle 53 e 526, foglio 17 del C.T. del Comune di Celle di Bulgheria di proprietà di parte attrice e a peso delle particelle 50 e 51 del fondo di proprietà di parte convenuta, secondo le modalità indicate nelle relazioni dei CCTU Ing. *** e Arch. *** (tratto 1+ tratto 2);
-liquida il conseguente indennizzo dovuto dalle attrici ai convenuti in € 255,00 oltre rivalutazione ed interessi legali;
-condanna parte soccombente alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio liquidate in € 78,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
– pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro, detratto quanto eventualmente già versato,
– ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la trascrizione della sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
Così deciso in Vallo della Lucania, 1/9/2023
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.