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Prospetto informativo e società di revisione

Società di revisione contabile nel novero delle persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto informativo

Pubblicato il 05 April 2023 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composta dai seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 550/2023 del 28.03.2023

nella causa in grado di appello iscritta al n° 707/2020 del ruolo generale e promossa

DA

XXX S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.);

– appellante-

CONTRO

YYY, nato a (c.f.), rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Paul Alexander TEDESCO, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

– appellato-

OGGETTO

Appello avverso la sentenza n. 727 del 12-15/6/2020 pronunciata dal Tribunale delle Imprese di Ancona

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’appellante: Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, previa ogni declaratoria, in via istruttoria:

-ordinare a controparte, ai sensi dell’art.210 c.p.c., ovvero per quanto di ragione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, o a Consap, ai sensi dell’art.213 c.p.c., l’esibizione della documentazione attestante l’adesione del sig. YYY al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).

nel merito:

-riformare integralmente la sentenza impugnata e per l’effetto respingere tutte le domande avversarie formulate nei confronti di S.p.a. XXX;

-respingere l’appello svolto in via incidentale nell’interesse dell’appellato.

In ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.

Per l’appellato: Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

-rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da XXX s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;

-accogliere l’appello incidentale qui proposto e pertanto, a modifica della sentenza impugnata, Voglia:

-accertare e dichiarare la responsabilità della XXX per i fatti di cui è causa;

-per l’effetto, condannare XXX al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, quantificati nella somma di € 174.353,73, o di quella maggiore o minore per come verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di produzione del danno;

-con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfettario 15%, iva, cpa come per legge, oltre spese di contributo unificato.

In via istruttoria chiede che venga disposta consulenza tecnica d’ufficio al fine di:

-“verificare che la perdita del patrimonio mobiliare, detenuto in azioni Banca ***, è strettamente conseguenziale al comportamento tenuto dalla società incaricata della revisione legale dei conti, XXX, che ha certificato i bilanci d’esercizio della Banca delle *** s.p.a. e i bilanci consolidati del Gruppo Banca delle ***”;

-“appurare l’incidenza dell’operato della società incaricata della revisione legale dei conti XXX, sulla decisione di investimento del YYY e sulla conseguenziale perdita finanziaria”; -“determinare il danno subito dal YYY sia in relazione al danno patrimoniale (danno emergente) derivante dalla perdita duratura ed irrecuperabile del valore dell’azione; sia in relazione alla la perdita di chance (lucro cessante) che corrisponde a quello che il YYY avrebbe potuto ricavare se il denaro investito nelle azioni di Banca *** S.p.a. fosse stato investito nelle azioni di altre banche del territorio o in Buoni Poliennali dello Stato a lunga scadenza”;

-“quantificare tutti i danni subiti dalla parte attrice”;

-“indicare ogni altro elemento utile la definizione del presente giudizio”

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

YYY ha convenuto in giudizio la società di revisione contabile s.p.a.

XXX (unitamente agli ex amministratori e sindaci della Banca delle *** S.p.a., rispetto ai quali il giudizio risulta ormai definito) al fine di accertare la responsabilità della medesima in relazione al danno subito per la perdita di valore delle azioni di Banca delle *** s.p.a. (da lui sottoscritte nel corso del tempo e da ultimo in occasione dell’offerta del febbraio 2012) a seguito della collocazione di detta banca prima in amministrazione straordinaria (in data 27/7/2013) e poi in liquidazione coatta amministrativa (in data 22/11/2015) e di ottenere la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 174.353,73 (pari all’intero valore del portafoglio alla data dell’ultima sottoscrizione), oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda ha affermato che gli acquisti (e il mancato disinvestimento) erano frutto di false informazioni circa il reale stato patrimoniale della s.p.a. Banca delle *** (di seguito BdM), emerso solo dopo l’approvazione del bilancio chiuso alla data del 31/12/2012 con perdite di oltre 500 milioni di euro e non rilevato dalla società di revisione, che per cinque esercizi consecutivi (dal 2008 al 2012) non aveva svolto alcun rilievo o richiamo.

Costituitasi in giudizio XXX s.p.a. (in prosieguo XXX) ha eccepito la genericità delle contestazioni di parte attrice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le relazioni di revisione recepite nel Prospetto e il danno lamentato e, per quanto riguarda la relazione sui dati previsionali, ha dedotto che gli amministratori della BdM avevano occultato ad essa società i rilievi contenuti nella lettera di Banca d’Italia del 9 gennaio 2012. Ha quindi concluso per la reiezione delle domande avanzate nei suoi confronti e, in subordine, previo accertamento della responsabilità dei coconvenuti o delle rispettive quote di responsabilità, ha chiesto di condannare gli stessi a tenere indenne XXX da qualsivoglia importo fosse riconosciuto a favore dell’attore e comunque a tenerla indenne per ogni importo eccedente la sua eventuale quota di responsabilità.

In corso di causa il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio in relazione a tutti gli ulteriori originari convenuti (ivi compresi *** e gli eredi di ***, rimasti contumaci) in forza delle transazioni stragiudiziali sottoscritte tra le parti, di cui ha ordinato all’attore il deposito.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale delle Imprese di Ancona in parziale accoglimento della domanda avanzata dal YYY ha condannato la XXX al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 17.425,00 (corrispondente al valore delle azioni acquistate in data 9/3/2012), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In particolare il primo giudice:

ha rigettato la richiesta della XXX di avvalersi ex art. 1304 c.c. della transazione conclusa dall’attore con gli altri convenuti, ritenendo da un lato che il primo aveva rinunciato solo agli atti e non all’azione, e dall’altro che nella specie le transazioni intervenute non riguardassero il debito oggetto del giudizio, ma solo la lite e suoi effetti, con conseguente estraneità della posizione del condebitore solidale non interessato dalla transazione; ha ritenuto provata la responsabilità di XXX sulla base della inattendibilità della situazione patrimoniale e dei dati di bilancio contenuti nel Prospetto del 6/2/2012 (circostanze sulle quali l’attore aveva fondato l’elemento costitutivo della condotta illecita), desunta dal “rapido succedersi degli eventi negativi sopravvenuti alla pubblicazione del prospetto” e dall’ “ampiezza delle perdite registrate dalla banca e delle rettifiche apportate al bilancio sin dal 2013, cioè a pochi mesi dalla pubblicazione del prospetto ed esitati nelle gravissime iniziative assunte dall’Autorità Pubblica”; ha ritenuto di ricondurre la responsabilità della XXX al disposto di cui all’art. 94 TUF e in particolare alla responsabilità prevista per le “persone responsabili delle informazioni”, aderendo ad una interpretazione estensiva della locuzione “tutti coloro che a vario titolo hanno determinato o concorso a determinare la formazione del dato inserito nel prospetto, rispetto al quale sono tutti debitori della relativa veridicità e completezza”, prescindendo dall’attestazione di cui all’art. 6 della direttiva prospetti 2003/71/CE; facendo leva sul disposto di cui all’art. 96 TUF, ha poi affermato che, per la valenza pubblicistica della funzione (da equiparare a quella tipica dell’organo pubblico di vigilanza), l’attività di certificazione di un bilancio, destinato a confluire in una sollecitazione all’investimento, svolta dai revisori legali dei conti deve essere qualificata come esercizio di un pubblico servizio; ricondotta la responsabilità da prospetto nell’alveo della responsabilità aquiliana, ha quindi ritenuto che “il danneggiato è esonerato dalla prova della colpa e del dolo del danneggiante”, mentre spetta a quest’ultimo “la prova di aver impiegato la massima diligenza”, prova che nella specie non risultava offerta; ha poi accertato l’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto illecito addebitato alla società di revisione e i danni subiti dall’investitore per avere fatto affidamento sulla veridicità dei bilanci sia aderendo alla prospettazione dell’illecito in re ipsa, sia facendo applicazione del principio “del più probabile che non”, considerando di contro irrilevante l’omessa comunicazione a XXX della lettera della Banca d’Italia del 9/1/2012, poiché “la revisione non è una presa d’atto della situazione contabile altrui, ma una ricerca costante della sua correttezza”, sicché “se altri abbiano rilevato autonomamente quello che a XXX è sfuggito” significa che “il metodo di revisione è errato oppure che i poteri del revisore non sono stati correttamente individuati”;

per gli stessi motivi ha comunque confermato l’affermata responsabilità risarcitoria in capo a XXX anche in applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 15 d.lgs 39/2010; in punto di quantificazione del danno, pur ritenendo che l’art. 94 TUF disciplini una ipotesi di responsabilità parziaria, ha fatto applicazione “del regime codicistico della solidarietà”, sia perché “il danno era imputabile a tutti in egual misura” sia perché la XXX avrebbe potuto evitare il danno nella sua interezza, impendendo in radice la pubblicazione del prospetto ai sensi dell’art. 96 TUF con la formalizzazione di un giudizio negativo sul bilancio o di una impossibilità di esprimerne uno; ha aggiunto inoltre che “in assenza di altri convenuti e in assenza di prova dell’imputabilità ad essi in tutto o in parte del danno” la responsabilità parziaria non può trovare ingresso poiché “il frazionamento del risarcimento non avrebbe alcun fondamento fattuale, prima che giuridico”;

ha quindi liquidato il danno nella misura di € 17.425,00 (oltre interessi e rivalutazione), pari al valore delle azioni acquistate nel marzo 2012; ha rigettato invece la domanda risarcitoria in relazione al mancato disinvestimento delle azioni di cui il YYY era già titolare, rilevando da un lato che né la banca né il revisore legale avevano “un obbligo di informare il cliente circa l’andamento dei titoli e l’opportunità di disinvestire”, e dall’altro che l’attore non aveva fornito alcuna prova del nesso di causalità “tra le informazioni fornite dall’intermediario o acquisibili autonomamente dall’investitore -al momento dei singoli acquisiti- e l’operato del revisore legale dei conti”.

La XXX ha proposto appello articolando i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell’art. 1304 c.c. in relazione alle transazioni stipulate dall’attore con gli altri co-convenuti ed erronea qualificazione di detti accordi come rinuncia agli atti invece che come rinuncia all’azione; 2) erronea applicazione al revisore della responsabilità ex art. 94 comma 8 TUF alla luce del regolamento CE n. 809/2004; 3) erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 96 TUF, non essendo il revisore dei conti l’artefice del patrimonio informativo e non avendo lo stesso poteri di bloccare l’offerta; 4) erronea applicazione del riparto dell’onere della prova ed erronea valutazione circa la sussistenza del nesso causale; 5) erronea ed illogica applicazione dell’art. 94 TUF nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità parziaria. Ha quindi concluso come in epigrafe, instando in particolare per l’accoglimento dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ovvero per la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. al Ministero dell’Economia o a Consap circa la richiesta di adesione del YYY al FIR con domanda di indennizzo per la sottoscrizione delle azioni della BdM.

YYY ha resistito al gravame, confutandone diffusamente e specificamente i motivi di impugnazione, e in via incidentale ha proposto appello avverso il capo di sentenza che ha rigettato la propria domanda di risarcimento dei danni in relazione al mancato disinvestimento delle azioni acquistate prima del marzo 2012.

Il primo motivo dell’appello principale non appare meritevole di accoglimento.

Assume l’appellante società di revisione la contraddittorietà delle ragioni poste a base dell’affermata non applicabilità al caso di specie dell’invocato 1304 c.c., perché da un lato afferma che l’art. 94 TUF non configuri un regime di solidarietà passiva (cfr. pag. 17 sentenza) e dall’altro conclude per l’applicabilità “del regime codicistico della solidarietà” (cfr. pag. 18 ibidem); da un lato qualifica le transazioni come rinuncia dell’attore all’azione (pag. 18 ibidem), dall’altro afferma “che si tratti di una rinuncia agli atti del giudizio” (pag. 21 ibidem). Ritiene, pertanto, che gli accordi conclusi dal YYY con i co-convenuti, della cui natura transattiva non si potrebbe dubitare stante la rinuncia dei vari convenuti alla refusione delle spese legali (il cui valore complessivo non sarebbe marginale tenuto conto del numero di convenuti e del valore della controversia al quale sarebbero state commisurate), integrerebbero una ipotesi di rinuncia all’azione (confermata anche dal tenore letterale degli atti depositati in giudizio) con conseguente estinzione anche del procedimento nei suoi confronti ovvero in subordine di riduzione del quantum della condanna nei limiti “marginalissimi” della propria responsabilità effettiva, oppure facendo applicazione del principio della suddivisione in parti uguali previsto dal secondo comma dell’art. 1298 c.c..

Se pure questa Corte deve riconoscere le antinomie rilevate dall’appellante società nella qualificazione da parte del primo giudice della responsabilità come parziaria e nella sua affermazione come solidale e dell’inquadramento delle rinunce indifferentemente come rinuncia all’azione e rinuncia agli atti del giudizio, tuttavia deve rilevare che, anche a voler aderire alla prospettazione dell’appellante per cui gli accordi raggiunti dal YYY con gli altri co-convenuti integrino dei negozi di natura transattiva, gli stessi non contengono alcun elemento che consenta di affermare che le transazioni abbiano riguardato l’intero debito e non la sola quota del debitore che l’ha stipulata. Il testo degli accordi infatti si limita a prevedere che le parti “convengono di definire mediante dichiarazione di rinuncia ed accettazione ai sensi dell’art. 306 c.p.c.” il giudizio pendente (punto 1); che il YYY in espressa deroga all’art. 310 c.p.c. rinuncia all’azione ed espressamente “alla pretesa sostanziale fatta valere con le proprie domande … che pertanto non potrà più essere riproposta” nei confronti del singolo co-convenuto firmatario dell’accordo (punto 2); che pertanto le parti si impegnano a dichiarare in udienza la rispettiva volontà di rinunciare ed accettare la rinuncia ai sensi dell’art. 306, terzo comma, c.p.c. precisando che le spese sono state già regolate tra le parti (punto 3).

Orbene, poiché la fattispecie dedotta in giudizio dal YYY si configura come una ipotesi di responsabilità soggettivamente complessa, dove ciascuno dei convenuti è chiamato a rispondere della propria condotta, autonoma, anche se causalmente concorrente con quella degli altri nella verificazione del danno subito dall’investitore, appare evidente, come già affermato dal Tribunale, che non vi sia nella specie alcun elemento per sostenere che le sopravvenute transazioni siano idonee ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche con riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione (principio questo pacificamente affermato dalla Suprema Corte cfr. Cass. sent. n. 4792 del 02/05/1991 e da ultimo n. 26909 del 10/11/2008).

Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di appello, con il quale la società di revisione censura il capo di sentenza che l’ha ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 94 TUF quale “persona responsabile delle informazioni contenute nel prospetto”.

Afferma la XXX che il Tribunale avrebbe ignorato le disposizioni in materia di offerte al pubblico, richiamate dal terzo comma dell’art. 94 TUF (nel testo vigente all’epoca dei fatti), il quale stabiliva che

“Il prospetto per l’offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia” e dall’art. 5 comma 1 del regolamento di attuazione TUF, a tenore del quale

“il prospetto d’offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati”.

Sul rilievo poi che il Regolamento di attuazione CE 809/2004 al paragrafo 1.1 richiede che sia indicata “ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso” e al paragrafo 1.2 aggiunge che il prospetto deve includere la dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione (o di parte di esso) attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel documento (o nella parte di esso) sono, per quanto a loro conoscenza conformi a fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso, l’appellante afferma che la responsabilità delle persone di cui all’art. 94 TUF non discende dalla loro menzione, bensì dalla dichiarazione da loro resa. Nella specie nel prospetto per cui è causa non solo la XXX non è indicata come soggetto responsabile, ma non ha neppure rilasciato la necessaria dichiarazione.

Aggiunge inoltre che le relazioni richiamate nel Prospetto (a pag. 188 punto 20.1) sono state rilasciate in epoca antecedente alla sua pubblicazione, quando furono approvati i bilanci di BdM (esercizi chiusi al 31/12/2008, al 31/12/2009 e al 31/12/2010) e solo riesposte in esso ai sensi dell’art. 35 del richiamato Regolamento.

La ricostruzione giuridica, per la sua parziarietà non appare condivisibile.

In linea generale la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (“Direttiva Prospetto”), ha lasciato la più ampia discrezionalità agli Stati membri nel disciplinare tale responsabilità. L’art. 6 infatti si limita ad individuare un novero di soggetti in capo ai quali gli Stati membri devono attribuire una responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto, lasciando che “le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto”.

L’ottavo comma dell’art. 94 TUF nell’individuare i soggetti passivi di una eventuale azione di responsabilità individua, oltre all’emittente, all’offerente e al garante (in relazione ai quali non può sorgere alcun dubbio), una ulteriore categoria, nella quale rientrano “le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto”. Tuttavia né la Direttiva Prospetti né la normativa nazionale contiene elementi per individuare in concreto quali siano queste persone.

Non convince la ricostruzione operata dall’appellante per cui tali soggetti devono essere individuati solo in coloro che a norma del Regolamento CE n. 809/2004 hanno sottoscritto la dichiarazione di responsabilità (in tutto o in parte) del documento di registrazione.

Ed infatti, la relazione di revisione relativa all’ultimo bilancio (e al bilancio consolidato eventualmente redatto) così come agli altri documenti indicati nel ricordato Regolamento CE n. 809/2004 (tra cui il Dato Previsionale) rappresenta una condizione affinché possa essere effettuata un’offerta al pubblico di prodotti finanziari.

L’art. 96 TUF nel testo vigente all’epoca dei fatti stabiliva infatti che “L’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio”.

Il primo comma dell’art. 97 TUF, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevedeva inoltre che ai revisori si applicassero dalla data di comunicazione del prospetto, le disposizioni di cui all’art. 114, 5° e 6° comma, TUF, mentre il terzo comma della stessa disposizione imponeva che gli emittenti sottoponessero “al giudizio di un revisore contabile, ai sensi dell’articolo 156, il bilancio d’esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta”.

Ed ancora nell’ambito dell’informativa periodica il TUF richiede che siano messe a disposizione del pubblico, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, unitamente alla relazione finanziaria annuale, le relazioni di revisione (art. 154-ter), nonché entro 60 giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, ove redatta, la relazione sul bilancio semestrale abbreviato. Ai revisori è inoltre richiesta (ex lege) la redazione di pareri, che l’emittente deve mettere a disposizione del pubblico, relativi ad operazioni di particolare rilievo. A ciò si aggiunge la possibilità per l’emittente di chiedere ai revisori, in modo episodico e in forza di uno specifico incarico, lo svolgimento di attività di revisione contabile volontaria.

E’ evidente quindi la natura imprescindibile della certificazione del bilancio operata dalla società di revisione contabile ai fini stessi della presentazione dell’offerta, rispetto alla quale non può essere esclusa la responsabilità della società di revisione in relazione al giudizio espresso sui dati contabili dell’emittente, non potendosi mettere in dubbio la sua incidenza sul mercato finanziario anche in ragione alla funzione di garanzia riconosciuto dal nostro ordinamento e in particolare dal d.lgs 39/2010, di cui si dirà in prosieguo.

Alla luce delle considerazioni che precedono questa Corte ritiene di condividere pienamente le conclusioni raggiunte dal Tribunale nella parte in cui ritiene riconducibile la società di revisione contabile nel novero delle “persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto”, trattandosi di una categoria aperta, idonea a ricomprendere tutti coloro che hanno determinato o concorso a determinare la formazione del dato informativo inserito nel prospetto.

Quanto poi all’ulteriore profilo evidenziato dall’appellante, per cui le relazioni ai bilanci sarebbero state rilasciate in data anteriore al Prospetto e solo riesposte in questo, da un lato si evidenzia che il Prospetto contiene non solo la relazione ai bilanci al 31/12/2008, al 31/12/2009 e al 31/10/2010, ma anche la revisione del conto economico semestrale al 30/6/2011 (cfr. pagg. 225 e 226) e la relazione sulla previsione di utile netto consolidato al 31/12/2013 (oggetto di specifica contestazione da parte della CONSOB nell’ambito del procedimento sanzionatorio svolto nei confronti degli amministratori e dei sindaci della BdM), dall’altro che l’obbligatorietà “di riesposizione nel prospetto delle informazioni relative agli esercizi passati” prevista dall’art. 35 del Regolamento CE n. 309/2004 non esclude, ma rafforza le conclusioni raggiunte in punto di ravvisabilità della responsabilità della società di revisione ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 94 TUF.

In ogni caso questa Corte deve ribadire che la responsabilità della società di revisione per i danni subiti dall’appellato sottoscrittore, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, deve in ogni caso essere affermata riconducendo la stessa alla previsione generale della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. ovvero al disposto di cui all’art. 15 d.lgs 39/2010, pacificamente ricondotta ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale quando riferita “ai terzi”.

Sotto il primo profilo si rileva che la Suprema Corte ha da tempo affermato il principio per cui “È configurabile, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 2043 cod. civ., la responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi dall’attività di controllo e di certificazione del bilancio di una società quotata in borsa, anche nell’ipotesi di revisione volontaria, effettuata su incarico della società medesima” (cfr. Cass. n. 10403 del 18/07/2002; n. 6037 del 29.03.2016; n. 16780 del 21.06.2019) stante “l’obbligo di neminem laedere posto dall’art. 2043 c.c. a carico anche delle parti di un contratto nei confronti di terzi (Cass. nn. 7186/87, 3801/91, 10956/96, 3146/98), obbligo, nella specie, di particolare rilievo essendo l’attività di revisione strumentale al consapevole esercizio dell’autonomia privata” (Cass. 10403/2002 cit) da parte dei terzi.

Sotto il secondo profilo si osserva che la riforma realizzata dal d.lgs n. 39/2010, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE (relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), si fonda sul fine ultimo affermato nel considerando n. 8 della predetta direttiva comunitaria di assicurare la protezione dei terzi, fine utilizzato dal legislatore nazionale come principio generale che informa l’intera disciplina e che deve quindi sorreggere le conseguenti interpretazioni.

Il d.lgs 39/2010 non definisce cosa sia la revisione, ma all’art. 11 illustra le modalità del suo svolgimento nel rispetto dei principi di revisione internazionali, sicché la dottrina più autorevole ha affermato trattarsi dell’attività diretta ad effettuare “un controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilizzazione dei fatti di gestione e del bilancio di un altro soggetto, rilasciandone attestazione”. Per “revisione legale dei conti” deve quindi intendersi il complesso ordinato di verifiche, rispondenti a norme tecniche di settore, avente come obiettivo l’espressione di un giudizio indipendente sull’attendibilità dell’informativa contabile, tra cui, in primis il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato. Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito si tratta di una funzione diversa, più ampia ed articolata, rispetto a quella esercitata dai sindaci, tenuti in generale al controllo e alla vigilanza della corretta amministrazione della società, (cfr. Trib. Milano 4.11.2008), il cui contenuto, con riferimento alle funzioni strettamente legate alla revisione legale dei conti, è precisato nell’art. 14 del d.lgs in esame i) nell’espressione, in apposita relazione, di un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato (se redatto) e ii) nella verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L’ampiezza del dovere di controllo funzionale della revisione contabile, che come detto non ha un carattere meramente formale, ma si estende alla valutazione di coerenza e congruità, sotto il profilo tecnico-contabile, di tutte le singole voci del bilancio sociale, costituisce la ratio della responsabilità dei revisori disciplinata dall’art. 15 d.lgs 39/2010, a tenore del quale “I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. …”.

Il legislatore ha quindi equiparato la responsabilità degli amministratori a quella dei revisori, ponendo sullo stesso piano la condotta di chi effettua delle malpractice contabili e quella di chi esegue i dovuti controlli senza l’osservanza della diligenza e della perizia posti a suo carico dalle norme tecniche di revisione. Fermo restando, pertanto, il principio per cui la responsabilità dei revisori è diretta nei confronti della società, dei soci e dei terzi per fatti propri e non deriva dai fatti o le omissioni degli amministratori, gli stessi sono chiamati a rispondere della diffusione di informazioni al mercato non veritiere o incomplete.

Tali conclusioni appaiono confermate anche dalla Suprema Corte, che, chiamata a verificare la legittimità delle sanzioni applicate dalla CONSOB ad una società di revisione contabile, ha affermato il principio per cui “In tutte le ipotesi in cui revisore contabile o la società di revisione contabile, con riferimento alle società quotate in borsa, debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto di revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o non adeguatezza. L’esercizio di tale controllo è finalizzato, infatti, ad assicurare la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza, della corretta gestione contabile della società stessa, al fine di assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, nonché a tutelare l’ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato” (cfr. Cass. n. 16780 del 21/06/2019).

Con il terzo motivo di impugnazione la XXX lamenta l’erronea applicazione dell’art. 96 comma 1 seconda parte TUF, per aver il Tribunale affermato che “nel caso dell’art. 96 TUF il revisore è certamente l’artefice del patrimonio informativo offerto al mercato perché senza la sua approvazione quello stesso patrimonio informativo è destinato a rimanere privo di effetti” (cfr. pag. 13 primo capoverso sentenza), e ritenuto che, ove la società di revisione avesse espresso un giudizio negativo ovvero dichiarato l’impossibilità di esprimerne uno, avrebbe impedito la pubblicazione del prospetto sì che “non vi sarebbe stato alcun acquisto da parte di nessun investitore e non vi sarebbe stata alcuna perdita” (cfr. pag. 18 secondo capoverso sentenza).

Tale ultima censura appare fondata. Il testo della seconda parte dell’art. 96 vigente all’epoca dei fatti prevedeva infatti che “L’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio”.

Nonostante la norma sia stata correttamente riportata dal Tribunale a pag. 11 della impugnata sentenza, il primo giudice ha erroneamente esteso la disciplina prevista per i “prodotti diversi dagli strumenti finanziari comunitari” a quelli comunitari, tali dovendo necessariamente essere qualificate le azioni della BdM negoziate su un mercato regolamentato comunitario ai sensi dell’art. 93 bis e 1 comma 1 bis TUF.

L’errore in cui è incorso il Tribunale non è tuttavia idoneo ad escludere la responsabilità della appellante società di revisione per le ragioni che saranno esaminate in relazione al quarto motivo di gravame.

Sotto il primo profilo le censure mosse dall’appellante risultano infondate. Pur riconoscendo l’utilizzo di talune espressioni improprie, la lettura del complessivo impianto motivazionale consente agevolmente di comprendere che il Tribunale ha ritenuto di ascrivere alla appellante società di revisione l’omesso rilievo delle criticità evidenziate dalla Banca d’Italia (in particolare con l’accertamento ispettivo del 2012), in spregio agli obblighi imposti al revisore contabile dal d.lgs 39/2010, in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16780/2019 e sopra riportato.

Il Tribunale ha infatti puntualmente messo in evidenza che “la revisione dei conti non è una presa d’atto della situazione contabile altrui, ma è una ricerca costante della sua correttezza; la circostanza che altri organi abbiano rilevato autonomamente e con propri poteri quello che a XXX è sfuggito può solo indurre a ritenere o che il metodo di revisione è errato oppure che i poteri di controllo di cui il revisore dispone per legge non sono stati correttamente esercitati…”. La XXX non è quindi responsabile unico dell’illecito (sicuramente ascrivibile anche agli organi amministrativi e sindacali di BdM, come emerge anche dalle sanzioni loro irrogate dalla CONSOB), ma ha sicuramente concorso con la propria condotta omissiva e/o negligente a fuorviare gli investitori esprimendo un giudizio di affidabilità delle informazioni contabili poste a base dell’offerta degli strumenti finanziari della BdM.

Non meritevole di accoglimento è anche il quarto motivo di impugnazione, con il quale la XXX ha censurato l’accertata esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta ad essa ascritta ed il danno subito dall’appellato.

Dopo aver censurato la mancata specificazione da parte dell’attore in primo grado “delle informazioni ritenute fuorvianti e sulle quali avrebbe fatto ragionevole affidamento”, l’appellante lamenta che il Tribunale, nell’affermare la propria responsabilità “per non avere colto le serie criticità della situazione economico-finanziaria di BdM”, aveva omesso di considerare il tempo trascorso tra l’acquisto delle azioni (9/3/2012) e il provvedimento di risoluzione (22/11/2015) e ancora prima il tempo trascorso tra la relazione al bilancio 2010 e la risoluzione. Aggiunge inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in errore non avendo operato alcuna distinzione tra le relazioni di revisione riesposte in Prospetto, rispetto alle quali la CONSOB non aveva elevato alcuna contestazione, e la relazione sugli utili prospettici prevista dal Regolamento Ce 809/2004, in relazione alla quale la predetta autorità amministrativa aveva ritenuto di escludere una responsabilità di essa società, per essere stata accertata nel relativo procedimento la mancata messa a conoscenza da parte degli organi

amministrativi dei rilievi svolti dalla Banca d’Italia con la lettera del 9/1/2012.

Premesso che è la stessa appellante ad affermare a pag. 33 dell’atto di impugnazione che “nell’atto di citazione in primo grado controparte ha contestato che <<il Prospetto informativo -quantomeno nella parte relativa al Dato Previsionale della Banca- contiene informazioni non veritiere ed è pertanto decettivo, inducendo gli investitori a confidare in una prospettiva reddituale dell’investimento particolarmente ottimistica, ma del tutto infondata>>”, con conseguente infondatezza dell’eccezione di indeterminatezza della domanda e di violazione del proprio diritto di difesa per l’impossibilità di fornire prova liberatoria, la questione posta all’esame di questa Corte consiste di fatto nell’accertamento dell’esatto adempimento da parte della XXX dei doveri ad essa imposti nella verifica delle stime sugli utili prospettici formulate dagli amministratori di BdM e riportate nel capitolo 13 del Prospetto.

Non ha l’appellante contestato in questa sede il principio di diritto affermato dal Tribunale per cui, a fronte della obiettiva non attendibilità del Dato Previsionale riportato nel Prospetto (desumibile dai rilievi della Banca d’Italia, dai provvedimenti che hanno portato alla risoluzione di BdM e dagli stessi accertamenti svolti dalla CONSOB, le cui conclusioni sono invocate dalla appellante medesima), era onere di XXX “fornire la prova di avere impiegato la massima diligenza” nello svolgimento dell’incarico di revisione “per assicurare la veridicità delle informazioni propalate al pubblico” e che “la crisi della banca fosse imputabile esclusivamente a fatti sopravvenuti alla pubblicazione del prospetto e, quindi, imprevedibili al momento della sua predisposizione”.

Ebbene, neanche in questa sede, a fronte dell’accertamento effettuato dal Tribunale per cui “nessuna prova è stata addotta in tal senso dal soggetto responsabile”, la XXX ha specificamente dedotto ed evidenziato gli elementi di prova dai quali poter desumere il corretto adempimento degli obblighi posti a suo carico. La difesa svolta ruota, infatti, sulla sola circostanza di essere stata tratta in inganno dagli ex amministratori della BdM a causa della mancata ostensione della lettera della Banca d’Italia del 9/1/2012.

L’assunto non è condivisibile.

Come sopra già evidenziato la verifica demandata dall’ordinamento al revisore contabile non ha un carattere meramente formale, ma si estende alla valutazione di coerenza e congruità, sotto il profilo tecnico-contabile, dei dati sottoposti ad esame (in tal senso vedi anche App. Torino 30 maggio 1995 che ha ritenuto negligente “il comportamento della società di revisione che abbia omesso, con riferimento alla società fiduciaria di eseguire un controllo incrociato su conti dei fiducianti giustificandosi con l’esistenza del segreto fiduciario oppostole della società revisionata”; nonché Tribunale Milano sent. 4/11/2008, secondo cui “l’attività del revisore contabile non può certamente limitarsi a un formale esame del mero dato contabile che invece, va periodicamente svolto unitamente a eventuali altri indici di comparazione, quali gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, gli eventuali rilevi dei sindaci, nonché la documentazione di supporto ricevuta attraverso le previste procedure di ricezione (cartolarizzazioni) e le notizie economiche sull’andamento del settore di mercato in cui opera la società revisionata, con riferimento alle passate gestioni e alle prospettive future”).

Al fine di consentire l’ampiezza del dovere di controllo funzionale l’art 14 d.lgs 39/2010 prevede che “I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell’espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione”.

I revisori pertanto hanno poteri di iniziativa, controllo e accertamento autonomi, che non si limitano alle semplici assunzioni di informazioni dagli organi amministrativi della società oggetto di revisione, ma prevedono (nell’ambito di una corretta pianificazione ed esecuzione dell’audit contabile) anche lo svolgimento di riscontri documentali, controlli e sondaggi di conformità a campione, il cui esercizio deve ritenersi doveroso in forza del carattere di terzietà loro imposto dalla disciplina nazionale e comunitaria.

Nella specie risulta documentato agli atti (cfr. doc. 41 nel fascicolo di parte appellata, ma anche pag. 234 del Prospetto informativo) che già l’indagine ispettiva compiuta nel 2011 dalla Banca d’Italia (pacificamente a conoscenza della XXX in quanto circostanza non contestata) aveva messo in evidenza carenze nell’istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito, inosservanza delle disposizioni in materia di calcolo dei requisiti patrimoniali da parte dell’amministrazione e degli organi di controllo interni.

In particolare la Banca d’Italia, a prescindere dai rilievi relativi alla disciplina antiriciclaggio che hanno portato all’applicazione di sanzioni, ha contestato che ad oltre due anni di distanza dall’entrata in vigore della relativa normativa circa 17.500 rapporti (di cui circa 2000 instaurati dopo la sua entrata in vigore) erano privi dell’indicazione dell’effettivo titolare; che le informazioni acquisite erano palesemente incongrue e difformi da quelle raccolte dalla stessa banca per il controllo delle facilitazioni creditizie; che le profilature dei clienti per classi di rischio erano sostanzialmente inattendibili in quanto incomplete e non integrate con l’anagrafe generale e le informazioni di natura giudiziaria. Risultavano inoltre diffusamente censurate carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale in violazione dei principi di separatezza dei ruoli e delle responsabilità, rispetto ai quali si evidenziava l’inefficacia degli interventi già adottati. Ancora si sottolineava che “è peggiorata la qualità dell’attivo; in un biennio è quasi raddoppiata l’incidenza dei crediti in micro-classe rischio elevato specie per le imprese edili” e che la “percezione dei sintomi di rischio” era attenuta da “indicatori poco funzionali”, prassi che hanno “posto sotto traccia latenti difficoltà di alcuni prenditori” e “improprie ponderazioni agevolate”. Infine si stigmatizzavano le disfunzioni delle varie fasi del processo creditizio e l’utilizzo di procedure “incompatibili con l’efficiente gestione delle numerose posizioni da riguardare”.

Di fatto si tratta dei medesimi rilievi contenuti nella lettera del 9/1/2012 della Banca d’Italia, laddove più sinteticamente si faceva riferimento agli “elementi di crescente criticità, riconducibili soprattutto … alla rilevante esposizione ai rischi di natura creditizia e finanziaria”, alle “politiche di assunzione e gestione dei rischi” dovute alla “presenza di ampie lacune nei sistemi di governo e controllo”, alla “significativa esposizione aziendale ai rischi creditizi e finanziari” prodotte dalle “inadeguatezze degli assetti interni”, rilievi diffusamente ribaditi nel documento conclusivo in data 3/4/2013 (cfr. doc. 42 nel fascicolo di parte appellata).

Alla luce delle considerazioni svolte appare più che evidente che la mancata conoscenza della esistenza della lettera della Banca d’Italia del 9/1/2012 non è stata determinante nell’esame e nella valutazione del dato previsionale, della cui “ragionevolezza” alla luce dei principi tecnici di revisione imposti dall’art. 11 d.lgs 39/2010 la PcW non ha fornito alcun riscontro.

E’ poi appena il caso di rilevare che è la stessa appellante a riconoscere a pag. 36 del proprio atto di appello che “il contenuto della lettera del 9 gennaio 2012, se debitamente considerato dagli apicali di BdM, avrebbe influito sulle assunzioni del piano industriale e di conseguenza sul Dato

Previsionale”, sicché è la stessa XXX ad ammettere l’irrilevanza delle circostanze sopravvenute alla redazione della propria relazione.

Non meritevole di accoglimento è ancora il quinto motivo di impugnazione, con il quale la XXX lamenta l’erronea ed illogica applicazione dell’art. 94 TUF, per aver il Tribunale, da un lato, qualificato la responsabilità prevista dalla citata norma come parziaria e, dall’altro, affermato la sussistenza di una responsabilità solidale.

Questa Corte è ben cosciente dell’ampio dibattito esistente in dottrina circa l’esegesi dell’inciso “rispondono ciascuno in relazione alla parti di propria competenza” contenuto nell’art. 94 TUF e in particolare circa la qualificazione del regime di responsabilità come parziaria o solidale, di cui non è possibile dare in questa sede esaustivo conto.

Nel silenzio della direttiva comunitaria Prospetti e con riferimento ai revisori, questa Corte ritiene di aderire all’orientamento che qualifica nella specie la responsabilità come solidale.

Ed invero, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si limita a precisare che i soggetti di cui all’art. 94, 8º comma, TUF “rispondono soltanto con riferimento alle parti di rispettiva competenza”, in conformità alle previsioni della direttiva Prospetto e al relativo regolamento di attuazione n. 809/2004, i quali appunto prevedono la possibilità che alcuni soggetti non siano responsabili per l’intero contenuto del prospetto, ma solamente per alcune parti di esso.

Tale precisazione non è tuttavia irrilevante, atteso che essa consente di distinguere l’ipotesi in cui l’informazione sia di competenza esclusiva di una parte, rientrando nella sua sfera esclusiva di controllo, da quella in cui l’informazione è riconducibile a condotte diverse che, seppure autonome, concorrono a propalare dati non veritieri o non corretti. In tale seconda ipotesi i soggetti che partecipano alla redazione del prospetto non possono non essere ritenuti responsabili solidalmente per le informazioni contenute nella relativa parte del prospetto.

Tali conclusioni devono essere vieppiù ribadite in relazione alla responsabilità configurabile in capo ai revisori, alla luce del complessivo quadro normativo e in particolare della previsione contenuta nell’art. 15 d.lgs 29/2010 di responsabilità solidale del revisore con gli amministratori, nei confronti, tra gli altri, dei soggetti terzi che abbiano instaurato rapporti con la società revisionata.

Tale ultima disposizione, in continuità con quanto stabilito dai previgenti artt. 2409-sexies, comma 2, c.c. e 164, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs 37/2004), ha infatti pacificamente previsto una ipotesi di responsabilità solidale (definita dalla dottrina come impropria in quanto i revisori e gli amministratori rispondono per l’inadempimento di obbligazioni autonome e distinte) che quindi vede la ripartizione di responsabilità nei soli rapporti interni tra debitori solidali, conformemente al combinato disposto degli artt. 1298 e 2055 c.c..

Le conclusioni raggiunte trovano conferma in diverse pronunce sia della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano 25/7/2008 e 4/11/2008), che dei giudici di legittimità. La Suprema Corte, chiamata a scrutinare la responsabilità di una società di revisione in relazione alla revisione dello stato patrimoniale aggregato di alcune società le cui quote erano oggetto di cessione, nell’affermare l’irrilevanza della distinzione tra revisione legale e volontaria, ha infatti ritenuto di carattere solidale la responsabilità della società di revisione per i danni arrecati ai terzi sulla base dell’art. 12 del d.p.r. 31 marzo 1975 n. 136 – recante attuazione della delega di cui all’art. 2 lett. a legge 7 giugno 1974 n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa – e dell’art. 2055 c.c. in considerazione dell’unicità del danno, dovendosi fare “riferimento alla posizione del danneggiato, a cui favore è stabilita la solidarietà, senza che invece rilevi la pluralità delle azioni od omissioni, poste in essere dai danneggianti ed integranti illeciti civili (cfr. Cass. sent. 10403 del 2002.

Anche sotto il profilo in esame la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Infine, in punto di quantificazione del danno, devono essere esaminate congiuntamente le istanze istruttorie avanzate dall’appellante sub paragrafo 6 dell’appello principale e l’appello incidentale proposto dal YYY.

Quanto alle prime tese ad ottenere ex art. 210 ovvero 213 c.p.c. contezza dell’avvenuta adesione del YYY al fondo speciale istituito presso il MEF, questa Corte rileva che le stesse implicano un’eccezione di aliunde perceptum svolta per la prima volta in questo grado.

Ora, se è vero che costituisce principio di diritto quello per cui l’eccezione in parola non rientra tra quelle in senso stretto ed è rilevabile d’ufficio dal giudice, tuttavia è altrettanto pacifico che le relative circostanze di fatto devono essere ritualmente acquisite in giudizio (cfr. da ultimo Cass. ord. N. 30330 del 31/11/2019).

Nel caso di specie l’appellante si è limitato a rappresentare che il 18/6/2020 era scaduto il termine per la presentazione al FIR delle domande di indennizzo “degli investitori che si assumano danneggiati per aver sottoscritto azioni di talune banche, poste in liquidazione coatta amministrativa, fra le quali figura anche Banca delle ***” e che era notorio “che l’indennizzo in questione è determinato in misura pari al 30% del valore dei titoli acquistati sino ad un importo massimo di € 100.000,00”.

Si tratta, invero, di circostanze assolutamente generiche e lacunose ed in quanto tali inidonee a ritenere ammissibile l’eccezione in esame, ancorché si tratti di fatti sopravvenuti alla scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. per la precisazione delle domande e delle eccezioni e per l’articolazione di prove dirette e contrarie.

La legge di bilancio 2019 n. 145/2018 (come novellata dalla l. 58/2019 ed integrata dalla legge di bilancio 2020, n. 160/2019, nonché dal d.l. 18/20, dalla l. 77/20 e dalla legge di bilancio 2021, n. 178/20) all’art. 1 comma 493 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate, con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16/11/2015 e prima del 1/1/2018. Per accedere all’indennizzo non è sufficiente che la procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca sia stata adottata nel riportato arco temporale (nel quale sicuramente rientra la BdM, essendo stato adottato il relativo provvedimento di risoluzione in data 22/11/2015) e che il soggetto alleghi idonea documentazione attestante l’acquisto, nella specie, di azioni, atteso che il successivo comma 494 prevede specificamente che l’indennizzo è riservato “ai risparmiatori”, mentre l’art. 494 prevede specifiche ipotesi di esclusione dall’accesso alle prestazioni del FIR nei confronti di alcuni soggetti che rivestono particolari qualifiche.

Nella specie nessuna allegazione (e tanto meno prova) è stata offerta dall’appellante in ordine alle qualità soggettive del YYY e le stesse non appaiono desumibili dalla documentazione acquisita in giudizio.

Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto delle istanze istruttorie proposte dalla XXX in questo grado.

In ogni caso la richiesta di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. è inammissibile, non essendovi alcuna prova che il YYY abbia fatto domanda di adesione al FIR, mentre la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. costituisce per il giudice una mera facoltà, il cui esercizio è discrezionale (cfr. Cass. n. 34158 del 20/12/2019) e che nella specie questa Corte ritiene di non esercitare in ragione della rilevata genericità delle allegazioni svolte dall’appellante.

L’appello incidentale svolto dal YYY in punto di liquidazione del danno subito non è invece meritevole di accoglimento.

Come evidenziato in sede di esposizione del contenuto della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto le domande del YYY limitatamente all’investimento operato in relazione alla offerta effettuata in occasione dell’aumento di capitale di BdM del febbraio 2012, rigettando invece quelle relative al mancato disinvestimento delle azioni di cui era già titolare, rilevando da un lato che né la banca né il revisore legale avevano “un obbligo di informare il cliente circa l’andamento dei titoli e l’opportunità di disinvestire”, e dall’altro che l’attore non aveva fornito alcuna prova del nesso di causalità “tra le informazioni fornite dall’intermediario o acquisibili autonomamente dall’investitore -al momento dei singoli acquisiti- e l’operato del revisore legale dei conti”.

A sostegno della propria impugnazione deduce l’appellante incidentale che la falsità dei bilanci certificati da XXX, desumibile “dagli eventi negativi sopravvenuti alla pubblicazione del prospetto … sia per l’ampiezza delle perdite registrate dalla banca e delle rettifiche apportate al bilancio sin dal 2013, cioè a pochi mesi dalla pubblicazione del prospetto, ed esitati nelle gravissime iniziative assunte dall’Autorità Pubblica, prima fra tutte il collocamento della banca in amministrazione controllata con scioglimento degli organi societari”, avrebbe inciso sulla sua libertà di autodeterminazione sia in relazione all’acquisto operato in data 9/3/2012 sia in relazione al mancato disinvestimento delle partecipazioni azionarie già comprese nel suo portafoglio titoli in forza di plurimi acquisti avvenuti tra il 25/9/2006 ed il 17/5/2010.

Il motivo come sinteticamente riportato è inammissibile e comunque infondato.

Inammissibile in quanto, a fronte di duplici argomentate ragioni della decisione di rigetto, ciascuna dotata di propria autonomia, il YYY si è limitato ad ribadire la sussistenza del nesso di causalità esistente tra l’affermata falsità dei bilanci e la sua scelta di mantenere fermo l’investimento (170.500 azioni) fino alla sospensione del titolo. Nessuna ragionata contestazione è stata invece articolata dall’appellante in ordine alla asserita mancanza di qualsivoglia obbligo da parte della Banca e ancor più della società di revisione di informare circa l’opportunità o meno di disinvestire.

Infondato in quanto risulta documentato dallo stesso appellante incidentale che egli anche a seguito dell’approvazione del bilancio al 31/12/2012, allorché erano già emerse le gravi perdite patrimoniali di BdM, ha continuato a mantenere fermo l’investimento in titoli fino alla loro sospensione. Tale condotta, fondata sulla conoscenza o comunque conoscibilità delle effettive condizioni finanziarie e patrimoniali della BdM, porta ad escludere in concreto l’assioma affermato dall’appellante incidentale, per cui, ove a conoscenza delle reali condizioni economiche patrimoniali, avrebbe proceduto al disinvestimento.

In radice occorre inoltre rilevare che sulla base dei documenti acquisiti in giudizio non vi sono elementi per affermare la falsità dei bilanci certificati dal XXX. Né la relazione ispettiva di Banca d’Italia alla data del 6/9/2013 (cfr. doc. 44 nel fascicolo dell’appellante incidentale) né quelle precedenti né il procedimento sanzionatorio svolto dalla CONSOB a carico degli organi amministrativi e di controllo interno della banca accerta infatti la falsità dei bilanci, ma solo un deficit del bilancio consolidato e del patrimonio del gruppo derivante dalla non corretta osservanza di prudenti criteri di gestione e di corrette procedure interne di valutazione del merito creditizio sopra già esposte.

In definitiva sia l’appello principale che quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo state riproposte in questa sede le domande avanzate in primo grado da XXX di condanna degli ulteriori originari convenuti al pagamento in suo favore degli importi eccedenti la quota di responsabilità ad essa imputabile.

La soccombenza reciproca e il carattere controverso delle questioni affrontate, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Stante la soccombenza integrale dell’appellante e dell’appellante incidentale ricorrono i presupposti nei confronti di entrambi per l’applicazione dell’art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n. 727 del 12-15/6/2020 pronunciata dal Tribunale delle Imprese di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:

conferma integralmente la sentenza impugnata, rigettando l’appello principale e l’appello incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio; dichiara l’appellante principale e l’appellante incidentale entrambi tenuti pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

Così deciso nella camera di consiglio in data 21/2/2023

Il Presidente

dr.  Il Consigliere Est. dr.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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