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Codice Penale

Prova del credito vantato dall’appaltatore

Prova del credito vantato dall’appaltatore, contabilità del direttore dei lavori, redazione per conto del committente o accettazione senza riserve

Pubblicato il 24 October 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

Il Tribunale, nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 803/2019 pubblicata il 22/10/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da: XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in

ATTORE/I contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

ZZZ (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni che qui si intende riportato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la ditta XXX conveniva in giudizio davanti all’intestato Tribunale YYY e ZZZ deducendo che:

-nel novembre 2011 aveva stipulato con YYY, per sé o persona da nominare, un contratto preliminare di vendita di un immobile da edificare sul lotto di Via in al prezzo di €. 350.000.00 + iva secondo le indicazioni contenute nel capitolato allegato al contratto, oltre all’eventuale piscina ed opere aggiuntive, esclusi gli impianti che l’acquirente avrebbe realizzato per conto proprio;

– il 31 luglio 2012 veniva stipulato contratto di compravendita nel quale l’attore vendeva a YYY ed alla moglie ZZZ, in comunione, l’immobile in questione nello stato in cui trovava, al grezzo, per il prezzo di €. 200.000,00 + iva

– Successivamente i convenuti appaltavano alla ditta odierna attrice i lavori di rifinitura dell’abitazione compravenduta, sulla base di quanto concordato nel capitolato redatto ed allegato al contratto preliminare comprendente alcune modifiche esterne, e la realizzazione della piscina. – a luglio 2013, terminati i lavori,l’attore chiedeva il pagamento di quanto dovuto a parte convenuta che invece contestava la presenza di infiltrazioni ed avanzava una serie di ulteriori eccezioni.

– a questo punto l’attore chiedeva un ATP ex art. 696 bis cpc per accertare i lavori eseguiti, rigettato però dal Tribunale, avendo lo stesso una natura meramente esplorativa.

– l’attore quindi adiva l’intestato Tribunale chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. 176.777,04 salva diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi; in subordine la condanna dei convenuti all’indennizzo ex art. 2041 cc; sempre in via autonoma la condanna al risarcimento ex art. 96 cpc da determinare in corso di causa o da liquidare d’ufficio ed il maggior danno ex art. 1224 cc

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle avverse domande esponendo che:

-l’azione non poteva essere proposta nei confronti della signora ZZZ in quanto non legittimata passiva per non avere partecipato al preliminare del contratto per cui è causa.

-a seguito della perfezionata compravendita avvenuta il 31 luglio 2012 i convenuti avevano provveduto ad eseguire direttamente, ed in parte tramite terzi, i lavori di rifinitura ed ogni altra opera successiva a tale data senza aver commissionato alcunchè alla Ditta XXX.

-il contratto di compravendita aveva novato il preliminare e quindi non c’era stato nessun contratto di appalto valido sottoscritto tra le parti, salvo l’incarico specifico della realizzazione della piscina;

-delle opere elencate nel computo metrico di parte attrice, alcune non erano state eseguite, altre realizzate prima della compravendita, altre ancora eseguite da essi convenuti come elencato nella motivazione dell’atto di costituzione

– la domanda subordinata ex art. 2041 cc era inammissibile e non dovuti i danni ex art. 96 cpc

I in via riconvenzionale chiedevano i convenuti la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per le inadempienze alle obbligazioni assunte nel contratto di compravendita, tra cui i vizi da cui era affetto l’immobile per un ammontare complessivo di €. 102.000,00, o nella diversa somma ritenuta, in base alle carenze descritte ai punti da A) ad L) della comparsa, consistenti sostanzialmente in: a) contropendenza errata del fondo piscina, b) mancata consegna del certificato di agibilità, c) errata posa in opera di una porta scrigno, d) infiltrazioni causate dalla errata impermeabilizzazione dei colmi e mancanza di doppia guaina, e) errata posa in opera di un piatto doccia, f) errata altezza dei massetti su tutti i piani e mancata posa in opera del massetto leggero e guaine isolanti, g) errata pendenza dei pavimenti locale termico e lavanderia, h) difetti di planarità e granulometria degli intonaci, I) errata coibentazione dei pilastri in c.a, l) mancato allaccio degli scarichi del garage, k) difformità rilevate nel progetto di variante date da una diversa rappresentazione delle misure al piano seminterrato, diversa distribuzione interna dei locali, diversa rappresentazione della resede pertinenziale part. 4 e 983, con conseguente rettifica catastale, l) erronea indicazione nel certificato di agibilità presentato in Comune dell’impianto termico.

La causa veniva istruita con la concessione dei termini di cui all’art 183 VI comma c.p.c., con l’interpello, con le prove documentali e le prove orali richieste dalle parti, con una consulenza tecnica d’ufficio e con una proposta transattiva da parte del giudice che non veniva accettata da parte convenuta.

All’udienza del 20 novembre 2018 le parti concludevano come da verbale in epigrafe richiamato ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il novellato art 232 c.p.c. esonera ormai dalla esposizione del tradizionale “ svolgimento del processo” essendo sufficiente, ai fini dell’apparato giustificativo della decisione, “ la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e pertanto va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta- era del resto già ststa codificata dall’art 16 dell’abrogato processo societario.( Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015 n. 642).

Suggerisce la S.C. che il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all’art 18 disp.att.c.p.c. non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni- di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che quindi le restanti questioni non trattate non debbono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Orbene la domanda proposta dal XXX ad ottenere il pagamento dei lavori edili aggiuntivi eseguiti in base a quanto concordato nel capitolato di appalto sull’immobile compravenduto il 31 luglio 2012 ubicato in Via.

In generale la Corte di Cassazione, con riferimento al credito vantato dall’appaltatore ha statuito che “in materia di corrispettivo dovuto per l’appalto privato, laddove il committente contesti l’entità del dovuto, non costituisce prova del credito vantato dall’appaltatore, né la fattura dallo stesso emessa, trattandosi di documento proveniente di natura fiscale, valido come prova scritta a soli fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art 634 c.p.c. ma che, trattandosi di documento proveniente dalla parte, non costituisce prova del credito contestato nel giudizio di merito conseguente alla opposizione, governato, quanto ai principi della prova e del relativo onere, dalle regole comuni. Allo stesso modo, in detto giudizio, la prova del credito vantato dall’appaltatore non può essere tratta dalla contabilità del direttore dei lavori, se non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve, pur senza avere manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto normalmente legato a costui da un contratto di prestazione d’opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitattamente alla materia tecnica”( Cass. 10860/ 2007 e 2333/95).

Nel caso di specie la domanda proposta dall’attore appare fondata nei limiti che seguono. Parte attrice asserisce di essere stata incaricata da parte convenuta per alcuni lavori di completamento e rifinitura oltre che dei lavori della piscina del fabbricato in questione, lavori quantificati nel computo metrico ( doc 3 del fascicolo dell’attore) mentre parte convenuta asserisce che alcune opere di rifinitura erano state eseguite prima del 31 luglio 2012 ( data dell’atto di compravendita) ed altre erano state eseguite dai convenuti in proprio senza l’ausilio della Ditta XXX.

Non è infatti contestato tra le parti l’avvenuto affidamento in appalto dei lavori di costruzione dell’immobile fino alla data dell’atto di compravendita ma solamente alcune lavorazioni non previste, non concordate e per le quali l’appaltatore richiederebbe un compenso ulteriore rispetto all’importo pagato.

Con il contratto di compravendita infatti le parti novarono la volontà espressa nel contratto preliminare nel quale avevano convenuto che il XXX vendesse l’immobile completamente rifinito. Dall’atto di compravendita si desume che il fabbricato era ancora in corso di costruzione senza gli impianti.

In base alle emergenze processuali è risultato che sicuramente alcuni lavori di rifinitura furono eseguiti dalla Ditta XXX incaricata per l’appunto dai convenuti.

La conclusione ha trovato conferma in sede testimoniale con i testi *** ( sentito alla udienza del 2 febbraio 2017 ) e *** ( sentito alla udienza del 7 marzo 2017) i quali hanno riferito che i convenuti incaricarono il XXX di terminare i lavori di rifinitura dell’immobile mentre i testi *** e *** ( sentiti alla udienza del 12 gennaio 2017) hanno riferito che gli ultimi giorni di luglio 2012 i loro congiunti dissero al XXX che avrebbero terminato i lavori per conto proprio. Detta ultima circostanza non contrasta con la affermazione di controparte secondo cui l’immobile in questione al momento dell’atto notarile non era terminato ed aveva necessità di opere di completamento.

E’ verosimile quindi ritenere che alcuni lavori di rifinitura siano stati affidati dai convenuti al XXX che già era presente in cantiere e che lavorava nei pressi della medesima abitazione per la finitura di altre villette a schiera.

Anche gli operai di parte attrice come *** sentito all’udienza del 12 gennaio 2017 ha riferito di aver lavorato per la ditta XXX nella casa dei convenuti da novembre 2012 a marzo aprile 2013, ha indicato i singoli lavori effettuati ,aggiungendo che il sig. YYY andava quasi ogni giorno a controllare i lavori: dello stesso tenore la testimonianza di *** , sentito all’udienza del 2 febbraio 2017 che ha confermato di avere effettuato le opere elencate nel capitolo di prova nel periodo dal settembre 2012 a giugno 2013, precisando “il sig. YYY, più volte al giorno, e la sig.ra ZZZ, diverse volte, guardavano i lavori e chiedevano quanto mancava per finire e davano direttive su come volevano un lavoro che fosse fatto” ***, sentito alla udienza del 2 febbraio 2017 confermava di avere eseguito le opere indicate nel capitolo tra settembre 2012 e giugno 2013, ed anche lui dichiarava che sia YYY che la moglie si recavano sovente in cantiere a controllare i lavori; ***, sentito alla udienza dell’8 maggio 2017, ha dichiarato che nell’abitazione in questione collaborò alle opere descritte nel capitolo sub 3) e che YYY capitava spesso in cantiere nell’autunno-inverno 2012/2013, oltre ad aver “sentito una volta il signor YYY parlare con il sig. XXX per alcune modifiche da effettuare sul cantiere”. Anche ***, sentito all’udienza del 7 marzo 2017 ha dichiarato di avere lavorato come manovale da settembre 2012 a maggio-giugno 2013 e di avere contribuito ai lavori di cui al capitolo sub 3) precisando “il sig. YYY mentre eseguivamo i lavori nel cantiere era spesso presente, l’ho visto 10/15 volte”. Gli altri testimoni, terzisti ed artigiani, escussi sui capitoli sub 5), 6), 7) hanno risposto: quanto a *** operaio della società ***, escusso all’udienza del 2 febbraio 2017 ha riferito che nel 2013 realizzò gli intonaci nell’abitazione dei convenuti, confermando la fattura emessa a XXX dal suo datore di lavoro ed ha affermato “…nei mesi di lavoro che ho trascorso lì, venivano spesso a vedere i lavori che stavo facendo sia il sig. YYY che la moglie sig.ra ZZZ” . *** escusso all’udienza dell’8 maggio 2017 ha dichiarato che consegnò alla ditta XXX le ringhiere ed il cancello tra maggio e giugno 2013, e che alla consegna vide YYY e la moglie sul posto piantare le siepi.*** escusso all’udienza del 12 gennaio 2017 ha dichiarato che iniziò a lavorare nella piscina a novembre 2012 e che ultimò i lavori tra febbraio-marzo 2013 con gli altri operai di XXX.

La consulenza delle deposizioni è idonea ad acclarare i fatti nei termini prospettati dalla attrice, avendo i testimoni reso dichiarazioni circostanziate in merito alla tipologia dei lavori eseguiti; la loro attendibilità non è adombrata dal fatto che erano dipendenti, cottimisti o terzisti, non essendo emerso alcun interesse personale, giuridico e concreto nel rapporto controverso che ne legittimerebbe l’assunzione della qualità di parte nel presente giudizio.

Le prove orali offerte dai convenuti non hanno evidenziato lo stesso spessore probatorio.

***, fratello del convenuto, escusso all’udienza del 12 gennaio 2017 ha riferito di essere studente a recandosi in cantiere nelle pause universitarie ed ha indicato le sole ditte *** e ***, oltre a ***, intervenuti nel cantiere.

***,escusso all’udienza del 12 febbraio 2017, ha riferito di avere eseguito i lavori di supporto alla posa delle piastrelle, dei massetti e della piscina. *** escusso all’udienza del 7 marzo 2017 ha riferito di essersi occupato dell’impianto elettrico per una settimana, rientrando in cantiere dopo uno-due mesi, e di avere visto gli operai di XXX lavorare all’esterno successivamente al luglio 2012 “presso la piscina e montare le colonne del cancello”, aggiungendo “quando io non c’ero non so cosa abbiano fatto”.

*** escusso all’udienza dell’8 maggio 2017 ha dichiarato di avere realizzato il cartongesso nella lavanderia ed una cappa, recandosi sul posto per verniciare circa un giorno a settimana; *** escusso all’udeinza del 7 marzo 2017 ha dichiarato di avere lavorato a titolo di amicizia con il sig. YYY da luglio 2012 fino a febbraio 2013, a settimane alterne, realizzando “…. i massetti esterni ed in garage, una scala interna e piccole modifiche……” “… marmo e massetto in piscina . *** escusso all’udienza dell’8 maggio 2017 ha dichiarato che si occupò della piscina precisando “la struttura in c.a. della piscina era stata fatta dalla ditta XXX; lo so perché ho partecipato in parte ai lavori ed ho portato gli accessori, ricordo che erano i primi mesi del 2013”. ***, padre della convenuta escusso alla udienza del 12 gennaio 2017 ha riferito di esseri recato in cantiere quando c’era l’imbianchino ed il piastrellista e di non aver visto in quelle occasioni gli operai di XXX.

Tutti hanno svolto prestazioni diverse da quelle descritte dai testimoni dell’attrice, per cui è verosimile che gli uni e gli altri non si siano incontrati o che ciò avvenne solo occasionalmente (v. deposizioni ***) anche perché le prestazioni degli uni erano indipendenti da quelle degli altri.

Alla luce di ciò, assodato che ai lavori edili di completamento si diede seguito dopo luglio 2012, cade anche la possibilità che ad eseguirli furono le maestranze chiamate dai convenuti e/o questi ultimi.

Se altro personale avesse eseguito i lavori rivendicati dalla attrice, doveva risultare la prova dell’acquisto dei materiali necessari e della mano d’opera, mentre dai documenti prodotti dai convenuti non è emerso nulla. Sono in atti fatture di posa in opera (v. doc. 25-26-27),di vetri (doc. 18),di porte (doc. 21),di gradini, zanzariere, persiane, finestre, controtelai (doc. 28-29-3031-32-33),di imbiancatura (doc. 22-23),di porte in rovere e telai (doc. 34-35), di impianto elettrico (doc. 36),di pavimenti, battiscopa, rubinetteria, lavabi etc. (doc. 37-38-39-40-41-42), di installazione componenti tecniche della piscina (doc. 19-20),di pavimenti (doc. 25-26-27). Per i lavori oggetto di causa- come anche descritto nei computi allegati alla CTU- servivano invece tubazioni, mattoni forati, malta, isolanti, intonaco premiscelato, pozzetti, pluviali, calcestruzzo, barre in acciaio…. ed un attrezzo meccanico per gli scavi, oltre alle ringhiere, ai cancelli, alla cisterna.

E’ assente anche la prova che i convenuti personalmente abbiano contribuito alle attività murarie e che avessero competenze specifiche per farlo, circostanze peraltro inverosimile data la natura e la complessità delle attività edili in questione.

Parte attrice ha documentato l’acquisto di materiali pertinenti con i lavori in questione (doc. 7 del fascicolo di parte attrice) ) e documenti di trasporto coincidenti con il cantiere di causa. La diversa destinazione dei materiali che sarebbe servito ad altre villette confinanti , tesi sostenuta sostenuta dai convenuti è stata smentita dal teste ***, agente della ditta *** che ha venduto all’ attrice buona parte dei materiali, il quale, escusso alla udienza dell’8 maggio 2017 ha dichiarato: “ per lavoro io vengo chiamato nei cantieri per ordinare il materiale e dare consulenza in merito….i materiali oggetto delle fatture che mi si mostrano sono andati tutti nel cantiere di cui è causa; io andavo in cantiere anche due-tre volte al giorno, in base alle esigenze; ho visto gli operai di XXX in loco da settembre 2012 ad aprile-maggio 2013; sul cantiere vi erano gli scheletri di tre villette ma nel periodo di cui sopra si é sempre lavorato nella villetta dei YYY i quali sono anche venuti nel mio magazzino ad ordinare il pavimento esterno per la piscina; i materiali di cui alle fatture sono stati posti in opera nella villa dei YYY”.

Infine, dagli allegati alla citazione redatti dopo la fine lavori dallo studio tecnico incaricato dall’ attrice e depositati presso il Comune di (doc. 16 Scia in variante – doc. 5 ape – doc. 6 certificazione di conformità igienica ed acustica – doc. 9 comunicazione di fine lavori), risulta la ditta XXX esecutrice di tutti i lavori ed i documenti non sono stati contestati dai convenuti.

Dalle dichiarazioni testimoniali si desume che la precisa indicazione dei lavori che l’appaltatore doveva eseguire sia avvenuta dopo la conclusione del rogito ed il capitolato di spesa allegato al preliminare, sebbene novato con il definitivo atto di compravendita, come giustamente affermato da parte convenuta, può sicuramente essere indicativo e comprensivo delle lavorazioni sin da allora specificatamente previste. E’ quindi plausibile e verosimile che una volta concluso il contratto di compravendita per una villetta ancora allo stato grezzo e senza rifiniture, le parti abbiano concordato l’esecuzione di ulteriori lavorazioni la cui effettuazione si rendeva indispensabile e che la stessa ditta XXX, già presente in cantiere, fosse la più idonea e la più agevole per la realizzazione delle stesse.

Per le opere successivamente effettuate dalla Ditta XXX la CTU espletata ha chiarito e definito le opere realizzate dalla ditta XXX e ne ha quantificato il prezzo in base al prezzario regionale vigente all’epoca dei lavori. Sul punto è applicabile a parere di questo giudice la norma di cui all’art 1660 c.c. 1° comma che prevede che “se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo” Naturalmente applicando lo stesso principio con una interpretazione estensiva anche al caso di specie e considerato che tra le variazioni al progetto sono comprensibili anche quei lavori che risultino inderogabili per la conclusione dell’opera applatata, alla ditta XXX dovrà essere corrisposto quanto di giustizia.

La Corte di Cassazione, facendo applicazione di tale norma in un caso simile a quello per cui è causa ha stabilito che “nel caso in cui il corrispettivo dell’appalto secondo un progetto che non prevede l’esecuzione di determinate opere ……omissis… il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compresa in quello previsto dal’appalto e che, anche quando il progetto sia stato predisposto dall’appaltatore, deve essere pertanto determinato dal giudice ai sensi dell’art 1660 c.c. ( Cass 3353/1993 e 9796/2011).

Nel caso in esame l’attore ha diritto ad ottenere il pagamento dei lavori aggiuntivi realizzati dopo il 31 luglio 2012 lavori necessari e non previsti nel prezzo dell’immobile consegnato in uno stato ancora rudimentale.

Il CTU, architetto ***, con un ragionamento tecnico coerente ed avulso da vizi logici che questo giudice intende accogliere nella sua interezza, ha quantificato il corrispettivo finale per tutte le attività svolte dalla ditta XXX in €. 98.500,00 al netto dell’IVA oltre alle spese tecniche per la redazione della SCIA pari ad € 900,00. Parte convenuta con le osservazioni alla CTU ha replicato su vari punti a cui il CTU ha puntualmente risposto con considerazione ritenute anch’esse condivisibili. Del resto il CTU ha chiarito che le opere “ non riscontrabili” il cui importo è stato quantificato in € 43.599,53 sono opere che dovevano considerarsi inevitabilmente quale supporto per le lavorazioni successive.

Anche sulla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti il CTU ha circoscritto in maniera puntuale il campo di indagine ed ha analizzato i vizi denunciati dai convenuti ai paragrafi A) – L) della comparsa di risposta come da punto c) del quesito, soffermandovisi diffusamente al paragrafo 3.4 e seguenti dell’elaborato. A seguito dell’indagine hanno trovato riscontro i vizi della piscina (punto A), di un controtelaio (punto C), dei pavimenti del locale tecnico e lavanderia (punto G), della coibentazione dei pilastri (punto I) e le irregolarità edilizie-catastali (punto K).

L’ammontare complessivo delle spese per i ripristini è stato quantificato in €. 21.700,00 (€. 13.500,00 punti A), C), G), I) ed €. 8.200,00 punto K), paragrafo 3) sottovoci b. c.) secondo i valori e le quantità del Prezziario puntualmente riportati nell’elaborato.

Anche sui sopracitati punti le risposte alle osservazioni avanzate dalle parti sono risultate esuastive, logiche e perfettamente condivisibili.

Il paventato sconfinamento di 65 cm. della recinzione di un lato del lotto dei convenuti (part. 983) sul terreno del vicino (part. 788) non può essere preso in esame in quanto la questione, dedotta dal ctu e risultata solo ipotetica (in termini si è pronunciato lo stesso ctu), non è stata sollevata nella comparsa e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e non è stata oggetto di domanda riconvenzionale.

Il CTU ha anch’esso tentato una proposta conciliativa della controversia che è stata accolta di nuovo ( come quella proposta dal giudicante) dall’attore e non da parte convenuta.

Sulla somma che parte convenuta deve corrispondere a parte attrice sono dovuti gli interessi legali mentre non è meritevole di accoglimento la richiesta di parte attrice di rivalutazione monetaria. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione infatti, il corrispettivo di un lavoro in appalto è un credito di valuta in dipendenza del quale “in tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell’art 1224 comma 2 c.c. solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dal comma 1 dell’art 1224 c.c. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente determinata, della mancata disponibilità della somma dovuta, rimanendo comunque esclusa la possibilità di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi” ( Cass. SS UU 16 luglio 2008 n. 19499)

Pertanto, la pretesa parte attrice è conforme a giustizia che venga accolta nella misura di €. 99.400,00 e la riconvenzionale delle parti convenute nella misura di €. 21.700,00.

I convenuti YYY e ZZZ andranno pertanto condannati a pagare alla ditta XXX la somma di €. 77.700,00 oltre iva per legge ed interessi legali decorrenti dalla domanda fino al saldo.

Ogni altra questione rimane assorbita. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della parziale soccombenza reciproca anche se il rifiuto dei convenuti di aderire alla conciliazione proposta dal ctu, al quale il giudice aveva delegato il tentativo, considerato il contenuto della proposta sostanzialmente coincidente con l’odierna statuizione, giustifica la compensazione soltanto parziale delle spese di lite, nella misura di ¾, ponendo a carico degli stessi convenuti il residuo ¼, liquidato come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e secondo i parametri delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dello scaglione compreso tra 52.000 e 260.000, tenendo anche conto del valore della domanda riconvenzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

A) Dichiara che tra i sigg. YYY e ZZZ ed il sig. XXX titolare della ditta individuale omonima ***, è intercorso un contratto di appalto per i lavori di rifinitura e della piscina della casa di abitazione dei convenuti in;

B) In parziale accoglimento della domanda attrice condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice per i lavori eseguiti secondo quanto dedotto in motivazione, la somma di €. 99.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo

C) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti dichiara che i vizi presenti nei lavori eseguiti dalla ditta XXX, così come accertati nella parte motiva, ammontano a complessivi €. 21.700,00 e pertanto condanna parte attrice a corrispondere la relativa somma di € 21.700,00 a parte convenuta oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

D) Per l’effetto, compensati i rispettivi crediti e debiti, condanna i convenuti YYY e ZZZ, in solido, a pagare alla ditta XXX la somma di €. 77.700,00 + iva ai sensi di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

E) Compensa le spese di lite nella misura di ¾, condannando i convenuti in solido al pagamento a favore della parte attrice del residuo ¼ quantificato in €. 3.000,00, oltre spese generali (15%) iva e cpa come per legge

F) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra di loro, le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Terni, 22 ottobre 2019

Il Giudice

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