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Prova della autosufficienza economica del figlio maggiorenne

L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’art. 11, lettera c, della già citata legge n. 25/1955) percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell’adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneità di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art.

Pubblicato il 01 February 2007 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio maggiorenne ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa.

A questi fini, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio maggiorenne occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale a carico dell’imprenditore, ex art. 11, lettera a, delle legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all’insegnamento complementare, ex. art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dall’art. 11, lettera c, della già citata legge n. 25/1955) percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell’adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneità di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, ad assicurare in concreto all’apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto (determinata secondo quanto previsto dall’art. 21, secondo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56), l’autosufficienza sopraindicata.

Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 407 dell’11 gennaio 2007

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