REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona del G.U. Dott.ssa, ha deliberato la seguente
SENTENZA n. 707/2022 pubblicata il 20/05/2022
nella causa civile iscritta al N. 999/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
XXX,
OPPONENTE
E
YYY,
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 II c. c.p.c.
CONCLUSIONI
All’udienza del 19.03.2021 le parti rassegnavano le proprie conclusioni, che qui s’intendono integralmente riportate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Successivamente, con decreto del 04.05.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l’udienza del 20.05.2022 per la definitiva precisazione delle conclusioni, discussione orale, lettura e deposito del dispositivo, ex art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ci si riporta integralmente agli atti di causa contenuti nel fascicolo della presente opposizione N. 999/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile.
In data 17.03.2020 l’esecutata proponeva opposizione, qualificandola opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza del 12/13.02.2020, con la quale il G.E. dichiarava l’estinzione del procedimento esecutivo n. 480/2018 RGE e condannava la debitrice al pagamento delle spese nella misura di Euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del debitore.
Sostiene l’opponente che il G.E. non poteva liquidare le spese, alla luce dell’esito del procedimento esecutivo e sul presupposto che esse sono a carico di chi subisce l’esecuzione, ai sensi dell’art. 95 c.p.c.; inoltre il recupero delle spese presuppone un’esecuzione fruttuosa (nella fattispecie il G.E. ha svincolato le somme e dichiarato l’estinzione dell’esecuzione).
Il creditore opposto contesta ogni assunto, in quanto infondato ed eccepisce l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto mezzo di impugnazione non idoneo. Secondo l’opposto, avverso detta ordinanza andava proposto reclamo dinanzi al Collegio, ai sensi dell’art. 630 c.p.c.
Ai fini della qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice deve considerare la sostanza della contestazione svolta dall’opponente, prescindendo dalla prospettazione datane dall’interessato o dalle richieste conclusive dallo stesso formulate. A questo proposito il criterio discretivo fra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consiste in ciò che la prima ha per oggetto il diritto di promuovere l’esecuzione forzata sia in via assoluta (come nei casi di difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo nonché, in genere, di sopravvenienza di fatti impeditivi od estintivi del diritto all’esecuzione), sia in via relativa (come nei casi di impignorabilità di determinati beni); la seconda, invece, ha ad oggetto le irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché i vizi di notificazione di tali atti. Le due azioni differiscono, altresì, per il fatto che la prima può essere proposta fin quando la esecuzione è pendente, la seconda è soggetta al termine di decadenza di venti giorni, di cui all’art. 617 c.p.c.
Ebbene, nella fattispecie siamo evidentemente in presenza di opposizione ex art. 617 c.p.c., tuttavia dagli atti non si evince se sia stato rispettato il termine decadenziale da parte dell’opponente, in quanto l’ordinanza opposta è stata depositata il 13.02.2020, in seguito ad assunzione di riserva, e non si conosce la data di comunicazione da parte della Cancelleria. Ad ogni buon conto si ritiene che la questione sia superata dalle seguenti motivazioni.
“I provvedimenti adottati dal G.E. in tema di estinzione, ivi compresi quelli relativi alle spese e quelli accessori, non sono mai impugnabili con ricorso per Cassazione, ma esclusivamente con il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. o con opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., rispettivamente a seconda che venga in contestazione l’effetto estintivo ed il regolamento delle spese del processo esecutivo ovvero i provvedimenti conseguenziali e gli effetti ulteriori dell’estinzione” (Sic. Cass. Civ., Sez. VI, n. 27614/2020).
Laddove si intenda contestare il provvedimento di liquidazione delle spese del processo esecutivo, devono essere utilizzati gli strumenti tipici del processo esecutivo. Più precisamente: va proposto reclamo per contestare i provvedimenti di estinzione per causa tipica e quelli conseguenziali (emessi contestualmente o successivamente), aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso; va proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità o chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli altri provvedimenti del giudice dell’esecuzione, consequenziali sia all’estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi ai sensi dell’art. 632 c.p.c.. diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo e definito con provvedimento di estinzione cd. tipica. (Cfr. ad es. Cass. Civ. n. 27031/2014).
E’ evidente che tutte le ulteriori doglianze, eccezioni e contestazioni mosse sono assorbite dalla pronuncia di inammissibilità del rimedio processuale adottato.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che il conflitto tra le parti ed il proliferare di giudizi, mossi proprio da questioni attinenti a disposizioni in ordine a liquidazioni di spese, siano giusti motivi per compensarle tra le parti, onde non alimentare ulteriori contenziosi.
P.Q.M.
Definendo il giudizio promosso da XXX contro YYY, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1). Dichiara inammissibile l’opposizione;
2). Compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, addì 20.05.2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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