Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 616/2020 pubblicata il 14/05/2020
nella causa iscritta al n. /2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza-ingiunzione”
tra
Comune di XXX, in persona del suo rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avv., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv., in via; attore opponente
Comune di YYY, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avv., elettivamente domiciliato presso la sede municipale a YYY, in via; convenuto opposto
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Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, il Comune di XXX ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. del 23 febbraio 2018 emessa e sottoscritta dalla responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. – Provincia di *** nonché della deliberazione n. 3 delll’1 giugno 2017 del Coordinamento Istituzionale con cui è stato approvato il quadro riepilogativo delle somme asseritamente dovute dal Comune di YYY anticipatario. Ha rilevato infatti plurime violazioni di legge, consistenti nell’omessa notifica della deliberazione adottata, nella mancanza di motivazione, nell’inerzia del Comune convenuto in ordine all’istanza di accesso agli atti amministrativi avanzata al fine di comprendere la giustificazione dell’ingiunzione emessa; ha inoltre eccepito la carenza di competenza funzionale della responsabile dell’Ufficio di Piano, emittente l’ordinanza-ingiunzione impugnata, in quanto ente privo di personalità giuridica di diritto pubblico.
Costituitosi in giudizio, il Comune di YYY ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, il difetto di rappresentanza processuale di controparte in mancanza dell’autorizzazione del Sindaco a costituirsi in giudizio; nel merito, ha rilevato la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, rispondenti all’esigenza per il Comune capofila dell’Ambito Territoriale n. della Provincia di ***, di recuperare le somme anticipate con pagamenti emessi in favore di soggetti privati incaricati di servizi sociali che il Comune di XXX avrebbe erogato sforando di il tetto di spesa già deliberato dall’Ambito; ha inoltre rilevato di avere dato a controparte la propria disponibilità ad accedere alla documentazione rilevante, posta a supporto dell’ordinanza-ingiunzione emessa.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. All’esito, dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione di pagamento opposta, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in relazione all’eccepita incompetenza funzionale dell’organo emittente il provvedimento impugnato.
SULL’ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 133, comma I, lett. c) del c.p.c., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fra le altre anche le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore…”, ipotesi nella quale si deve fare rientrare l’oggetto della controversia che ci occupa. Ebbene, nel caso di specie, il Comune di XXX ha agito per ottenere l’annullamento tanto dell’ingiunzione di pagamento n. del 23 febbraio 2018 emessa e sottoscritta dalla responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. – Provincia di *** nonché della deliberazione n. 3 delll’1 giugno 2017 del Coordinamento Istituzionale con cui è stato approvato il quadro riepilogativo delle somme asseritamente dovute dal Comune di YYY anticipatario.
Preliminarmente, deve rilevarsi come non sia condivisibile l’assunto, fatto proprio dal Comune convenuto richiamando la sentenza a sezioni unite del 6 febbraio 2015, n. 2244, secondo cui il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo reputato illegittimo non possa essere esercitato dal giudice ordinario anche nelle controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, e soltanto in quelle tra privati: il fatto, cioè, che il giudizio si svolga tra un privato e una pubblica amministrazione non preclude affatto, di per sè, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione (tra altre, Cass. sez. un., n. 20455 del 12 settembre 2018, come già sez. un. 6 agosto 1975, n. 2987; 10 settembre 2004, n. 18263; 9 gennaio 2007, n. 116; 5 giugno 2014, n. 12644). Tale potere è tuttavia subordinato alla condizione che il provvedimento amministrativo non rappresenti l’oggetto diretto della controversia, ovvero che non venga in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì che si configuri quale mero antecedente logico, sicchè la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., sez. un., n. 2987 del 1975, n. 2244 del 2015, n. 2588 del 2002, n. 19659 del 2006m n. 276 del 2007); altra condizione che dovrà ricorrere, poi, è che il provvedimento in questione sia affetto, secondo la prospettazione della parte istante, da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, essendo invece il sindacato escluso in relazione a valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione (tra altre, Cass., sez. un., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007, citt.; Cass. 22/2/2010, n. 4242; 6/3/2013, n. 5588).
In primo luogo, vale affermare il principio, fatto proprio dalla giurisprudenza a sezioni unite del giudice di legittimità, per cui, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti, Cass., sez. un., 21 maggio 2014, n. 11229; 15/1/2015, n. 604; 15 dicembre 2016, n. 25836; 15 settembre 2017, n. 21522).
Sia pure dando rilievo al petitum sostanziale, si deve rilevare come la domanda avanzata dall’attore abbia invero ad oggetto non l’accertamento della non debenza delle somme indicate negli atti impugnati, bensì la verifica della legittimità dei provvedimenti adottati dal Coordinamento istituzionale e dalla responsabile dell’Ufficio di Piano.
In tal senso, nel rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere esclusivamente competente a decidere la controversia il giudice amministrativo, non sembra possa condividersi la soluzione proposta dal Comune convenuto: non appare corretto, infatti, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa di una decisione del TAR in ordine alla domanda di accertamento della legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che, al di fuori di tale petitum, non residua alcuna domanda concernente canoni o indennità di cui resti competente il giudice ordinario.
Tanto determina la declaratoria del difetto del giudice adito, in favore del giudice amministrativo. Sebbene la causa fosse stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine all’eccepito difetto di competenza funzionale della responsabile dell’Ufficio di Piano, si dà atto che sulla questione di giurisdizione risulta correttamente instaurato il contraddittorio fra le parti, pertanto l’accoglimento di quest’ultima eccezione deve ritenersi assorbente ogni altro motivo di opposizione ai provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. /2018 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l’opposizione e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
condanna il Comune di XXX, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore del Comune di YYY, in persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese processuali, liquidate nell’importo complessivo di 2.768,00 euro, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 11 maggio 2020.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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