REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano CORTE D’APPELLO DI VENEZIA sezione terza civile La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente estensore Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._376_2025_- N._R.G._00001858_2023 DEL_05_03_2025 PUBBLICATA_IL_05_03_2025
nella causa civile iscritta al n. 1858/2023 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante, con sede in Villa del Conte (PD), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per mandato e domiciliata come in atti – appellante – contro , nato a Treviso il 24 maggio 1985 e residente in Crocetta del Montello (TV) (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per mandato e domiciliato come in atti – appellato – o 0 o appello contro sentenza del Tribunale di Treviso o 0 o l’Ill.ma Corte d’Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello e in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1503/2023, n. rep. 2918/2023 – Dott. NOME COGNOME pubblicata in data 5 settembre 2023 – nel giudizio pendente tra le stesse parti iscritto al n. 5345/2021 R.G., notificata a mezzo pec in data 8 settembre 2023: In via preliminare:
1) disporre l’immediata sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della medesima;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, ivi compresa l’autorizzazione al deposito del Doc. 50, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, come in calce riepilogati.
Nel merito:
In INDIRIZZO
in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata del Tribunale di Treviso n. 1503/2023, n. rep. 2918/2023 – Dott. NOME COGNOME pubblicata in data 5 settembre 2023 e, per l’effetto, accogliersi le conclusioni dimesse in ordine gradato (in principalità;
in via subordinata;
in via ulteriormente subordinata) nel giudizio di primo grado, indicate a pagina 2, lett. B) del presente atto e che qui si hanno per ritrascritte;
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni dimesse in ordine gradato nel giudizio di primo grado, riformare la sentenza impugnata del Tribunale di Treviso n. 1503/2023, n. rep. 2918/2023 – Dott. NOME COGNOME pubblicata in data 5 settembre 2023 nel senso di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla difesa di , accolta nel giudizio di primo grado, in quanto non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso:
con vittoria di spese e di essere ammessi alla prova per testi ed interrogatorio sui capitoli, già formulati in primo grado, e nel presente giudizio riproposti.
Prove orali richieste nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.:
1) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a data 9.8.2019, è strutturato in modo tale da rendere possibili a terze persone l’utilizzo di tecniche di code injection tramite SQL injection capaci di distruggere il database e azzerare il sito web?
2) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, è strutturato in modo tale da rendere possibili a terze persone l’utilizzo di tecniche di code injection tramite SQL injection che permettono di modificare la quantità di magazzino o lo stato degli ordini, di creare un utente e renderlo amministratore, di estrapolare i dati degli utenti e le loro informazioni personali, di creare delle backdoor per prendere il controllo del sito web e di installare virus e diffonderli attraverso il sito web stesso? 3) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, è strutturato in modo tale da rendere possibile ai potenziali fruitori del sito web l’acquisto tramite paypal dei prodotti venduti non pagando o pagando una cifra inferiore a quella che dovrebbe essere pagata?
alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e- commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, manca di parti strutturali e da tale mancanza scaturiscono problemi di sicurezza del codice sorgente?
5) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, presenta delle problematiche in ordine alla validazione dei dati?
6) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, presenta delle problematiche di efficienza derivanti dalla costruzione dell’albero delle categorie con il modello relazionale “categoria – categoria padre” che costringe il codice ad estrapolare dal database le categorie con più di una query?
7) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e- commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, presenta delle problematiche di efficienza scaturenti dalla libreria utilizzata per la gestione del database, la quale implementa un’altra libreria (libreria Inflection per la trasformazione delle parole da singolari in plurali e viceversa)?
8) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE Prestige di.8.2019, presenta delle problematiche di efficienza derivanti dall’utilizzo di un sistema di rendering invece che di un template manager?
9) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a data 9.8.2019, presenta delle problematiche di efficienza in ordine alla chat, in particolare rappresentanti dal fatto che la chat, ad ogni caricamento di pagina, riparte da chiusa, dall’impossibilità da parte dell’utente di sapere se l’operatore ha scritto o meno un nuovo messaggio nella chat, dalla ricarica dell’intero contenuto della chat ogni 2.5 secondi a prescindere dall’avvio di nuove chat, dall’impossibilità da parte dell’operatore di stabilire quali chat presentano dei messaggi non letti o di eliminare delle chat che gli utenti hanno lasciato aperte e che hanno ormai abbandonato da tempo?
10) Vero che per quanto a sua conoscenza la struttura del codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, manca di parti strutturali e da tale mancanza scaturiscono dei problemi di efficienza del codice stesso?
11) Vero che per quanto a sua conoscenza il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE e dalla stessa consegnato a in data 9.8.2019, presenta delle problematiche di organizzazione del codice consistenti nella scarsa organizzazione dei file sorgenti, nell’assenza di commenti ed Unit Test, nello scarso uso delle costanti, nell’utilizzo di , nella mancata previsione di strumenti per la generazione e gestione dei CSS, nella mancata previsione di meccanismi di gestione e notifica degli errori e nella mancata implementazioni di transazioni sul database con delle politiche di commit e rollback?
12) Vero che per quanto a sua conoscenza la struttura del codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce, elaborato da RAGIONE_SOCIALE di e dalla stessa consegnato a data 9.8.2019, manca di parti strutturali e da tale mancanza scaturiscono dei problemi di organizzazione del codice del codice stesso?
Si indicano come testi sui precedenti capitoli:
– il signor , residente in Medicina (BO), INDIRIZZO Vero che per conto di nei mesi da aprile ad agosto 2019, ha ricoperto il ruolo di supervisore tecnico con riguardo all’elaborazione del codice sorgente relativo al gestionale magazzino (web application) e all’e-commerce commissionati da a RAGIONE_SOCIALE di con contratto di data 20.3.2019 di cui al documento n. 11 che si rammostra?
14) Vero che nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico in ordine al codice sorgente di cui al superiore capitolo, nei mesi da aprile ad agosto 2019 ha tentato di relazionarsi con RAGIONE_SOCIALE , senza ricevere dei riscontri né da parte di , né dai suoi dipendenti e/o collaboratori?
15) Vero che sempre nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico di cui ai superiori capitoli, nei mesi da aprile ad agosto 2019 ha fornito delle indicazioni tecniche – a mezzo telefono, a mezzo mail o tramite la piattaforma RAGIONE_SOCIALE –, senza ottenere riscontri né da parte di , né dai suoi è l’indirizzo di mail che utilizzava per comunicare a mezzo mail con RAGIONE_SOCIALE di ?
17) Vero che il Doc. 46 che si rammostra è relativo agli inviti inviati a RAGIONE_SOCIALE di ai suoi dipendenti e/o collaboratori sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE, nonché alle indicazioni tecniche con gli stessi condivise sempre tramite la medesima piattaforma?
18) Vero che nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico di cui ai superiori capitoli, nei mesi da aprile ad agosto 2019 segnalava verbalmente e per iscritto a RAGIONE_SOCIALE di nonché ai suoi dipendenti e/o collaboratori, i problemi evidenziati nella relazione di cui al Doc. 32 che si rammostra, anche a mezzo mail di data 21.7.2019, 24.7.2019, 31.7.2019 e 6.8.2019 di cui rispettivamente ai Docc. nn. 21, 24, 26 e 27 che parimenti si rammostrano?
19) Vero che nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico di cui ai superiori capitoli, nei mesi da aprile ad agosto 2019 segnalava verbalmente e per iscritto a RAGIONE_SOCIALE di , nonché ai suoi dipendenti e/o collaboratori, i problemi evidenziati ai punti 29- 31 dell’atto di citazione che si rammostra (vale a dire:
problemi e/o mancanze di sicurezza;
problemi e/o mancanze di efficienza;
problemi e/o mancanze di organizzazione del codice)?
Si indicano come testi sui precedenti capitoli:
– il signor , residente in Medicina (BO), INDIRIZZO
Si chiede che sulle medesime circostanze di cui sopra venga disposto l’interrogatorio formale del Dott. nato a Treviso (TV) il (C.F. ), residente in Crocetta del Montello (TV), INDIRIZZO Si richiede, in particolare, che l’interrogatorio avvenga sul seguente capitolato:
– 20) Vero ad agosto 2019 ha svolto il ruolo di supervisore tecnico con riguardo all’elaborazione del codice sorgente relativo al gestionale magazzino (web application) e all’e-commerce commissionati da a RAGIONE_SOCIALE di con contratto di data 20.3.2019 di cui al documento n. 11 che si rammostra?
– 21) Vero che nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico in ordine al codice sorgente di cui al superiore capitolo, il signor ha tentato di relazionarsi con RAGIONE_SOCIALE di , tramite telefono, mail e la piattaforma RAGIONE_SOCIALE, senza ricevere dei riscontri né da parte di , né dai suoi dipendenti e/o collaboratori?
– 22) Vero che il signor , nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico di di cui ai superiori capitoli, forniva a RAGIONE_SOCIALE Prestige di delle indicazioni/istruzioni tecniche tramite mail (nello specifico dall’indirizzo mail: ), tra le altre, in particolare con mail di data 21.7.2019, 24.7.2019, 31.7.2019 e 6.8.2019 di cui rispettivamente ai Docc. nn. 21, 24, 26 e 27 che si rammostrano?
– 23) Vero che il signor , nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico di di cui ai superiori capitoli, forniva a RAGIONE_SOCIALE Prestige di delle indicazioni/istruzioni tecniche tramite inviti e condivisioni inviati sulla piattaforma Trello di cui al Doc. n. 46 che si rammostra?
– 24) Vero che il Doc. n. 46 che si rammostra rappresenta gli inviti e condivisioni su Trello inviati dal signor , quale supervisore di RAGIONE_SOCIALE e ai suoi dipendenti e/o collaboratori contenenti indicazioni e istruzioni/suggerimenti di ordine tecnico riguardanti ) e all’e-commerce che RAGIONE_SOCIALE di stava elaborando?
– 25) Vero che il Doc. n. 48 che si rammostra rappresenta la corrispondenza contenuta nel gruppo whatsapp “E-commerce RAGIONE_SOCIALE” di cui facevano parte, salvo ulteriori, e i tre soci –
26) Vero che il signor , nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico di cui al superiore capitolo di prova n. 20, nei mesi da aprile ad agosto 2019 segnalava verbalmente e per iscritto a RAGIONE_SOCIALE di , nonché ai suoi dipendenti e/o collaboratori, i problemi evidenziati nella relazione di cui al Doc. 32 che si rammostra? –
27) Vero che il signor , nell’ambito dello svolgimento del ruolo di supervisore tecnico di cui ai superiori capitoli, nei mesi da aprile ad agosto 2019 segnalava verbalmente e per iscritto a RAGIONE_SOCIALE , nonché ai suoi dipendenti e/o collaboratori, i problemi evidenziati ai punti 29-31 dell’atto di citazione che si rammostra (vale a dire:
problemi e/o mancanze di sicurezza;
problemi e/o mancanze di efficienza;
problemi e/o mancanze di organizzazione del codice)?
– 28) Vero che RAGIONE_SOCIALE di , nell’ambito dell’elaborazione del codice sorgente relativo al gestionale magazzino (web application) e all’e-commerce commissionato da come da contratto di data 20.3.2019 di cui al documento n. 11, nei mesi da aprile ad agosto 2019 ometteva di considerare le indicazioni e le istruzioni/suggerimenti di ordine tecnico promananti verbalmente dal signor nel suo ruolo di supervisore tecnico –
29) Vero che RAGIONE_SOCIALE di , nell’ambito dell’elaborazione del codice sorgente relativo al gestionale magazzino (web di data 20.3.2019 di cui al documento n. 11, nei mesi da aprile ad agosto 2019 ometteva considerare indicazioni istruzioni/suggerimenti di ordine tecnico promananti dal signor , quale supervisore tecnico di contenuti nelle mail di data 21.7.2019, 24.7.2019, 31.7.2019 e 6.8.2019 rispettivamente riprodotte ai Docc. nn. 21, 24, 26 e 27 che si rammostrano? –
30) Vero che RAGIONE_SOCIALE di , nell’ambito dell’elaborazione del codice sorgente relativo al gestionale magazzino (web application) e all’e-commerce commissionato come da contratto di data 20.3.2019 di cui al documento n. 11, nei mesi da aprile ad agosto 2019 ometteva di considerare le indicazioni e le istruzioni/suggerimenti di ordine tecnico promananti dal signor , quale supervisore tecnico di ed in particolar modo le indicazioni e le istruzioni/suggerimenti rappresentate negli inviti e nelle condivisioni inviati sulla piattaforma Trello di cui al Doc. n. 46 che si rammostra? *
31) Vero che per quanto a sua conoscenza RAGIONE_SOCIALE di consegnava in data 9.8.2019 il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce omettendo l’effettuazione di precedenti test di funzionamento in contraddittorio?
32) Vero che per quanto a sua conoscenza RAGIONE_SOCIALE di consegnava in data 9.8.2019 il codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce omettendo la consegna di una versione c.d. beta?
Si indicano come testi sui precedenti capitoli:
– il signor , residente in Medicina (BO), INDIRIZZO
33) Vero che nel mese di febbraio 2020 consegnava a secondo quanto dichiarato in data 25.1.2021 nel Doc. n. 33 denominato “Certificazione consegna software e piattaforma e-commerce RAGIONE_SOCIALE di che si rammostra?
34) Vero che in data 16.2.2021 ha attestato i ricavi conseguiti da nel periodo febbraio 2020 – agosto 2020 come da Doc. n. 44 denominato “Attestazione vendite marzo 2020 agosto 2020
Si indicano come testi sui precedenti capitoli:
– il signor residente a Mansuè, INDIRIZZO;
– il signor , residente in Piazzola sul Brenta (PD), INDIRIZZO *
Prove orali richieste nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.:
1) Vero che da settembre 2019 a febbraio 2020 ha corrisposto euro 8.749,00 a titolo di stipendi per il proprio personale, nonché euro 5.134,63 a titolo di contribuzione versata, per complessivi euro 13.883,63, come da documento n. 37 che si rammostra?
2) Vero che nello stesso periodo di cui sopra ha corrisposto euro 8.520,00 di cui alle fatture n. 44/001 del 5.9.2019, n. 50/001 del 5.10.2019, n. 58/001 del 5.11.2019, n. 61/001 del 4.12.2019, n. 4/001 del 7.1.2020 e n. 11/001 del 5.2.2020, ciascuna di importo di euro 1.420,00, per canoni di locazione relativi al fabbricato presso il quale esercita la propria attività di impresa, il tutto come da documento n. 40 che si rammostra?
3) Vero che nello stesso periodo di cui sopra andavano a scadere prodotti precedentemente acquistati da per l’esercizio della propria attività di impresa e costituenti il magazzino dei prodotti della società per un controvalore pari a circa euro 6.000,00 come da documento n. 42 che si rammosta?
4) Vero che le giacenze di magazzino al 31.12.2019 ammontavano presentano una idoneità alla commercializzazione di 18 mesi decorsi i quali i prodotti scadono?
Si indica come testi sui precedenti capitoli:
– il signor , residente in , INDIRIZZO
A 6) Vero che per quanto a sua conoscenza il contratto sottoscritto tra le odierne parti in causa in data 20.3.2019 e rappresentato dal documento n. 11 che si rammostra, era relativo all’elaborazione di un codice sorgente di tipo c.d. custom finalizzato alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e-commerce ed è sempre stato inteso così tra le parti in causa medesime?
Si indica come testi sui precedenti capitoli:
– il signor , residente in Medicina (BO), INDIRIZZO
7) Vero che lei ha una formazione di tipo economico ed è in grado di elaborare personalmente e in autonomia codici sorgenti attraverso l’utilizzo di piattaforme open source?
Si chiede che sulla circostanza di cui sopra venga disposto l’interrogatorio formale del Dott. nato a Treviso (TV) il 24.5.1985 (C.F. ), residente in Crocetta del Montello (TV), INDIRIZZO
Novembre 3. Si chiede che venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio, provvedendo alla nomina di un consulente che, letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, provveda (i) a descrivere la qualità e la struttura del codice sorgente relativo alla realizzazione di un gestionale magazzino (web application) ed e- commerce contenuto nel dispositivo USB di cui ai Docc. nn. 45 e 50 di cui si chiede l’autorizzazione al deposito (autorizzazione sulla quale il Giudice di prime cure non si è pronunciato); (ii) ad accertare e descrivere la sussistenza delle criticità descritte nella relazione tecnica di cui al Doc. 32, avendo cura C.F. mancata elaborazione di parti di codice e/o sequenze e/o stringhe e/o nella mancata adozione di specifiche tecniche e/o di strumenti di lavoro suggeriti dalle best practices e in ogni caso nell’omessa adozione di accorgimenti tecnici tali da garantire sicurezza, efficienza e mantenibilità del codice commissionato, anche considerando l’importanza del lavoro, l’attività della committente e il corrispettivo convenuto; (iii) a descrivere ogni altra criticità, mancanza e/o vizio comunque definito, rilevata sulla base del proprio accertamento e a fornire ogni elemento utile alla decisione di causa;
(iv) nonché infine a quantificare il valore economico del prodotto così come consegnato da e contenuto nel dispositivo USB di cui ai Docc. nn. 45 e 50.
Si chiede l’esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Dott. , nato a Treviso (TV) il 24.5.1985 (C.F. ), residente in Crocetta del Montello (TV), INDIRIZZO, della documentazione attestante la propria qualifica di programmatore software (quali diploma di scuola media superiore, diplomi di laurea, certificazioni e attesti di partecipazione a corsi professionali) al fine di verificare – anche ai fini di poter meglio qualificare il contratto sottoscritto tra le odierne parti in causa – se lo stesso era in grado di elaborare autonomamente un codice sorgente di tipo custom. Conclusioni per l’appellato Voglia l’ecc.ma Corte d’Appello, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, per i motivi di cui in narrativa:
In via principale Rigettare l’appello e le domande tutte formulate dall’appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza resa in I grado dal Tribunale C.F. essere accolte, si insiste ex art. 346 c.p.c. per l’accoglimento della domanda proposta in via subordinata in primo grado e rimasta assorbita, che di seguito si trascrive:
“Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, limitare la condanna del dott. risarcimento del danno che risulterà provato in corso di causa, ridotto della parte di danno che risulterà causato dal fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., commi 1 o 2”.
In via istruttoria – Si chiede che il giudice voglia ordinare l’esibizione del contratto sottoscritto tra ed il dott. per tutti i motivi già esposti in narrativa.
– Ci si oppone alla richiesta di CTU e, comunque, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione 1.- Con citazione notificata il 8 ottobre 2023 evocava avanti la Corte d’Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1503/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 5 settembre e notificata il 8 settembre 2023) che aveva rigettato le domande risolutorie e risarcitorie, accogliendo l’avversa domanda riconvenzionale per il corrispettivo, relativamente ad un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un “sito su piattaforma open-source e/o su piattaforma proprietaria.
blog connesso al sito” con la condanna alle spese.
Dolendosi della mancata ammissione della c.t.u., necessaria per l’accertamento delle carenze nel lavoro svolto dal , della qualificazione del rapporto nel regime del contratto d’opera invece che ’errato accoglimento dell’avversa riconvenzionale, impugnava la sentenza assumendo, con il primo motivo, l’omessa pronuncia sulla domanda di inadempimento del contratto;
con il secondo motivo si doleva della mancata ammissione dei mezzi di prova e della c.t.u.;
con il terzo motivo, ancora, lamentava la mancata ammissione dell’ordine di esibizione e l’errato accoglimento dell’eccezione avversa di prescrizione deducendo che trattavasi di contratto d’appalto e non di contratto d’opera o al più di contratto d’opera intellettuale e per il quale non era applicabile la disciplina sulla denuncia di vizi e difformità e con il quarto motivo si doleva dell’accoglimento dell’avversa domanda riconvenzionale in mancanza dei presupposti.
Chiedeva la sospensione dell’efficacia della sentenza.
costituiva contestando l’appello, anche per inammissibilità, oltre che per ragioni di merito Disattesa la sospensiva, la causa veniva rimessa alla decisione per l’udienza del 3 marzo 2025 tenutasi con modalità telematiche, non in presenza, con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi 2.-
Osserva la Corte.
3.- L’appello è infondato e va rigettato;
l’inammissibilità è assorbita.
La sentenza del Tribunale di Treviso va confermata.
L’appellante va condannata alle spese di causa a favore dell’appellato secondo i criteri del D.M. 55/2014 e successive integrazioni.
4.1-
Il Tribunale adito da per la risoluzione del contratto inerente la realizzazione di un sito web stipulato con e con.
Civ. per la natura del contraente, per le dimensioni e per l’attività svolta, evidenziò che i pretesi vizi non erano stati rappresentati prima del giudizio e che anzi il consulente dell’attrice aveva dato conto della bontà del lavoro, acclarò la mancanza di prove dei vizi stanti i contraddittori esiti delle perizie e, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione ex art. 2226 Cod. Civ., rigettò le domande attoree accogliento quella del per il pagamento del corrispettivo, regolando le spese.
4.2.-
Con le precisazioni di cui sotto la sentenza regge alle censure.
5.1.-
Con il primo motivo si censura il mancato accoglimento dell’eccezione di inadempimento, anche per omessa motivazione, siccome formulata già in citazione e ribadita nelle memorie.
Il motivo è infondato.
5.2.1.- Varrà sin da subito osservare che il Tribunale si è pronunciato sull’eccezione di inadempimento, in palese dissenso dal motivo ex art. 112 Cod. proc. Civ., così osservando “Sussistenza o meno di un inadempimento grave e azione di risoluzione.
Parte attrice assume dunque che il convenuto non abbia adempiuto a quanto convenuto nel contratto stipulato il 20 marzo 2019.
L’ipotesi è recisamente contestata dal dott. che sostiene invece di aver correttamente adempiuto al predetto contratto.
E’ pacifico e documentale che quest’ultimo ha consegnato a a in data 9 agosto 2019, il lavoro eseguito.
E’ del pari indiscusso che prima di radicare la lite, non ha chiarito le motivazioni della risoluzione contrattuale notificata al dott. con PEC del 16 agosto 2019.
In questa missiva sull’inadempimento, con riferimento a lavoro realizzato e consegnato non risulta collimante a quanto negozialmente convenuto e altresì, e, in ogni caso, significando come il medesimo risulta affetto da difformità e vizi tali da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione e così da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale”.
Per il convenuto trattasi di una contestazione pretestuosa e strumentale ad altri fini, oltrechè all’evidenza generica.
Il rilevo non è privo di fondamento e di riscontri se si considera che la missiva è intervenuta dopo che il consulente aveva più volte confermato la bontà del lavoro del dott. , scrivendo:
“Per tranquillizzare anche la il codice che vedo sul repository è completamente custom ed è di medio/alto livello, e di questo ne sono felice, sinceramente visto come si stavano evolvendo le cose, temevo non foste in grado di scrivere del codice di questa qualità.
” (cfr. doc. 22 convenuto).
Indubbiamente le perizie di parte, dimesse da entrambi contendenti sono in netto contrasto tra di loro e non forniscono lumi per una decisione sulla sussistenza o meno dell’asserito inadempimento e sulla sua gravità.
Va peraltro rimarcato come il ct di parte attrice prima si sia sprecato nell’apprezzare almeno una parte del lavoro eseguito dal convenuto salvo poi evidenziare, nella consulenza di parte dimesse in giudizio le asserite carenze del lavoro consegnato, trovando una puntuale replica nelle contrapposte deduzioni del ct di parte convenuta, ciò che tuttavia rileva e che risulta assorbente, rendendo inutile ed irrilevante la richiesta attorea per una ctu sul tema, è il fatto che ha invocato immediatamente il rimedio demolitorio del contratto, senza prima acconsentire ad una valutazione, nel contraddittorio, dei vizi asseritamente esistenti (non meglio identificati e non del generale principio di buona fede oggettiva nella fase esecutiva delle obbligazioni, essa avrebbe dovuto prima chiedere al rimediare ai vizi non meglio identificati, va segnalato come l’attrice non abbia mai proceduto alla verifica dell’opera consegnata nel contraddittorio con il prestatore d’opera In tal contesto il tribunale ritiene corretti e condivisibili i rilievi di parte convenuta laddove essa ricorda che la garanzia per i difetti costituisce una forma di responsabilità speciale rispetto alla disciplina generale sulla responsabilità per inadempimento nel contratto. Precisamente, la facoltà di far valere la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera presuppone l’avvenuta integrale esecuzione dell’opera stessa (fatto non contestato da , sebbene asseritamente in violazione delle prescrizioni pattuite per l’esecuzione dell’asserito appalto o delle regole imposte dalla tecnica.
Al contrario, la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. è invocabile unicamente in caso di mancata ultimazione dei lavori o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito (fattispecie del tutto estranee alla presente controversia).
E’ la stessa perizia di parte attrice (doc. 32) che ci attesta la consegna di un’opera funzionante laddove il tecnico della stessa afferma:
1- “non avendo istruzioni in merito, ho provato ad installare il software il software si è avviato correttamente, creando autonomamente sia il database che alcune delle tabelle” ;
2- “effettuando l’accesso al pannello amministrativo, vengono proposti sul menù di sinistra i moduli di gestione”.
Il convenuto ha dunque consegnato un programma “completo” e operativo, sebbene – in ipotesi, affetto da vizi”.
.2.2.-
L’eccezione di inadempimento (e la conseguente domanda risolutoria) è stata rigettata in quanto non proposta prima del giudizio, se non in termini generici e contrastanti con le regole della buona fede, anche perché smentita dalla perizia dello stesso tecnico di 5.2.3.- Il tutto appare giustificato.
Infatti (Cass. sez. 2^ sentenza n. 36295 del 28 dicembre 2023) in tema di eccezione di inadempimento, nell’indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest’ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto.
L’eccezione di inadempimento, infatti, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore.
Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l’esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l’adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
L’istituto previsto dall’art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l’eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile l’eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, occorre verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 01).
L’opponibilità dell’eccezione inadempimento prescinde dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell’ignoranza di ledere l’altrui diritto (così già Cass. 2.10.1951 n. 2595; in seguito nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 21/02/1983, Rv. 426104 – 01, ove il tema è ampiamente trattato; Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017, Rv. 645426 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006, Rv. 589056 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell’ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell’ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità.
Quanto alla buona fede, intesa in senso oggettivo, la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l’eccezione è stata sollevata (Cass. 4624/87) mentre nell’indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto (Cass. 22353/2010; Cass. 10506/94).
5.2.4.- L’appellante si è limitato ad esporre solo con la citazione le specifiche ragioni di inadempimento per la risoluzione e che sarebbero consistite nella “mancata effettuazione del Test di funzionamento / fase di verifica”;
nel “mancato adempimento di specifiche obbligazioni ex adverso assunte”;
nella consegna del prodotto senza il preventivo test di funzionamento;
nella consegna di un prodotto senza che “fosse anche il risultato di uno sviluppo effettuato in sinergia con il supervisore tecnico incaricato da (i cui dati e recapiti erano stati – come già visto – comunicati a controparte all’inizio dei lavori)
, ovvero quantomeno di un’elaborazione effettuata in recepimento anche delle indicazioni prettamente tecniche fornite dallo stesso supervisore”
Nella memoria istruttoria ha ribadito l’inadempimento in quanto “tra le obbligazioni contrattuali a carico di RAGIONE_SOCIALE vi era senza dubbio anche quella di relazionarsi e così condividere l’elaborazione del codice con il supervisore di (la circostanza è pacifica tanto che anche controparte lo ammette nella narrativa effettuata a p. 5 ove, nello specifico, chiarisce che tale pattuizione era stata raggiunta addirittura prima di procedere alla sottoscrizione del contratto.
Si vedano, anche, i punti 8-9 dell’atto di citazione)”;
ha sostenuto la mancata condivisione della elaborazione del codice con il supervisore allegando le “mancanze del prodotto consegnato, tali da far sì che la prestazione non possa dirsi integralmente eseguita, altresì considerate le inadempienze imputate a controparte (vedi l’obbligazione di condividere funzionamento in contradittorio), la disciplina applicabile nel caso de quo è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c.”.
5.2.5.- Ma tali allegazioni appaiono generiche nei profili di fatto ed infondate.
Innanzi tutto non spiegano e non allegano per quali ragioni il prodotto (il sito web realizzato da ) non sarebbe stato in concreto funzionante e sarebbe risultato viziato e non avrebbe comunque presentato le caratteristiche pattuite.
Alcun profilo di fatto, concreto e specifico, in merito a vizi, difetti, mancanze di qualità viene addotto;
argomentazioni quali la mancata effettuazione del test di funzionamento e la mancata opera in sinergia con il responsabile della committente, nulla dimostrano apparendo del tutto generiche.
In secondo luogo il motivo non smentisce affatto la mancata allegazione, in sede anteriore al giudizio ed in termini del tutto contrari a buona fede, come rilevato dal primo giudice, vizi, difformità o mancanza di qualità del prodotto consegnato atti a giustificare l’eccezione.
E’ vero che l’appellante richiama alcune mail (doc. 24, 26 e 27) ma il tutto senza alcuna specifica allegazione, alla quale non può supplire la Corte, per accertare ipotetici vizi o mancanze di pattuite qualità o difetti.
Infatti (Cass. sez. L. ordinanza n. 1838 del 17 gennaio 2024) il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l’inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito. In terzo luogo, per quel che maggiormente rileva, il motivo non smentisce affatto quanto accertato in sentenza ovverossia che lo stesso consulente di aveva affermato la funzionalità del sito web, prima del giudizio.
Conclusivamente, non solo risulta corretta la valutazione di contrarietà a buona fede dell’eccezione di inadempimento dell’appellante ma financo risultano assenti specifiche e chiare allegazioni a comprovare quelli che in tesi, per sarebbero stati i vizi, i difetti ed i pretesi malfunzionamenti del prodotto;
né risulta censura avverso la chiara pronuncia che ha rilevato sul punto “E’ la stessa perizia di parte attrice ( doc. 32) che ci attesta la consegna di un’opera funzionante laddove il tecnico della stessa afferma:
1- “non avendo istruzioni in merito, ho provato ad installare il software il software si è avviato correttamente, creando autonomamente sia il database che alcune delle tabelle” ;
2- “effettuando l’accesso al pannello amministrativo, vengono proposti sul menù di sinistra i moduli di gestione”.
Il convenuto ha dunque consegnato un programma “completo” e operativo, sebbene – in ipotesi, affetto da vizi”.
Non solo l’eccezione iniziale era infondata ma anche la stessa prospettazione dell’appellante, che ha ricevuto un prodotto funzionante, senza allegare vizi, appare ingiustificata.
6.1.-
Con il secondo motivo si lamenta per la mancata ammissione delle prove rilevandosi che le conclusioni cui era giunto il Tribunale (il “convenuto ha dunque consegnato un programma “completo” e operativo, sebbene – in.t.u.
“onde verificare le descritte mancanze affliggenti il prodotto consegnato e sancire così, con cognizione di causa, se le mancanze erano talmente evidenti da determinare un inadempimento, come sostenuto, ovvero dei meri vizi”.
Si deduce che il primo giudice non si era pronunciato sulla istanza per il deposito del documento 50 (chiavetta USB incompatibile con il PCT);
che la c.t.u. si sarebbe resa necessaria poste le discordanze tra le perizie delle parti;
che non era corretto concludere nel senso della perizia del sulla funzionalità dell’opera (“non avendo istruzioni in merito, ho provato ad installare il software il software si è avviato correttamente, creando autonomamente sia il database che alcune delle tabelle” ed altro;
che non erano state considerate le critiche operate dal supervisore di sull’operato di controparte;
che controparte, dopo “aver sempre elaborato – contravvenendo agli accordi – un codice su piattaforma opensource, finalmente stava elaborando un codice custom di modo che l’odierna appellante avesse interamente i diritti di proprietà (a tale mail, si osservi, facevano seguito comunicazioni critiche sull’elaborazione in corso del codice custom – v. Doc. 24, 26, 27 fascicolo primo grado)”;
che errata era la previsione del contraddittorio post consegna;
che non aveva accettato la consegna dell’opera esplicitando che l’opera non era collimante con quanto negozialmente convenuto ed era del tutto inadatta alla sua destinazione.
Il motivo, avversato da controparte, è nel complesso infondato.
Innanzi tutto, anche dalla lettura delle deduzioni, non emerge in concreto quali fossero i vizi e le difformità e quali le mancanze del sito web tali da non consentirne la funzionalità.
Per lo stesso documento 50 che la parte che lo stesso – per le proprie caratteristiche – potrebbe giustificare la tesi di non funzionamento del prodotto o altro.
Non risultano in alcun modo allegati pretesi accordi poi violati in tesi (dapprima con la realizzazione di un codice su piattaforma opensource e poi di un codice custom);
non vengono indicati chiari elementi di fatto a dimostrare la non funzionalità del sito web e del software in relazione alle – in tesi rappresentate contrattualmente – esigenze di La c.t.u. non avrebbe e non può essere ammessa in quanto (Cass. sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006)
la stessa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ed anche a ritenere che la c.t.u. possa esser percipiente, la completa assenza di allegazioni sui pretesi vizi e malfunzionamenti, non ne avrebbe consentito e non ne consente ora l’ammissione (Cass. sez. 3^ sentenza n. 24620 del 26 novembre 2007).
La pretesa contraddittorietà, rilevata in sentenza, tra le perizie delle parti, non avrebbe potuto giustificare l’ammissione della c.t.u. sia per quanto sopra e dunque per la carenza di allegazioni, sia perché risulta acclarato, senza censura concreta, che lo stesso perito di nella fase iniziale, aveva tecnico di – aveva più volte confermato la bontà del lavoro del dott. , scrivendo:
“Per tranquillizzare anche la codice che vedo sul repository è completamente custom ed è di medio/alto livello, e di questo ne sono felice, sinceramente visto come si stavano evolvendo le cose, temevo non foste in grado di scrivere del codice di questa qualità.
” (cfr. doc. 22 convenuto)” 7.1.- Con il terzo motivo si censura la qualificazione nella disciplina del contratto d’opera lamentando il mancato accoglimento dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto con la seconda memoria istruttoria, a comprovare che l’appellato non era neppure in possesso delle competenze per procedere all’elaborazione di un codice sorgente custom.
Anche questo motivo è infondato.
7.2.- Innanzi tutto l’istanza di esibizione, che attiene a discrezionalità, non appare circostanziata per far derivare da essa, ove accolta, la dimostrazione anche indiziaria del fatto che si vorrebbe provare (la mancanza di competenze per l’elaborazione di un codice sorgente custom) ed anche in quanto non si duole, l’appellante, di specifiche e chiare carenze del programma e del sito web, realizzato.
In secondo luogo il motivo risulta infondato perché contraddittorio posto che da un lato, per superare l’eccezione di prescrizione, mira in termini ingiustificati alla qualificazione del rapporto nella disciplina dell’appalto e dall’altro assume che si sarebbe potuto trattare di contratto d’opera intellettuale dimenticando la diversità ontologica tra gli stessi e non solo a livello dimensionale ma in relazione al risultato che per l’opera intellettuale è diverso dall’opera materiale dell’appalto.
Il motivo è privo di ) poco rileverebbe la prescrizione che comunque appare correttamente applicata.
7.3.- Il motivo è infondato sotto il profilo qualificatorio.
Infatti la Corte condivide quanto deciso dunque la qualificazione del rapporto contrattuale non come appalto ma quale contratto d’opera in quanto conforme ai criteri giurisprudenziali per i quali la distinzione tra i due tipi negoziali – che hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un’opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue – si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere. Il contratto d’opera, in tale ambito, coinvolge la piccola impresa desumibile dall’art. 2083 Cod. Civ., ed il contratto di appalto postulando un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto (Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519).
Il primo giudice ha così condivisibilmente motivato “Va aggiunto che parte attrice a fronte delle puntuali allegazioni sul tema di parte convenuta non ha contestato, né offerto prova contraria in merito, al fatto che il convenuto :
1- non possiede una struttura imprenditoriale e non si avvale né si è avvalso di dipendenti ma solo di collaboratori esterni;
2- ha gestito personalmente tutte le comunicazioni con la committente ;
3- é l’unico soggetto che si è interfacciato con il tecnico della committente – 4 il ha sottoscritto personalmente il contratto;
La circostanza – del pari pacifica – che il , si sia comunque avvalso di collaboratori esterni per la realizzazione di alcune parti del sito web non può, di per sé, un’organizzazione produttiva incompatibile con la locatio operis.
Del resto l’opera commissionata (la creazione di un sito web) non richiede all’evidenza un’organizzazione a carattere imprenditoriale di media o grande impresa.
Va ricordato che aveva chiesto la realizzazione:
“su piattaforma open-source e/o su piattaforma proprietaria”, quindi un sito semplice volto a contenere i costi ed assicurare un’operatività funzionale, ma di base, come desumibile anche dal limitato compenso chiesto dal dott. .
Il fatto dunque che la prestazione sia stata svolta prevalentemente dall’ unico assuntore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, per un prezzo contenuto, è dunque sufficiente per ritenere corretta qualifica contrattuale invocata dallo ricorrente:
trattasi di un contratto d’opera disciplinato dall’art 2222 e segg. Cc (Cass. 21 maggio 2010, n. 12519, in Giust. Civ. Mass. , 2010, 5, 794; Cass. 29 maggio 2001, n. 7307, in Foro it. Rep., 2001) Appalto, n. 14; Cass. 4 giugno 1999, n. 5451, in Giust. Civ. Mass. 1999, 1262; Cass. 17 settembre 1997, n. 9237, in Studium juris, 1998, 79; Cass. 12 dicembre 1995, n. 12727, in Giur. It. Mass. , 1995, 1308)”.
L’appellante assume il contrario con asserti indimostrati (la prospettazione della struttura societaria in sede di trattative) ed irrilevanti quali la sussistenza di molte sedi operative (in Treviso, Montebelluna (TV), Castelfranco Veneto (TV), Conegliano (TV), Oderzo (TV), Pieve di Soligo (TV), Valdobbiadene (TV), Villorba (TV) e Vittorio Veneto (TV) (Doc. 12 fascicolo primo grado) dimenticando che la natura individuale della struttura di non è mai stata negata e che la stessa, compatibile con la presenza di collaboratori e di sedi operative, non trasformava certo la ditta individuale in grande società era di particolare rilievo e così pure il tipo di attività richiesta non avrebbe dovuto coinvolgere in termini di rilievo terze figure oltre i limitati collaboratori; né sposta il problema il riferimento alla denominazione utilizzata in dati atti perché il tutto contraddice la realtà di fatto sopra evidenziata e non smentita;
che si sia avvalso di due programmatori non sposta i termini della questione trattandosi di figure esterne della ditta individuale di limitate dimensioni e per la quale l’appellante non ha nemmeno operato riferimenti economici e patrimoniali contrari alla limitatezza.
L’onere della prova, dunque, sarebbe spettato all’appellante che al di là di quanto sopra e di generiche affermazioni, contrarie alle regole probatorie, nulla ha allegato e documentato di rilievo 7.4.- Nemmeno rileva la tesi che vorrebbe la riconduzione del rapporto nella disciplina del contratto d’opera intellettuale ex art. 2226 Cod. Civ. per sottrarlo, ancora una volta, all’eccezione di prescrizione.
Non solo per l’irrilevanza della questione ma anche perché il preteso errore di qualificazione che avrebbe operato il primo giudice non viene in alcun modo, con l’asserto, criticato motivatamente, non potendo certo ammettersi l’applicazione della norma, come si deduce, sic et simpliciter senza alcuna ragionata valutazione concreta non apparendo sufficiente la mera affermazione per la quale si sarebbe trattato “dell’esecuzione di una prestazione per la cui esecuzione è richiesta un’attività intellettiva che risulta nettamente prevalente rispetto a quella materiale” non senza dimenticare che per la realizzazione di un sito web con connesso software (soprattutto per questo ultimo profilo) la giurisprudenza propende per la natura del contratto definitiva, comunque sia, trattandosi di contratto d’opera l’eccezione di prescrizione è stata validamente eccepita ed accolta. 8.- Con il quarto motivo si lamenta l’accoglimento della riconvenzionale di senza prove e in violazione delle regole sull’onere della prova.
Il motivo è infondato.
Infatti (Cass. ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024), il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).
L’applicazione di tale principio al contratto di appalto – cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell’inadempimento del contratto – comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l’effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento.
A fronte di tale contestazione, il giudice è dunque tenuto ad accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, può condannare il committente al pagamento del prezzo.
tutto come esattamente nel caso ove il contratto d’opera è stato dimesso, ove (ut supra) i pretesi vizi, le difformità ed i supposti malfunzionamenti non sono stati dimostrati;
ove, per di più, risulta acclarata la consegna ed il funzionamento del sito web ed ove, infine, l’eccezione di inadempimento è risultata contraria a buona fede e rigettata con la domanda risolutoria.
Il diritto al corrispettivo, incontestato nel quantum, era ed é da riconoscere.
9.-
Per completezza espositiva, poi, vanno disattese le istanze istruttorie di parte appellante per la prova costituenda in quanto non ha indicato la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018);
di conseguenza vanno disattese le istanze di parte appellata.
p.q.m.
La Corte d’Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa civile proposta da contro , così provvede:
rigetta l’appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso;
condanna parte appellante alle spese del grado a favore di e che si liquidano in €. 14.317 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, stante il rigetto dell’impugnativa, che sussistono i presupposti affinché parte appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Venezia 4 marzo 2025 Il Presidente estensore
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