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Codice Civile
Codice Penale

Qualificazione giuridica di contratto estimatorio

Il tribunale ha rigettato l’opposizione ad un decreto ingiuntivo confermando l’obbligo dell’accipiens di corrispondere il prezzo pattuito nel contratto estimatorio, anche nel caso in cui la restituzione del bene sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, in base al principio di rischio perimento fortuito della cosa.

Pubblicato il 04 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott. NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3442_2024_ N._R.G._00008237_2019 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 01.08.2019 ed iscritta al n. 8237/2019 del Ruolo Generale da:

(C.F. con l’avv. NOME COGNOME del foro di Venezia attore-opponente contro (C.F. con l’avv. NOME COGNOME del foro di Udine convenuto-opposto * * *

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per parte attrice/opponente In via preliminare:

– sospendere, per le ragioni esposte, la esecuzione provvisoria del decreto opposto;

Nel merito:

– revocare l’opposto decreto perché inammissibile e/o comunque per essere la pretesa azionata C.F. C.F. Per parte convenuta/opposta In via preliminare:

– confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

Nel merito:

– confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso, spese rifuse.

* * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 01.08.2019, il sig. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1110/2019 dell’08.05.2019, emesso dal Tribunale di Venezia su ricorso del sig. e dichiarato provvisoriamente esecutivo, che gli ingiungeva il pagamento della somma di € 28.672,00, oltre spese ed interessi.

Detto decreto si fondava sulla prova scritta rappresentata dal contratto, datato 28.07.2016, stipulato tra i sigg.ri con il quale il primo pattuiva con il secondo di consegnare a quest’ultimo, in conto vendita, l’autovettura BMW TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, e ciò presso i locali del concessionario il cui titolare è appunto l’odierno opponente, che a fronte di ciò si impegnava a reperire acquirenti del mezzo per il prezzo concordato di € 53.000,00, al netto delle provvigioni.

Secondo la ricostruzione di parte ingiungente, il sig. si rendeva inadempiente agli accordi presi, in quanto non solo non versava al sig. la somma pattuita né tantomeno restituiva il mezzo a suo tempo consegnatogli, con la conseguenza che l’utilizzatore del veicolo si vedeva costretto ad agire in giudizio per vedere tutelate le proprie ragioni.

Su tali premesse, pertanto, il chiedeva ed otteneva dal tribunale di Venezia, in data 15.06.2018, in primo luogo un decreto ingiuntivo per consegna di cose ex art. 605 cpc (il n. 1666/2018 – RG 5900/2018) e ciò al fine precipuo di riottenere la piena disponibilità dell’automezzo a suo tempo consegnato in conto vendita al tale procedura esecutiva culminava con un pignoramento mobiliare eseguito presso la sede di nel corso del quale l’Ufficiale giudiziario che ha eseguito l’accesso in data 21.03.2019 aveva modo di ricevere dal una dichiarazione formale secondo cui “la persona affidataria dell’autovettura si sarebbe presentata la settimana successiva presso la sede della o per la restituzione dell’auto o per versare il corrispettivo” (si veda il doc. 7 fasc. monitorio) con ciò confermando la circostanza secondo cui il bene mobile registrato di cui si controverte era stato a sua volta consegnato/venduto dall’opponente ad una terza persona di cui però non è emersa l’identità. modo di raccogliere un’altra dichiarazione confessoria del il quale, anche stavolta senza nulla eccepire relativamente all’azione intrapresa dal nei suoi confronti, riportava al pubblico ufficiale intervenuto le seguenti parole:

“intendo saldare il debito entro la prossima settimana” (si veda il doc. 10 fasc. opposta).

Stante il mancato rispetto di quanto asserito dal l’odierno opposto, considerata l’impossibilità di riottenere la disponibilità del bene mobile registrato a suo tempo consegnato, depositava un ricorso monitorio ed otteneva sempre dal Tribunale di Venezia un decreto ingiuntivo ordinario (appunto il n. 1110/2019, emesso dal GI assegnatario, dott. COGNOME) con cui veniva ingiunto al di pagare la somma complessiva di euro 28.672,00 (pari al saldo del prezzo convenuto quanto ad euro 27.000,00), oltre all’ulteriore somma di euro 1.672,00 dovuta a titolo di canoni assicurativi). Con atto di citazione in opposizione notificato via Pec in data 01.08.2019, il contestava le pretese del sostenendo la tesi che sarebbe stato proprio quest’ultimo ad accettare il trasferimento dell’autovettura ad un terzo (di cui neppure conosceva il nome) e a consegnarne i documenti e le chiavi e che, quindi, in forza di dette circostanze egli nulla doveva all’ingiungente.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2019, si costituiva in giudizio il convenuto/opposto, eccependo l’infondatezza delle tesi del smentite – a suo dire – dai documenti prodotti sia in sede di decreto ingiuntivo, sia in allegato all’atto di costituzione e ciò con particolare riferimento al documento 10), cioè al già dianzi menzionato verbale di pignoramento infruttuoso di data 21.03.2019 nel quale l’Ufficiale Giudiziario aveva avuto modo di riportare la dichiarazione spontanea del sui propri dichiarati intenti solutori. Il Giudice, dopo aver rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà in base al documento 7) del fascicolo monitorio, concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava la causa all’udienza del 08.07.2020.

Con la propria seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. il chiedeva l’ammissione di prova per testi su circostanze incompatibili con le proprie ammissioni, indicando un teste, tale di cui nemmeno indicava le generalità e l’indirizzo.

Il convenuto/opposto si opponeva ed il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 09.06.2021, la quale veniva differita al 13.10.2021, dopo che era stato sostituito il Giudice monocratico a cui era assegnato il fascicolo.

Le parti precisavano le proprie conclusioni ma successivamente il Giudice differiva tale incombente all’udienza del 31.05.2022:

le parti precisavano le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente e il Giudice, preso atto dei contenuti di dette note, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta da non è fondata e andrà pertanto integralmente rigettata per le ragioni che si andranno ad evidenziare nel prosieguo del presente provvedimento.

In primo luogo, si ritiene di dover qualificare il rapporto giuridico intercorso tra le parti in epigrafe indicate in termini di contratto estimatorio, la cui disciplina è prevista principalmente negli artt. 1556, 1557 e 1558 del codice civile:

tale contratto, anche noto come “conto deposito” ovvero “conto vendita”, è quell’accordo in forza del quale una parte (tradens) affida all’altra (accipiens) una o più cose mobili affinché questa possa venderle a terzi e corrisponderne il prezzo alla prima, salva la facoltà di restituirle entro un certo termine qualora non sia riuscita a disporne a favore di terzi.

Tale contratto viene considerato un negozio tipico produttivo di specifici effetti e dotato di un’autonoma causa, la quale può essere sintetizzata nel fatto che si verifica una dissociazione dal diritto di proprietà della facoltà di disposizione, che viene concessa all’accipiens perché questi la eserciti non solo in proprio nome, ma anche nel proprio interesse, con l’obbligo di pagare il prezzo, salvo che preferisca restituire le cose ricevute nel termine richiesto.

Per quanto qui di interesse, occorre soffermarsi sul fatto che il pagamento del prezzo costituisce l’obbligazione principale dell’accipiens ove, decorso il termine, abbia alienato a terzi le cose consegnate, abbia deciso di tenerle per sé ovvero quando la restituzione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

L’alternativa tra la restituzione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce una facoltà dell’accipiens;

sulla scorta della disciplina contenuta negli artt. 1556 e segg. cod. civ. e, in particolare, dell’art. 1557 cod. civ. che pone a carico dell’accipiens il rischio del perimento fortuito della cosa, l’obbligazione nascente dal contratto estimatorio viene tradizionalmente intesa come un’obbligazione con facoltà alternativa, alla stregua della quale il pagamento del prezzo è in obbligazione, mentre la restituzione è una facoltà alternativa di adempimento.

Ebbene, dopo aver debitamente richiamato la fattispecie astratta entro cui si possono rivenire le norme da applicare al caso in esame, si può ora affermare come l’accordo sottoscritto tra il sig. ed il sig. in data 28.07.2016 possa essere legittimamente qualificato in termini di contratto estimatorio, in forza del quale il primo affidava al secondo l’automobile oggi in discussione, di marca BMW TARGA_VEICOLO e targata TARGA_VEICOLO, affinché quest’ultimo potesse rivenderla a terzi al prezzo concordato di euro 53.000,00 e corrisponderne il prezzo al proprietario (rectius: utilizzatore in forza di contratto di locazione finanziaria con la società di leasing proprietaria).

Su tali premesse, è bene precisare come l’art. 1557 cod. civ., la cui rubrica (che reca la dicitura sia tenuto all’obbligo di corresponsione del prezzo delle cose consegnate qualora la loro restituzione integrale sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile:

pertanto, l’affidatario della res dovrà ugualmente corrispondere rigorosamente il prezzo convenuto quando, per qualunque causa anche a lui non imputabile, non possa più restituire le cose nelle condizioni del ricevimento.

Ora, essendo emerso dalla documentazione prodotta che l’accordo del 28.07.2016 (non contestato) prevedeva l’impegno da parte del concessionario di giungere alla vendita del veicolo al prezzo concordato ed essendo stata provata dal la mancata restituzione a sè del mezzo in quanto venduto (o comunque consegnato) ad un terzo peraltro di identità ad oggi ignota, è agevole osservare che risulta provato l’inadempimento dell’accipiens all’obbligazione contrattualmente assunta di restituire l’automobile invenduta.

Le allegazioni del secondo cui, avendo reperito una persona interessata all’acquisto del veicolo che, però, non aveva la disponibilità immediata della somma necessaria, egli si sarebbe solo interposto nel pagamento dilazionato dei canoni, essendo stata la vettura consegnata al terzo direttamente dal non sono state supportate dal benchè minimo riscontro probatorio.

Per contro il convenuto/opposto ha prodotto in giudizio (sub. doc. 7 fascicolo monitorio) un verbale redatto da un Ufficiale Giudiziario in servizio presso la Corte d’Appello di Venezia con cui il pubblico ufficiale dà atto che, su richiesta del sig. visto il decreto ingiuntivo n. 1666/2018 del Tribunale di Venezia, con il quale il Giudice ha ingiunto alla di consegnare all’ingiungente l’autovettura BMW TARGA_VEICOLO tg TARGA_VEICOLO, si è recato presso la sede del citato concessionario, sita in Jesolo INDIRIZZO, raccogliendo in quell’occasione la dichiarazione confessoria del stesso, il quale aveva modo di dichiarare che “la settimana prossima la persona a cui è stata affidata l’autovettura in oggetto dell’odierna esecuzione si presenterà in loco o per restituire l’auto o per versare il corrispettivo”. Nessuna delle due circostanze previste dal si è poi verificata per cui la BMW non risulta più essere stata restituita nella piena disponibilità dell’opposto.

Tale dato di fatto non contestato porta a ritenere conseguentemente dovuto il pagamento, a carico dell’accipiens, della somma prevista dal contratto estimatorio, pari ad euro 53.000,00, da cui vanno decurtate, per espressa ammissione dell’ingiungente, le somme da questi comunque percepite dall’ingiunto a titolo di corresponsione dei canoni di leasing, pari ad euro 26.000,00, a cui andranno aggiunte le spese sostenute per le polizze assicurative, pari ad euro 1.672,00, per un totale complessivo di euro 28.672,00, proprio così come ingiunto dal Tribunale di Venezia con il decreto ingiuntivo oggi opposto. Anche in merito alla doverosità del pagamento in questione soccorre la della a Jesolo per dare esecuzione ad un precetto notificato al il quale non contestava in alcun modo il fatto di dovere delle somme al e addirittura si sbilanciava in spontanee promesse di pagamento, sostenendo di “voler saldare il debito entro la prossima settimana”.

Sulla scorta di tali risultanze probatorie, pacificamente ammesse e/o comunque non contestate dall’opponente, e a fronte della mancata prova, da parte di quest’ultimo, di circostanze di fatto che – in verità – si ponevano addirittura in contrasto con le proprie stesse ammissioni confessorie (palesandosi quindi inammissibili i relativi capitoli di prova formulati), si ritiene che la presente opposizione debba essere integralmente rigettata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 1110/2019 vada confermato. Per quanto, infine, concerne il regolamento delle spese di lite, va detto che esse vengono regolate in base al principio della soccombenza, con conseguente condanna dell’attore/opponente rifonderle integralmente al convenuto/opposto per l’importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in ragione dell’oggetto e del valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), della durata del giudizio e dell’attività processuale effettivamente espletata dalle parti nel corso del procedimento (che ha scontato una ridotta fase istruttoria).

PQM

il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 8237/2019, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1.- rigetta l’opposizione proposta da 2.- e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1110/2019 (R.G. n. 4647/2019), emesso dal Tribunale di Venezia in data 08.05.2019;

3.- condanna l’opponente a pagare all’opposto le competenze del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge (se dovute).

Così deciso in Venezia,

01.10.2024 Il G.O.T dott. NOME COGNOME

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