N. R.G. 23863/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA
SEZIONE CIVILE Così composto:
dott.
NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Giudice dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA N._14878_2024_- N._R.G._00023863_2019 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024
Nella causa inscritta al n. 23863/2019 del Ruolo Generale, vertente TRA con l’Avv. NOME COGNOME come in atti.
ATTORE con l’Avv. NOME COGNOME come in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio l’ esponendo che pendeva innanzi alla CTP di Latina il giudizio riguardante l’impugnazione di cinquanta cartelle esattoriali (RG 1181/2018);
che l’ a sostegno della propria richiesta esibiva copie fotostatiche;
che per due delle cartelle (n. 057/2013/00057398/62;
n. 057/2013/00057399/63) contestava il falso materiale della firma illeggibile apposta sugli avvisi di ricevimento oltre a censurare la mancanza di attestazione della qualità del ricevente;
che per altre due cartelle (n. 057/2012/0051343/14;
n. 057/2012/00104422/45) contestava il falso materiale delle firme risultanti dalle relate di notifica rispettivamente di NOME COGNOME e che per le restanti cartelle 057/2014/00454987/59, 057/2014/00500045/12, 057/2014/00500046/13, 057/2014/00500047/14, 057/2015/00093455/01, 057/2015/00121222/54, 057/2015/00121223/55, 057/2015/00185790/80, 057/2015/00221696/88, 057/2015/00254465/28, 057/2015/00268870/18, 057/2015/00330665/61, 057/2016/00260746/61, 057/2016/00289805/11, 057/2016/00310151/83, 057/2016/00344214/15, 057/2016/00357934/64, 057/2016/00400049/50, 057/2017/00171989/09, 057/2017/00171990/10, 057/2017/00171991/11, 057/2017/00171992/12, 057/2017/00356071/44, 057/2017/00356072/45, 057/2017/00421916/45, 057/2017/00445829/57, 057/2018/00055356/74, 057/2018/00065451/32, 057/2018/00065452/33, 057/2018/00069596/85, 057/2018/00086310/59, 057/2018/00086311/60, 057/2018/00112860/11) rispetto alle quali veniva esibita ricevuta di consegna a mezzo PEC contestava il falso materiale consistente nella falsa attestazione di avvenuta consegna in formato – p7m ovvero in assenza di firma digitale del funzionario abilitato. Ciò stante chiedeva dichiararsi la falsità delle relazioni di notificazione nonché delle cartelle depositate cartaceamente ancorchè aventi matrice telematica.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda previamente eccependo l’incompetenza territoriale.
Quest’ultima eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità a) al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. b) pertanto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., in caso di persone giuridiche è competente il giudice del luogo dove ha la sede, ovvero, alternativamente, il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda c) quanto all’ solo la sede centrale (Roma) e quella regionale (Napoli) sono identificabili quali, rispettivamente, sede dell’ente e stabilimento con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art. 19 c.p.c. Deve quindi affermarsi la competenza del Tribunale di Roma. La citazione risulta essere stata notifica al PM (1.4.2029) Ciò stante, la querela di falso è inammissibile.
Quanto alle cartelle (n. 057/2013/00057398/62; n. 057/2013/00057399/63) per le quali l’attore contesta il falso materiale della firma illeggibile apposta sugli avvisi di ricevimento deve rilevarsi a) che la firma illeggibile di per sé non costituisce un falso b) che non c’è alcuna attestazione da parte dell’agente postale relativa alla identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario Quindi non può prospettarsi una questione di falso perché essa non investe alcun aspetto di fidefacenza riferendosi quest’ultima esclusivamente alle attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto “estrinseco”. Dovendo affermarsi, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, che solo all’interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario essendo sufficiente negli altri casi per il perfezionamento la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo quindi l’ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità (Cass., n. 1686 del 2023). Nel caso in esame non risulta dagli atti che la notifica sia stata effettuata ai sensi della legge n. 890 del 1982.
Per cui essa si perfeziona secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m.
9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario.
Quanto alle cartelle (n. 057/2012/0051343/14;
n. 057/2012/00104422/45) per le quali l’attore contesta il falso materiale delle firme risultanti dalle relate di notifica rispettivamente di NOME COGNOME e deve osservarsi che alcun aspetto di fidefacenza emerge dalle attestazioni del notificante che infatti non ha identificato i riceventi in conformità a quanto previsto dalla legge.
Prevedendo quest’ultima (dPR n. 602 del 1973;
art. 26) che nei solo casi previsti dall’art. 140 c.p.c., che non riguarda quello in esame la notificazione della cartella di pagamento si effettui con le modalità stabilite dall’art. 60 del dPR n. 600 del 1973, tramite il messo.
Infine per le cartelle relativamente alle quali l’attore contesta il falso materiale della consegna a mezzo PEC deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario ma non assurge a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (Cass. n. 15035/2016; n. 26102/2018) (Cass., n. 26705 del 2019; Cass., n. 15035 del 2016).
Palesandosi quindi anche in relazione a tale aspetto l’inammissibilità della proposta querela come del resto già affermato da questo Tribunale (n. 9653 del 2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dalla condannandola al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5600,00, per compensi oltre accessori come per legge.
Roma, 1 ottobre 2024 IL GIUDICE IL PRESIDENTE dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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