N. R.G. 67678/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA
SEZIONE CIVILE Così composto:
dott.
NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Giudice dott. NOME COGNOME Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA N._11222_2024_- N._R.G._00067678_2015 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024
Nella causa inscritta al n. 67678/2015 del Ruolo Generale, vertente TRA , con l’Avv. NOME COGNOME come in atti.
ATTORE con gli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME come in atti.
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, non costituita.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE proponeva querela di falso in via principale esponendo che il 21.3.2014 venivano notificate all’istante e alla quale responsabile in solido, quattro ordinanze – ingiunzione per il ritardato deposito (oltre 365 giorni) del bilancio di esercizio al 31.12.2003 (art. 2435 c.c.) (verbali 2009/3146, 2009/3147, 2009/3148 e 2009/3149);
che proponeva quattro distinte opposizioni innanzi al Giudice di pace, ancora pendenti in primo grado o in appello, assumendo la mancata notifica dei predetti verbali;
che la Camera di Commercio si costituiva sostenendo di averli regolarmente notificati;
che nel 2015 dall’esame della documentazione rilevava che le sottoscrizioni Per tali ragioni conveniva in giudizio la per sentir dichiarare false le sottoscrizioni apposte a nome dell’attore sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate (n. 2009/3146; n. 2009/3147; n. 2009/3148; n. 2009/3149).
si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la decadenza dall’azione.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata CTU.
L’attore rinunciava successivamente agli atti nei confronti di che accettava.
Preliminarmente deve dichiararsi l’estinzione del processo nei confronti di compensandosi le spese, convenendo le parti (art. 306 c.p.c.).
La querela è inammissibile.
Dagli avvisi di ricevimento prodotti emerge come non via sia alcuna attestazione da parte dell’agente postale relativa alla identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che ha sottoscritto la cartolina per la ricezione del plico.
Quindi non può prospettarsi una questione di falso perché essa non investe alcun aspetto di fidefacenza.
E’ persino superfluo richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non sono assistite da pubblica fede tutte le attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (Cass., n. 18892 del 2015; Cass., n. 6046 del 2016).
Infatti, la fidefacenza investe esclusivamente le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto “estrinseco”.
Dovendo affermarsi, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, che solo all’interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario essendo sufficiente negli altri casi per il perfezionamento la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo quindi l’ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità (Cass., n. 1686 del 2023). Nel caso in esame non risulta dagli atti che la notifica sia stata effettuata ai sensi della legge n. 890 del 1982.
In tale contesto non assume rilievo quanto accertato dal CTU ovvero che la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento oggetto di querela di falso non appartiene al COGNOME non rientrando l’appartenenza della sottoscrizione tra le attestazioni dell’agente postale dotate di pubblica fede.
E’ assorbito ogni altro aspetto.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della Camera di Commercio di Roma.
Le spese di CTU restano a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara l’estinzione del processo nei confronti di compensando le spese.
Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Roma, 1 luglio 2024 IL GIUDICE REL.
IL PRESIDENTE dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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