N. R.G. 9024/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4027_2024_- N._R.G._00009024_2017 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9024/2017 promossa da:
(P.IVA ) e (C.F. ), con il patrocino dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec OPPONENTI contro (C.F. ), e per essa, quale sua mandataria con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec OPPOSTA C.F. C.F. già , (CF: ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME (CF: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e per l’opposta:
come da atti introduttivi.
Per l’intervenuta come da memorie depositate per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 06.06.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto n.1707/2017 del 03/04/2017 il Tribunale di Bari ingiungeva a , quale debitrice principale, nonché a , in qualità di fideiussori, di pagare, in solido, su istanza ed in favore di per essa, quale sua mandataria, la somma di € 168.591,92, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 13/9/2016, spese e competenze di procedura, di cui € 48.266,92 a titolo di debito residuo del contratto di conto corrente ordinario n. NUMERO_DOCUMENTO, € 100.988,86 a titolo di debito residuo del contratto di conto corrente di corrispondenza per anticipi fatture enti n. 102940394, € 8.177,18 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n.NUMERO_DOCUMENTO e in ultimo € 11.158,96 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO, oltre interessi convenzionali dal 13.09.2016 sino al soddisfo e spese. Avverso detto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione, con citazione del 19.05.2017, eccependo preliminarmente l’assenza dei requisiti previsti per l’emissione del decreto ingiuntivo, stante l’incertezza del credito vantato dalla Banca in sede monitoria, nonché l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi al conto anticipo fatture n. NUMERO_DOCUMENTO e al conto ordinario n. NUMERO_DOCUMENTO.
C.F.
Lamentavano altresì l’illegittimo addebito della commissione disponibilità immediata fondi, non pattuita, nonché la variazione in senso sfavorevole per il cliente delle condizioni economiche dei rapporti, in violazione dell’art.118 TUB, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 20.09.2017, , e per essa, la mandataria, contestava preliminarmente la decadenza degli opponenti dal diritto di impugnare gi estratti conto ai sensi dell’art.1832 co.1 c.c. e dell’art. 119, comma 3, del D.lgs. n. 385/1993.
Nel merito l’opposta deduceva la validità delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali, concludendo per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Concessa con ordinanza del 16.10.2017 la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente ai seguenti importi € 100.988,86, € 8.177,18 ed € 11.158,96, è stato esperito senza esito l’iter della mediazione.
Intervenuta nel procedimento la società (già , quale cessionaria del credito, l’interveniente si è riportata alle difese della cedente, facendo proprie le relative conclusioni.
All’udienza del 04.10.2018, l’opposta ha sollevato l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancata partecipazione degli opponenti alla procedura di mediazione.
La causa è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con gli atti introduttivi e le memorie depositate per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 23.11.2023, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 26.03.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, stante la necessità di disporre una ctu ai fini dell’esclusione, dai rapporti in esame, degli addebiti per capitalizzazione trimestrale, con contestuale formulazione di una proposta conciliativa, e, in caso di mancata comparizione degli opponenti, è stata richiesta la produzione da parte dell’opposta del ricalcolo dei saldi con espunzione della capitalizzazione trimestrale per tutta la durata dei rapporti contrattuali. All’esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con gli atti introduttivi e le memorie depositate per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 06.06.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. ———————- In rito, la pronuncia va emessa nei confronti delle parti originarie, ossia gli opponenti e nella qualità in atti.
Di contro, nei confronti della cessionaria intervenuta la pronuncia produrrà gli effetti dell’art.111 c.p.c., non avendo tutte la parti autorizzato l’estromissione della cedente, né quest’ultima chiesto espressamente la condanna in favore della cessionaria, senza contestazione del debitore ceduto.
Preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, sollevata dall’opposta per l’omessa presentazione della domanda di mediazione da parte degli opponenti nonché per mancata partecipazione degli stessi al procedimento di mediazione, va rigettata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, successivamente alla decisione circa le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto” (Cass. SS.UU n. 19596/2020).
A ciò va aggiunto che l’art. 12 bis del d.lgs. 28/2010 dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, non derivando di contro l’improcedibilità dell’opposizione.
Nel caso di specie, il procedimento di mediazione è stato correttamente avviato dalla con esito negativo, in ragione della mancata partecipazione degli opponenti, i quali hanno espresso tale volontà con comunicazione indirizzata all’Organismo Conciliatore Bancario Finanziario in data 12.12.2017.
Parimenti deve essere disattesa l’eccezione di decadenza degli opponenti dal diritto di impugnare gli estratti conto, formulata dalla A tal proposito, va osservato che l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
Va altresì disattesa l’eccezione di assenza dei requisiti previsti per l’emissione del decreto ingiuntivo, sollevata dagli opponenti per incertezza del credito vantato dalla Banca in sede monitoria.
A tal proposito, va osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n. 9232/2000).
Orbene, nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di conto corrente n. 102939911 del 21.11.2013, il contratto di conto anticipi n. 102940394 del 21.11.2013, il contratto di mutuo chirografario n. 4407066 del 18.12.2013 e il contratto di mutuo chirografario n. 4509637 del 24.07.2014, nonché gli estratti conto, i riassunti scalari e i documenti di sintesi dall’origine all’estinzione, idonei a corroborare la sussistenza della pretesa creditoria.
A fronte di tali riscontri documentali, confortanti l’an ed il quantum della pretesa, gravava sugli opponenti, ai sensi del secondo comma dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova di un fatto estintivo o modificativo del credito, nella specie non osservato.
Nel merito, va osservato che per i contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla – anche se oggetto di espressa pattuizione – la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all’art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca. Quanto al periodo successivo, la validità consegue all’adeguamento contrattuale alla delibera CICR del 09 febbraio 2000.
A ciò va aggiunto che l’art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013, il quale ha modificato il secondo comma dell’art. 120 TUB, ha reso illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 01.01.2014, vietando l’addebito di interessi anatocistici passivi.
Nella specie, tenuto conto del mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte degli opponenti e del conseguente mancato espletamento della ctu contabile, al fine di verificare la legittimità della pretesa creditoria, deve tenersi conto del ricalcolo dei saldi con espunzione della capitalizzazione trimestrale per tutta la durata dei rapporti, prodotto dalla cessionaria con nota di deposito dell’11.04.2024, come previsto dall’ordinanza del 26.03.2024.
La cessionaria ha pertanto rideterminato il saldo del c/c n.102939911 nel minore importo a debito di € 46.902,31, a fronte del maggior importo ingiunto di € 48.205,28, nonché il saldo del conto corrente bancario per anticipi fatture n.102940394 nel minore importo a debito di €100.859,89, a fronte del maggior importo ingiunto di € 100.988,86.
In ordine all’esercizio dello jus variandi, va rilevato che “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR” (art. 118 TUB).
Nel caso in esame, atteso che gli opponenti hanno contestato genericamente la variazione delle condizioni economiche, dai contratti del 21.11.2013 emerge l’approvazione specifica della clausola disciplinante l’esercizio dello jus variandi.
A ciò va aggiunto che la ha prodotto le comunicazioni delle modifiche contrattuali intervenute nel corso dei rapporti, sicché va disattesa la relativa eccezione.
Da ultimo, l’eccezione di illegittima applicazione della commissione di disponibilità immediata fondi, sollevata dagli opponenti, va disattesa, stante la puntuale pattuizione della stessa nei contratti di affidamento del 21.11.2013 (nella percentuale dello 0,50 trimestrale), regolarmente sottoscritti dal cliente.
Per tali ragioni l’opposizione va accolta, per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti In parziale accoglimento della domanda della opposta, gli opponenti vanno quindi condannati, in solido, al pagamento della somma di € 46.902,31 a titolo di debito residuo del rapporto di conto corrente bancario n.NUMERO_DOCUMENTO;
di € 100.859,89 a titolo di debito residuo del rapporto di conto corrente bancario per anticipi fatture n.102940394, di € 8.177,18 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n.NUMERO_DOCUMENTO e di € 11.158,96 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO, oltre interessi convenzionali dal 13.09.2016 sino al soddisfo;
Le spese sostenute dall’opposta vanno poste, in solido, a carico degli opponenti e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, fatta eccezione per la fase istruttoria riconosciuta ai minimi, poiché di estrema semplicità, commisurati al valore della domanda accolta.
La superfluità dell’intervento della cessionaria giustifica la compensazione delle spese di lite tra gli opponenti e la detta società.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta, con citazione del 19.05.2017, dalla , quale debitrice principale, nonché , in qualità di fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo n. 1707 del 03.04.2017, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di , e per essa, nella sua qualità di mandataria, la con intervento di , già , così provvede:
1) accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revoca il d.i. n. 1707/2017 nei confronti degli opponenti 2) accoglie in parte la domanda opposta e, per l’effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della Banca opposta della somma di € 46.902,31 a titolo di debito residuo del rapporto di conto corrente bancario n.NUMERO_DOCUMENTO;
di € 100.859,89 a titolo di debito residuo del rapporto di conto corrente bancario per anticipi fatture n.102940394, di € 8.177,18 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n.NUMERO_DOCUMENTO e di € 11.158,96 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO, oltre interessi convenzionali dal 13.09.2016 sino al soddisfo;
3) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell’opposta, liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
4) compensa le spese processuali tra gli opponenti e la società intervenuta.
Bari, 27.09.2024
Il Giudice NOME
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