REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Sentenza n. 843/2022 pubblicata il 23/08/2022
Il Giudice, nella causa iscritta al n. 377/2017 r.g. , nella quale sono riunite la causa n. 378/2017 r.g. e la causa n. 379/2017 r.g.
tra
XXX, con il patrocinio dagli Avv.ti
YYY, con il patrocinio dagli Avv.ti
ZZZ, con il patrocinio dagli Avv.ti
ricorrenti
contro
POLISPORTIVA KKK SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN LIQUIDAZIONE con il patrocinio degli Avv.
resistente
all’esito della camera di consiglio dell’udienza del 6.7.2022, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita ha pronunciato mediante lettura il seguente
DISPOSITIVO
in accoglimento delle domande proposte con i ricorsi riuniti, accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti nei periodi precisati in motivazione, condanna la parte resistente a corrispondere alle ricorrenti, per le causali di cui ai ricorsi:
– in favore di ZZZ, euro 22.801,49, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al soddisfo;
– in favore di YYY, euro 42,654,55, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al soddisfo;
– in favore di XXX, euro 36.909,39, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al soddisfo;
– per l’effetto, condanna la parte resistente a rimborsare alle controparti le spese del presente giudizio, quantificate rispettivamente in euro 3.000, 3.800 e 3.800, oltre accessori come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
– riserva il deposito della motivazione della sentenza nel termine di 60 giorni.
Le motivazioni della decisione
1. Le ricorrenti XXX, YYY e ZZZ,
con autonomi ricorsi poi riuniti con ordinanza a verbale in data 6.7.2022, hanno convenuto in giudizio la POLISPORTIVA KKK SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l., allegando di aver prestato la propria attività lavorativa presso la palestra gestita dalla resistente in via, con contratti di collaborazione continuativa per attività amministrativo gestionale (v. doc. 6 dei ricorsi – contratti di collaborazione e doc. 4 dei ricorsi – ricevute dei compensi erogati) con un trattamento economico e normativo di cui al C.C.N.L. Impianti Sportivi, rispettivamente nei periodi dal 1.9.2011 al 23.8.2016; dal 15.7.2011 al 31.7.2016; dal 13.05.2013 al 31.7.2015, con mansioni di addette alla segreteria lavorando 5:30/6:00 ore giornaliere dal lunedì al venerdì con turnazione di tre fasce a rotazione, nonché il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle 14:00 oppure dalle 14:00 alle 19:00, con un giorno di riposo alla settimana variabile e percependo una retribuzione di 5,50 € ad ora per tutto il periodo lavorativo.
2. Le ricorrenti hanno quindi sostenuto che, al di là delle risultanze contrattuali che qualificano il rapporto come di collaborazione coordinata, le stesse avrebbero prestato la propria attività lavorativa osservando un orario fisso e predeterminato dalla società convenuta, utilizzando l’organizzazione e i mezzi della società stessa; allegano altresì che il potere direttivo gerarchico, disciplinare e organizzativo in ordine all’espletamento delle mansioni e alle modalità di svolgimento delle stesse veniva fornito dal Signor *** (direttore della palestra fino al 2015 e successivamente amministratore).
3. Sulla base di tali affermazioni hanno chiesto che venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tre le parti nei periodi sopra precisati; il riconoscimento, fin dalla data di assunzione e per tutto il rapporto di lavoro, del 3° livello di classificazione del personale CCNL
Impianti Sportivi; la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive a titolo di 13^, 14^ mensilità, indennità per ferie non godute, indennità per permessi non goduti, TFR, oltre rivalutazioni ed interessi, come meglio dettagliate in ricorso e nei conteggi allegati, nonché al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, per il mancato versamento degli oneri previdenziali.
4. Si è costituita la società resistente adducendo di essere una società sportiva dilettantistica (SSD) non lucrativa, disciplinata dall’art. 90 L. 289/2002, affiliata al CONI e pertanto soggetta alla disciplina prevista dell’art. 2 del d.lgs 81/2015, che consente a tali società di poter instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza soggiacere alle previsioni dell’art. 61 d.lgs. 276/2003 ed usufruendo anche di un esonero nella contribuzione previdenziale e di un trattamento fiscale agevolato; nega quindi qualsiasi rapporto di subordinazione con le ricorrenti sostenendo la piena autonomia delle stesse nella organizzazione del lavoro.
5. Le cause sono state istruite mediante l’escussione dei testimoni di entrambe le parti costituite in ciascun giudizio, e riunite con ordinanza a verbale in data 6.7.2022, e sono decise con la presente sentenza.
6. Profilo controverso tra le parti è la genuinità dei contratti di co.co.co. stipulati tra la società resistente e le parti in causa, incontestato lo svolgimento di attività lavorativa nei periodi allegati dalle ricorrenti.
7. A partire dall’introduzione del d.lgs. 81/2015, la normativa di riferimento si rinviene nel relativo art. 2 che, al comma 1, prevede l’applicazione del “rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, introducendo così una presunzione di non genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative al ricorrere di determinati elementi indicativi della subordinazione, cui dovrà quindi applicarsi la disciplina della subordinazione senza che il giudice possa procedere alla conclusione dell’irrilevanza degli indizi di subordinazione nel caso concreto, rilevando in particolare che la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e che l’attività sia etero organizzata – ancorché non necessariamente o non del tutto etero diretta – quanto alle modalità di esecuzione della stessa, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro (Sez. L – , Sentenza n. 1663 del 24/01/2020; Sez. L – , Sentenza n. 1663 del 24/01/2020).
8. Detta presunzione, tuttavia, non opera per determinate categorie di rapporti di collaborazione coordinata tra cui, come chiarito nello stesso articolo, co. 2 lett d), le “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289” (nel testo ratione temporis vigente, a tutt’oggi in vigore fino al 1 gennaio 2023, a seguito dell’abrogazione disposta con d.lgs. 36/2021 come modificato dapprima dal DL 41/21 e poi dal d.l. 73/21).
9. Tali collaborazioni sono peraltro assoggettate ad un regime fisale agevolato, posto che l’art. 67, co.1, lett. m), Tuir qualifica come “redditi diversi” i compensi derivanti da prestazioni rese nell’esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistiche e collaborazioni amministrativo-gestionali a favore delle ssd/asd. Le due tipologie di prestazioni sono accomunate da un medesimo regime pubblicistico, nel senso che oltre ad essere esonerate dal prelievo fiscale fino alla soglia di 7.500 euro ai sensi del successivo art. 69, non sono soggette a contributi previdenziali ed a premi assicurativi. L’applicabilità di detto regime fiscale agevolato presuppone tuttavia la prova della sussistenza di alcuni elementi tra cui, per quanto qui rileva, che le prestazioni rese non trovino corrispondenza nell’arte o professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, dal lavoratore (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 41397 del 23/12/2021) e quindi l’assenza di professionalità di dette collaborazioni.
10. Sebbene quindi la presunzione di non genuinità della collaborazione di cui all’art. 2 d.lgs. 81/2015 non possa applicarsi ai rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio, non solo in quanto espressamente esclusi ma in quanto instaurati precedentemente all’entrata in vigore della norma, i principi che si traggono dal complesso normativo richiamato sono chiari: i rapporti di collaborazione con associazioni o società sportive dilettantistiche beneficiano del richiamato trattamento di favore a condizione che sia possibile inquadrarle in un contesto di non professionalità, che deve emergere nel caso concreto in relazione al carattere non lucrativo dell’attività svolta dall’associazione o società, accertamento rispetto al quale non è dirimente il mero dato formale del riconoscimento del CONI (Sez. L, Ordinanza n. 11492 del 30/04/2019), nonché in relazione alle caratteristiche del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 41397 del 23/12/2021), rispetto alla quale non è dirimente la qualificazione contrattuale.
11. Non è controverso tra le parti, e quindi esula dall’oggetto del giudizio, il profilo relativo al carattere lucrativo o meno della società. Quanto alla valutazione dei contratti di collaborazione intrattenuti tra le parti ricorrenti e la società resistente, devono applicarsi i normali criteri di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
12. Da tale punto di vista, deve innanzitutto negarsi rilievo dirimente alla qualificazione formale del rapporto operata dalle parti nel contratto di lavoro in presenza di elementi fattuali indicativi della natura subordinata del rapporto stesso ai sensi dell’art. 2094 c.c., quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7024 del 08/04/2015). Quanto al grado della soggezione del lavoratore al potere datoriale, è principio acquisito in giurisprudenza che lo stesso possa modularsi secondo intensità e forme variabili a seconda della prestazione concretamente svolta (ex multis, con riguardo a prestazioni non aventi carattere esclusivamente intellettuale bensì esecutivo, sebbene connotate da profili tecnici, Sez. L, Sentenza n. 4682 del 02/04/2002).
13. Le testimonianze acquisite nei tre procedimenti – utili indifferentemente alla qualificazione dei tre rapporti di lavoro, essendo incontroverso che gli stessi si sono svolti in modo del tutto analogo, a fronte dell’identità di mansioni delle ricorrenti – consentono di ritenere provata la subordinazione, confermando quanto sostenuto dalle ricorrenti in ordine alla tipologia di rapporti, ed in particolare quanto al carattere stabile e professionale, nonché eterodiretto, della prestazione.
14. È infatti emerso che tutte le ricorrenti hanno svolto per la società resistente, ciascuna nel periodo indicato nel ricorso, l’attività di segretaria e assistente ai clienti (mansioni tra le altre cose confermate anche dai testi di parte resistente), con turnazioni su “3 fasce a rotazione dalle 7:30 alle 12:30 (circa), poi dalle 12:30 alle 18 e infine dalle 16 alle 22” ( v. teste *** ascoltato in tutti i procedimenti qui riuniti, a verbale del 17.01.2017 Rgn. 377/2017 – 378/2017 -Rgn. 379/2017). E’ emerso, altresì, che tali turnazioni erano predefinite e stabilite dal Signor *** (direttore della palestra): il teste ***, infatti riferisce “ho visto in diverse occasioni il *** consegnare gli orari e comunque discutere col personale stesso degli orari da svolgere; tutti gli orari o griglie mi risulta fossero controfirmati dalla direzione” (v. verbale del 17.01.2017 Rgn. 377/2017 – 378/2017 -Rgn. 379/2017). Anche il teste *** riferisce in ordine alle turnazioni delle segretarie “loro (intendo le segretarie) erano distribuite su turni che potevano essere appunto, in alternativa, in fascia mattutina, pomeridiana o serale; avevano dei turni prestabiliti, con cadenza mensile; avevano un libro coi turni scritti dove segnavano l’ingresso […] per le segretarie ricordo che in corrispondenza dello spazio per la firma, c’era già scritto l’orario di ingresso, ad es. per il mattino, alle 7,30 […] la signora ***, su indicazione del ***, predisponeva le turnazioni incastrando le varie addette di segreteria; quindi la turnistica veniva controllata e assentita da ***. Loro poi quando andavano in segreteria trovavano direttamente il foglio coi turni preparati” (v. verbale del 10.09.2019 Rgn. 378/2017 – Rgn. 379/2017), in tal modo confermando anche come fosse la stessa società ad organizzare e predisporre il lavoro delle ricorrenti.
15. Viene confermato anche il potere del Signor *** di emanare ordini specifici alle ricorrenti e di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione delle stesse: il teste *** riferisce “era il direttore a controllare il tutto, ***, da cui tutti prendevamo ordini” (verbale del 10.09.2019 Rgn. 378/2017 – Rgn. 379/2017) e più precisamente con riferimento alle Signora XXX e YYY riferisce che le stesse ricevevano disposizioni lavorative da ***: “diceva di contattare determinate persone per promozione di abbonamenti, pubblicità, etc; oppure le lasciava indicazioni su possibili scontistiche a specifiche persone, o si raccomandava per la presenza e il rispetto dei turni, di trattare bene dei clienti, etc.; in generale tutte le attività svolte da loro (in segreteria) mi risultano dettate da lui; in caso di problemi, per cambi turno, bisognava chiedere a *** e solo se possibile era concesso; anche in caso di malattia, di fatto solo se possibile c’era sostituzione in estemporanea altrimenti personalmente mi è capitato di andare anche indisposto a lavoro”. Anche il teste *** riferisce con riferimento al potere gerarchico impartito dal Signor ***: “senza dubbio, lui era il direttore del centro sportivo quindi era lui a dare indicazioni su tutto e a prendere decisioni, e ciò su tutti i settori (io stesso mi riferisco a lui per la gestione dei turni)”.
16. Nulla di discordante rispetto alle risultanze sopra esposte emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente.
17. In base all’istruttoria svolta deve quindi ritenersi che le prestazioni lavorative delle ricorrenti si svolgessero secondo orari prestabiliti dalla direzione della palestra, sebbene con una flessibilità nella turnazione rimessa agli accordi tra colleghe, e che i poteri datoriali spettassero al direttore della palestra, signor ***, con cui le ricorrenti si relazionavano in ordine alle attività da svolgere ed agli altri aspetti strettamente inerenti allo svolgimento quotidiano del rapporto lavorativo; risulta altresì che dette prestazioni fossero integrate in modo stabile ed organico nell’organizzazione della palestra (cfr. deposizione del teste ***: “l’apertura non poteva essere fatta al pubblico finché non ci fosse stata presente una segretaria; preciso che c’erano dei tornelli elettronici che il personale di segreteria poteva sbloccare tra-mite pc quindi l’utenza poteva entrare solo dopo tale operazione”), in mancanza del benché minimo apporto ulteriore rispetto dalla propria prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici. È quindi provata la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le ricorrenti e la Polisportiva KKK società sportiva dilettantistica, essendone emersi gli elementi tipici richiamati.
18. Quanto alle caratteristiche della prestazione, corretto appare l’inquadramento invocato dalle ricorrenti nel livello III del C.C.N.L. Impianti Sportivi che comprende i lavoratori contabili e gli impiegati amministrativi. Provato è l’orario di lavoro così come allegato, posto che le testimonianze citate hanno confermato che le lavoratrici lavoravano per 5:30/6:00 ore al giorno per 6 giorni a settimana (circostanza che conferma altresì il carattere stabile della prestazione nonché il fatto che il lavoro presso la società resistente avesse carattere di occupazione principale e continuativa delle ricorrenti). Risulta altresì provato il lavoro domenicale svolto dalle ricorrenti: il testimone *** riferisce infatti che “per le segretarie i turni domenicali erano a rotazione, con una media di una domenica sì una no, infatti erano 4 segretarie in tutto, poi c’era la responsabile del settore segreteria, che faceva le veci di *** ove assente in struttura (Annalisa ***), le segretarie nel loro turno erano da sole, tranne il sabato e la domenica c’erano due turni 9,30-14 oppure 14-19, una ragazza per singolo turno inoltre nel periodo estivo il sabato e la domenica le segretarie coprivano da sole l’intera giornata perché c’era meno personale”.
19. Tutto ciò considerato, corretta appare altresì la quantificazione delle differenze retributive pretese, per cui spetta alla Signora ZZZ la somma di 22.801,49 a titolo di differenze paga, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto; alla Signora YYY , la somma di 42,654,55 a titolo di differenze paga, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto; alla Signora XXX la somma di 36.909,39 a titolo di differenze paga, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, come da conteggi contenuti nei singoli ricorsi riuniti, incontestati da parte resistente quanto a criteri contabili di redazione. A dette somme dovranno essere aggiunti gli interessi legali sulle somme rivalutate come per legge.
20. Quanto alla somma richiesta per i permessi e le ferie non godute si osserva che grava sul lavoratore, che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, nonché l’onere di provare che la mancata fruizione delle stesse sia dipesa dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali ciò in quanto, nonostante il diritto alle ferie sia irrinunciabile (art. 36 Cost e dall’art 7 della direttiva 2003/88/Ce), l’indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta (si veda, da ultimo Cass. Civ. ordinanza n. 6262/2022).
21. Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno da omissione contributiva, la stessa deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti per la richiesta quantificazione equitativa che, ai sensi dell’art. 1226 c.c., cui il giudice può procedere solo a condizione che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l’impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell’istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all’inerzia del danneggiato (ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-03-2007, n. 5997; Cass. civ. Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 3794; Cass. civ. Sez. III, 16-07-2002, n. 10271). Tale circostanza non ricorre nel caso concreto, in cui la quantificazione del danno è possibile in termini certi, ma esclusivamente nel momento in cui il danno stesso si concretizza, ossia al raggiungimento dell’età pensionabile, quando è possibile determinare l’incidenza in termini economici dell’omissione. Né può emettersi, in assenza di una specifica limitazione in tal senso della domanda delle parti ricorrenti accettata da controparte, una condanna generica (pure di norma riconosciuta in giurisprudenza nella materia oggetto del presente giudizio, cfr. Sez. L, Sentenza n. 1179 del 22/1/2015) che rimetta la liquidazione del danno ad un separato giudizio; nell’impossibilità di liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo ed in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la domanda deve essere rigettata per difetto di prova (Cass. civ. Sez. III, 15-03-2007, n. 5997).
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM. 55/2014, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, dell’attività svolta, dell’istruttoria richiesta ed ammessa per ciascuna parte.
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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