La sopravvenuta mancanza di una specifica norma che consenta l’individuazione del regime patrimoniale applicabile a coniugi di diversa nazionalità, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 254/66, impone anzitutto di verificare se le rispettive leggi nazionali dei coniugi sono suscettibili di un’applicazione cumulativa.
La sopravvenuta mancanza di una specifica norma che consenta l’individuazione del regime patrimoniale applicabile a coniugi di diversa nazionalità, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 254/66, impone anzitutto di verificare se le rispettive leggi nazionali dei coniugi sono suscettibili di un’applicazione cumulativa.
Nel caso di specie veniva esclusa tale eventualità , posto che la legge italiana prevedeva la comunione dei beni, mentre quella austriaca, prevedeva la separazione dei beni, tali due regimi sono di conseguenza inconciliabili. In questa situazione, la soluzione del problema, prosegue la Suprema Corte, deve essere ricercata nell’art. 12 delle preleggi, secondo cui se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Nella specie, per individuare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi può farsi utile riferimento alle disposizioni che regolano l’analoga materia dei rapporti personali tra coniugi.
L’analogia tra le due materie deriva dal fatto che entrambe riguardano i rapporti tra i coniugi, pur se visti sotto diverse prospettive, e trova una conferma nella legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, che all’art. 30, primo comma, ha espressamente stabilito che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali (salvo diversa convenzione).
Ora, in base all’art. 18 delle preleggi, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della parte in cui stabiliva l’applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, i rapporti personali tra i coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall’ultima legge nazionale che sia stata comune durante il matrimonio.
Nella specie, l’ultima legge comune ai coniugi durante il matrimonio è stata la legge italiana, essendo la moglie cittadina italiana sin dall’epoca della celebrazione del matrimonio ed avendo il marito ottenuto la cittadinanza italiana nel 1984, sicché, in applicazione del suddetto criterio anche ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, deve ritenersi che tali rapporti siano regolati dalla legge italiana.
Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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