REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Sezione civile
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 619/2021 pubblicata il 05/11/2021
Nella causa civile iscritta al n. 873 anno 2019 Ruolo Gen. Contenzioso Civile
TRA
Avv.to XXX , rappresentato e difeso dall’avv.to
RICORRENTE E
YYY e ZZZ , rappresentati e difesi dall’ avv.to
CONVENUTI
OGGETTO: prestazione d’opera intellettuale art. 28 L. 794/1942 e 14 D.Lgs. 150/2011
Causa posta in deliberazione all’udienza collegiale in data 24.6.2021 tenutasi con modalità telematica
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per il ricorrente XXX :
“come in atti”
Per i convenuti YYY e ZZZ :
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. XXX conveniva in giudizio YYY e
ZZZ per sentirli condannare al pagamento , in solido fra loro , dell’importo di euro 6.480,00, oltre spese generali, IVA e CAP, quale corrispettivo dell’attività professionale svolta dal medesimo davanti alla Corte di Appello di Perugia , importo determinato sulla base del parere di congruità del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, con vittoria di spese.
Si costituivano YYY e ZZZ eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale della Corte di Appello di Perugia ex art. 33 del D.Lgs. 206/2005 stante la loro qualifica di consumatori ; nel merito contestavano l’an debeatur sia sotto il profilo dell’attività professionale della quale il ricorrente chiedeva il pagamento sia sotto il profilo dell’assenza di un loro mandato professionale ; contestava, infine , anche l’ammontare dell’importo richiesto ; chiedevano, pertanto, in via preliminare, che venisse dichiarata l’incompetenza della Corte di Appello di Perugia ; nel merito che venisse, comunque, rigettata la domanda svolta nei loro confronti dall’avv.to XXX; in subordine che l’importo richiesto venisse diminuito ; con vittoria di spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 24.6.2021, tenutasi con modalità telematica mediante il deposito di note scritte di trattazione ex art. 221 L. 77/2020 come prorogato dal D.L. 105/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di incompetenza sollevata da parte di YYY e ZZZ è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo la Suprema Corte sul punto ha affermato “Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005” ( Cass. Civ. N. 21187/2017) ; ed ancora “ il foro ex art. 33 comma 2 , lettera u) D.Lgs. 206/2005 è derogabile solo in favour del consumatore e prevale anche sul criterio fissato dall’art. 14 comma 2 D.Lgs. 150/2011 per le controversie in materia di compensi dei difensori , salvo che la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio riguardante l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente” ( Cass. Civ. N. 4485/2018 ; conforme Cass. Civ. N. 1670/2020) .
Nel caso di specie non vi sono dubbi nel ritenere che l’attività professionale dell’avv.to XXX non ha sicuramente riguardato alcun aspetto relative ad un’attività imprenditoriale avendo avuto ad oggetto il reclamo avverso un provvedimento relative all’amministrazione di sostegno della madre delle parti convenute.
Ne deriva, pertanto, che competente a conoscere della domanda avanzata dall’avv.to XXX Galimi Antonio è , alternativamente, la Corte di Appello di Milano o la Corte di Appello di Venezia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara l’incompetenza della Corte di Appello di Perugia per essere competente alternativamente la Corte di Appello di Milano o la Corte di Appello di Venezia , condanna XXX al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia 20.10.2021
Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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