REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott., in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 2640/2022 pubblicata il 27/10/2022
nella causa civile iscritta al numero 435 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell’anno 2022 e promossa
da
I XXX Srl con l’avv.
ATTRICE
contro
YYY S.p.A., la quale interviene per conto e quale società di gestione del Fondo Comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “***”, con l’Avv.
ZZZ spa e per essa KKK – società per la *** – spa
CONVENUTI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15.9.2022.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione, la società I XXX srl deduceva l’inesistenza di un valido titolo esecutivo, sostenendo, in primo luogo, che la sentenza di primo grado, essendo stata impugnata, non avrebbe potuto costituire titolo esecutivo, atteso che l’appello proposto risultava all’evidenza fondato.
Parte opponente allegava, altresì, che la sentenza di primo grado, avendo dichiarato la risoluzione del contratto e la condanna dell’utilizzatore al rilascio dell’immobile, non poteva essere ritenuta valido titolo esecutivo.
L’opponente sosteneva, al riguardo, che il capo condannatorio della sentenza, essendo dipendente da quello accertativo dell’inadempimento, non poteva essere ritenuto immediatamente esecutivo ex art 282 cpc.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
All’udienza del 15.9.2022, la causa era posta in decisione.
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La principale questione oggetto del presente giudizio, e già esaminata dal Tribunale con ordinanza del 10.2.2022, è se la sentenza che dichiara la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria non ancora passata in giudicato sia immediatamente esecutiva quanto alle statuizioni di rilascio dell’immobile oggetto del negozio in favore della società concedente.
La giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 12872/2021) ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: i) rapporto di sinallagmaticità, che sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l’esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi; è il caso della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all’esecuzione specifica dell’obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010 n. 4059); ii) rapporto di corrispettività, che sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti; è il caso della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2537); iii) rapporto di dipendenza, che sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo; è il caso della condanna alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace in accoglimento di un’azione revocatoria fallimentare (Cass., 29 luglio 2011, n. 16737); iv) rapporto di accessorietà, che sussiste quando il capo di condanna non incide in alcun modo sul presupposto o sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo; è il caso della condanna alle spese (Cass., 10 novembre 2004, n. 21367).
Ebbene, secondo la richiamata giurisprudenza, solamente nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, mentre ha efficacia immediatamente esecutiva negli altri due casi.
Ponendo i principi sopra delineati in rapporto con la fattispecie scrutinata, è agevolmente evincibile che i due capi della sentenza, l’uno volto ad accertare l’inadempimento dell’utilizzatore e la conseguente risoluzione di diritto del contratto, l’altro a condannare il medesimo al rilascio dell’immobile, sono avvinti da un nesso di mera dipendenza.
Ed invero, l’esecuzione provvisoria della statuizione con cui la parte soccombente è condannata a rilasciare il bene al concedente non altera il rapporto tra le parti perché è funzionale ad adeguare la realtà fattuale alla realtà giuridica: il venir meno del titolo che consentiva il possesso del bene determina ipso iure l’obbligo di restituire l’immobile al legittimo proprietario.
Si deve, quindi, ritenere che la sentenza di cui si discute sia un valido titolo esecutivo.
Parte opponente, con secondo motivo di opposizione ha lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado ed ha chiesto, quindi, la sospensione dell’esecuzione e, in subordine, la sospensione del presente giudizio in attesa che la Corte di Appello si pronunci.
L’opposizione all’esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l’esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che in sede di opposizione all’esecuzione la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi ( es. compensazione, transazione pagamento ecc.) verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l’accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell’art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l’opposizione all’esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale. Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell’eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all’esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le medesime questioni già avanzate nel giudizio di appello, senza allegare per quale ragione dette eccezioni e doglianze non potrebbero essere esaminate e decise dalla Corte.
Di conseguenza, l’opposizione è respinta, in quanto l’opponente non ha eccepito la sussistenza di fatti impeditivi diversi da quelli già fatti valere avanti al primo giudice. Le spese di lite sono poste a carico dell’opponente e sono liquidate in euro 10.343,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale respinge l’opposizione;
condanna la società I XXX srl a rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 27.10.2022.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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