REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr., ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA n. 168/2023 pubblicata il 05/07/2023
nella causa di lavoro iscritta al n. 1171/2022 r.g. promossa da:
XXX EDIL XXX DI XXX (C.F.)
RICORRENTE contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO COMO-LECCO (C.F.), con il patrocinio dei dr.i
RESISTENTE CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/12/2022, Barbara XXX, titolare della ditta Edil XXX proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 69/2022 del 16/11/2022 notificatale il 17 seguente, con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco le aveva intimato il pagamento del complessivo importo di € 6.344,00 per le sanzioni conseguenti alla violazione delle seguenti disposizioni:
1. art. 9 bis co. 2, 2bis e 2ter, d.l. 510/1996 per aver omesso di comunicare al Centro per l’Impiego l’assunzione come dipendente del lavoratore ***;
2. art. 4 bis co 2 D Lgs 181/2000, per non aver consegnato a detto lavoratore, al momento dell’assunzione e prima dell’immissione al lavoro, copia della lettera di assunzione;
3. art. 39 co. 1 e 2 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008, per aver omesso di registrare al libro unico del lavoro i dati di paga e le presenze del suddetto lavoratore ***;
4. art 3 co. 3 d.l. 12/2002 conv. in l. 73/2002, per aver irregolarmente occupato il lavoratore *** il 30 e 31/3/2022; per assoluta mancanza di prova che i due soggetti fossero realmente alle dipendenze della ***, in quanto *** era un lavoratore autonomo, munito di partita Iva, per cui era in cantiere in tale veste e non come dipendente, mentre *** aveva chiesto al suo compagno, ***, un aiuto e quest’ultimo solo per umanità si era reso disponibile a fargli fare qualche lavoretto di pulizia dietro la corresponsione di qualche soldo, ma solo per benignità e generosità, per dargli la possibilità di fare un pasto, solo a titolo di indulgenza e altruismo verso il prossimo.
Contestava infine, l’inammissibilità dell’ordinanza, in quanto non era stata sentita, pur avendo fatto richiesta di scritti difensivi, ex art 18 l. 689/1981 l’inesistenza del verbale notificato il 20/7/2022 quando in realtà era stato redatto e consegnato un mese prima, nel mese di giugno 2022.
Disposta la sospensione dell’esecutorietà dell’ordinanza ingiunzione opposta e integrato il contraddittorio, si costituiva l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco che contestava il fondamento del ricorso in quanto ***, che all’arrivo degli ispettori si era rinchiuso in una cantina, era stato trovato con indumenti da manovale, scarpe antinfortunistiche e attrezzi di lavoro per pulizia (scopa e paletta) e aveva dichiarato di lavorare dal 28/3/2022 con orario dalle 8 alle 17 per 60 euro di retribuzione, su incarico di ***). *** invece, dal 25 al 31/3/2022 aveva svolto mansioni di pulizia, per otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana, senza attrezzature e senza materiale, utilizzando le attrezzature e il materiale della Edil XXX, con una retribuzione oraria di € 12,50, sotto le direttive di ***.
All’udienza del 5/7/2023 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
Il ricorso è infondato e dev’essere conseguentemente respinto.
Per quanto concerne i vizi di natura formale, l’Ispettorato ha negato che agli atti, vi fosse la richiesta di audizione della ricorrente, per cui non avendo quest’ultima dimostrato il contrario, il motivo è infondato.
Quanto al secondo motivo, l’inesistenza del verbale di accertamento perché la data di notifica era stata indicata al 20/7/2022, sebbene fosse risalente al mese precedente, già nell’ordinanza opposta è stato chiarito che si era trattato di un mero errore materiale, che non aveva potuto ingenerare alcun errato convincimento nella ricorrente, alla quale l’atto era stato notificato personalmente.
In ogni caso, il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ex art. 22 l. 689/1981, è a cognizione piena per cui ha come oggetto non solo la legittimità formale, ma anche quella sostanziale del provvedimento amministrativo, per cui qualora ne sia disposto l’annullamento per un vizio formale, ciò non esonera il giudice dal sulla legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria (Cass. 23297/2005). Passando all’esame del merito, secondo la giurisprudenza, un rapporto di lavoro è qualificabile di natura subordinata quando il lavoratore ha l’obbligo di osservare le direttive impartitegli sull’attività da svolgere, è inserito nell’organizzazione aziendale, per cui non ha l’uso di propri strumenti di lavoro, è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, stante la continuità delle prestazioni, e lavora senza
assunzione di rischio, cioè con un compenso fisso, non parametrato ai risultati raggiunti (vd Cass. 9256 e 5645/2009).
Ciò premesso, la ricorrente ha dichiarato agli ispettori che il compagno e anche suo unico lavoratore dipendente, *** (che, per quanto emerso, gestiva di fatto l’impresa), le aveva riferito che *** – trovato in cantiere il 31/3/2021, mentre eseguiva le pulizie – aveva iniziato a lavorare il giorno prima, mentre era stata lei stessa a dare a *** l’incarico di eseguire la pulizia degli appartamenti, oltre a dei lavori di rifinitura (stucco, zoccolini) al loro interno, in cambio del compenso orario di € 12,50 lavorando per circa otto ore al giorno e utilizzando attrezzature e materiali della Edil Barbara.
A sua volta *** ha dichiarato che il suo lavoro consisteva nella pulizia e assistenza come manovale a *** (***), che gli impartiva le direttive, e che lavorava otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, con un compenso di € 12,50 per ogni ora di lavoro e non aveva attrezzature né materiali propri.
Anche *** ha detto di essere stato chiamato per lavorare nel cantiere dal 28/3/2021 da ***, che passava a prenderlo con il furgone dalle suore, dove aveva una stanza, e lo riportava poi indietro, alla fine del lavoro, che iniziava alle 8 e terminava alle 17, con un compenso giornaliero di 60,00 euro, anche se *** gli comprava qualcosa al supermercato per il pranzo.
Da tali dichiarazioni, addirittura di natura confessoria per XXX, che non può certo invocare di essere stata all’oscuro del lavoro assegnato a ***, emerge come quest’ultimo non abbia certo lavorato per sdebitarsi dell’aiuto disinteressato, “umanitario”, ricevuto da ***, che peraltro gli pagava soltanto il pranzo, in quanto lavorava a tempo pieno sottostando alle sue direttive, in cambio di una retribuzione fissa, come un dipendente qualsiasi.
Analogamente deve escludersi, sempre anche per quanto riferito dalla stessa ricorrente, che *** abbia reso un’attività di lavoro autonomo, in quanto anche lui era tenuto al rispetto delle direttive impartitegli da *** e di un orario di lavoro fisso, utilizzava attrezzature e materiali della Edil XXX, per cui non avendo alcun margine di autonomia, era anch’egli un lavoratore subordinato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00.
Como, 5/7/2023
Il giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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