REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
composta da
all’udienza del 08/01/2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 33/2019 pubblicata il 11/01/2019
nella causa civile in grado di appello n. /2014
TRA
XXX rappresentato e difeso dagli avv.ti ed ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto;
APPELLANTE
E
YYY rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in, giusta procura in calce alla memoria difensiva d’appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 1679/2014 del 13.2.2014.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
YYY ricorre al giudice del lavoro del Tribunale di Roma chiedendo l’emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di XXX per la somma di € 923.642,61 oltre accessori per il mancato versamento di contributi previdenziali e delle somme relative al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per gli anni 2006 – 2011.
Allega di avere accertato, con verbale ispettivo del 30.6.2011, le omissioni predette relative agli agenti indicati nelle distinte di ripartizione allegate al verbale stesso. Allega che, nonostante l’avvenuta contestazione del mancato versamento ed i solleciti, XXX non ha provveduto al pagamento.
Con decreto datato 13 marzo 2013, depositato il 21 marzo 2013, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso ed ingiunge ad XXX il pagamento della somma di € 923.642,61 oltre interessi e spese legali.
Avverso detto provvedimento propone opposizione XXX allegando quanto segue:
-produce e commercializza prodotti caseari fornendoli alla clientela esclusivamente tramite soggetti terzi con i quali intrattiene vari rapporti contrattuali;
-nel periodo oggetto dell’accertamento effettuato dalla YYY (1.4.2006 – 31.3.2011) ha distribuito, tramite autotrasportatori, i suoi prodotti agli ipermercati ed ai supermercati (definiti “Grande Distribuzione” e “Distribuzione
Organizzata”) e, in minor misura, agli esercizi commerciali di minori dimensioni (c.d. “Normal Trade”);
-l’attività di promozione e gestione degli ordinativi di ipermercati e supermercati è sempre stata svolta direttamente dalla sede XXX, mentre quella presso gli esercizi commerciali minori è sempre stata seguita, perlopiù, da “ispettori” alle dipendenze di
XXX;
-solo in parte detta attività, presso gli esercizi commerciali minori, è stata svolta dagli autotrasportatori che, accanto alla loro attività principale di consegna, hanno potuto svolgere anche quella di procacciatori di affari, essendo loro facoltà promuovere, di volta in volta, ordini di acquisto da parte di tale clientela;
-nel verbale ispettivo la YYY aveva ritenuto la sussistenza di un’omissione contributiva in relazione ai compensi corrisposti a 3 procacciatori d’affari ed a 45 autotrasportatori;
-il fatturato XXX era costituito, per il 75% circa, da vendite alla Grande Distribuzione ed alla Distribuzione Organizzata e per tale circuito commerciale i trasportatori svolgevano esclusivamente l’attività di esecuzione degli ordinativi di approvvigionamento;
-il contratto di autotrasporto prevedeva il pagamento di un corrispettivo mensile comprensivo di tutte le prestazioni, anche secondarie, poste a carico del trasportatore; -le lettere di incarico ai procacciatori di affari non prevedevano alcun obbligo stabile di promuovere contratti di vendita;
-avverso il verbale di accertamento ispettivo XXX aveva promosso ricorso amministrativo, senza esito, al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ed al Comitato Esecutivo della YYY.
Deduce, in diritto, essere onere della YYY dare la prova della sussistenza dei rapporti di agenzia e la mancanza, nella fattispecie, della prova scritta ex articolo 1742, comma 2, c.c.
Deduce la mancanza dei requisiti per poter qualificare gli autotrasportatori ed i procacciatori di affari alla stregua di agenti di commercio.
Eccepisce l’avvenuto decorso del termine di prescrizione per i contributi risalenti ad epoca anteriore al 11.7.2006 e, in ogni caso, l’insussistenza di alcun debito per il FIRR ed i relativi interessi moratori.
Conclude, quindi, perché sia accertato che nulla è dovuto alla YYY e, conseguentemente, perché sia revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituisce la YYY che chiede l’accertamento della sussistenza del rapporto di agenzia tra XXX ed i soggetti indicati nel verbale ispettivo, il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Il processo è istruito con la sola produzione di documenti.
All’esito il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi gravata, respinge l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Avverso tale pronuncia propone appello XXX, cui resiste la YYY.
Nel giudizio d’appello è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti negli atti introduttivi del primo grado del giudizio.
Motivi della decisione
1.La sentenza impugnata afferma che i contratti stipulati con gli autotrasportatori sono riconducibili alla fattispecie del contratto di agenzia perché questi ultimi avevano assegnata una zona lavorando in esclusiva, venivano pagati a percentuale sul fatturato delle vendite, non svolgevano l’obbligazione tipica del contratto di trasporto consistente nel trasportare cose o persone da un luogo ad un altro, ma quella aggiuntiva di portare alla società gli ordinativi della merce o di venderla e consegnarla direttamente, svolgendo in tal modo attività di promozione dei contratti presso i clienti esistenti o potenziali.
Quanto ai rapporti con i procacciatori di affari, la sentenza impugnata rammenta che secondo la giurisprudenza la differenza tra contratto di agenzia e procacciamento di affari si fonda sul carattere della stabilità e continuità della prima, intesa come soggezione dell’agente all’obbligo di concludere i contratti e come non occasionalità o episodicità dell’attività di promozione degli stessi.
Sulla base di tali principi osserva che dal contratto e dalle fatture emesse emergerebbe il carattere di stabilità, continuità e non occasionalità dell’attività prestata dalle ditte indicate, ragion per cui sarebbe fondata la pretesa della YYY.
2.Con il primo motivo d’appello XXX impugna la sentenza perché non ha tenuto conto dell’inesistenza in atti di documentazione attestante gli asseriti contratti di agenzia che sarebbero intercorsi con gli autotrasportatori ed i procacciatori di affari.
Richiama, in proposito, l’eccezione, già avanzata in primo grado, di mancanza di prova scritta dei contratti di agenzia ex articolo 1742, comma 2, c.c.
Il motivo d’appello non è fondato.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali l’agente è colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), mentre il procacciatore d’affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciamento, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono. In sostanza, mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti per il preponente, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa ((Cass. 8.2.99, n. 1078; Cass. 9.12.2003, n. 18736; Cass. 24.6.2005, n. 13629; Cass. 23.7.2012, n. 12776).
L’onere della prova circa la ricorrenza del contratto di agenzia grava sulla YYY che sostiene la natura del rapporto negata dalla controparte, in sostanza sull’ente che pretende il versamento dei contributi per legge dovuti al cospetto di un rapporto di agenzia.
Quest’ultimo per la prova della propria pretesa non subisce le limitazioni di cui all’articolo 1742 c.c., che prevede la forma scritta ad probationem per il contratto di agenzia, trattandosi di previsione valevole solo fra le parti (per l’inapplicabilità delle limitazioni probatorie al terzo estraneo al contratto, vedi Cass. 19.2.2015, n. 3336); all’uopo, pertanto, possono essere valorizzati tutti gli elementi indiziari emergenti dagli atti, non esistendo in tal senso nell’ordinamento una gerarchia tra gli strumenti probatori.
3.Con il secondo motivo d’appello XXX impugna la sentenza affermando la non riconducibilità dei rapporti di collaborazione con gli autotrasportatori e con i procacciatori di affari alla fattispecie del contratto di agenzia. Si duole che il giudice non abbia tenuto conto dei fatti allegati nel ricorso introduttivo, che non erano stati oggetto di specifica contestazione da parte di YYY, e sui quali comunque aveva richiesto l’ammissione di prova testimoniale. Deduce che dalle circostanze allegate emergeva che nessuno dei collaboratori esterni (trasportatori, procacciatori d’affari) aveva svolto attività promozionale presso gli esercizi della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata. Da tali circostanze era dato ravvisare, quindi, un negozio con causa mista di trasporto e procacciamento d’affari cui doveva applicarsi, secondo il principio della prevalenza, la disciplina del contratto di trasporto.
4.Con il terzo motivo d’appello impugna la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la stabilità dei rapporti degli autotrasportatori in virtù dell’assegnazione di una zona di attività e dell’esclusività dei rapporti degli stessi. Rappresenta che l’assegnazione della zona era stata resa necessaria per poter determinare equamente il compenso degli autotrasportatori, in modo che ciascuno fosse titolare di una zona il più possibile omogenea a quella degli altri dal punto di vista dei quantitativi di merce da consegnare. Deduce che, comunque, non sussiste incompatibilità tra l’assegnazione di una zona ed il contratto di trasporto e che fra le pattuizioni intervenute con gli autotrasportatori era espressamente prevista la mancanza di esclusività. Rappresenta che sussistono notevoli differenze fra i contratti stipulati da XXX con gli agenti rispetto a quelli stipulati con autotrasportatori e procacciatori di affari.
5.Con il quarto motivo d’appello XXX impugna la sentenza affermando l’inesistenza della stabilità del rapporto con i procacciatori d’affari, quale emergerebbe dai contratti e dalle fatture. Evidenzia l’erronea confusione in cui sarebbe incorso il giudice a quo tra il concetto di “stabilità” e quello di “continuità” delle prestazioni, essendo la prima un elemento oggetto di pattuizione nel momento genetico della stipulazione del contratto e la seconda un elemento fattuale oggettivo riscontrabile solamente ex post. La prima, quindi, riguarda il contenuto degli obblighi dell’intermediario, mentre la seconda è un elemento di fatto riscontrabile anche nel procacciamento di affari.
6. I tre motivi possono essere congiuntamente trattati, essendo accomunati dalla critica alla valutazione della prova effettuata dalla sentenza impugnata. I motivi predetti sono fondati.
6.1. Per quanto riguarda gli autotrasportatori, nel presente grado d’appello è stata espletata prova testimoniale da cui emerge che, per quanto riguarda la Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata, gli stessi non provvedono alla vendita ma unicamente al trasporto dei beni destinati al rifornimento di ipermercati e supermercati.
I testimoni escussi *** e *** hanno chiarito che presso la Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata il rifornimento delle merci viene effettuato solo tramite gli autotrasportatori.
La tipologia dei prodotti da consegnare a tali clienti ed il prezzo degli stessi sono direttamente concordati dalla struttura commerciale di XXX con il responsabile commerciale dell’ipermercato o supermercato.
La quantità dei beni da consegnare in occasione di ogni rifornimento non è contrattualmente prestabilita, bensì viene determinata in via previsionale dell’ispettore di XXX avvalendosi delle previsioni generali fatte con i clienti.
Quando il trasportatore parte dal magazzino XXX con la quantità di merce determinata in via previsionale, non conosce esattamente la quantità che potrà scaricare presso il supermercato od ipermercato, perché all’arrivo presso il cliente è l’addetto di tale centro commerciale ad indicare tipologia e quantità dei beni da rifornire.
All’udienza del 30.10.2018, in cui sono state assunte le prove, è stato anche depositato il verbale delle dichiarazioni rese, in un giudizio di analogo contenuto pendente presso il Tribunale di Roma, dai testimoni ***, *** e ***. Gli ultimi due sono stati sentiti anche nel presente giudizio, mentre il testimone *** non è stato sentito nell’odierno processo.
E’ importante rilevare che il *** ha reso nel processo pendente dinanzi al Tribunale di Roma dichiarazioni perfettamente concordanti con quelle rese nell’odierno processo dai testimoni *** e ***: si tratta, quindi, di circostanze che sono state riferite da diversi soggetti in differenti contesti processuali e che, per tale motivo, si devono ritenere sicuramente attendibili.
Da quanto riferito dai testimoni emerge chiaramente che gli autotrasportatori, per la Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata, non hanno alcuna facoltà di promuovere contratti di vendita, ma provvedono unicamente a trasportare la quantità di merce destinata, in via previsionale, al rifornimento degli scaffali, nonché provvedono allo scarico della quantità indicata per il ritiro dall’addetto del supermercato o dell’ipermercato.
La previsione che, anche per tali circuiti commerciali, il trasportatore operi con il sistema della “tentata vendita” – circostanza che l’YYY evidenzia a sostegno della tesi che trattasi di agenti – trova verosimilmente origine nella forza commerciale dei clienti della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata che riesce ad imporre accordi contrattuali idonei a permettere loro di ritirare solo le quantità di prodotto necessarie al ripristino degli scaffali, quantità che la società appellante può determinare, al momento dell’affidamento della merce al trasportatore, solo in via previsionale.
Il sistema della tentata vendita, quindi, permette alla società appellante di pagare i trasportatori in base a quanto effettivamente ritirato dai grandi clienti, anziché in base al quantitativo di merce consegnata per il trasporto che, almeno in parte, potrebbe essere restituita perché non ritirata da ipermercati e supermercati.
In realtà, per la Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata la clausola che prevede che il trasportatore operi con il sistema della tentata vendita è solamente finalizzata ad addossare al trasportatore il rischio del ritiro della merce in quantità minore rispetto a quella prevista da XXX, ma ciò non esclude che, comunque, la prestazione del trasportatore sia unicamente quella prevista dall’articolo 1678 c.c. consistente nel trasferire, verso corrispettivo, persone o cose da un luogo ad un altro. La circostanza che la quantità delle cose in concreto trasferite non sia a priori identificabile, data la dipendenza dalle indicazioni di ritiro degli addetti dei centri commerciali, e che il corrispettivo vari a seconda della merce ritirata, non sono elementi sufficienti a far venire meno la qualificazione del rapporto come contratto di trasporto, atteso che l’essenza della prestazione rientra nella previsione della citata disposizione codicistica.
A completamento di quanto fin qui detto è opportuno sottolineare che il testimone ***, nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, ha dichiarato, rispondendo a specifica domanda, che la merce consegnata a supermercati ed ipermercati costituisce circa il 75% del fatturato XXX, mentre quella consegnata agli esercizi commerciali al dettaglio (c.d. “Normal Trade”) costituisce il residuo 25%. I testimoni hanno anche riferito che presso la Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata gli autotrasportatori non riscuotono mai il pagamento della merce ritirata, perché la regolazione dei rapporti commerciali avviene direttamente tra il cliente e la sede XXX.
E’ escluso, quindi, che per la Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata, che costituiscono il 75% del giro di affari della società appellante, i contratti di autotrasporto possano essere qualificati come rapporti di agenzia.
6.2. Per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio, i testimoni *** e *** hanno fatto presente che anche per tale tipologia di clientela l’autotrasportatore ha dei prodotti già definiti per ogni singolo cliente che sono stati oggetto di previa trattativa tra l’ispettore XXX ed il titolare dell’esercizio commerciale.
Per tali prodotti la prestazione dell’autotrasportatore è esclusivamente quella prevista dall’articolo 1678 c.c.
In tali casi, però, diversamente da quanto accade per la Grande Distribuzione o la Distribuzione Organizzata, l’autotrasportatore può acquisire richieste del cliente di vendita di nuovi prodotti, o può egli stesso promuoverne la vendita, comunque previamente riferendo all’ispettore XXX che deve concordare con il cliente il prezzo da applicare sui beni.
Anche in questo caso, quindi, non si può parlare di un rapporto di agenzia, atteso che l’obbligazione principale dell’autotrasportatore è quella di trasferire, verso corrispettivo, la merce dalla sede XXX all’esercizio commerciale del cliente; a tale prestazione principale si affianca, poi, la facoltà (non l’obbligo) di promuovere la vendita di altri beni che, comunque, richiede l’intervento dell’ispettore XXX. Ciò a differenza di quanto avviene per gli agenti che, secondo quanto riferito dai testimoni, operano solo nel settore “Normal Trade” e che hanno l’obbligo di promuovere la vendita dei beni e che non necessitano, a fronte dell’accordo con il cliente sui beni da vendere, del previo intervento dell’ispettore della società.
6.3.Da quanto sopra emerge con evidenza che i 45 contratti conclusi da XXX con gli autotrasportatori non sono inquadrabili nell’ambito di un rapporto di agenzia, atteso che:
-il 75% del giro di affari di XXX concerne la Grande Distribuzione e quella Organizzata cui la fornitura della merce è effettuata per il tramite dei soli autotrasportatori (in considerazione del volume delle merci da rifornire);
-per tali consegne, secondo quanto già esposto al precedente punto 6.1., la natura dei contratti intervenuti tra le parti è da ricondurre esclusivamente alla fattispecie di cui all’articolo 1678 e seguenti c.c.;
-per il giro dei clienti “Normal Trade” al contenuto tipico del contratto di trasporto si affianca la mera facoltà di ricevere ordini di altri prodotti ed anche di promuoverne la vendita, comunque transitando per la previa approvazione ed indicazione del prezzo da parte dell’ispettore della società appellante.
In conclusione, la facoltà di promuovere affari connessa al giro dei clienti al dettaglio appare assolutamente limitata e residuale ed inquadrabile nell’ambito del procacciamento di affari che, comunque, non costituisce certamente l’oggetto principale dei contratti intercorsi tra XXX ed autotrasportatori.
Ne consegue che l’appello, per quanto riguarda i 45 autotrasportatori, meriti accoglimento, non vertendosi nell’ambito di rapporti di agenzia.
6.4.Anche per le tre posizioni dei procacciatori di affari l’appello è fondato.
Come già detto in precedenza, è la YYY onerata della prova dell’esistenza del rapporto di agenzia.
Il primo elemento di prova acquisito in atti è il verbale ispettivo che indica, per i tre procacciatori, i seguenti dati: 1.la ditta *** ha emesso:
– con competenza anno 2007, n. 12 fatture per un importo di € 29.643,41;
– con competenza anno 2008, n. 1 fattura per un importo di € 2.190,21; totale importi corrisposti nel periodo oggetto di accertamento € 31.833,62; 2.la ditta *** ha emesso:
-con competenza anno 2006, n. 12 fatture per un importo di € 30.408,34;
-con competenza anno 2007, n. 4 fatture per un importo pari ad € 10.719,70; totale importi corrisposti nel periodo oggetto di accertamento € 41.128,04; 3.la ditta *** ha emesso:
-con competenza anno 2006, n. 12 fatture per un importo di € 23.164,49;
-con competenza anno 2007, n. 12 fatture per un importo di € 24.902,29; -con competenza anno 2008, n. 1 fattura per un importo di € 2.047,57; totale importi corrisposti nel periodo oggetto di accertamento € 50.114,35.
Gli importi modesti corrisposti ai procacciatori evidenziano che non si è trattato di un’attività di promozione di affari stabile, nel senso dell’obbligo contrattualmente assunto di promuovere le vendite, bensì di promozioni occasionali, anche se reiterate nel tempo, che venivano compensate con provvigioni corrisposte con cadenza mensile, come previsto dalle relative lettere di incarico (documenti 80, 81 ed 82 del fascicolo di primo grado XXX).
Peraltro, per due dei tre procacciatori il rapporto intrattenuto con la XXX è stato anche breve (poco più di un anno) a conferma dell’occasionalità dell’attività di promozione espletata.
Non rileva che l’incarico di procacciamento risulti attribuito in relazione ad una zona, perché tale circostanza non prova che l’attività di promozione nella zona assegnata fosse contrattualmente obbligatoria: al contrario, come già rilevato, militano la durata del rapporto e l’esiguità delle provvigioni corrisposte che depongono nel senso di un’attività occasionale.
Né rileva che la lettera di procacciamento di affari preveda un termine di scadenza dell’incarico, perché quest’ultimo non serve a mutare in obbligatoria l’attività di promozione.
Né appare dirimente che le provvigioni siano state calcolate sul volume degli affari andati a buon fine, potendo trovare applicazione in via analogica al rapporto di procacciamento d’affari, come già in precedenza richiamato, quelle disposizioni relative al contratto di agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (come l’articolo 1748 c.c. in tema provvigioni).
Invece l’espressa previsione, contenuta nelle lettere in precedenza richiamate, che l’incarico di procacciamento non conferisce alcun diritto di esclusiva milita per la genuinità della qualificazione del rapporto operata dalle parti.
Infatti, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il diritto di esclusiva di cui all’articolo 1743 c.c., seppure non costituisca un elemento essenziale del contratto di agenzia, ne integra però un elemento naturale (Cass. 5083/1992; Cass. 5920/2002; Cass. 21073/2007; Cass. 17063/2011) per la diretta connessione dello stesso con la stabilità dell’incarico.
In difetto di ulteriori elementi di prova, che avrebbero dovuto essere offerti dalla YYY, è necessario concludere che non è risultata provata l’affermata natura di agenti dei tre procacciatori.
7.L’integrale accoglimento dell’appello della società XXX comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e la dichiarazione che nulla è dovuto a tale titolo dall’appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo la tariffa forense tenendo conto del valore della domanda.
P.q.m.
In totale riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 13 marzo 2013, depositato il 21 marzo 2013, e dichiara che la società appellante non deve alla YYY la somma di € 923.642,61 oltre accessori per i titoli per cui è causa.
Condanna la YYY a rimborsare ad XXX s.c.a.r.l. le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, nella somma di € 6.621,49 oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 10% e, quanto al presente, nella somma di € 6.780,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 8 gennaio 2019.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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