In relazione alla questione di ammissibilità delle azioni ex art. 2043 e dell’art. 1669 c.c., rispetto ad un medesimo evento, la Corte di Cassazione si è espressa in senso favorevole.
La Corte ha sancito che “la responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., secondo un principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell’ambito del contratto di appalto, configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l’interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell’attività edificatoria , quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone (ex plurimus, tra le più recenti, Cass., n. 1748 del 2005; n. 1748 del 2000; n. 81 del 2000; n. 338 del 1999; n. 12106 del 1998).
Da questa configurazione consegue l’ulteriore questione del rapporto tra le due disposizioni, nel senso che l’art. 1669 c.c. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto (Cass., n. 3338 del 1999; n. 1748 del 2005).
Al riguardo è sufficiente ricordare che la natura di norma speciale dell’art. 1669 rispetto all’art. 2043 presuppone l’astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l’applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex. art. 1669 c.c. come extracontrattuale, consistenti nell’esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela (Cass., n. 338 del 1999).
Infatti, come è stato bene osservato in dottrina, da detta configurazione si desume che l’art. 1669 c.c. non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale.
Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall’art. 2043 c.c., caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell’appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo.
Pertanto, se la ratio dell’art. 1669 c.c. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l’applicabilità dell’art. 2043 c.c., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse.
L’azione ex. art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell’art. 1669 c.c., perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera.
Nell’ipotesi di esperimento dell’azione disciplinata dall’art. 2043 c.c. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria.
Pertanto, in tal caso spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 e, in particolare, anche la colpa del costruttore.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 8520 del 12 aprile 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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