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Codice Civile
Codice Penale

Recesso dalle trattative per cessione di quote societarie

Il Tribunale ha rilevato come, nella fase delle trattative precontrattuali, la parte che agisce ex art. 1337 c.c. ha l’onere di dimostrare di aver maturato un affidamento ragionevole nella conclusione del contratto. Nel caso di specie, l’attore non ha fornito la prova di elementi oggettivi idonei a far ritenere serie e concludenti le trattative, in quanto svoltesi in un arco temporale ristretto, con contenuti incerti e con la mancata partecipazione di alcune delle parti necessarie alla stipula del contratto finale.

Pubblicato il 04 August 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana Tribunale di Firenze In Nome del Popolo Italiano Sezione Quinta Civile –
Sezione specializzata in materia di impresa Il Collegio, nella seguente composizione:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME giudice relatore dott.ssa NOME COGNOME giudice nella camera di consiglio del 09/07/24 ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2540_2024_- N._R.G._00008670_2020 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa n. 8670/2020 tra le parti:

(C.F.: ), con l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Carrara INDIRIZZO; ATTORE (C.F.: ), con l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa INDIRIZZO
CONVENUTA OGGETTO: Responsabilità precontrattuale – cessione di quote societarie Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 09/07/24 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
A. Accertare e dichiarare ex art. 1337 c.c. l’illegittimità della condotta della Sig.ra nella trattativa svolta con l’Avv. , dalla quale la convenuta ha receduto immotivatamente e comunque senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. e conseguentemente accertate e dichiarare la relativa responsabilità per tutte le ragioni, di fatto e di diritto, esposte nel presente atto;
B. Conseguentemente condannare la Sig.ra a risarcire tutti C.F. C.F. – quanto al danno emergente in € 12.668,00 oltre alla quota, da determinarsi equitativamente, corrispondente all’impegno personalmente profuso dall’attore per la conduzione delle trattative, lo studio delle questioni sottese e la redazione/revisione degli accordi.
quanto alla perdita conseguente mancato perfezionamento dell’operazione di vendita delle partecipazioni sociali, in misura non inferiore ad € 200.000,00 o nella misura maggiore o minore meglio vista o ancora con liquidazione equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

CONCLUSIONI

PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, -respingere tutte le domande avverse in quanto non provate e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Vinte le spese e compensi di lite” FATTO E PROCESSO Nell’adire l’intestata Giustizia, convenendo in giudizio la sig.ra l’avv. ha esposto:
di essere socio:
✓ della RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi (HY), comproprietaria di un terreno destinato a campeggio sito nel Comune di Carrara, e di cui la convenuta è a sua volta socia e Presidente del CdA;
✓ della (d’ora innanzi , anch’essa comproprietaria dell’area camping, e di cui è socia anche (d’ora innanzi ✓ della RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi CC), svolgente attività turistico ricettiva sulla medesima area, e di cui il sig.
figlio della convenuta, è socio e Consigliere del CdA;
di avere ricevuto notizia, nei primi giorni del giugno 2020, da un conoscente, della volontà della sig.ra di incontrarlo per vendergli le sue quote, previa definizione di varie questioni societarie pendenti inerenti, in particolare:
✓ alle divergenze insorte negli ultimi anni in seno alle compagini RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in merito alle scelte di gestione, in ragione delle quali l’attore aveva intrapreso plurimi contenziosi avanti al Tribunale delle Imprese contro la convenuta e il di lei figlio, sig.
✓ nonché al preavviso di rigetto delle istanze di condono relative ad alcuni manufatti siti sull’area camping, notificato dall’Amministrazione Comunale in data 03/06/20;
di avere, il successivo 12/06/20, ricevuto una telefonata da parte della convenuta, che gli avrebbe manifestato la propria volontà di trovare un accordo per la definizione di tutte le pendenze e di incaricare un professionista per stimare le quote di sua proprietà, in vista di una loro cessione in favore dell’attore;
che la medesima convenuta, successivamente, gli avrebbe comunicato:
Con ✓ di avere conferito, in data 16/06/20, al commercialista dott. l’incarico di gestire tutta la questione, ivi compresa la cessione di quote;
✓ che il di lei figlio, sig.
e il di lei marito, sig.
sarebbero stati interessati, a loro volta, a risolvere le pendenze inerenti, rispettivamente, alla CC e al procedimento amministrativo di condono;
di avere preso contatti:
✓ dapprima, con la , indotto a coinvolgere tale società nell’affare dalla ritenuta serietà della trattativa con il professionista incaricato dalla convenuta e dal possibile effetto dell’accordo stipulando, avente per oggetto l’acquisizione delle quote di controllo di RAGIONE_SOCIALE; ✓ e poi, con il dott. il quale, in data 18/06/20, gli avrebbe confermato telefonicamente l’avvenuto conferimento dell’incarico da parte della convenuta;
di avere, quindi, avviato una trattativa con la convenuta, per il tramite del dott. sfociata nella stesura di una bozza che prevedeva:
a) l’acquisto per l’attore, dalla convenuta, della quota di RAGIONE_SOCIALE già in proprietà di costei, previa convocazione dell’assemblea straordinaria della società per la nomina di un nuovo AU e l’aumento del relativo capitale, nonché della quota di parte dell’area camping, che la stessa convenuta si sarebbe impegnata ad acquisire mediante assegnazione, quale ex socia, a seguito dello scioglimento di una società, RAGIONE_SOCIALE
NOME
RAGIONE_SOCIALE, anch’essa comproprietaria dell’area;
b) la convocazione dell’assemblea della CC per la modifica dell’organo amministrativo e il trasferimento della sede, al fine di effettuare un’analisi obiettiva della situazione societaria in vista del relativo risanamento;
– che tale trattativa si è poi articolata:
✓ in un primo incontro in data 25/06/20, al cui esito le parti hanno convenuto sulla necessità di stilare una prima bozza di accordo;
✓ in successivi scambi di e-mail contenenti la bozza di accordo, a partire da quella del 29/06/02, inviata e predisposta dall’attore, poi rettificata dal dott. dopo scambi di missive e telefonate, sino all’ultima versione del 02/07/20, inviata dal professionista all’attore;
di avere pattuito, in data 01/07/20, con ✓ l’impegno alla cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE, subordinato alla condizione della conclusione delle trattative medio tempore intraprese con la convenuta, per la cessione delle quote dalla seconda al primo, previa approvazione, da parte dei soci attore e convenuta, di una delibera dell’aumento di capitale sino alla concorrenza di euro 300.000, nonché per l’assunzione dell’amministrazione di CC;
✓ l’impegno a trasferire alla le proprie quote di RAGIONE_SOCIALE, subordinatamente al positivo verificarsi di tutte le precedenti condizioni, nonché della cessione di RAGIONE_SOCIALE;
di avere emesso, a seguito dell’approvazione della bozza di accordo concordata con il dott. un assegno circolare di euro 40.000, intestato alla convenuta, di di essersi adoperato per la convocazione dell’assemblea straordinaria di RAGIONE_SOCIALE prevedendo la bozza di accordo la relativa convocazione per il 15/07/20, con deliberazione di aumento di capitale, trasferimento della sede e nomina di un AU nella persona del dott. già socio di di avere ricevuto, dopo avere sollecitato il dott. a fronte dell’inerzia della convenuta, la notizia che quest’ultima avrebbe comunicato di non intendere più cedere le quote di sua proprietà e revocato l’incarico al professionista; e ha, quindi, chiesto:
l’accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta, resasi autrice, a suo dire, della violazione della regola di buona fede di cui all’art. 1337 c.c., per avere ella immotivatamente receduto dalle trattative in corso con l’attore, ledendo il suo affidamento nella relativa conclusione;
la condanna della convenuta al risarcimento del danno da interesse negativo, consistente nelle spese inutilmente sostenute dall’attore per le trattative non pervenute a buon esito, pari:
✓ a titolo di danno emergente, alla somma di euro 12.668,00 quale compenso dovuto al professionista dallo stesso incaricato per l’analisi della situazione contabile e finanziaria della CC, in vista dell’acquisizione delle relative quote, ✓ sempre a titolo di danno emergente, a un’ulteriore somma equitativamente determinata, corrispondente all’impegno rifuso personalmente dall’attore, quale avvocato, per la conduzione delle trattative (in particolare, revisione e stesura di bozze, analisi di questioni giuridiche in proprio); ✓ nonché, a titolo di lucro cessante, la perdita del guadagno conseguente al mancato perfezionamento dell’operazione di vendita pattuita con la , stimato in misura non inferiore a euro 200.000.

Ha resistito la sig.ra deducendo l’insussistenza dei presupposti della responsabilità di cui all’art. 1337 c.c., e in particolare di un legittimo affidamento riposto dall’attore nella conclusione del contratto, atteso che:
la trattativa si è protratta per soli ventuno giorni, dal 16/06/20 al 07/07/20, arco temporale entro il quale il dott. si sarebbe limitato a stimare le quote di partecipazione della committente in RAGIONE_SOCIALE al fine di valutare la convenienza della relativa cessione;
detta trattativa, in quanto comprensiva anche della rinuncia agli atti e alle azioni di responsabilità promosse dall’odierno attore ai danni della convenuta e del di lei figlio, sig.
e tesa alla stipula di un accordo contemplante, tra l’altro, la modifica dell’organo amministrativo e lo scioglimento di CC, avrebbe dovuto coinvolgere anche quest’ultimo, alla stessa, invece, rimasto estraneo, siccome mai contattato dall’attore e mai destinatario di offerte o richieste di trattativa, al pari del sig.
anch’egli da coinvolgere nell’accordo;
il coinvolgimento di e la stipula del contratto con quest’ultima sarebbero avvenuti in un momento in cui erano soltanto stati avviati i primi contatti tra l’attore e il dott. la prima bozza dell’accordo, estesa dall’attore, in data 29/06/20, infatti, è stata oggetto di modifiche da parte del dott. e ancora, dell’accordo inter partes, come evincibile dal fatto che, ancora al 01/07/20, il dott. aveva comunicato all’attore di dovere conferire con la cliente onde ottenerne il consenso;
consenso, tuttavia, mai prestato dalla stessa convenuta, la quale, anzi, in data 07/07/20, ha effettivamente comunicato al professionista incaricato la propria decisione di non cedere le quote societarie di sua proprietà;
del resto, la stessa subordinazione dell’insorgenza degli obblighi assunti con la alle condizioni sospensive della vendita delle quote già di proprietà della convenuta in RAGIONE_SOCIALE, previo aumento del capitale sociale, e della nomina di un nuovo AU per CC, oggetto delle trattative pendenti con la convenuta, varrebbe a dimostrare l’insussistenza di un ragionevole affidamento riposto dall’attore nel relativo buon esito;
e contestando l’an e il quantum dell’asserito danno consequenziale, in particolare in punto della prova del conferimento dell’incarico al professionista e in punto di danno da perdita di occasioni alternative.

Falliti il tentativo di mediazione delegata disposto dal GI primo assegnatario del fascicolo e quello di conciliazione giudiziale operato dal GI subentrato nell’assegnazione in data 03/04/23, e istruita la causa con le produzioni documentali, le parti, all’udienza del 16/01/24, hanno precisato le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria attorea, correttamente inquadrata da ambo le parti nell’alveo della responsabilità da (asserita) rottura ingiustificata delle trattative ai sensi dell’art. 1337 c.c., non merita accoglimento, siccome infondata, non avendo parte attrice ottemperato all’onere, sulla stessa incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c., di fornire la prova della ricorrenza in concreto dei presupposti integranti una fattispecie di responsabilità precontrattuale, per i motivi di seguito illustrati.

1.
Sugli elementi costitutivi della responsabilità da rottura delle trattative e sull’onere della prova Come unanimemente e condivisibilmente affermato in giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 7545/16; n. 8119/22), affinché possa ritenersi integrata una fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., è necessaria la congiunta ricorrenza di un plurimo ordine di presupposti:
che tra le parti siano effettivamente state intraprese e siano in corso trattative volte alla stipula di un contratto;
che tali trattative siano giunte a uno stadio di evoluzione idoneo a fare insorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità, per avere subito l’altrui recesso, il ragionevole, obiettivo e incolpevole affidamento sulla futura conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa unilateralmente o le abbandoni senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Altrettanto compatta e univoca è l’opinione del S.C., cui questo Tribunale ritiene di aderire, favorevole all’inquadramento della responsabilità precontrattuale nel genus della responsabilità extracontrattuale, sub specie di responsabilità da violazione della regola di condotta ordinamentale prescritta a tutela della libertà negoziale delle parti e del corretto svolgimento dell’iter formativo del contratto; inquadramento cui conseguono, ex multis, la configurazione del riparto degli oneri probatori alla stregua dei criteri generali stabiliti per le ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e, in particolare, l’incombenza – qualora, come nel caso di specie, gli estremi del comportamento illecito siano prospettati come integrati dal recesso ingiustificato di una parte – non già sulla parte che recede dell’onere di provare la rispondenza della propria condotta ai canoni della buona fede e della correttezza, quanto, viceversa, sulla parte che subisce l’altrui abbandono delle trattative dell’onere di dimostrare che il recesso altrui esula dai limiti comportamentali prescritti dalla disposizione di cui all’art. 1337 c.c. (ex multis, Cass. n. 24738/19). 2. Sulla configurabilità di trattative Così delineati, nei termini che precedono, i presupposti essenziali della fattispecie di responsabilità in concreto invocata e gli incombenti probatori gravanti sulla parte che tale responsabilità ha invocato, ritiene il Tribunale che, nell’ipotesi in esame, parte attrice abbia, ante omnia, omesso di fornire la dimostrazione della configurabilità già del primo dei suindicati elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale, costituito dalla stessa ricorrenza, in concreto, di una trattativa inter partes tesa alla stipula di un determinato contratto.

Dalla lettura della documentazione prodotta, infatti, non appare possibile evincere il verificarsi, tra le parti, di quel minimo contatto necessario per l’insorgenza di un dovere reciproco di buona fede e correttezza giuridicamente sanzionabile ai sensi dell’art. 1337 c.c. e per la riconducibilità di eventuali fatti pregiudizievoli derivanti da scorrettezze di una parte ai danni dell’altra nell’alveo della responsabilità precontrattuale, non risultando, in particolare:
né che siano mai state affrontate direttamente dalle parti le condizioni per la stipula di alcun contratto, tantomeno di uno specifico contratto recante i contenuti di quello emergente dalla bozza scritta prodotta ai docc. 7-bis e ss. attore;
né che alcun incontro o alcuno scambio diretto o indiretto, anche a distanza, di manifestazioni di volontà rispetto a un contenuto negoziale determinato, ancorché minimo, sia mai intervenuto tra le parti nei giorni dallo stesso attore indicati come intercorsi tra la data del primo approccio e quella della missiva di comunicazione dell’intenzione della convenuta di non procedere con la cessione delle proprie quote;
né che alcun riscontro sia mai stato espresso dalla convenuta, nei confronti dell’attore, con riguardo alla bozza di scrittura come predisposta dall’attore con la collaborazione del dott. Ripercorrendo le varie tappe della vicenda storica in esame attraverso la lettura del prodotto carteggio inter partes, infatti:
anzitutto, nessuna trattativa potrebbe ritenersi insorta soltanto per effetto della comunicare una generica volontà della convenuta di incontrare l’attore per la definizione delle pendenze inter se e l’eventuale cessione di quote (senza alcuna specificazione neppure della società di pertinenza delle stesse, laddove, invece, pacificamente, la convenuta risultava parte della compagine di più società inerenti alla medesima area parimenti è a dirsi, ancora, con riguardo al contatto telefonico del 12/06/20, allorquando la convenuta si è limitata a una generica manifestazione di volontà di addivenire a un accordo, le cui condizioni non sono state, tuttavia, enunciate neppure in nuce, risultando detta manifestazione, a ben vedere, priva di riferimenti a specifiche quote societarie, o a questa o quella tra le varie pendenze contenziose e societarie intercorrenti tra le parti; né, tantomeno, può valere quale momento di effettivo avvio di una trattativa – valendo, semmai, come mera manifestazione per facta concludentia della volontà di esaminare le possibili condizioni di un contratto e di intraprendere una trattativa ancora da avviare e da svolgere – la conversazione telefonica tenutasi in data 16/06/20, nel corso della quale la convenuta ha dato atto dell’avvenuto conferimento, in favore del commercialista di fiducia, dott. di un incarico, dai contenuti non meglio precisati (che parte attrice ha riferito estesi alla gestione dell’intera trattativa, ivi compresa la cessione delle quote, e che, invece, parte convenuta ha limitato alla sola stima delle quote societarie ai fini della sola valutazione di convenienza di un’eventuale cessione): a ben vedere, infatti, nessun inequivoco intento di addivenire a una specifica stipulazione può essere desunto dal mero invito a valutare eventuali condizioni contrattuali, ancora tutte da individuarsi e definirsi, con un terzo incaricato, senza alcuna assunzione di impegno;
del resto, è pur vero che, in risposta a tale invito, l’attore ha, in effetti, preso contatto, due giorni dopo, con il professionista incaricato dalla convenuta, il quale, in data 18/06/20, si è limitato a rispondere confermando telefonicamente l’avvenuto conferimento dell’incarico;
ed è altresì vero che a tale primo contatto ha fatto seguito uno scambio epistolare di bozze di scrittura tra l’attore e il professionista;
ma è d’altro canto da osservarsi che, da tale scambio, non può essere tratta alcuna conferma in ordine a particolari rassicurazioni ricevute dall’attore da parte della convenuta in ordine all’avvio di una trattativa o, tantomeno, alla ragionevole probabilità del suo successo;
invero, la mancanza di un confronto diretto, tra le parti del futuro accordo, sul relativo contenuto e sulle relative condizioni costituisce un dato pacifico, e comunque confermato dalla mancanza di espressa menzione, o tantomeno di invio, anche soltanto per conoscenza, alla convenuta delle missive intercorse tra il 29/06/20 e il 02/07/20 tra l’attore e il dott. in merito alla definizione dei contenuti della bozza di scrittura (docc.
7-bis, ter, quater attore);
inoltre, la non esaustività dei contatti intercorsi con il dott. e, in particolare, l’impossibilità di trarre del relativo svolgimento e dal relativo esito alcun riscontro della convenuta in ordine alla definizione dei termini di un nuovo contratto e, ancor prima, in ordine alla possibilità effettiva di procedere ✓ anzitutto, la mancanza di conferimento di una procura sostanziale al commercialista nell’ambito di eventuali trattative e, in particolare, ai fini dell’approvazione della bozza di scrittura e del relativo contenuto come elaborato a seguito del citato scambio di missive, mancanza che ha reso indispensabile una manifestazione di adesione al contenuto della bozza da parte della sig.ra diretta nei confronti della futura controparte contrattuale e da quest’ultima effettivamente percepita: il difetto in capo al professionista incaricato di un potere di rappresentanza diretta e quindi di spendita del nome della committente, oltreché dichiarato dal medesimo commercialista, è stato, in effetti, oggetto di espressa ammissione in atti da parte dello stesso attore, nel momento in cui ha confermato la necessità della sottoposizione delle bozze di scrittura all’approvazione della convenuta da parte del professionista, quale condicio sine qua non per la prosecuzione e, in particolare, per l’emissione dell’assegno in acconto e per la convocazione del notaio – necessità confermata dal tenore della conversazione Whatsapp di cui al doc. 9, e di quella di cui al doc. 14, in cui lo stesso dott. ha ribadito la necessità dell’ottenimento del consenso del dominus dell’affare, individuato nella sola convenuta (“Appena ho parlato con la ti dico”), nonché dalla missiva del 08/07/20 proveniente dallo stesso attore (doc. 10), in cui questi ha ammesso confessoriamente la necessità del “placet” della convenuta in ordine alla bozza, onde procedere con la convocazione delle assemblee societarie per l’aumento di capitale di RAGIONE_SOCIALE e la modifica degli assetti della governance della medesima società e di CC; e un ulteriore indice dell’assenza di tale procura emerge dalla lettura del testo della bozza di scrittura nelle sue varie stesure (docc. da 7 a 7- quater), in cui è previsto il conferimento di procura irrevocabile notarile al dott. da parte della sig.ra – previsione che non sarebbe stata necessaria, ove una procura fosse stata già conferita a tale professionista in relazione alla stipulazione dell’affare;
✓ ancora, la mancata conoscenza diretta, da parte dell’attore, alla data del 08/07/20, dell’eventuale approvazione manifestata dalla convenuta alla bozza predisposta (circostanza di cui si rinviene espressa conferma nel succitato doc. 10, nella parte in cui l’attore ha richiesto la sottoposizione della bozza alla controparte parte del commercialista):
donde l’inconferenza dell’affermazione contenuta nella missiva apparentemente riferibile al dott. di cui al doc. 11, nella parte in cui lo scrivente, alla data del 08/07/20 e per la prima volta soltanto successivamente alla ricevuta e comunicata notizia della negazione del consenso della convenuta rispetto alla cessione delle quote, ha dichiarato di avere “condiviso tutti i vari passaggi con la cliente per arrivare al perfezionamento della bozza di accordo”;
e di qui, ancora, l’inconferenza dell’eventuale risposta affermativa al cap. 15 di prova per testi articolata dall’attore, tesa a dimostrare il consenso prestato dalla convenuta all’ultima bozza predisposta dall’attore in concerto con il professionista incaricato, giacché, se anche la sig.ra avesse effettivamente assentito, al il commercialista dalla stessa incaricato sino alla stesura della bozza da ultimo inviata, la mancanza di prova della conoscenza del predetto assenso da parte dell’attore, e la sua indimostrabilità sulla base dei documenti depositati o del capitolo per come formulato, varrebbero a rendere lo stesso consenso prestato tamquam non esset, producendo effetti le dichiarazioni prenegoziali, in quanto atti recettizi, unicamente ove e dal momento in cui siano pervenute alla sfera di conoscenza del relativo destinatario. 3. Sulla configurabilità di un’ipotesi di abbandono di trattative giunte a uno stadio avanzato A ogni buon conto:
anche volendosi valorizzare la condotta di parte convenuta, limitatasi a formulare alla controparte, nelle due citate conversazioni telefoniche, un invito alla predisposizione di una proposta (nell’accezione di manifestazione di volontà nel senso della stipula di un contratto contenente gli elementi essenziali di esso:
Cass. n. 7094/01) e a manifestare la propria volontà di intraprendere trattative;
e anche volendosi aderire a una nozione latu sensu intesa di trattative, comprensiva non soltanto della vera e propria formazione del contratto mediante scambio tra una proposta e un’accettazione, ma anche, e ancor prima, di ogni fase anteriore a tale scambio, in cui una o più parti, anche unilateralmente e prima di ogni contatto, abbiano manifestato una tendenza, ancorché generica, ad addivenire alla definizione di un programma negoziale comune, e il cui momento genetico possa essere individuato già nella mera manifestazione, ad opera di una sola parte, di una mera invitatio ad offerendum; non risulterebbe comunque possibile ritenere che il diniego espresso dal dott. per conto della sig.ra nella missiva del 08/07/20 alla stipula di una cessione delle quote integri la tenuta, a opera di una parte della futura contrattazione, di una condotta di abbandono di trattative definibili come serie, concludenti o tantomeno pervenute a uno stadio avanzato.

Costituisce, invero, unanime opinione della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, quella per cui le trattative possono essere considerate “affidanti” (ossia, idonee a fare insorgere il ragionevole affidamento, secondo l’ordinaria diligenza, circa la stipula del contratto e a dare titolo, in caso di ingiustificata rottura, a un’ipotesi di responsabilità ex art. 1337
c.c.) unicamente laddove le parti, nel loro ambito, abbiano preso in considerazione quantomeno gli elementi essenziali del contratto (quali la natura delle prestazioni o l’entità dei corrispettivi) che si sono proposte (Cass. n. 2057/96; n. 2335/92).

Sennonché, nella fattispecie in esame, non soltanto difetta la compiuta formulazione di una proposta contrattuale, intesa come atto unilaterale recettizio pervenuto a efficacia mediante il suo necessario approdo nella sfera di conoscenza del relativo destinatario;
ma deve rilevarsi, ancor prima, e soprattutto, la carenza della benché minima puntuazione condivisa degli elementi essenziali del contratto da stipulare;
donde le trattative – quand’anche ritenute avviate – appaiono in effetti essersi embrionale e certamente non avanzata, non potendosi in effetti ritenere ancora raggiunto un principio di accordo su alcuno dei punti della futura, articolata operazione negoziale.

A ben vedere, infatti, anche soltanto volendo considerare i rapporti intercorsi tra l’attore e la convenuta:
nel periodo intercorso tra il primo contatto telefonico e il primo incontro presso lo studio del dott. è mancata qualsivoglia occasione di confronto delle parti sulla futura operazione negoziale;
nei soli otto giorni intercorsi tra la data del primo incontro, tenutosi in data 25/06/20 e all’esito del quale l’attore e il professionista si sono limitati a convenire sulla necessità di stilare una prima bozza di accordo, e la data dell’ultima stesura della bozza risalente al 01/07/20 e inviata il giorno successivo dall’attore al dott. l’attività prenegoziale si è esaurita nella stesura concordata di una prima bozza di accordo (docc. 7, 7-bis, ter, quater) e nella sua approvazione da parte del solo attore, ossia di una soltanto delle parti;
nel breve arco temporale di soli quattro giorni, si sono susseguite ben quattro differenti versioni di bozza, tra sé differenziantesi anche su contenuti fondamentali ed elementi essenziali – indice, questo, della mancanza, allo stato, di certezza anche sulla stessa conformazione dell’accordo nel suo complesso;
successivamente all’ultima stesura della bozza, avvenuta il 02/07/20, la fase prenegoziale è entrata in una situazione di stallo, conclusasi con la comunicazione del 08/07/20 della mancanza di volontà della convenuta di cessione delle quote.

A fortiori, non è possibile ritenere configurato non soltanto il raggiungimento di una fase avanzata di trattative, ma ancora prima lo stesso avvio di trattative tra l’attore e gli altri soggetti contemplati quali parti della futura, complessa operazione negoziale come risultante dalla prodotta bozza di scrittura:
dalla lettura della bozza oggetto del più recente carteggio tra l’attore e il dott. risalente al 02/07/20 (doc. 7-quater attore), infatti, sin dall’intestazione, tanto il nominativo del sig.
quanto quello del sig. risultano inseriti tra le parti necessarie firmatarie del contratto stipulando:
✓ quest’ultimo, in particolare, risulta ivi indicato quale beneficiario, unitamente al figlio e alla moglie, di un’assunzione di impegno alla manleva integrale da parte dell’attore in relazione alle eventuali conseguenze pregiudizievoli dei procedimenti amministrativi pendenti relativi ai manufatti abusivi presenti sull’area, manleva rispetto alla quale la sottoscrizione della scrittura de qua è espressamente equiparata a una dichiarazione di accettazione;
✓ laddove, invece, il primo, oltre a essere, a sua volta, beneficiario e accettante di identica dichiarazione di manleva, nonché, al pari della convenuta, di ulteriore dichiarazione dell’attore di remissione di debiti e rinuncia a porre in esecuzione alcuna eventuale sentenza pregiudizievole emessa nei procedimenti pendenti, risulta altresì, nella sua qualità di socio di CC, essere parte di un accordo, qualificabile alla stregua di patto parasociale, avente a oggetto la modifica dell’organo amministrativo di CC, e dunque, anche assuntore di obbligazioni sennonché, incontroversa è la mancata partecipazione del sig. così come del sig.
agli incontri e ai contatti dai quali è scaturita la stesura della bozza prodotta in atti:
nella stessa narrazione attorea, sin dal primo contatto informale con la convenuta e per tutta la durata dello scambio di missive e colloqui con il dott. infatti, né il sig. né il sig. hanno mai intrattenuto contatti o interlocuzioni, diretti o indiretti, con l’attore e, dunque, non hanno mai preso parte a eventuali trattative, ove anche le si intendessero come avviate;
né si può ritenere che, nell’ambito dei contatti pur embrionali intrapresi dalla convenuta con l’attore, la sig.ra sia intervenuta nella veste di procuratore, effettivo o sedicente tale, del figlio e del marito, atteso che:
✓ non risulta neppure allegato, e tantomeno provato, il conferimento da parte di alcuno dei due sigg.
ri in favore della sig.ra così come del sig. di una procura ad agire in nome e per conto, con poteri di rappresentanza diretta:
a ben vedere, anzi, come già osservato con riguardo alla convenuta (cfr. supra, § 2), proprio la previsione, nel testo della bozza, del rilascio di una procura sostanziale in favore di tale professionista (rispetto al quale non risulta neppure provato il conferimento di un incarico professionale da parte dei medesimi sigg.ri vale a escludere il precedente rilascio della stessa da parte del sig.
✓ del resto, a ben vedere, la sig.ra non risulta mai avere effettuato alcuna spendita del nome dei sigg.ri (donde l’inconferenza del richiamo operato da parte attrice in comparsa conclusionale all’istituto del falsus procurator):
i. eccessivamente generica risulta, invero, sul punto, l’asserzione di cui al punto 13 dell’atto introduttivo, afferente a una menzione di un non meglio precisato interesse del figlio e del marito alla soluzione delle questioni inerenti alla CC, al procedimento amministrativo e al contenzioso giudiziale pendenti, avvenuta nel corso del colloquio telefonico del 16/06/20 (di cui è già stata rilevata l’inidoneità a configurare un avvio di trattativa vero e proprio, anche soltanto nomine proprio, da parte della convenuta); affermazione che, proprio in ragione della sua genericità, non imponeva a controparte un onere di puntuale contestazione (comunque effettuata, come di seguito illustrato), dacché, come noto, a fronte di una non circostanziata deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (ex multis, da ultimo, Cass. n. 10629/24);

ii.
tardiva risulta, del resto, siccome per la prima volta effettuata in comparsa conclusionale, l’asserzione attorea in ordine a una configurabilità della posizione tenuta dalla convenuta nelle trattative anche alla stregua di procuratore del marito e del figlio;

iii.
detta affermazione, oltretutto, lungi dal potersi ritenere incontroversa, avrebbe richiesto la prova di una siffatta spendita di nome da parte della momento che quest’ultima, in più occasioni, nel corpo della comparsa di risposta, ha negato ogni coinvolgimento dei sigg.ri nelle trattative, oltreché ogni conferimento di incarico da parte degli stessi in capo al dott. e ogni spendita del relativo nome da parte del citato professionista (cfr. pagg. 3, 4 e 5 comparsa di risposta, passim);
✓ né risulta mai evocata in atti, o nei documenti, alcuna dichiarazione di intenti, anche sotto la forma di ratifiche ex post dell’operato della sig.ra espressiva di un consenso dei sigg.
ri rispetto ad alcuna parte delle operazioni negoziali contemplate dalla prodotta bozza di scrittura e dunque asseritamente ricomprese nelle trattative oggetto della prospettazione attorea.

4. Sulla configurabilità di un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto Le circostanze suesposte,
se già appaiono di per sé idonee a escludere lo stesso avvio di una trattativa, o quantomeno l’avvenuto raggiungimento di uno stadio avanzato di un’eventuale trattativa avviata, a fortiori devono ritenersi idonee a escludere la configurabilità in concreto della genesi di un ragionevole affidamento nella conclusione di un contratto delineato nei suoi elementi essenziali e, tantomeno, dell’operazione negoziale come programmata nella prodotta bozza di scrittura:
ciò in quanto le eventuali trattative, quand’anche ritenute avviate, appaiono in effetti essersi interrotte in una fase talmente embrionale da non consentire ad alcuna delle parti di confidare ragionevolmente e secondo diligenza sulla futura stipulazione del contratto – presupposto indefettibile, questo, per l’eventuale riconoscimento alla parte in buona fede di un diritto al risarcimento dei danni per il recesso ingiustificato dell’altra parte.

Come anche correttamente rammentato da parte attrice, infatti, nell’ambito delle trattative prenegoziali, l’affidamento di una parte in ordine alla conclusione del contratto può ritenersi ragionevole e, pertanto, giustificato, soltanto allorquando sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere serie e concludenti le trattative, per capacità delle parti, durata e stato della contrattazione e per la considerazione degli elementi essenziali del contratto da concludere (Cass. n. 11243/03;Cass. n. 2057/96).

Orbene, nel caso di specie, dalle emergenze dell’istruttoria documentale nessun indice è possibile trarre in ordine all’insorgenza di un affidamento legittimamente riposto da parte attrice nella stipula futura di una pluralità di contratti riproponenti le condizioni e il contenuto di cui alla prodotta bozza di scrittura elaborata dall’attore:
anzitutto, invero, la natura complessa e articolata della futura operazione, coinvolgente una pluralità di parti e risolventesi in plurime ed eterogenee pattuizioni (tra cui patti parasociali, promesse di cessioni di quote, dichiarazioni di manleva e rimessioni di debito e sinanco una promessa di fatto del terzo, tale dovendosi qualificare la previsione dell’impegno allo scioglimento della Sa.
NOME
RAGIONE_SOCIALE da assumersi da parte della sig.ra socia e in misura paritaria e dotata di poteri di co-amministrazione in forma necessariamente congiunta con la terza, sig.ra nell’ambito della compagine di appartenenza:
cfr. visura, doc. 4 attore), avrebbe dovuto già di per sé indurre maggiore cautela nel riporre affidamento sul buon esito delle trattative:
ciò in quanto, secondo una logica di comune buon senso, tanto più sono le questioni e i potenziali accordi in cui l’operazione è destinata ad articolarsi, quanto minori sono le chances di successo di una trattativa – in special modo laddove, come nel caso di specie, il raggiungimento dell’assetto di interessi sperato dipenda anche dalla condotta di ulteriori terzi, non coinvolti nelle trattative e come tali liberi e imprevedibili nelle proprie decisioni (il riferimento corre al terzo la cui prestazione del consenso allo scioglimento di società è stato oggetto di impegno da parte della convenuta); e tanto vale, a fortiori, allorquando, come già osservato (cfr. supra, § 3), i contatti medio tempore intercorsi si siano limitati alla stesura di una bozza elaborata nell’arco di pochi giorni, per giunta ad opera di una soltanto delle parti, coadiuvata da un professionista di fiducia di un’altra parte, neppure munito di poteri di rappresentanza diretta della committente, e tale bozza non abbia ancora ricevuto l’avallo delle restanti parti destinate a essere coinvolte nell’auspicata operazione negoziale;
oltre alla già rilevata mancanza del consenso prestato dalla convenuta, infatti, dirimente appare, ai fini dell’esclusione dell’insorgenza di qualsivoglia ragionevole affidamento riposto da parte attrice nella serietà e nella concludenza di ogni eventuale trattativa intercorsa tra il primo contatto con la convenuta e la dichiarazione di dissenso espresso da quest’ultima, la constatazione del dato pacifico costituito dal mancato coinvolgimento, ab origine e per tutta la relativa durata delle trattative, di altre parti della futura operazione il cui consenso risultava, invece, nella stessa intenzione delle parti come espressa nella bozza, essenziale ai fini della conclusione dei contratti ivi programmati: parti da individuarsi, come già osservato, nel sig. e nel sig. priva di pregio risulta, del resto, in proposito, l’allegazione di parte attrice in ordine alla genesi dell’inserimento della previsione inerente alla partecipazione dei predetti soggetti, terzi rispetto alla presente causa e alle asserite trattative prenegoziali:
donde la ritenuta inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale nn. 12 e 13 articolati dall’attore e miranti a dimostrare che il coinvolgimento del sig. nell’operazione, al pari di quello del sig. sarebbe derivato da un’espressa richiesta formulata dalla sig.ra ✓ in primo luogo, le circostanze ivi capitolate risultano oggetto di un’allegazione tardivamente effettuata, per la prima volta, soltanto nel corpo della seconda memoria istruttoria;
✓ le stesse, oltretutto, almeno per quanto riguarda il sig.
risultano smentite per tabulas dalla citata produzione documentale, comprovante la derivazione dall’attore, e non dalla convenuta, dell’iniziativa per il coinvolgimento di tale soggetto, terzo rispetto al presente giudizio, nell’operazione negoziale oggetto delle asserite trattative ingiustificatamente interrotte dalla convenuta:

i. in particolare, invero, sino dalla prima stesura della bozza (doc. 7), pacificamente predisposta dall’attore, è stato previsto il coinvolgimento unitamente alla convenuta, ed è stata, altresì, prospettata la rinuncia dell’attore alla messa in esecuzione di eventuali sentenze emesse nell’ambito dei procedimenti contenziosi pendenti, quale contropartita delle prestazioni poste a carico del medesimo sig. consistenti nella prestazione del consenso, quale socio, allo scioglimento di CC;

ii.
inoltre, come già osservato, la previsione di una siffatta partecipazione del sig.
è rimasta anche nel successivo evolversi del testo della scrittura, benché l’oggetto della prevista prestazione del consenso dello stesso, quale socio di CC, sia stato modificato dallo scioglimento della compagine al mutamento dell’organo amministrativo (cfr. doc. 7-quater);
✓ in ogni caso, le affermazioni che le prove per testi miravano a dimostrare risulterebbero comunque inconferenti ai fini del decidere, in quanto riferite non già al generico coinvolgimento dei sigg.ri nella trattativa o alla partecipazione tout court dei medesimi all’operazione negoziale, ma alla sola introduzione della clausola relativa all’abbandono delle cause pendenti e/o alla manleva da eventuali sentenze o provvedimenti sfavorevoli nei confronti di costoro;
✓ infine, e soprattutto, le predette circostanze risultano irrilevanti ai fini del decidere, in quanto, in ogni caso, l’assenso pacificamente prestato dall’attore (per facta concludentia con la partecipazione attiva alla stesura della bozza intestata anche a ai sigg.ri e il suo invio al professionista della convenuta al fine dell’ottenimento del di lei consenso) al coinvolgimento dei sigg.ri nella futura operazione e all’inserimento dei relativi nominativi della bozza di scrittura, da chiunque sia stato inizialmente proposto e prospettato, vale a precludere l’insorgenza nel sig. di un legittimo affidamento nel sicuro buon esito di trattative non ancora coinvolgenti alcune delle parti necessarie del futuro contratto (sul punto, cfr., amplius, infra, § 4);
parimenti inaccoglibile risulta l’affermazione attorea per cui la mancata partecipazione di alcune parti dello stipulando negozio alle trattative prodromiche e funzionali alla relativa conclusione non impedirebbe di ritenere comunque integrata un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo ai soli soggetti effettivamente partecipanti alle negoziazioni:
qualora, e nella misura in cui, infatti, la partecipazione di una parte all’operazione negoziale risulti imprescindibile, attesa la natura essenziale e infungibile del consenso dalla stessa prestato all’attuazione di determinate pattuizioni in cui il contenuto dell’operazione risulta articolato, in ragione di un’espressa valutazione e dichiarazione di interesse delle altre parti o della stessa natura dell’operazione in sé, allora deve ritenersi che la mancanza di tale partecipazione precluda ipso facto la formulazione di qualsivoglia ragionevole previsione su un possibile buon esito della trattativa, così come ogni qualificazione in termini di serietà, affidabilità e credibilità di negoziazioni medio tempore intervenute tra alcune soltanto delle parti e, come tali, concernenti solamente alcune tra le molteplici operazioni ritenute essenziali per la conclusione ✓ nell’ultima stesura della bozza di scrittura privata prodotta da parte attrice (doc. 7-quater), si legge che: “Premesso che…i comparenti sono socio in ragione del 40% il sig.
ed il 20% l’avv. della società RAGIONE_SOCIALEè intenzione delle parti disporre il cambio dell’organo amministrativo, con la nomina di un amministratore Unico così che lo stesso possa prendere visione piena e completa della situazione gestoria della RAGIONE_SOCIALE e successivamente presa visione provvederà allo scioglimento della società… Si conviene e si stipula…Quale elemento essenziale dell’accordo le parti decidono in relazione alla RAGIONE_SOCIALE di modificare l’organo amministrativo e procedere alla nomina del sig. quale amministratore unico il quale presa visione della società potrà disporre lo scioglimento e ricoprire la carica di amministratore unico nella sua persona.
all’uopo rilascerà procura irrevocabile notarile al Dott. con Studio in Carrara al fine di dare attuazione al suddetto punto”);
✓ il sig.
dunque, in base a quanto programmato dallo stesso attore, sarebbe risultato, in base allo stipulando contratto, non soltanto beneficiario di una dichiarazione di manleva, ma altresì titolare passivo di un’obbligazione a tenere una determinata condotta quale socio di CC, consistente nell’espressione del proprio voto assembleare in favore del mutamento dell’organo amministrativo:
talché, non si verte, nella specie, al cospetto della previsione di una promessa di fatto di terzo, analoga a quella posta nella medesima scrittura a carico dalla convenuta rispetto alla prestazione del consenso della terza, sig.ra socia di NOME
NOME
RAGIONE_SOCIALE allo scioglimento della predetta società, essendo invece prevista proprio una prestazione posta direttamente a carico (e di una controprestazione posta direttamente a favore) della parte negoziale quale autonomo centro di interessi;
✓ diversamente è a dirsi, invece, con riguardo alla posizione del sig.
anch’egli destinatario della dichiarazione di manleva dell’attore ma non anche tenuto, in base alla scrittura, al compimento di alcuna prestazione;
✓ ragione per cui, anche volendosi ritenere come prescindibile (in applicazione dello schema di cui all’art. 1333 c.c.) l’accettazione da parte del sig.
di una proposta contrattuale prevedente unicamente obbligazioni a carico dell’attore proponente, per contro, la partecipazione del figlio della convenuta alle trattative si poneva come indispensabile, attesa la necessità della prestazione del consenso da parte sua alla conclusione del previsto patto parasociale, comprensivo di obblighi a suo carico, ai fini del perfezionamento dell’intera operazione;
✓ vieppiù, l’imprescindibilità della partecipazione del sig.
alle trattative, oltreché dalla necessità di raccogliere il relativo consenso a fronte di un testo negoziale prevedente obbligazioni a suo carico, emerge dal connotato di essenzialità, rispetto alla complessiva operazione negoziale, ascritto dallo stesso attore alla riorganizzazione della governance di CC, prevista come oggetto della lettura della bozza e dalla narrazione dei fatti nell’atto introduttivo:
in altri termini, se anche, astrattamente, la cessione di quote di RAGIONE_SOCIALE, destinata a intercorrere tra attore e convenuta, costituiva prestazione di un contratto sinallagmatico separato e autonomo dal patto parasociale attinente al riassetto organizzativo di CC, destinato a intercorrere tra l’attore e il sig.
nondimeno, l’inserimento delle due pattuizioni nello stesso corpus negoziale e nello stesso testo contrattuale, e l’espressa qualificazione del patto parasociale e del riassetto organizzativo di CC alla stregua di un aspetto essenziale e ineliminabile del contratto stipulando nel suo complesso, e dunque di condicio sine qua del consenso prestato dall’attore all’intera operazione, impongono di ritenere che:
i. non sussistesse in capo all’attore un autonomo interesse giuridicamente apprezzabile (e come tale suscettibile di divenire oggetto di un danno ingiusto risarcibile, ove leso) all’avvio e alla prosecuzione di una trattativa concernente la sola cessione di quote di RAGIONE_SOCIALE, ove considerata separatamente e non collegata alla restante parte dell’operazione negoziale, e quindi in assenza del correlato e parallelo svolgimento di quella sull’accordo in tema di riassetto di CC;

ii.
il buon esito della complessiva operazione negoziale presupponesse indefettibilmente, ab origine, la prestazione di consenso di un terzo, il sig. tuttavia mai convolto nella trattativa (ove anche così la si intenda) medio tempore intrapresa;
✓ donde la necessità di escludere la possibilità per l’attore di confidare seriamente nella conclusione del contratto in assenza:
del coinvolgimento del sig.

ii.
di alcuna dichiarazione da parte di quest’ultimo di adesione alle intenzioni genericamente manifestate ab origine dalla madre, iii.
o tantomeno della prova della provenienza anche da quest’ultimo dell’incarico conferito dalla sig.ra al dott. né, tantomeno, valgono a integrare elementi sintomatici della ragionevolezza dell’affidamento riposto dall’attore nella prosecuzione delle trattative sino allo sbocco programmato nella bozza di scrittura l’avvenuta emissione di un assegno di euro 40.000 in favore della convenuta, o tantomeno l’essersi adoperato l’attore per la convocazione dell’assemblea soci di RAGIONE_SOCIALE presso un notaio, o ancora l’avvenuta stipula di una pattuizione con ✓ quanto alla prima delle succitate condotte, anzitutto, l’assegno risulta comprovatamente emesso, ma non anche consegnato (come previsto dalla stessa scrittura soltanto al verificarsi di determinati eventi dedotti in condizione sospensiva e inerenti agli sviluppi auspicati dall’attore nelle vicende societarie di RAGIONE_SOCIALE e CC), né tantomeno posto in deposito fiduciario presso il dott. onde non risulta in effetti l’assunzione di alcun impegno al pagamento da parte dell’emittente; in ogni caso, quand’anche, per ipotesi, detta condotta potesse essere ritenuta espressiva di una serietà dell’impegno dell’emittente, ciò non inseriva, stante la collocazione temporale dell’avvenuta emissione dell’assegno in data 01/07/20 (data portata dal titolo:
doc. 8), ossia ancora prima che l’attore ottenesse la risposta del sig.
alla domanda, formulata su Whatsapp proprio nella stessa data del 01/07/20 (doc. 14), in ordine alla prestazione del consenso della convenuta sulla bozza di scrittura (cfr. doc.

9, da cui si evince che l’esibizione dello screenshot del titolo, avvenuta il 02/07/20, ha preceduto il riscontro del professionista all’attore in merito alla richiesta di consenso della committente) – tempistica, questa, che vale a rendere tale emissione una decisione unilaterale dell’attore non concordata con la controparte, e neppure con il professionista interfacciatosi con lo stesso in occasione della predisposizione della bozza;
✓ quanto alla seconda delle succitate condotte, anzitutto, non risulta la prova di un’avvenuta convocazione di assemblea ma, al più, di una mera richiesta di disponibilità al notaio in tale senso (cfr. doc. 14, scambio messaggi Whatsapp tra l’attore e il dott. da cui si evince che, seppure l’attore dichiarasse di avere fissato un appuntamento con il notaio per il 15/07/20, la convocazione non risultava ancora avvenuta, tanto che l’attore sollecitava il professionista a fornire un riscontro in tempi utili a consentire il rispetto degli otto giorni di legge per provvedere a tale incombente), richiesta che risulta, pertanto, frutto di una decisione unilaterale e non concordata, siccome precedente la ricezione del riscontro della convenuta sulla bozza di scrittura; oltretutto, il fatto che lo stesso attore, già in data 07/07/20, ossia anteriormente alla ricezione della missiva del 08/07/20 contenente la risposta negativa della convenuta, avesse già sua sponte rinviato l’appuntamento con il notaio senza indicazione di una nuova data (doc. 16), stante l’ormai avvenuto superamento del limite minimo del preavviso di legge ai fini della validità della convocazione, indica come lo stesso non confidasse più seriamente nell’esito auspicato delle trattative;
✓ quanto, infine, alla pattuizione – dall’attore definita “contratto preliminare” – intervenuta con , nella narrativa in citazione (punto 14), in primo luogo, è lo stesso attore ad ammettere di avere contattato tale società ancora prima di avere contattato il professionista incaricato dalla convenuta, talché egli non può ritenersi avere intrapreso le trattative con tale terzo, in quanto a ciò indotto dall’affidamento riposto in trattative non ancora iniziate con la convenuta e nell’asserita serietà di un professionista neppure ancora contattato (punto 16); inoltre, la citata pattuizione denominata “preliminare” (pag. 8 citazione) reca data del 01/07/20 (doc. 6), anteriore alla stessa redazione dell’ultima versione della bozza di accordo e della sua sottoposizione al consenso della convenuta, onde non si può ritenere sussistente un nesso causale tra un eventuale affidamento riposto nelle trattative e detta stipulazione (sul punto, tuttavia, cfr., amplius, infra, § 6).

5.
Sulla natura ingiustificata dell’abbandono:
assorbimento e rinvio La mancata dimostrazione dell’esistenza di un affidamento ragionevole riposto dall’attore nella conclusione del contratto avente il contenuto e le parti di cui alla prodotta bozza di scrittura impone di ritenere assorbita ogni valutazione in merito alla condotta tenuta dalla convenuta nell’occasione de qua, e in particolare in punto di conformità a buona fede e di esistenza di una giusta causa a sostegno del rifiuto dalla stessa opposto alla stipulazione, con riguardo alla parte relativa alla cessione di quote.

6.
Sulla prova del danno Ad abundantiam, e a tutto volere concedere, la domanda attorea risulterebbe comunque non meritevole di accoglimento, avendo parte attrice omesso di adempiere all’onere probatorio sulla stessa incombente in punto di an e di quantum del danno lamentato, pur a fronte della contestazione di parte convenuta estesa sia all’an che al quantum del danno emergente, così come del lucro cessante.

In ordine alle voci dall’attore qualificate come danno emergente, in primo luogo, osserva il Collegio che:
quanto all’allegata perdita consistente nelle spese sostenute per remunerare il professionista incaricato:
✓ non è stata fornita la prova documentale, né sono stati articolati capitoli di prova testimoniale, in merito all’effettivo svolgimento di qualsivoglia attività professionale su incarico dell’attore da parte del professionista dott. in particolare sull’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate nel prodotto avviso di parcella datato 11/07/20 di cui al doc. 12;
✓ né, tantomeno, sono state fornite od offerte prove dell’effettivo pagamento, da parte dell’attore, delle somme oggetto della citata notula;
✓ né, ancora, risulta provata la necessità dello svolgimento delle prestazioni indicate in notula, atteso che:
i. alcune tra queste (quali l’esame degli statuti e dei bilanci di CC e di HY) avrebbero dovuto già essere state svolte da, o per conto dell’attore in vista della proposizione delle azioni di responsabilità per mala gestio avverso la convenuta e il di lei figlio;
ii.
altre (quali la predisposizione della bozza di scrittura) appaiono esulare dalla competenza tecnica di un dottore commercialista e rientrare, piuttosto, nella sfera di competenza già in possesso dell’attore;
iii.
mentre altre ancora, e in particolare la predisposizione dei verbali assembleari (che dalla lettura del doc. 14 appare già effettuata addirittura alla data del 30/06/20 e personalmente dall’attore, come evincibile dalla richiesta di parere sul punto rivolta al commercialista di fiducia dell’attrice, altrimenti non necessaria, ove il verbale fosse stato redatto con l’assistenza di un proprio tecnico di fiducia), risultano prematuramente svolte e frutto di decisioni unilaterali di cui dovrebbe comunque rispondere esclusivamente il committente: ciò in quanto trattasi di conseguenze economicamente pregiudizievoli cagionate dal mancato uso delle dovute diligenza e prudenza, non essendo ancora maturi i tempi delle trattative per l’affidamento di simili incarichi e lo svolgimento di simili incombenti, come si evince, tra l’altro, dall’anteriorità del contatto preso dall’attore con il notaio rispetto all’ottenimento della risposta dalla convenuta, nonché dalle già menzionate mancata convocazione dell’assemblea e posticipazione dell’incontro con il notaio di cui ai citati doc. 10 e doc. 16 (cfr., amplius, supra, § 4); quanto, poi, al danno da perdita di tempo e impegno spesi dall’attore quale professionista operante in proprio, trattasi di domanda genericamente formulata sotto il profilo della quantificazione del tempo occorso (comunque di non ingente entità, stante l’avvenuta concentrazione degli scambi epistolari sulle bozze di scrittura in soli quattro giorni e attesa, comunque, la perduranza delle interlocuzioni con il dott. ristretta all’arco di una sola settimana), nonché priva di alcun supporto probatorio, in mancanza della prova della perdita di commesse alternative che nel medesimo periodo l’attore avrebbe potuto svolgere, o del calo di produttività o di fatturato derivato dal tempo sottratto dall’attore all’esercizio della professione. Del pari, con riguardo alla voce di danno da parte attrice indicata come “lucro cessante”, è d’uopo rilevare che:
anzitutto, la stessa voce di danno, per come prospettata, lungi dal costituire la perdita di occasioni alternative di contratto altrettanto o maggiormente vantaggiose, rifiutate in ragione del riposto affidamento nelle trattative ingiustamente abbandonate (tale configurandosi il lucro cessante da interesse negativo, consequenziale a un’ipotesi di responsabilità contrattuale:
ex multis, Cass. n. 19883/05), pare piuttosto assumere i connotati di un danno emergente da perdita di chance di guadagno consequenziale all’adempimento del contratto la cui trattativa è stata asseritamente intrapresa, ossia di un danno da interesse positivo:
donde la sussistenza già in astratto di dubbi sulla stessa risarcibilità della voce nell’ambito della richiesta liquidazione del danno-conseguenza responsabilità precontrattuale, “tenuto conto che l’art. 1337 cod. civ. tutela non tanto l’interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata” (Cass. n. 3746/05);
ancora, occorre rammentare quanto già esposto supra (§ 4) in punto di rispondenza tanto dell’avvio della trattativa con a una decisione assunta ancora prima della presa di contatto dell’attore con il professionista, quanto della sottoscrizione dell’accordo scritto con quest’ultima (nel cui testo, a ben vedere, sono stati riportati gli esatti termini dell’accordo che l’attore avrebbe inteso stipulare con la convenuta e il sig. ancora prima della stesura della bozza di scrittura privata di cui ai docc. 7 e ss. nella sua ultima versione) a un’attività compiuta anteriormente alla stessa richiesta di sottoposizione della stesura finale della bozza di scrittura al consenso della convenuta:
considerazioni, queste, che inducono a escludere la sussistenza di un nesso di causalità tra la predetta vicenda negoziale e qualsivoglia legittimo affidamento riposto su trattative contrattuali coinvolgenti la convenuta;
d’altra parte, come evincibile dal testo della scrittura sottoscritta con (in effetti non qualificabile in termini di contratto preliminare, attesa la mancata previsione di elementi essenziali della futura stipulazione, tra cui, ante omnia, il corrispettivo subordinato al buon esito delle trattative con la convenuta, circostanza, questa, che vale a confortare le conclusioni sopra raggiunte in punto di inconfigurabilità di un ragionevole affidamento:
detto altrimenti, la previsione della citata condizione dimostra come lo stesso attore non confidasse pienamente nel buon esito delle trattative nella specie allegate, tanto da avere dedotto, tra l’altro, quale evento condizionante la conclusione dell’affare con proprio le stesse conseguenze auspicate dalla conclusione dell’affare con la convenuta e il sig.
ossia la cessione di quote di RAGIONE_SOCIALE da parte della convenuta, previo aumento di capitale deliberato a maggioranza, e la modifica della governance in CC;
infine, e soprattutto, nessun danno da lesione di tale affidamento potrebbe anche soltanto astrattamente essere ingenerato a fronte della stipulazione di un impegno condizionato all’effettiva esecuzione delle medesime prestazioni e all’avveramento dello stesso assetto di interessi avuto di mira dalle trattative asseritamente abbandonate:
ciò in quanto, a ben vedere, l’eventualità della rottura della trattativa con la convenuta, in quanto oggetto di un evento dedotto in condizione, costituiva un’evenienza contemplata fisiologicamente dall’attore e da e, come tale, non foriera di danni ingiusti, siccome già in astratto inidonea a determinare l’insorgenza di aggravi di spesa in conseguenza di richieste di penali o pretese risarcitorie di nei confronti dell’attore.

7. Sulle spese di lite Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di valore individuato dalla somma richiesta dall’attore a titolo risarcitorio, con applicazione dei valori minimi relativi alla voce di cui alle fasi istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della vertenza, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
rigetta la domanda;
condanna il sig. alla rifusione, in favore della sig.ra delle spese di lite, che liquida in euro 9.142, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfettarie.
Firenze, camera di consiglio del 09/07/24
Il Presidente dott. NOME COGNOME Il giudice estensore dott.ssa NOME COGNOME

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