REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1120/2020 pubblicata il 24/07/2020
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017, promossa da:
XXX, c.f. difesa dall’avv. Indirizzo Telematico ATTRICE opponente contro
BANCA YYY , c.f., difesa dall’avv.
CONVENUTA opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1322/17
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per l’opponente: si riporta alle conclusioni formulate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio (“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare: 1. l’illegittimità delle certificazioni ex art. 50 L.B prodotte; 2. l’insussistenza del preteso credito ingiunto, 3. la invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo 4. l’illecita applicazione dell’anatocismo; e, per l’effetto, revocare il decreto opposto emesso dal Tribunale Civile di Velletri disporre la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a carico dell’opponente presso la Centrale Rischi Bancaria;) chiedendone l’integrale accoglimento, insiste, altresì nella istanza di ammissione della C.T.U. richiesta con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° c. n. 2.
Per l’opposta: si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta chiedendone l’integrale accoglimento, in particolare chiede che nel merito sia rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo n. /2017 emesso dal Tribunale di Velletri poichè infondata in fatto, in diritto e non provata e per l’effetto venga dichiarato legittimo il decreto ingiuntivo n. 1322/2017, con conseguente condanna della Sig.ra XXX quale garante-fideiussore al pagamento dell’importo complessivo di € 40.810,20 oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo n./2017.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che con ricorso depositato in data 27 marzo 2017, la YYY, chiedeva ed otteneva, in data 19 maggio 2017, l’ingiunzione di pagamento ai danni delle sig.re *** e XXX, quali fideiussori, per la somma complessiva di euro 40.810,20, di cui € 8.485,97, a titolo di saldo negativo del conto corrente n /03, calcolato al 15.2.17, ed € 32.324,23, a titolo di debito residuo del mutuo n. 6/18176 concesso al debitore principale, oltre spese e compensi della procedura monitoria liquidate in complessive € 1.305,00.
A fondamento dell’opposizione, la signora XXX ha sostenuto che nel marzo 2013, insieme alla signora ***, aveva costituito la società *** C &C sas di XXX; nel maggio 2013, aveva ceduto parte delle proprie quote, ed acconsentito alla modificazione della denominazione societaria in *** C&C Sas di ***; quest’ultima, nel giugno 2013, aveva aperto il conto corrente bancario presso il YYY intestato alla *** C&C Sas di ***; il giorno 18 luglio 2013 la opponente aveva sottoscritto la fideiussione in favore della suddetta società; in data 3 dicembre 2013 la sig.ra XXX aveva sottoscritto una fideiussione in favore della medesima società *** C&C s.a.s di *** a garanzia di un finanziamento specifico di euro 7.000,00, fino ad un massimo di euro 10.500,00, mai erogato, in quanto, in data 4.12.2013, il *** C&C Sas di *** aveva ottenuto, sul conto corrente sopra richiamato, una diversa apertura di credito sino ad € 7.000,00; la sig.ra XXX era stata assunta quale lavoratrice subordinata in data 18.12.2013 dal *** C &C sas; con scrittura del 16.5.2014, aveva ceduto tutte le proprie quote societarie al Sig. ***; nel maggio 2014 aveva altresì concluso ogni rapporto con il Centro dimettendosi dalla qualifica di direttore tecnico ed il Sig. *** e la sig.ra *** avevano costituito la società in accomandita semplice *** Sas di ***, che, successivamente, aveva ottenuto un ulteriore credito dal medesimo istituto, per €50.000,00; in data 04.03.2016, la sig.ra XXX aveva infine comunicato con raccomandata a mani presso lo sportello alla YYY, il recesso da ogni garanzia fornita alla *** C&C Sas di ***.
Tutto ciò premesso in fatto, la opponente ha sostenuto di aver documentato il proprio recesso dalle fidejussioni sin dal 4.3.2016 e che, ciononostante era stato azionato un saldo debitore di data successiva; ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall’art. 50 T.U.B.; la nullità della deroga pattizia a proporre eccezioni e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.; l’assenza di prova dell’erogazione del mutuo e la propria liberazione dalla garanzia ex art 1956 cc;.
Si è costituita l’opposta, sostenendo che in data 17/06/2013 la *** C & C sas di *** in persona del l.r.p.t. aveva stipulato il contratto di apertura del conto corrente n. con l’opposta, sul quale, in data 04/12/2013, stante la garanzia fideiussoria prestata anche dalla opponente XXX il 03/12/2013 fino all’importo di € 10.500,00, la Banca aveva concesso un’apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per l’importo di € 7.000,00. In data 19/07/2013 la *** C & C sas in persona del l.r.p.t. aveva sottoscritto il contratto di mutuo n. 006/018176/37 in dipendenza del quale la Banca aveva erogato, mediante accredito sul citato conto corrente n., la somma di € 31.500,00 da restituirsi in n. 84 rate posticipate. A garanzia di detta erogazione anche la opponente XXX aveva sottoscritto in data 18/07/2013 garanzia fideiussoria fino all’importo di € 47.250,00. L’importo portato dal D.I. n. /’17 opposto costituiva, dunque, il credito vantato dalla Banca relativamente alla somma del saldo negativo del conto corrente e del debito residuo del contratto di mutuo stipulati con la *** C & C sas. Sosteneva, inoltre, che alcun recesso nelle forme convenute ed accettate al momento della prestazione delle suddette garanzie era stato comunicato alla Banca.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all’esito della scadenza dei termini concessi per il deposito degli scritti conclusionali.
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La opponente ha eccepito di essere receduta dalle fidejussioni sin dal 4.3.2016, mentre il credito azionato aveva ad oggetto un saldo di data successiva. L’opposta, invece, ha sostenuto che alcun recesso nelle forme convenute ed accettate al momento della prestazione delle suddette garanzie era stato comunicato alla Banca.
Quest’ultima circostanza risulta smentita dal documento allegato da parte opponente quale recesso, recante il protocollo della banca. Peraltro, la banca non ha specificamente contestato l’avvenuta ricezione del recesso, limitandosi a lamentare che lo stesso non era pervenuto nelle forme pattuite, ovvero mediante “lettera raccomandata inviata”, locuzione che, comunque, lascia impregiudicate le modalità di comunicazione ai fini dell’efficacia del recesso.
Ciò appurato, si osserva che il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. Ciò in quanto il prestito in tal caso è a tempo indeterminato, sicché il garante può recedere dalla fideiussione. L’obbligo del garante, dunque, è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell’accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell’ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell’accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l’unitarietà e l’inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita (Cass. n. 9848/12).
Nella specie, la banca non ha documentato il saldo del rapporto di conto corrente garantito dalla opponente al momento del recesso, sicché nulla è dovuto a tale titolo dalla signora XXX.
Diversamente è a dirsi per il mutuo, per il quale il fideiussore è liberato qualora alla data del recesso risulti essere stata adempiuta dal debitore principale l’obbligazione principale di restituzione. Ed invero, se il prestito, è, come nel caso di mutuo, a tempo determinato, non è consentito il recesso ad nutum del fideiussore prima del termine di scadenza. L’opposizione va dunque parzialmente accolta e per l’effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la signora XXX va condannata a pagare in favore della
Banca il minore importo di € 32.324,23 oltre interessi convenzionali successivi al 31.12.2016 (risultando inclusi nell’importo indicato quelli calcolati in epoca precedente).
Vanno infatti respinti gli altri motivi di opposizione.
L’eccepita nullità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall’art. 50 T.U.B. risulta assorbita da quanto sopra argomentato e concluso circa la non debenza dell’importo rivendicato a titolo di saldo di conto corrente.
Va invece disattesa l’invocata liberazione del fideiussore ex art 1956 cc in relazione agli ulteriori crediti concessi dalla banca in epoca successiva a giugno 2014, i quali non risultano oggetto della pretesa azionata in via monitoria.
Circa la nullità della rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., si osserva che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/17).
Infine, la paventata assenza di prova dell’erogazione del mutuo risulta smentita dallo stesso contratto di mutuo, sottoscritto anche per quietanza (vedi art.1).
La soccombenza parziale, da ravvisarsi anche nell’eventualità di accoglimento parziale dell’unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la signora XXX a pagare alla banca opposta l’importo di € 32.324,23 oltre interessi convenzionali successivi al 31.12.2016.
– Spese compensate.
Velletri, 24/07/2020
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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