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Codice Civile
Codice Penale

Reclamo avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale

La sentenza analizza la legittimità dell’apertura di una liquidazione giudiziale contestata in merito alla riduzione dei termini a difesa e alle modalità di notifica. La Corte, confermando il provvedimento impugnato, ha ritenuto legittima l’abbreviazione dei termini in ragione dell’imminente scadenza del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Inoltre, la Corte ha ritenuto legittima la notifica a mezzo deposito presso la casa comunale in ragione dell’accertata irreperibilità del destinatario presso la sede legale.

Pubblicato il 14 June 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2175/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE
IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. NOME COGNOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._208_2024_- N._R.G._00002175_2023 DEL_30_01_2024 PUBBLICATA_IL_31_01_2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2175/2023 con OGGETTO:
RECLAMO EX ART.
51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
IN LIQUIDAZIONE ( ) con il patrocinio dell’Avv. RECLAMANTE contro (C.F. RECLAMATO – CONTUMACE Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 58/2023 del Tribunale di Pistoia pubblicata il

CONCLUSIONI

In data la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni Per la parte reclamante :
Voglia l’Imma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il proposto reclamo e, per l’effetto, in riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 58/2023 emessa in data dal Tribunale di Pistoia, Sezione Fallimentare e pubblicata in data (rep.
n. 126/2023), revocare la liquidazione giudiziale della società con sede in , P. Iva rappresentante pro tempore , nato a , residente in competenze d di legge.

Fatti di causa – svolgimento del giudizio 1.
Con sentenza n. 58/2023 pubblicata il il Tribunale di Pistoia dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, con sede in (P. Iva , ravvisandone tutti i presupposti di fatto e di diritto, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura della Repubblica di Pistoia.

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“la rinnovazione della notifica, disposta dal giudice delegato all’ud. del risulta essere stata eseguita in data mediante deposito presso la casa comunale di ovvero nel termine perentorio all’uopo concesso e con le modalità indicate.
I.
Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che società aveva sede legale

II.
Quanto al profilo soggettivo, la debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al l’esistenza di debiti per oltre € 896/mila, dato quest’ultimo altresì idoneo a supportare la sussistenza del presupposto normativo di cui all’art. 49, quinto comma, CCII. C.F.

III.
Quanto alla ricorrenza dello stato d’insolvenza, con riferimento alle società in liquidazione – quale è la resistente, a decorrere dal – assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l’idoneità degli elementi attivi a consentire l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).

Ebbene, la società debitrice, nel bilancio al esponeva debiti, come sopra evidenziato, per € 896.421, a fronte di un attivo patrimoniale di € 82.152, clamorosamente incapiente, oltre che in massima parte costituito da crediti.che l’impresa non appariva in grado di soddisfare.

Risulta altresì acquisito d’ufficio dal Registro delle Impresa il “piano di riparto al ” a firma del liquidatore, nel quale si legge:
<< La società chiude la fase di liquidazione con una perdita di € 267.583,86. In seguito a tale risultato il patrimonio netto di liquidazione diviene negativo per € 827.486,99; detto risultato è determinato sia da perdite ante liquidazione che dalle perdite della fase liquidatoria e solo in parte coperte con apporto dei soci…Non esistono, pertanto elementi attivi da distribuire>>.

Il data la società veniva cancellata dal registro delle imprese.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice istante”.
2. Proponeva tempestivo reclamo ex art. 51 CCII la IN LIQUIDAZIONE sulla base dei seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per nullità della notifica ex art. 40 comma 8, 2 periodo decreto legislativo 14 del 2019 – Violazione del diritto di difesa 2) Assenza di un decreto motivato per la riduzione dei termini a difesa ex art. 41, III comma, CCII La Curatela rimaneva contumace;

il Pubblico Ministero vistava gli atti in data Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data , sulle conclusioni di parte reclamante come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

3. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, i due motivi di reclamo in precedenza trascritti (1) Nullità della sentenza per nullità della notifica ex art. 40 comma 8, 2 periodo decreto legislativo 14 del 2019 – Violazione del diritto di difesa;
2) Assenza di un decreto motivato per la riduzione dei termini a difesa ex art. 41, III comma, CCII”).

3.1.
In sintesi parte reclamante lamenta che, a seguito del ricorso depositato dalla Procura della Repubblica di Pistoia, il Tribunale aveva fissato udienza al salvo poi provvedere anticipatamente, con verbale di udienza del disponendo nuova notifica per l’udienza del 9 ottobre, con abbreviazione non motivata del termine di 15 giorni ex art. 40, comma secondo CCII.
I motivi sono infondati.

3.2.
A seguito del ricorso promosso dal Pubblico Ministero, il Giudice delegato fissava udienza al 26 settembre, disponendo la notifica via pec da parte della cancellaria e, in caso di esito negativo, “rilevato che non risulta ancora attiva l’area web riservata di cui all’art. 40 co.
7 CCI” , la notifica ex ex art. 361 – 40 co. 8 a cura del ricorrente.
La notifica via pec non risultava possibile;
era quindi tentata la notifica ex art. 40 comma ottavo CCII presso la sede dell’impresa, che pure non risultava possibile a seguito della chiusura della sede stessa, con presenza nei locali di altri soggetti (uno studio di commercialisti:
vedi relata del Seguiva il il deposito nella casa comunale ex art. 40, comma ottavo.

Risulta essere redatto un verbale di udienza in effetti in data (non del 26 come indicato nell’originario decreto ma) del nel quale il Giudice delegato, preso atto dell’esito delle notifiche, del fatto che comunque non era rispettato il termine di quindici giorni, che vi era urgenza di provvedere in imminenza della scadenza del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, fissava nuova udienza al 9 ottobre, con notifica da eseguirsi con deposito presso la casa comunale.

vedi provvedimento :

Udienza del Il G.D. rilevato che la notifica del ricorso ex art. 38 CCII e del decreto di fissazione della presente udienza, eseguita via PEC a cura della cancelleria, alla società debitrice, non è andata a buon fine;
atteso che, a seguito dell’esito infruttuoso della notifica eseguita nelle forme dell’art. 40, 8^ comma, primo periodo, CCII, in data risulta essere stata effettuata la notifica presso la giusta disposto dell’art. 40, 8^ comma, secondo periodo, CCII;
rilevato, tuttavia, che non risulta decorso il termine a difesa di 15 gg prescritto dall’art. 41, secondo comma, CCII tra il perfezionamento della notifica e l’odierna udienza e che la parte debitrice non è comparsa né si è costituita in giudizio;
reputato che l’imminente decorso del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (occorsa l’ ) in uno allo iato temporale intercorso tra il perfezionamento della notifica e l’odierna udienza giustifichino il rinvio della comparizione con riduzione del termine a difesa ex art. 41, 3^ comma, CCII;
rilevato che è stata già accertata l’irreperibilità della società debitrice presso la sede legale;

Rinvia la comparizione al alle ore 9.00 assegnando termine sino al al PM per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione della odierna udienza e del presente verbale alla società debitrice, notifica da eseguirsi mediante deposito presso la giusta disposto dell’art. 40, ottavo comma, 2° periodo, CCII”).

Il ricorso ed il verbale erano notificati ex art. 40 comma ottavo CCII mediante deposito nella casa comunale il 29 settembre;
a seguito dell’udienza del 9 ottobre era quindi dichiarata aperta la liquidazione giudiziale.

3.3. Ricostruite come in precedenza le circostanze di fatto di rilievo, deve osservarsi che non vi sia alcuna nullità della notifica o del decreto di abbreviazione dei termini.

L’art. 41, comma terzo CCII dispone:

“3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.

In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi”

Nella fattispecie non assume rilievo che il provvedimento a verbale risulti reso il giorno precedente rispetto a quello indicato nell’originario decreto di fissazione udienza, posto che in ogni caso vi è stata corretta e rituale fissazione di nuova udienza, con motivazione adeguata, sia con riferimento alla abbreviazione dei termini (“imminente decorso del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (occorsa l’ )”), sia alle modalità della notifica (impossibilità di notifica via pec; già riscontrata irreperibilità presso la sede).

L’apertura della liquidazione giudiziale è stata quindi correttamente disposta all’esito dell’udienza del 9 ottobre, con riduzione dei termini e notifica legittimi.

4.
Il reclamo va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata Nulla sulle spese, non essendosi costituita la curatela.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.

la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 58/2023 pubblicata il del Tribunale di Pistoia con la quale è stata disposta l’apertura della liquidazione giudiziale della , con sede in. Iva 3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato 3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII Così deciso nella camera di consiglio del Il Consigliere relatore – estensore Il Presidente Dott NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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