N. R.G. 2117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SECONDA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._544_2025_- N._R.G._00002117_2024 DEL_21_03_2025 PUBBLICATA_IL_21_03_2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2117/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME RECLAMANTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME LG N. 39/2024 (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME RECLAMATI Con l’intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso la sentenza n. 47/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 4.10.2024.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE ED IMMEDIATA – Disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo, stante la fondatezza del presente reclamo ed il pregiudizio che potrebbe derivare al debitore qualora venissero liquidati i beni del fallito, il tutto con decreto emesso inaudita altera parte o comunque previa fissazione di apposita udienza di discussione dell’istanza in parola nel più breve tempo possibile;
NEL MERITO – Accogliere il presente reclamo per tutti i motivi in esso suesposti e per l’effetto revocare la liquidazione giudiziale della (C.F. ), con sede legale in Camucia di Cortona (AR), alla INDIRIZZO, in persona legale rappresentante p.t. ed Amministratore Unico, signor (C.F. nato a Cortona (AR) il 05/03/1946, e residente in Camucia di Cortona (AR), alla INDIRIZZO e disporre la restituzione dell’azienda fallita al liquidatore – legale rappresentante p.t.;
– Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per “nel merito:
– respingere integralmente il reclamo di e, per l’effetto, confermare lo stato di Liquidazione Giudiziale della società debitrice dichiarato con la sentenza n. 47 del 04.10.2024 del Tribunale di Arezzo dichiarativa della Liquidazione Giudiziale n. 39/2024 di Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Per la Curatela:
“Che l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
1. Revocare il provvedimento di sospensione della liquidazione dell’attivo emesso da codesta Ecc.ma Corte;
C.F. 2.
Rigettare integralmente il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 04/10/2024, confermando la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
3. Condannare la reclamante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
4. Applicare nei confronti della reclamante le sanzioni previste dall’art. 51, comma 15, CCII e dall’art. 96 c.p.c. per manifesta infondatezza del reclamo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della con sentenza n. 47/2024 pubblicata il 4.10.2024, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all’art. 49, comma 5, CCII e dell’assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell’ , rimasta contumace nel procedimento.
In particolare, per quanto oggi di interesse, lo stato di insolvenza è stato desunto dai seguenti elementi:
1) Protratto inadempimento della obbligazione nei confronti della ricorrente, portata da titolo giudiziale divenuto definitivo;
2) Insussistenza di beni noti utilmente pignorabili;
3) Sussistenza di una significativa esposizione debitoria nei confronti dell’Erario, riferita peraltro ad un periodo di diversi anni.
Parte RECLAMANTE, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
1) mancata prova dello stato di insolvenza ex art. 2 co.
1 lett. b d.lgs. n. 14/2019;
2) insussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale:
carenza dell’elemento oggettivo ex art. 2 co.
1 lett. b d.lgs. n. 14/2019;
3) insussistenza in capo alla del presupposto oggettivo dello stato d’insolvenza per l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale – falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 e 121 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente.
Radicatosi il contraddittorio, la Curatela non si è costituita.
Per contro, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.
La Corte ha richiesto informazioni al Curatore in merito alla situazione patrimoniale della società.
Questo ha risposto inviando note scritte che saranno oggetto di esame in parte motiva e si è anche costituito, chiedendo il rigetto del reclamo.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************ Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I.
Preliminarmente occorre prendere posizione sull’eccezione di inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalla Curatela sollevata dalla reclamante.
Viene infatti dedotto che quest’ultima, essendosi costituita oltre il termine dei dieci giorni antecedenti all’udienza, sarebbe decaduta dalla possibilità di produrre documenti.
A tale riguardo è sufficiente evidenziare che, se è vero che il comma 8 dell’art. 51 CCII prescrive che le parti devono costituirsi, a pena di decadenza, entro 10 giorni prima dell’udienza, è anche vero che il successivo comma 10 prevede che il collegio possa assumere, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
Nel caso in esame, il collegio ha ritenuto necessario integrare l’istruttoria richiedendo al Curatore la produzione di ogni documento utile a valutare la situazione finanziaria della debitrice e le cause che ne hanno provocato il dissesto.
Tale documentazione, per quanto allegata alla comparsa di costituzione della Curatela, quindi, risulta certamente ammissibile, in quanto espressione dei sopra richiamati poteri di integrazione istruttoria concessi alla Corte.
Neppure possono essere dichiarate tardive le domande proposte, essendo limitate alla sola richiesta di rigetto del reclamo, e quindi sostanziandosi in mere difese.
II.
I motivi di reclamo possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sostanzialmente tutti sulle medesime circostanze.
Con il primo motivo la reclamante contesta che vi sia la prova dello stato di insolvenza, sostenendo che la società verserebbe in una situazione di crisi transitoria e non di vera e propria insolvenza Si afferma che il Tribunale di Arezzo non avrebbe considerato che l’attivo patrimoniale della allo stato della dichiarazione di liquidazione giudiziale, consisteva in:
– € 1.000.000,00 circa in immobili;
– € 680.000,00 circa in crediti d’imposta;
– € 59.476,00 in crediti per commesse;
– € 334.809,25 cassetto fiscale;
– € 1.000.000,00 circa in crediti commerciali.
Tale attivo sarebbe stato ampiamente sufficiente a far fronte ai debiti se non vi fosse stata una contrazione dei flussi finanziari dovuta ai mancati incassi dei crediti per i bonus fiscali.
Vi sarebbe quindi una mera incapacità temporanea a far fronte alle proprie obbligazioni, e non una crisi irreversibile.
Con il secondo motivo si contesta comunque la sussistenza del presupposto dell’insolvenza della società debitrice, riproponendo in termini più dettagliati gli argomenti dedotti nel precedente motivo a sostegno della tesi di una crisi meramente transitoria.
Anche il terzo motivo ruota nella sostanza intorno ai medesimi argomenti.
III.
La stessa parte reclamante ammette che l’impianto normativo del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza identifica lo stato di insolvenza nell’incapacità dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità.
Non assume pertanto rilevanza il mero raffronto tra posizioni attive e passive, se non per le imprese in liquidazione, dovendo piuttosto essere effettuata una valutazione prospettica in ordine alla possibilità di continuare a svolgere con regolarità la propria attività, facendo fronte alle obbligazioni contratte con i flussi di cassa che si riescono a creare.
Nel caso specifico dalle relazioni del Curatore del 20.11.2024 e 04.12.2024 e dalla Relazione Integrativa ex art. 130 CCII del 26.02.2025 emerge che il personale dipendente della società è stato ridotto da 19 a 8 dipendenti, di cui solo 2 operai nel settore termoidraulico, numerosi cantieri sono rimasti fermi con contestazioni da parte dei committenti e non è possibile completare i lavori per carenza di struttura operativa.
Con riferimento ai crediti fiscali, dalla informativa inviata dal Curatore al G.D. il 13.11.2024 si evince che questo aveva ricevuto solo parte della documentazione contabile della società, e solo dopo innumerevoli sollecitazioni e formali intimazioni.
Questo determinava un concreto rischio di perdere gran parte di quello che a prima impronta pareva essere la maggiore liquidità ricavabile dalla Liquidazione, relativa ai crediti d’imposta esistenti nel cassetto fiscale, quantomeno relativamente all’anno in corso.
Infatti, per ottenere la liquidazione dei crediti sarebbe stato necessario l’invio di numerosi documenti tecnici che non erano stati consegnati alla Curatela.
Inoltre, il Curatore ha riferito di avere avuto notizia dall’Agenzia delle Entrate di indagini della Guardia di Finanza sulla bontà dei crediti fiscali, con la conseguente difficoltà di poterli porre in compensazione.
Per alcuni cantieri, poi, i crediti fiscali non possono più maturare, non essendo stati eseguiti nei termini indicati i lavori.
Quanto alla posizione debitoria, pur nella difficoltà derivante dall’incompletezza documentale, il Curatore evidenzia che il passivo fino a questo momento accertato ammonta a € 2.890.312,87, al quale si è aggiunta una domanda di ammissione al passivo di Agenzia delle Entrate per 580.000 mila euro circa.
I pesanti debiti nei confronti dei fornitori, per oltre 1.500.000 euro, rendono poi assolutamente inverosimile l’ipotesi che la società possa continuare ad approvvigionarsi delle materie prime necessarie per completare le lavorazioni.
Si è quindi in presenza di una società sostanzialmente incapace di continuare ad operare per carenza di liquidità, che ha perso la possibilità di incassare i crediti fiscale, anche laddove ne fosse stata accertata la bontà, con un passivo ampiamente superiore al presunto valore dell’attivo, risultando anzi che il patrimonio netto è negativo per € 1.801.629,89.
Il Curatore ad ulteriore conferma della situazione di crisi irreversibile evidenzia una perdita di esercizio di € 2.382.133,99, pari al 287% del fatturato dei primi dieci mesi del 2024, un drastico calo del fatturato (-77,9% rispetto al 2023), la riduzione delle disponibilità liquide a soli € 34.380,61, un capitale circolante netto negativo per € 526.240,47, l’incapacità di pagare regolarmente le retribuzioni ai dipendenti (€75.092,38 di stipendi arretrati), nonostante il tentativo di ridurre i costi mediante la riduzione a sole 8 unità. L’incremento esponenziale dei debiti tributari (+34,9% nel 2023 e ulteriore +4,1% nei primi dieci mesi del 2024), poi, denota la sistematica incapacità di far fronte all’obbligo di pagamenteo delle imposte.
Si tratta di un quadro, ampiamente documentato, che denota una assoluta incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni e non certo una transitoria crisi di liquidità.
IV.
I motivi di censura sono quindi infondati.
Ne consegue il rigetto del reclamo.
V. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, che a norma dell’art. 51 c. 15 CCII va estesa al rappresentante legale della società reclamante, in considerazione della pretestuosità e della manifesta infondatezza dei motivi addotti, tale da denotare la mala fede del rappresentante legale.
VI.
Le spese, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa (cfr. ex multis Cass. n. 1346/2013), considerata la media difficoltà, in complessivi € 4.400,00 (fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 900,00; fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
VII.
Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di e della Liquidazione Giudiziale N. 39/2024 con l’intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 47/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 4.10.2024, così provvede:
1. REVOCA la sospensione della liquidazione dell’attivo;
2. RESPINGE il reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
3. CONDANNA la reclamante e personalmente il l.r.
al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dal creditore istante e dalla curatela, liquidate per ciascuna di esse in € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge;
4. DA’ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante, che personalmente per il legale rappresentante.
Firenze, camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. NOME COGNOME La Presidente dott.ssa NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.