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Reclamo contro sentenza di liquidazione giudiziale

La sentenza si basa sul principio per cui la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento (stato di insolvenza e superamento della soglia di fallibilità) grava sull’imprenditore. La Corte ha ritenuto che la documentazione presentata non fosse sufficiente a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti per la non fallibilità, confermando la sentenza impugnata.

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Pubblicato il 29 marzo 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 152/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SECONDA

SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._557_2025_- N._R.G._00000152_2025 DEL_25_03_2025 PUBBLICATA_IL_25_03_2025

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME RECLAMANTE contro non costituita con il patrocinio degli avv.ti COGNOME e COGNOME non costituita, RECLAMATI Con l’intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso la sentenza n. 265/2024 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 27.12.2024,

CONCLUSIONI

Per la parte reclamante:

“Voglia l’On.le Corte di Appello di Firenze, previa sospensione ex art. 52 CCII della fase di liquidazione, accogliere il presente reclamo per tutti i motivi espressi in premessa.

Per l’effetto Voglia l’On.le Corte, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, revocare la Sentenza n. 265/2024 pubblicata il 27.12.2024 emessa dal Tribunale di Firenze, di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.

In caso di eventuale opposizione Voglia l’On.le Collegio condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente reclamo da distrarsi in favore del sottoscritto anticipatario.

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, stante la seria ed oggettiva controvertibilità della questione giuridica, voglia l’Ecc.mo Collegio disporre la compensazione delle spese di lite”.

Per “Che L’Ecc.ma Corte d’appello di Firenze, disattesa ogni domanda avversaria, respinga il reclamo e l’istanza di sospensione della fase di liquidazione ex art. 52 CCII, confermi la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Firenze ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della con sentenza n. 265/2024 pubblicata il 27.12.2024 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all’art. 49, comma 5, CCII e dell’assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell’ , rimasta contumace nel procedimento.

Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:

1) Sul mancato deposito dei Bilanci – Esistenza di documentazione equipollente a dimostrazione dei requisiti di non fallibilità – Insussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale Mancato superamento della soglia di fallibilità;

2) Esistenza di una posizione creditoria a favore della Società non valutata dal Tribunale – Conseguenziale mancato superamento della soglia di fallibilità;

3) Errata valutazione sui debiti scaduti – Insussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale – Mancato superamento della soglia di fallibilità.

Radicatosi il contraddittorio, la Curatela è rimasta contumace.

Per contro, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

************ Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.

I.

Preliminarmente si osserva che, per quanto l’intestazione dei motivi di reclamo faccia sempre riferimento al mancato superamento “della soglia di fallibilità”, tale argomento non risulta approfondito nel corpo del reclamo, ove si fa solo genericamente riferimento alla mancata valutazione di nuova documentazione.

Il richiamo appare riferibile al disposto dell’art. 2 co. 1 lett. d) CCII, in base al quale può essere definita impresa minore, non soggetta alla liquidazione giudiziale, quella che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Ai sensi dell’art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.

L’onere provare possesso congiunto dei requisiti, quindi, grava sull’imprenditore La giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell’art. 1, comma 2, l.fall., applicabile anche alla disciplina del CCII, riteneva che “i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019); inoltre, tali bilanci “sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018).

Nella fattispecie, la società reclamante non allega, né tanto meno prova, di avere il possesso congiunto dei requisiti sopra indicati, non avendo peraltro depositato bilanci negli ultimi tre esercizi.

Né vengono offerti elementi ulteriori dai quali desumere gli elementi di fatto necessari per esaminare la questione.

La parte reclamante, infatti, si limita ad affermare che il Tribunale non ha preso in considerazione l’ulteriore documentazione che viene prodotta con il ricorso, ovvero:

Bilanci predisposti per gli anni 2020-21-22-23-24, Libro Giornale, Registri Iva, Schede contabili, nonché per l’anno 2020 Libro dei cespiti ammortizzabili, Partitario, Registro Inventario, Registro Iva, Situazione patrimoniale, Dichiarazioni Fiscali anni 2022-2023-2024.

Anche prescindendo dal fatto che i bilanci prodotti non risultano depositati, si evince dagli stessi per l’anno 2020 un attivo di € 503.332,22, per l’anno 2021 un attivo di € 511.444,22 ed un passivo di € 573.117,45, per l’anno 2022 un attivo di € 584.900,41 ed un passivo di € 614.368,37, per l’anno 2023 un attivo di € 614.368,37 ed un passivo di € 617.502,60 e per l’anno 2024 un attivo di € 617.502,60 ed un passivo di € 620.444,48.

Pur nella genericità delle allegazioni, quindi, anche gli stessi documenti prodotti dalla reclamante dimostrano il superamento delle soglie.

Quanto alla documentazione fiscale, poi, non vengono evidenziati elementi che consentano di superare i dubbi sulla sua attendibilità sollevati dalla parte reclamata, la quale evidenzia che:

”- nella dichiarazione Iva/2022 anno di imposta 2021 non è presente nessuna operazione attiva e passiva ai fini Iva, sebbene nel 2021 ci siano state importanti operazioni:

soltanto le fatture emesse nei confronti di sono due, una di imponibile euro 100.000,00, con Iva al 10% pari ad euro 10.000,00, e l’altra di imponibile euro 137.650,00, con Iva al 10% pari ad euro13.765,00 (documentazione prodotta in primo grado, docc. 9 e ss. e 10 e ss.).

Queste fatture dimostrano l’inattendibilità di una dichiarazione Iva a zero;

– nel modello Irap/2022 anno imposta 2021 il valore lordo della produzione dichiarata è pari ad euro 66.297,00 e l’imposta Irap liquidata è di euro 2.274,00.

Eppure solo le due fatture emesse verso avevano un imponibile complessivo di euro 237.650,00.

Per cui si è avuta una sottostima delle imposte autoliquidate;

– il modello 770/2022 anno imposta 2021 ha il solo frontespizio, senza nessun quadro dichiarativo allegato, eppure fino a luglio 2021 aveva dei dipendenti (buste paga file da 44 a 79 doc. 2 bis del fascicolo di primo grado) e quindi i quadri relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente avrebbero dovuto essere compilati e ne sarebbero derivati ulteriori debiti per ritenute fiscali;

– anche nel modello Unico/2022 anno imposta 2021 i ricavi dichiarati sono pari ad euro 66.297,00, con utile netto imposte dichiarato euro 9.536,00, imposta liquidata euro 3.730,00;

eppure solo le due fatture emesse verso nel 2021 avevano un imponibile complessivo di euro 237.650,00.

Per cui si è avuta una sottostima delle imposte autoliquidate;

– le riaperture di patrimoniale al primo gennaio 2021 nella contabilità presentata (doc. 8 avversario) non corrispondono alla chiusura contabilità effettuata dallo studio per l’anno 2020 (doc. 5 avversario) e parte reclamante non ha prodotto nessuna documentazione utile a ricostruire i valori economici e patrimoniali esposti nella propria situazione contabile al 31.12.20 (doc. 2 avversario);

– confrontando le situazioni contabili 2020, emerge che nella situazione economico patrimoniale predisposta dal dott. sono indicati ricavi per euro 104.370,75 (doc. 1 avversario), mentre nella situazione contabile rifatta da gli stessi euro 104.370,75 stanno ad indicare “ricavi esteri” mentre i “ricavi nazionali” sono indicati in euro 134.982,61.

Nella situazione contabile eseguita dal dott. emergeva una perdita di euro 98.748,03 (riportata nei documenti prodotti dalla stessa docc. 1, 3, 5 e 6 avversari), perdita che avrebbe comportato l’applicazione delle disposizioni di tutela dell’integrità del patrimonio stabilite dagli artt. 2446 e 2447 cc. Nella situazione contabile rifatta da sono invece indicati maggiori ricavi, ma a fronte di tali maggiori ricavi non risultano essere state presentate corrispondenti dichiarazioni Unico, Irap e Iva, le quali avrebbero comportato il pagamento di migliaia di euro per Irap, e Iva”. II.

Sotto un secondo profilo la reclamante allega l’esistenza di una posizione creditoria non valutata dal Tribunale che farebbe da sola venir meno il presupposto dello stato di insolvenza.

Si fa in particolare riferimento al credito di € 318.000.00 oltre Iva quale saldo per lavori edili eseguiti in esecuzione di un contratto di appalto intercorso con la che si afferma essere già stato accertato nel contesto di un ATP già concluso e sarebbe oggetto di un giudizio ordinario in fase ormai avanzata.

Con riferimento a tale credito, che non risulta da nessuno dei bilanci prodotti, non appare condivisibile l’assunto secondo cui tale carenza sarebbe imputabile al commercialista (che è il creditore procedente), visto che il suo mandato è cessato prima della scadenza dei termini per la predisposizione del bilancio, e che comunque i crediti devono essere appostati secondo un criterio di prudenza.

Nel caso in esame, come evidenzia la parte reclamata, il credito risulta tutt’altro che certo, anche senza considerare il fatto che il giudizio è ancora pendente, visto che nella relazione del consulente tecnico nominato in sede di ATP (documento 25) viene evidenziato il dissesto del cantiere ed elencata una serie di opere incompiute, circostanze che hanno portato ad avanzare domande risarcitorie che ben potranno ridimensionare il credito invocato.

Inoltre, tale credito, anche se venisse riconosciuto, non consentirebbe di superare la grave situazione finanziaria di cui si parlerà nel paragrafo successivo.

III.

Sotto un terzo profilo la reclamante contesta lo stato di insolvenza, affermando che il giudizio del Tribunale sarebbe fondato su una errata valutazione della situazione debitoria, in quanto i crediti invocati dai creditori procedenti sono ancora sub iudice.

A tale riguardo si osserva che per insolvenza deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che i crediti dei creditori procedenti, per quanto ancora contenziosi, risultano provvisoriamente esecutivi, è la stessa documentazione prodotta dalla reclamante a dimostrare l’incapacità di far fronte con regolarità alle obbligazioni.

Come correttamente rileva la parte reclamata, infatti, dai documenti oggi prodotti emerge che negli ultimi tre anni nessun creditore è stato pagato, visto che nei bilanci 2022, 2023 e 2024 vengono appostati debiti per euro 154.700,82 per pagamento fornitori ed euro 387.413,60 per ulteriori, debiti che rimangono invariati nei tre esercizi.

L’attivo patrimoniale, poi, risulta in constante diminuzione (485.661,27 euro nel 2022, 482.527,04 euro nel 2023 e 479.585,16 euro nel 2024), sempre inferiore alle passività.

A definitiva conferma dell’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni interviene poi il fatto che in forza del decreto provvisoriamente esecutivo, ha notificato il 28.06.24 un precetto per complessivi 10.772,87 euro, che è rimasto inadempiuto, in quanto la debitrice ha ammesso di non essere in condizione di effettuare neppure questo minimo pagamento (“ho conferito con la mia assistita la quale pur non riconoscendo le pretese della , alla luce della provvisorietà del decreto di cui trattasi avrebbe messo a disposizione l’importo ma al momento la non ha alcuna disponibilità essendo rimasta creditrice di un importante somma per la quale è stata costretta ad agire giudizialmente. Pertanto mi corre l’obbligo d’informarvi che solo all’esito della citata azione di recupero promossa dalla il decreto in oggetto potrà eventualmente trovare soddisfazione, salvo ed impregiudicato ogni diritto in merito al medesimo decreto opposto dalla mia assistita.

Tanto Vi dovevo e con l’occasione invio i migliori saluti”).

Lo stato di insolvenza risulta quindi conclamato e sullo stesso non potrà incidere l’eventuale accertamento del credito nei confronti di.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, che a norma dell’art. 51 c. 15 CCII va estesa al rappresentante legale della società reclamante, in considerazione della pretestuosità e della manifesta infondatezza dei motivi addotti, tale da integrare i presupposti della malafede.

Le spese devono essere liquidate tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa (cfr. ex multis Cass. n. 1346/2013), considerata la media difficoltà, in complessivi € 4.400,00 (fase di studio € 1.300,00;

fase introduttiva € 900,00;

fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di con l’intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 265/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27.12.2024, così provvede:

1. dichiara la contumacia della Curatela e dell’Agenzia delle Entrate;

2. RESPINGE il reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;

[.. 3. CONDANNA la reclamante e personalmente il l.r. al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dal creditore istante, liquidate in € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge;

4. DA’ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 co.

1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante, che personalmente per il legale rappresentante.

Firenze, camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Il Consigliere relatore ed estensore dott. NOME COGNOME La Presidente dott.ssa NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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