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Reclamo infondato contro sentenza dichiarativa di fallimento

La sentenza riguarda un reclamo avverso una dichiarazione di fallimento. Il Tribunale, nel respingere il reclamo, ha sottolineato l’importanza della presentazione di bilanci attendibili per dimostrare l’insussistenza dei requisiti dimensionali che portano al fallimento. In mancanza di prove convincenti, il giudice ha confermato lo stato di insolvenza.

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Pubblicato il 10 febbraio 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da:

Dott. NOME COGNOME Presidente e Relatore Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA N._628_2025_- N._R.G._00050454_2024 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 50454/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024

TRA Avv. COGNOME

IN PROP N Q LEGALE RAPP SOCIETA’ Avv. COGNOME

OGGETTO Appello avverso la sentenza n. 77/2024 emessa dal Tribunale di Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della hanno proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che aveva disposto l’assoggettamento a liquidazione giudiziale della società I reclamati non si sono costituiti in giudizio.

il primo motivo i reclamanti lamentano l’omessa notifica del decreto di convocazione nella fase prefallimentare.

La doglianza è infondata risultando il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza notificati alla pec della società il 14.11.2023.

Con il secondo motivo i reclamanti lamentano in modo del tutto generico l’assenza di una impotenza funzionale della società, ma non censurano minimamente in concreto quanto affermato, a questo punto del tutto condivisibilmente dal Tribunale alla pagina 2 della sentenza che si intende richiamata per relationem.

Ad abundantiam si osserva che parte reclamante ha prodotto i bilanci 2019, 2020 e 2021 approvati tutti incomprensibilemente il 10 maggio 2022.

Tale circostanza li rende fortemente inattendibili a fortiori se si consideri che l’approvazione è avvenuta ad insolvenza ormai conclamata e a procedura ormai incardinata.

In tale peculiare situazione di inattendibilità essi non sono stati neppure supportati da documentazione contabile che avrebbe potuto consentire a questa Corte di valutarne l’attendibilità sotto il profilo dell’insussistenza dei requisiti dimensionali.

Al riguardo giova richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 30516/2018 che in parte motiva ha precisato quanto segue.

“ Il secondo mezzo lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, legge fall., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza emessa per la mancanza di motivazione o per la presenza di una motivazione illogica e contraddittoria in violazione dell’art. 132, comma 2, cod. proc. civ.:

la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare le risultanze dei bilanci degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 ritenendoli inattendibili sulla base di rilievi inconsistenti, dato che l’ammontare dei debiti tributari era stato esposto per la stessa somma indicata come dovuta e il credito vantato dalla trovava corrispondenza nell’accantonamento prudenziale effettuato per prestazioni di lavoro;

in ogni caso i rilievi mossi rispetto ai bilanci depositati e alle scritture contabili di riscontro erano del tutto irrilevanti, dato che la corte territoriale non aveva sostenuto che dalle osservazioni compiute conseguisse il superamento delle soglie previste dall’art. 1, comma 2, legge fall..

5.1

Il motivo, volto nella sostanza a lamentare la falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, legge fall., non è fondato.

5.2

La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16067/2018) ha già avuto occasione di chiarire in tema di bilancio inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell’insolvenza che:

i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell’art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis, comma 2, cod. civ.), secondo cui, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (art. 7-bis, del d.l. n. 357/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489/1994), o attraverso adempimenti telematici; il) l’adempimento assolve a una , finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018/1988);

iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, I.fall.

, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13746/2017):

infatti ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell’imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. 5.3

Nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento l’art. 1, comma 2, legge fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. n. 24721/2015), poiché questa disposizione prevede come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. n. 625/2016). Ai fini dell’assolvimento della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale.

In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell’allegazione di non fallibilità fatta dall’imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all’imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, legge fall. (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016). Quanto sopra esposto trova conferma (secondo quanto già sottolineato da Corte Cost. 198/2009) nel fatto che in materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante, nient’affatto limitato dall’avvenuta o meno produzione dei bilanci, tenuto conto, da una parte, che il Tribunale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, legge fall., dopo aver ordinato al debitore fallendo il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di atti da cui risulti una situazione economica aggiornata, può comunque chiedere informazioni urgenti e avvalersi a tal fine di ogni organo pubblico a ciò competente, dall’altra che lo stesso art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. chiarisce che i dati relativi all’ammontare dei ricavi lordi realizzati dal debitore nel triennio antecedente alla data di deposito della istanza di fallimento sono utilizzabili in “qualunque modo risulti” e quindi non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore. Del resto, in un sistema che ha abrogato il requisito della regolar re contabilità quale condizione di accesso al concordato preventivo, non è parimenti possibile attribuire rilievo insuperabile ai fini della dichiarazione di fallimento alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari.

5.4

In caso di assolvimento dell’onere di produzione il bilancio di esercizio, al pari degli altri mezzi di prova, risulta soggetto alla disposizione dell’art. 116 cod. proc. civ. e deve essere valutato “secondo il prudente apprezzamento” del giudice rispetto alla sua attendibilità nella presentazione dei dati contabili.

Ne consegue in primo luogo che il sindacato di questa Corte sul giudizio di attendibilità formulato dal giudice di merito si attiene alle regole valide per i comuni mezzi di prova in generale e non si estende al riesame del merito della stessa, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della ragionevolezza del ragionamento in concreto posto in essere.

Ne discende altresì, ove i bilanci depositati siano stati ritenuti Cass. 16067/2018, Cass. n. 13746/2017, Cass. n. 24548/2016).

5.5 Nel caso di specie la corte territoriale, con motivazione senz’altro ragionevole e ispirata ai principi sopra illustrati, ha ravvisato l’inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società debitrice per una pluralità di motivi che il ricorrente ha inteso criticare solo in maniera parziale (trascurando ad esempio il punto in cui è stata rilevata la protratta iscrizione dei debiti tributari in maniera inesatta) o non ha contrastato (rispetto alla constatazione della mancanza di scritture contabili idonee a suffragare i dati rappresentati e della conseguente impossibilità di prestar fede ai bilanci predisposti). Una simile constatazione imponeva all’imprenditore di provvedere altrimenti alla dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali che escludevano la sua fallibilità.

La mancanza di alcuna ulteriore prova a questo riguardo non poteva quindi che risolversi in danno dell’imprenditore medesimo, di modo che non si presta a censure la conseguente constatazione della corte territoriale in merito all’assenza di elementi giustificanti e concretamente attendibili per supportare il ricorrere dei presupposti concorrenti previsti dall’art. 1, comma 2, legge fall..

Non può dunque ritenersi che parte reclamante abbia anche in questa sede fornito positiva dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2 comma 1 , lett. D) CCII comma secondo l. fall. che la collocherebbero nell’area della non fallibilità.

PQM

Rigetta il reclamo.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002 Roma, 6.12.2024 IL PRESIDENTE EST

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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